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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2025, proposto da
Ovocè s.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Pratola Peligna, Ss 5 Dir. Localita' Pratelle;
contro
Comune di Corfinio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 14/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corfinio;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Torelli in delega orale degli avvocati Margiotta e Presutti;
Considerato, quanto al fumus boni iuris, che le prospettazioni poste a sostegno dell’appello cautelare meritano adeguata valutazione nella sede di merito;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che va condiviso quanto valutato il Collegio di prima istanza, dovendosi privilegiare, sino alla definizione del giudizio nel merito, all’esito del bilanciamento degli interessi coinvolti, l’interesse collettivo alla tutela della salute da possibili, ed eventuali, contaminazioni del territorio causate dai liquami prodotti dalla suinicultura, rispetto all’interesse imprenditoriale della società ricorrente;
Rilevato che, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, le spese della fase possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello cautelare.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO