TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13243 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
Il Giudice designato Dott. Gianluca Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 24130 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA con gli Avv. Guido Alfonsi e Ornella Matera Parte_1
E
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., con Avv. Marco Controparte_1
Catelli;
E
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e Parte_1 Controparte_2
rispettivamente in qualità di responsabile civile del veicolo targato CP_3 CP_4
GA930GG e di assicuratore per la rca, al fine di ottenere il risarcimento ex art 141 del D.L.vo n.
209/2005 di tutti i danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 31.10.2021, allorquando, viaggiando a bordo del summenzionato veicolo nel sedile posteriore sinistro, in prossimità di Via della Storta incrocio con Via Boccea (Roma), l'auto subiva una violenta collisione che vedeva coinvolti altri due veicoli.
1 Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attore sia sul profilo Controparte_5 dell'an che del quantum debeatur ed eccependo, in particolare, il concorso dell'attore nella determinazione del danno sul presupposto normativo ex artt. 1227 c.c. e 172 Cds e la satisfattività della somma di €. 33.700,00 corrisposta in sede stragiudiziale.
rimaneva contumace. Controparte_2
Esaurita la fase istruttoria mediante espletamento di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di diritto si osserva preliminarmente che la domanda attorea trova tutela nel disposto normativo ex art 141 del D.L.vo n. 209/2005 (rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”), che dispone “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel medesimo”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base della dimostrazione del fatto storico del trasporto, del danno verificatosi a suo carico durante il medesimo, e non anche della responsabilità dei protagonisti. (Cass. 5/7/2017 n. 16477).
Ciò premesso, dall'esame del compendio probatorio e in particolare dal verbale della polizia di
Roma capitale risulta pacifica la presenza di parte attrice a bordo del veicolo di proprietà di _2
. L'agente relatore espone che all'arrivo sul posto i passeggeri erano stati trasportati ad
[...] opera del personale del 118 presso la struttura ospedaliera e che il nominativo di parte attrice, a bordo del veicolo indentificato come veicolo “C”, è stato fornito dallo stesso conducente
[...]
mentre i dati delle vetture coinvolte sono stati acquisiti dalla centrale operativa. Ulteriore CP_6 dato a riprova della qualità di terzo trasportato di parte attrice è rappresentato dall'intervento del personale del 118 a seguito del quale è stato disposto il trasporto e la degenza presso l'Aurelia
Hospital e dai verbali medico sanitari depositati. Per tanto in ordine alla summenzionata norma la condizione di terzo trasportato risulta documentata e comprovata.
2. Passando all'esame dell'eccezione di parte convenuta sul profilo di corresponsabilità dell'attore per omesso utilizzo della cintura di sicurezza e sull'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza diretta e immediata dell'evento, l'eccezione de qua è stata chiarita dalla relazione medico legale disposta durante il giudizio. La valutazione peritale svoltasi in contraddittorio con i
CTP conclude per la compatibilità tra le lesioni riportate da e il corretto utilizzo dei mezzi Pt_1 di contenimento.
2 Le lesioni riportate sono causalmente compatibili con l'evento traumatico, così come desunte dall'esposizione dei fatti resa dall'attrice. Sulla compatibilità delle lesioni con l'utilizzo della cintura di sicurezza, in considerazione della complessità del sinistro e l'ingente danno materiale riportato dall'automobile, inducono a ritenere verosimile un corretto uso della cintura di sicurezza.
Analizzando le richiamate risultanze istruttorie, e sulla scorta delle superiori circostanze, valutate in base al principio del “più probabile che non” che governa la ricostruzione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, si deve ritenere che la abbia usato i mezzi di Pt_1 contenimento durante il trasporto.
Dalle superiori considerazioni discende che i convenuti vanno condannati in solido al ristoro dei danni patiti dall'attrice.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
4.1. La perizia medico legale nello specifico ha riconosciuto l'invalidità temporanea assoluta in giorni 60, con successivi giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%. Il danno biologico è stato valutato nella misura complessiva del 12% con riferimento alle tabelle valutative della
SIMLA, relativamente al soggetto danneggiato di anni 23 alla data del sinistro. Non è stato riconosciuto, un danno lavorativo specifico e le spese mediche documentate sono quantificate in €
422,56.
4.2. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della SA (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti
3 necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di SA ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in
4 termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
4.3. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti,
d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione, non risultano specifiche contestazioni. Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato per l'invalidità temporanea in € 11.722,20, pari alla sommatoria di € 7.815,00 per IT (€ 130;25x60) e di € 3.907.20 per TP (€ 65,12x60); per l'invalidità permanente al 12% in € 30.441,02.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 4.133.88 (pari a circa il 12% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dell'età dell'attore 23 anni all'epoca del sinistro, della degenza ospedaliera del disagio e delle sofferenze subìte a seguito dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati. Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde a € 46.297.00 (€ 7.815,00 a titolo di IT, € 3.907.20 a titolo di IP, € 4.133.88 a titolo di danno morale e spese mediche sostenute per € 422,56) in moneta attuale.
4.4. Da detto importo va detratto quanto corrisposto in sede stragiudiziale € 33.700,00. Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio“Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi
5 compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 33.700, in data 14/ 07 /2022, che si eleva in € 39.958,59) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione della piena satisfattività dell'acconto stragiudiziale erogato dall'assicuratore.
4.5. Conclusivamente, il danno patito dall'attrice ammonta, in moneta attuale, in € 6.759.97 (€
46.296,00 danno non patrimoniale complessivo cui si detrae l'acconto rivalutato € 39.958,59).
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6 5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo l'importo risarcitorio riconosciuto, e quelle di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- condanna in solido la e al risarcimento del Controparte_7 Controparte_2 danno in favore di che quantifica in € 6.759.97 all'attualità Parte_1 oltre interessi e lucro cessante come in parte motiva;
- condanna in solido la e alle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 osservanza del D.M n. 55/2014 che liquida in € 1.701,00 per compensi ed € 788.50 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, a carico della parte soccombente;
Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2025
Il Giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
7
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
Il Giudice designato Dott. Gianluca Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 24130 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA con gli Avv. Guido Alfonsi e Ornella Matera Parte_1
E
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., con Avv. Marco Controparte_1
Catelli;
E
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e Parte_1 Controparte_2
rispettivamente in qualità di responsabile civile del veicolo targato CP_3 CP_4
GA930GG e di assicuratore per la rca, al fine di ottenere il risarcimento ex art 141 del D.L.vo n.
209/2005 di tutti i danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 31.10.2021, allorquando, viaggiando a bordo del summenzionato veicolo nel sedile posteriore sinistro, in prossimità di Via della Storta incrocio con Via Boccea (Roma), l'auto subiva una violenta collisione che vedeva coinvolti altri due veicoli.
1 Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attore sia sul profilo Controparte_5 dell'an che del quantum debeatur ed eccependo, in particolare, il concorso dell'attore nella determinazione del danno sul presupposto normativo ex artt. 1227 c.c. e 172 Cds e la satisfattività della somma di €. 33.700,00 corrisposta in sede stragiudiziale.
rimaneva contumace. Controparte_2
Esaurita la fase istruttoria mediante espletamento di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di diritto si osserva preliminarmente che la domanda attorea trova tutela nel disposto normativo ex art 141 del D.L.vo n. 209/2005 (rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”), che dispone “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel medesimo”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base della dimostrazione del fatto storico del trasporto, del danno verificatosi a suo carico durante il medesimo, e non anche della responsabilità dei protagonisti. (Cass. 5/7/2017 n. 16477).
Ciò premesso, dall'esame del compendio probatorio e in particolare dal verbale della polizia di
Roma capitale risulta pacifica la presenza di parte attrice a bordo del veicolo di proprietà di _2
. L'agente relatore espone che all'arrivo sul posto i passeggeri erano stati trasportati ad
[...] opera del personale del 118 presso la struttura ospedaliera e che il nominativo di parte attrice, a bordo del veicolo indentificato come veicolo “C”, è stato fornito dallo stesso conducente
[...]
mentre i dati delle vetture coinvolte sono stati acquisiti dalla centrale operativa. Ulteriore CP_6 dato a riprova della qualità di terzo trasportato di parte attrice è rappresentato dall'intervento del personale del 118 a seguito del quale è stato disposto il trasporto e la degenza presso l'Aurelia
Hospital e dai verbali medico sanitari depositati. Per tanto in ordine alla summenzionata norma la condizione di terzo trasportato risulta documentata e comprovata.
2. Passando all'esame dell'eccezione di parte convenuta sul profilo di corresponsabilità dell'attore per omesso utilizzo della cintura di sicurezza e sull'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza diretta e immediata dell'evento, l'eccezione de qua è stata chiarita dalla relazione medico legale disposta durante il giudizio. La valutazione peritale svoltasi in contraddittorio con i
CTP conclude per la compatibilità tra le lesioni riportate da e il corretto utilizzo dei mezzi Pt_1 di contenimento.
2 Le lesioni riportate sono causalmente compatibili con l'evento traumatico, così come desunte dall'esposizione dei fatti resa dall'attrice. Sulla compatibilità delle lesioni con l'utilizzo della cintura di sicurezza, in considerazione della complessità del sinistro e l'ingente danno materiale riportato dall'automobile, inducono a ritenere verosimile un corretto uso della cintura di sicurezza.
Analizzando le richiamate risultanze istruttorie, e sulla scorta delle superiori circostanze, valutate in base al principio del “più probabile che non” che governa la ricostruzione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, si deve ritenere che la abbia usato i mezzi di Pt_1 contenimento durante il trasporto.
Dalle superiori considerazioni discende che i convenuti vanno condannati in solido al ristoro dei danni patiti dall'attrice.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
4.1. La perizia medico legale nello specifico ha riconosciuto l'invalidità temporanea assoluta in giorni 60, con successivi giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%. Il danno biologico è stato valutato nella misura complessiva del 12% con riferimento alle tabelle valutative della
SIMLA, relativamente al soggetto danneggiato di anni 23 alla data del sinistro. Non è stato riconosciuto, un danno lavorativo specifico e le spese mediche documentate sono quantificate in €
422,56.
4.2. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della SA (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti
3 necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di SA ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in
4 termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
4.3. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti,
d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione, non risultano specifiche contestazioni. Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato per l'invalidità temporanea in € 11.722,20, pari alla sommatoria di € 7.815,00 per IT (€ 130;25x60) e di € 3.907.20 per TP (€ 65,12x60); per l'invalidità permanente al 12% in € 30.441,02.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 4.133.88 (pari a circa il 12% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dell'età dell'attore 23 anni all'epoca del sinistro, della degenza ospedaliera del disagio e delle sofferenze subìte a seguito dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati. Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde a € 46.297.00 (€ 7.815,00 a titolo di IT, € 3.907.20 a titolo di IP, € 4.133.88 a titolo di danno morale e spese mediche sostenute per € 422,56) in moneta attuale.
4.4. Da detto importo va detratto quanto corrisposto in sede stragiudiziale € 33.700,00. Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio“Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi
5 compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 33.700, in data 14/ 07 /2022, che si eleva in € 39.958,59) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione della piena satisfattività dell'acconto stragiudiziale erogato dall'assicuratore.
4.5. Conclusivamente, il danno patito dall'attrice ammonta, in moneta attuale, in € 6.759.97 (€
46.296,00 danno non patrimoniale complessivo cui si detrae l'acconto rivalutato € 39.958,59).
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6 5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo l'importo risarcitorio riconosciuto, e quelle di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- condanna in solido la e al risarcimento del Controparte_7 Controparte_2 danno in favore di che quantifica in € 6.759.97 all'attualità Parte_1 oltre interessi e lucro cessante come in parte motiva;
- condanna in solido la e alle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 osservanza del D.M n. 55/2014 che liquida in € 1.701,00 per compensi ed € 788.50 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, a carico della parte soccombente;
Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2025
Il Giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
7