Sentenza breve 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2025, proposto dall’avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, località Borgo Montello, strada Minturnae 171 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvleonardopighin@cnfpec.it;
contro
Comune di NA, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Anna Caterina Egeo dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in NA, viale IV novembre 25 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. egeo.annacaterina@pec.comune.latina.it;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2024, avente ad oggetto l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore di vigilanza (cat. C1), mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori di vigilanza, indetto con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 13 giugno 2022, approvata con determinazioni dirigenziali n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2022 e n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2023, che individua a tal fine la persona del ricorrente quale destinatario di detto scorrimento in qualità di candidato idoneo collocato al-OMISSIS-posto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2024 il Comune di NA ha disposto l’assunzione di un’unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore di vigilanza (cat. C1), mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori di vigilanza, indetto con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 13 giugno 2022, approvata con determinazioni dirigenziali n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2022 e n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2023, individuando a tal fine la persona dell’odierno ricorrente quale destinatario di detto scorrimento in qualità di candidato idoneo collocato al-OMISSIS-posto;
Considerato che l’avv. -OMISSIS- è stato, quindi, convocato per l’assunzione con nota prot. n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2024 per il successivo giorno 31 ma non si è presentato presso gli uffici dell’amministrazione civica per sottoscrivere il contratto di lavoro propostogli;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 6 gennaio 2025, l’avv. L.P. ha, quindi, gravato il provvedimento indicato in epigrafe, contestando la scelta dell’amministrazione di scorrere la graduatoria per assumerlo mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anziché indeterminato, come previsto dal bando del concorso a cui ha preso parte;
Considerato che il Comune di NA nella comparsa di costituzione del 22 gennaio 2025 ha sollevato eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per: a) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, venendo in questione una pretesa avente ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato anziché determinato; b) difetto di interesse, in quanto l’art. 10 del bando di concorso contempla la possibilità di utilizzo della graduatoria, durante il periodo di validità, “ anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato ”, precisando al riguardo che la “ rinuncia o l’eventuale accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudicano i diritti acquisiti per l’assunzione a tempo indeterminato, derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa ”;
Considerato che le controversie in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego, incluse quelle che investono specificamente le modalità con le quali lo scorrimento è condotto, sono da ricondurre alla cognizione del giudice ordinario, facendosi valere con esse il c.d. diritto all’assunzione (Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022 n. 4870; Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2021 n. 824);
Ritenuto che, pertanto, l’eccezione sollevata dal Comune di NA debba essere accolta, posto che il ricorrente contesta le modalità con le quali l’amministrazione ha utilizzato la facoltà di scorrimento della graduatoria in violazione del proprio diritto ad essere assunto a tempo pieno e indeterminato, con susseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm;
Ritenuto che, in ogni caso, indipendentemente da tali assorbenti profili, il ricorso è ictu oculi ulteriormente inammissibile per difetto di interesse, posto che, a termini della lex specialis della procedura, la rinuncia o l’accettazione dell’assunzione a tempo determinato proposta al ricorrente, non ne pregiudica comunque i diritti acquisiti per l’assunzione a tempo indeterminato derivanti dalla sua posizione nella graduatoria stessa;
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO