Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
La mancanza nel titolo esecutivo, costituito da una sentenza dispositiva del rilascio di un immobile, della data di rilascio richiesta dall'art. 56 della legge n. 392 del 1978, è riconducibile alla categoria delle irregolarità formali attinenti al titolo esecutivo e non a quella delle irregolarità formali afferenti al precetto, poiché la data del rilascio è un elemento della sentenza, come emerge dalla previsione di detta norma, secondo cui la data di esecuzione è fissata dal giudice con il provvedimento che dispone il rilascio. Ne discende che il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si faccia valere detta irregolarità, decorre dalla data di notificazione della sentenza costituente il titolo esecutivo e non da quella successiva di notificazione del precetto, a nulla rilevando che la notificazione della sentenza sia stata fatta al procuratore costituito nel giudizio in cui essa venne resa, qualora tale notificazione sia avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione, poiché, ai sensi dell'art. 479 secondo comma cod. proc. civ., la notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza può essere fatta, entro tale limite temporale, al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e, dunque, deve ritenersi idonea sia a far decorrere il termine di impugnazione (ex art. 283 cod. proc. civ.) che ad assolvere al disposto dello stesso art. 479 (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha disatteso il motivo di ricorso, con cui si deduceva che la notificazione era stata effettuata ai soli fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza e si postulava che il termine per la proposta opposizione agli atti esecutivi dovesse farsi decorrere dalla notifica del precetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. IO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT AN, difensore di se stesso, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
FI AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato AN CAUTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAGNO CARLO EUGENIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 320/96 del Pretore di PESCARA, emessa il 02/05/96 e depositata il 19/09/96 (R.G. 1889/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO PE, con atto del 13 luglio 1995, ha proposto opposizione contro l'atto di precetto in date 10 luglio 1995 con il quale IO IL gli aveva intimato il rilascio di un immobile da lui condotto in Pescara ed ha convenuto il IL davanti al pretore circondariale di Pescara.
Il PE ha dedotto la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto che si fondava su titolo esecutivo privo della data del rilascio.
Costituitosi in giudizio, il IL ha resistito all'opposizione, dichiarando che questa era infondata e tardiva.
2. Il pretore, con sentenza del 19 settembre 1996, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di cinque giorni indicato dall'art. 617 cod. proc. civ.
3. Per la cassazione di questa sentenza l'avvocato IO PE difensore di se stesso, ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo.
Resiste con controricorso Attillo IL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La decisione impugnata ha ritenuto che la mancanza della data dell'esecuzione si configurava come irregolarità formale del titolo esecutivo e che questa doveva essere dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di cinque giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione del titolo esecutivo. Quindi ha rilevato che la notificazione di questo era avvenuta l'18 giugno 1995 e che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di legge (con atto di citazione notificato il 13 luglio 1995), rendendo formalmente regolare il successivo atto di precetto a sua volta notificato dopo che la sanatoria era già avvenuta.
La decisione è criticata con la censura che la notificazione della sentenza di condanna al rilascio era avvenuta "ai soli fini dell'appello..." e non a fini esecutivi.
Il ricorrente sostiene, cioè, che il termine per l'opposizione decorreva dalla notificazione del precetto e questa era tempestiva:
motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ, della legge 27 luglio 1978 n. 378 e difetto di motivazione.
Il motivo non è fondato.
2.1. La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. stabilisce che le opposizioni relative alla "regolarità"
formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
La norma si riferisce ai casi in cui l'irregolarità denunciata riguarda gli atti anteriori all'inizio dell'esecuzione ed è funzionale al principio dell'immediata risoluzione delle questioni che sorgono nell'ambito del processo esecutivo, come si ricava dalla circostanza che in questo procedimento è consentita l'opposizione dei "singoli atti del processo esecutivo".
Questo vuol dire che le "irregolarità" riguardanti il titolo esecutivo o il precetto debbono essere fatte valere direttamente contro ciascuno di questi atti con conseguente sanatoria del vizio per il mancato esperimento nei cinque giorni dell'opposizione contro l'atto impugnato: Cass. 4 gennaio 1 992, n. 9 ed 8 agosto 1995, n. 8687 con riferimento specifico alla mancanza nel titolo della data del rilascio.
2.2. Nella fattispecie che si sta esaminando l'intimato aveva dedotto una "irregolarità" riguardante direttamente il titolo esecutivo: in questo non era indicata la data del rilascio come richiesto dall'art.56 della legge 28 luglio 1978, n. 392.
Il problema di diritto al quale si deve dare risposta è quello di stabilire la decorrenza dell'opposizione agli atti esecutivi: se questa decorre dalla data della notificazione della sentenza titolo esecutivo o dalla notificazione del precetto di rilascio.
2.3. Sono "irregolarità" formali del titolo esecutivo, esemplificativamente, quelle nelle quali il titolo è privo della formula esecutiva, è illeggibile, manca della formula esecutiva nella sua espressione formale, manca dell'intestazione o questa non sia esattamente indicata.
Le "irregolarità" formali del precetto si debbono ricavare dalle disposizioni contenute nell'art. 480, secondo terzo e quarto comma cod. proc. civ. e si riferiscono all'indicazione delle parti, alla data di notificazione del titolo esecutivo o alla trascrizione di questo, alla dichiarazione di residenza o all'elezione del domicilio della parte istante.
La mancanza della data del rilascio nel titolo esecutivo, costituito da sentenza di rilascio, rientra nella prima categoria e non attiene al precetto, in quanto la data del rilascio è elemento della sentenza e non dell'atto di precetto, come si ricava dall'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 già citato, secondo il quale "col provvedimento che dispone il rilascio il giudica ... fissa anche la data della esecuzione... "
Pertanto, l'opposizione con la quale si fa valere che la sentenza titolo esecutivo è priva dell'indicazione della data del rilascio deve essere proposta nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza.
Se l'opposizione non viene proposta, il vizio diventa irrilevante e non può essere fatto valere mediante opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta contro il precetto.
2.4. È pacifico tra le parti che la sentenza titolo esecutivo fu notificata l'18 giugno 1995 e che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 13 luglio 1995.
Resta, quindi, confermata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi già dichiarata dal giudice del merito.
2.4. Nè vale obbiettare che la notificazione della sentenza fu fatta ai soli fini dell'impugnazione "per poterla considerare... passata in cosa giudicata in modo che la controparte... avrebbe potuto presentare Istanza al giudice della esecuzione per ottenere la fissazione della data dell'esecuzione".
Nel vigente sistema la notificazione delle sentenze produce gli effetti corrispondenti al dato normativo ed essi non possono essere distinti secondo le finalità e le intenzioni del notificante. La notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione è discIplinat5i dalla disposizione contenuta nell'art. 285, secondo comma, cod. proc. civ., il quale dispone che essa è compiuta "su istanza di parte, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma" dello stesso codice.
La notificazione del titolo esecutivo "deve essere fatto alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti;
ma, so esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro un armo dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'art. 170", cioè anche al procuratore costituito, come dispone l'art. 479 dello stesso codice.
Dal confronto delle norme si ricava che, quando si tratta di sentenza, la differenza delle due notificazioni sta soltanto nelle forme con cui è attuata: una volta compiuta nel primo modo (al procuratore costituito) è valida anche ai fini esecutivi, se sia stata compiuta entro l'anno dalla sua pubblicazione: Cass. 2 luglio 1991, n. 7256. Pertanto, è vano risalire all'atteggiamento soggettivo del notificante per ricavarne la diversità degli effetti della notificazione.
Nel caso esaminato, anche se fatta ai fini dell'impugnazione, la notificazione della sentenza titolo esecutivo faceva, quindi, decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione con la quale erano denunciate le "irregolarità" formali del titolo, come ha ritenuto il pretore.
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 126.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999