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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/02/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COCCO Parte_1
ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con la resistente a Napoli il 20.7.85 e che dall'unione era nata il [...] Per_1 chiedeva a questo Tribunale che: “- pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per il venir meno dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre in favore del sig. un Parte_1
contributo pari al 50% del canone di locazione e precisamente € 200,00 mensili che lo stesso è tenuto a pagare non potendo usufruire della casa di cui è comproprietario, in via subordinata disponga che la casa sia venduta e il ricavato sia distribuito in egual misura tra i due ex coniugi;
1 - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa nella misura di legge”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
La resistente non si costituiva benché risulti rituale notifica del ricorso.
All'udienza del 5.12.24 innanzi al Giudice relatore, veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Interrogato liberamente il ricorrente, quest'ultimo tra l'altro dichiarava:
“Mi riporto al ricorso nel mio interesse. Confermo la volontà di separami di fatto siamo separati da sette anni. Chiedo solo la declaratoria della separazione non coltivo in questa sede l'ulteriore domanda”.
Il Giudice, rilevata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separatamente e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio sebbene regolarmene citata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 Non essendoci figli minori ed avendo il ricorrente coltivato solo la domanda di separazione rinunciando alla domanda accessoria, va pronunciata solo sentenza sullo status.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, della mancata costituzione della resistente si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.166, parte II, s. A, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno1985);
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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