Cass. civ., sez. I, sentenza 12/08/2016, n. 17080
CASS
Sentenza 12 agosto 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta "ad substantiam", postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso. Né la proposizione, in via subordinata, di domande riconvenzionali di nullità di specifiche clausole contrattuali e di ripetizione di indebito da parte del commissario è idonea a superarne la questione della data certa e, dunque, dell'opponibilità del contratto alla procedura, perché, quando la difesa della parte si articola in più domande subordinate, la verifica di compatibilità deve farsi nell'ambito di ciascuna di esse, implicandone la formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi già sostenute.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/08/2016, n. 17080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17080
    Data del deposito : 12 agosto 2016

    Testo completo