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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, Dott.ssa Laura Bajardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. 17236/ 2024 promossa DA
elettivamente domiciliata presso gli Avv. D. PATTUMELLI Parte_1
e D. DI BELLA che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha presentato opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di ATP previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. L' si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita previa rinnovazione della CTU medico-legale, con incarico affidato al dr. Persona_1
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. Il ricorso va rigettato. Il CTU nominato nella presente fase di giudizio ha concluso la sua valutazione ritenendo che parte ricorrente: “considerate le patologie evidenziate e la loro reale incidenza sulla complessiva validità del soggetto, tenuto conto delle tecniche valutative medico legali da applicare alle percentuali delle infermità stesse, (…) sia affetta da un complesso morboso che ne riduce la capacità lavorativa generica in modo permanente nella misura dell'67% (sessantasette per cento) e quindi si ritiene che la stessa non si trovi, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.07.2021) a tutt'oggi , nelle condizioni previste dall'art. 13 L. 118/71 e succ. mod.”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal dr. corrisponde al quadro patologico riscontrato. Persona_1
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese di lite irripetibili;
pone a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto
Roma, 28.04.2025
Il Giudice Laura Bajardi
elettivamente domiciliata presso gli Avv. D. PATTUMELLI Parte_1
e D. DI BELLA che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha presentato opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di ATP previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. L' si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita previa rinnovazione della CTU medico-legale, con incarico affidato al dr. Persona_1
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. Il ricorso va rigettato. Il CTU nominato nella presente fase di giudizio ha concluso la sua valutazione ritenendo che parte ricorrente: “considerate le patologie evidenziate e la loro reale incidenza sulla complessiva validità del soggetto, tenuto conto delle tecniche valutative medico legali da applicare alle percentuali delle infermità stesse, (…) sia affetta da un complesso morboso che ne riduce la capacità lavorativa generica in modo permanente nella misura dell'67% (sessantasette per cento) e quindi si ritiene che la stessa non si trovi, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.07.2021) a tutt'oggi , nelle condizioni previste dall'art. 13 L. 118/71 e succ. mod.”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal dr. corrisponde al quadro patologico riscontrato. Persona_1
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese di lite irripetibili;
pone a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto
Roma, 28.04.2025
Il Giudice Laura Bajardi