Articolo 2 della Legge 6 novembre 2012, n. 190
Articolo 1
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19 dicembre 2012
Art. 2. Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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