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19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 2. Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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- 1. Vigilanza d'ufficio del 01/09/2014Autorità nazionale anticorruzione · 1 settembre 2014 · 18.99587
[…] la Regione Basilicata, ha in animo di procedere alla costituzione dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari proprio alla luce della delicatezza dell'attività sopra citata; sussiste la necessità di un chiarimento e della definizione relativamente all'equilibrio tra la ripetuta previsione delle sanzioni ed i vincoli imposti dall' Art 2 della Legge 190/2012 e dall'Art. 51 del D.Lgs 33/2013, entrambi riguardanti la "invarianza finanziaria" (ovvero che "dall'attuazione della presenta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"), atteso che le attività da svolgere costituiscono un
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Giurisprudenza • 50
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