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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8421/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8421/2024 promossa da: nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pisi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Daniela Leporati del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte autorizzate (il 7 marzo 2025) con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 15 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 24 gennaio 2017) il figlio . Per_1
Dando conto della cessazione del loro legame, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione (paritetica), la sua residenza anagrafica, il suo mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, con le note scritte autorizzate successivamente depositate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debbano delibarsi positivamente gli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva ed equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto delle intese raggiunte dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti come testualmente riportate nel ricorso depositato il 15 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8421/2024 promossa da: nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pisi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Daniela Leporati del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte autorizzate (il 7 marzo 2025) con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 15 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 24 gennaio 2017) il figlio . Per_1
Dando conto della cessazione del loro legame, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione (paritetica), la sua residenza anagrafica, il suo mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, con le note scritte autorizzate successivamente depositate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debbano delibarsi positivamente gli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva ed equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto delle intese raggiunte dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti come testualmente riportate nel ricorso depositato il 15 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2