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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4387/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4387/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/A, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE GALIOTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Siracusa in via Luigi Spagna 50, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE LIBRIZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 24.11.2023)
***
All'udienza del 15.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 13.11.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 7.7.2004, aveva contratto con
, dal quale è nato il figlio il 20.12.2007. Controparte_1 Persona_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data 10.5.2021, omologato con decreto n. 321/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 21.5.2021, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso ed obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Chiedeva, inoltre, di confermare l'obbligo posto a carico del sig. di provvedere in via Controparte_1
esclusiva al pagamento di quanto dovuto in rifermento al contratto di mutuo ipotecario n.
00060005487, sottoscritto in data 21.11.2007, Notaio , così come previsto in sede di Persona_2
separazione consensuale.
Con comparsa depositata in data 6.5.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, nonché alle condizioni dalla stessa indicate per ciò che attiene l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore e sul mantenimento dello stesso, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa. Aderiva, infine, anche alla domanda relativa al pagamento delle rate del mutuo sopra indicato.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.6.2024, i difensori delle parti, chiedevano un rinvio per tentativo di bonario componimento e alla successiva udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, senza farsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo rispetto.
I ricorrenti continueranno ad abitare nelle loro attuali residenze e cioè, il sig. in Controparte_1
Siracusa, Via Luigi Spagna n. 50, e la sig.ra in Siracusa, Via Solarino n. 26; Parte_1
2) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso per il figlio minore , Persona_3 relativamente al quale gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e – in generale – tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, per altro ormai non lontano da importanti scelte collegate alle prossime opzioni in relazione al percorso universitario o lavorativo da intraprendere;
pagina 2 di 6 3) Il figlio, continuerà a risiedere presso la residenza della madre, in Persona_3
Siracusa, Via Solarino n. 26, ferma la possibilità che il padre potrà portare con sé il proprio figlio ogni qualvolta lo desideri, salvo legittimi ed oggettivi impedimenti;
4) La permanenza di con i genitori durante le tradizionali festività verrà Persona_3 concordata di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività che garantisca ad entrambi
i coniugi di poter stare con il figlio con tempi tendenzialmente paritari e con il reciproco impegno dei sig.ri e di favorire tale equilibrio anche e soprattutto Controparte_1 Parte_1 nell'interesse dello stesso figlio;
5) I coniugi riconoscono espressamente il diritto del figlio di conservare e coltivare significativi rapporti sia con i nonni paterni che con quello materni;
6) In ordine alle spese ordinarie in favore del figlio , i coniugi concordano nel non Persona_1 prevedere alcun tipo di assegno di mantenimento per lo stesso in quanto ciascuno di essi provvederà
– in maniera paritaria, diretta ed autonoma – alle sue esigenze, assicurandogli, come è già avvenuto dal 2021 ad oggi, quanto necessario al soddisfacimento dei suoi bisogni, tenuto conto del tenore di vita in precedenza mantenuto. I sig.ri e si impegnano a Controparte_1 Parte_1 concorrere nella misura del 50% in relazione alle spese straordinarie, in favore di , Persona_1 per le quali ultime sarà necessario il previo accordo di entrambi i genitori;
In particolare, tuttavia, si ritiene utile precisare che la sig.ra , in ragione della Parte_1 sperimentata situazione sviluppatasi nel corso degli anni 2021-2025 in ordine allo svolgimento di attività sportiva praticata dal figlio (attualmente il tennis agonistico), si impegna a Persona_1 sostenere tale attività (quota associativa circolo, tesseramento, quota mensile e\o lezioni singole, visite mediche) con il contributo mensile di € 200,00, fino al 31.12.2026, fermo restando il supporto di quanto ulteriormente necessario (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per istruzione, ripetizioni scolastiche, gite, ecc.) in misura del 50%;
7) I sig.ri e confermano il reciproco consenso affinché il figlio Controparte_1 Parte_1
sia inserito nei loro rispettivi passaporti validi per l'espatrio; Persona_3
8) Fermo quanto previsto al punto 11 dell'omologato accordo di separazione - punto che di seguito si riporta integralmente - “Si dà atto che i sigg. e hanno Controparte_1 Parte_1 sottoscritto - in data 21/11/07 in Notar (Rep. N. 28708) – il contratto di mutuo Persona_2 ipotecario n. 00060005487. Il sig. provvederà a versare le somme dovute in virtù Controparte_1 di detto atto di mutuo, impegnandosi a tenere indenne la signora da ogni eventuale Parte_1
pagina 3 di 6 pretesa di parte mutuante.”, le parti si impegnano ulteriormente a dare soluzione alla questione nella direzione di svincolare e liberare la stessa signora da onere ad essa estraneo. Parte_1
Nell'ipotesi in cui il tentativo di cui sopra dovesse dare esito negativo o non soddisfacente per la sig.ra , quest'ultima si potrà ritenere libera di far valere le proprie ragioni nelle Parte_1 opportune sedi al fine di far riconoscere il proprio diritto allo scioglimento di tale posizione, nata per esigenze e utilità economiche estranee alla propria sfera personale e familiare, e purtuttavia ancora insistenti sulla propria eventuale esposizione debitoria in ragione di tale contratto di mutuo.
9) I sig.ri e sono entrambi economicamente autonomi ed Controparte_1 Parte_1 indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
10) Con l'esclusione degli immobili siti nel Comune di Siracusa – Catasto terreni (Codice I754) di seguito identificati:
1) Foglio 52 particella 626 Mandorleto Classe 02
2) Foglio 52 particella 615 Agrumeto Classe 02
3) Foglio 52 particella 618 Agrumeto Classe 02
4) Foglio 52 particella 619 Agrumeto Classe 02
5) Foglio 52 particella 715 Agrumeto Classe 02
tutti in comproprietà al 50%, acquistati in regime di separazione dei beni, per il quale complesso esiste la comune volontà dei sig.ri e di procedere alla vendita, Controparte_1 Parte_1
e quanto previsto al precedente punto 8), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definitivamente regolato, con la sottoscrizione del presente accordo, tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
Avendo pertanto dichiarato le parti di avere regolato tutti i loro rapporti, come sopra evidenziato, chiedono che il Tribunale di Siracusa voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.07.2004, celebrato a Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 2004 atto n. 207 Parte II serie A in regime di separazione dei beni, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio. pagina 4 di 6 La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Siracusa il 7.7.2004, si sono separati con decreto di omologa ( n. 321/2021) del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 21.5.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (le parti sono comparse innanzi al Presidente in fase di separazione 10.5.2021 e il ricorso per il divorzio
è stato depositato il 13.11.2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a garantire al medesima il diritto Persona_1 ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_1
con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlio come
[...]
in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse dello stesso, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1184/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 5 di 6 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Siracusa in data 7.7.2004 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2004, n. 207, Parte II, Serie A, Ufficio-), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4387/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/A, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE GALIOTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Siracusa in via Luigi Spagna 50, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE LIBRIZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 24.11.2023)
***
All'udienza del 15.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 13.11.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 7.7.2004, aveva contratto con
, dal quale è nato il figlio il 20.12.2007. Controparte_1 Persona_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data 10.5.2021, omologato con decreto n. 321/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 21.5.2021, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso ed obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Chiedeva, inoltre, di confermare l'obbligo posto a carico del sig. di provvedere in via Controparte_1
esclusiva al pagamento di quanto dovuto in rifermento al contratto di mutuo ipotecario n.
00060005487, sottoscritto in data 21.11.2007, Notaio , così come previsto in sede di Persona_2
separazione consensuale.
Con comparsa depositata in data 6.5.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, nonché alle condizioni dalla stessa indicate per ciò che attiene l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore e sul mantenimento dello stesso, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa. Aderiva, infine, anche alla domanda relativa al pagamento delle rate del mutuo sopra indicato.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.6.2024, i difensori delle parti, chiedevano un rinvio per tentativo di bonario componimento e alla successiva udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, senza farsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo rispetto.
I ricorrenti continueranno ad abitare nelle loro attuali residenze e cioè, il sig. in Controparte_1
Siracusa, Via Luigi Spagna n. 50, e la sig.ra in Siracusa, Via Solarino n. 26; Parte_1
2) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso per il figlio minore , Persona_3 relativamente al quale gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e – in generale – tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, per altro ormai non lontano da importanti scelte collegate alle prossime opzioni in relazione al percorso universitario o lavorativo da intraprendere;
pagina 2 di 6 3) Il figlio, continuerà a risiedere presso la residenza della madre, in Persona_3
Siracusa, Via Solarino n. 26, ferma la possibilità che il padre potrà portare con sé il proprio figlio ogni qualvolta lo desideri, salvo legittimi ed oggettivi impedimenti;
4) La permanenza di con i genitori durante le tradizionali festività verrà Persona_3 concordata di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività che garantisca ad entrambi
i coniugi di poter stare con il figlio con tempi tendenzialmente paritari e con il reciproco impegno dei sig.ri e di favorire tale equilibrio anche e soprattutto Controparte_1 Parte_1 nell'interesse dello stesso figlio;
5) I coniugi riconoscono espressamente il diritto del figlio di conservare e coltivare significativi rapporti sia con i nonni paterni che con quello materni;
6) In ordine alle spese ordinarie in favore del figlio , i coniugi concordano nel non Persona_1 prevedere alcun tipo di assegno di mantenimento per lo stesso in quanto ciascuno di essi provvederà
– in maniera paritaria, diretta ed autonoma – alle sue esigenze, assicurandogli, come è già avvenuto dal 2021 ad oggi, quanto necessario al soddisfacimento dei suoi bisogni, tenuto conto del tenore di vita in precedenza mantenuto. I sig.ri e si impegnano a Controparte_1 Parte_1 concorrere nella misura del 50% in relazione alle spese straordinarie, in favore di , Persona_1 per le quali ultime sarà necessario il previo accordo di entrambi i genitori;
In particolare, tuttavia, si ritiene utile precisare che la sig.ra , in ragione della Parte_1 sperimentata situazione sviluppatasi nel corso degli anni 2021-2025 in ordine allo svolgimento di attività sportiva praticata dal figlio (attualmente il tennis agonistico), si impegna a Persona_1 sostenere tale attività (quota associativa circolo, tesseramento, quota mensile e\o lezioni singole, visite mediche) con il contributo mensile di € 200,00, fino al 31.12.2026, fermo restando il supporto di quanto ulteriormente necessario (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per istruzione, ripetizioni scolastiche, gite, ecc.) in misura del 50%;
7) I sig.ri e confermano il reciproco consenso affinché il figlio Controparte_1 Parte_1
sia inserito nei loro rispettivi passaporti validi per l'espatrio; Persona_3
8) Fermo quanto previsto al punto 11 dell'omologato accordo di separazione - punto che di seguito si riporta integralmente - “Si dà atto che i sigg. e hanno Controparte_1 Parte_1 sottoscritto - in data 21/11/07 in Notar (Rep. N. 28708) – il contratto di mutuo Persona_2 ipotecario n. 00060005487. Il sig. provvederà a versare le somme dovute in virtù Controparte_1 di detto atto di mutuo, impegnandosi a tenere indenne la signora da ogni eventuale Parte_1
pagina 3 di 6 pretesa di parte mutuante.”, le parti si impegnano ulteriormente a dare soluzione alla questione nella direzione di svincolare e liberare la stessa signora da onere ad essa estraneo. Parte_1
Nell'ipotesi in cui il tentativo di cui sopra dovesse dare esito negativo o non soddisfacente per la sig.ra , quest'ultima si potrà ritenere libera di far valere le proprie ragioni nelle Parte_1 opportune sedi al fine di far riconoscere il proprio diritto allo scioglimento di tale posizione, nata per esigenze e utilità economiche estranee alla propria sfera personale e familiare, e purtuttavia ancora insistenti sulla propria eventuale esposizione debitoria in ragione di tale contratto di mutuo.
9) I sig.ri e sono entrambi economicamente autonomi ed Controparte_1 Parte_1 indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
10) Con l'esclusione degli immobili siti nel Comune di Siracusa – Catasto terreni (Codice I754) di seguito identificati:
1) Foglio 52 particella 626 Mandorleto Classe 02
2) Foglio 52 particella 615 Agrumeto Classe 02
3) Foglio 52 particella 618 Agrumeto Classe 02
4) Foglio 52 particella 619 Agrumeto Classe 02
5) Foglio 52 particella 715 Agrumeto Classe 02
tutti in comproprietà al 50%, acquistati in regime di separazione dei beni, per il quale complesso esiste la comune volontà dei sig.ri e di procedere alla vendita, Controparte_1 Parte_1
e quanto previsto al precedente punto 8), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definitivamente regolato, con la sottoscrizione del presente accordo, tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
Avendo pertanto dichiarato le parti di avere regolato tutti i loro rapporti, come sopra evidenziato, chiedono che il Tribunale di Siracusa voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.07.2004, celebrato a Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 2004 atto n. 207 Parte II serie A in regime di separazione dei beni, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio. pagina 4 di 6 La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Siracusa il 7.7.2004, si sono separati con decreto di omologa ( n. 321/2021) del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 21.5.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (le parti sono comparse innanzi al Presidente in fase di separazione 10.5.2021 e il ricorso per il divorzio
è stato depositato il 13.11.2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a garantire al medesima il diritto Persona_1 ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_1
con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlio come
[...]
in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse dello stesso, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1184/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 5 di 6 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Siracusa in data 7.7.2004 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2004, n. 207, Parte II, Serie A, Ufficio-), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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