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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 60/2023 promossa
DA
, C.F. ; ; ; Parte_1 C.F._1 CP_1 CP_2
; ; ; ; CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
; ; ; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; ; ; CP_11 Controparte_12 CP_13 [...]
; ; ; ; CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18
; ; ; Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
; ; ; ;
[...] Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25
; ; ; ; CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29
; ; ; ; ; CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
; ; ; ; CP_35 CP_36 CP_37 Controparte_38 CP_39
; ; ; ;
[...] CP_40 CP_41 CP_42 Controparte_43
; ; ;
[...] Controparte_44 Controparte_45 [...]
; ; ; ; CP_46 CP_47 CP_48 CP_49 CP_50
; ; ; ; ;
[...] CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
; ; ; Controparte_55 CP_56 Controparte_57 CP_58
; ; ; ;
[...] CP_59 CP_60 Controparte_61 CP_62
; ; ; ;
[...] Controparte_63 CP_64 Controparte_65 CP_66
; ; ; ;
[...] CP_67 CP_68 Controparte_69 CP_70
; ; ; ;
[...] CP_71 Controparte_72 Controparte_73
; ; ; CP_74 Controparte_75 Controparte_76 CP_77 ; ; ; ;
[...] CP_78 Controparte_79 Controparte_80 CP_81
; ; ; ;
[...] Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84
; ; ; ; Parte_2 Controparte_85 CP_86 CP_87
; , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti Parte_3 Parte_4
allegata al ricorso, dall'avv. Pantaleoni Diomede, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_88
speciale alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Simoni Vinicio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023 ; ; Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
;
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
; ; Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; ; ; ; CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
; ; ; Controparte_20 CP_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24 [...]
; ; ; Controparte_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30
; ; ; ; ;
[...] CP_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 [...]
; ; ; CP_37 Controparte_38 CP_39 CP_40 CP_41 CP_42 [...]
; ; Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 Controparte_46 CP_47
; ; ;
[...] CP_48 CP_49 Controparte_50 CP_51 CP_52 [...]
; ; CP_53 CP_54 Controparte_55 CP_56 Controparte_57 CP_58
; ; ; ;
[...] CP_59 CP_60 Controparte_61 Controparte_62 Controparte_63
; ; CP_64 Controparte_65 CP_66 CP_67 CP_68 CP_69
; ; ;
[...] Controparte_70 CP_71 Controparte_72 Controparte_73 CP_74
;
[...] Controparte_75 Controparte_76 Controparte_77 CP_78 CP_79
; ; ; ;
[...] Controparte_80 CP_81 Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84
; ; Parte_2 Controparte_85 CP_86 CP_87 Parte_3 Pt_4
premettendo di esser dipendenti dell' , già con qualifica di
[...] CP_89 CP_90 infermieri, o.s.s., tecnici di laboratorio, assistente sanitario, puericultrici o ostetriche in servizio presso i vari presidi ospedalieri, esponevano:
- di esser tenuti, anteriormente all'inizio del servizio, alle operazioni preliminari di indossare la divisa lavorativa e, al termine del turno, di toglierla riponendola in appositi locali siti all'interno del luogo di lavoro;
- che, dunque, tali operazioni potevano esser effettuate solo all'interno dei locali aziendali, venendo la divisa fornita dal datore di lavoro che provvedeva anche al lavaggio ed alla stiratura;
- che l'adempimento descritto era imposto dal datore di lavoro in virtù di disposizioni igieniche legate alla natura dell'esercizio professionale e necessitava di un congruo arco temporale ad di fuori dell'orario effettivo del turno;
- che costituivano lavoro effettivo a norma dell'art. 5 n. 3 del RD 1955 del 1923 le pause interne alla prestazione inferiori a dieci minuti ed anche le soste superiori a 15 minuti, nei lavori faticosi, in quanto necessarie per ristorare le energie fisiche per la ripresa del lavoro;
- che, ai sensi del d. lgs. n. 66/2003, andava ricompreso nell'orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore fosse al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- che, nello specifico, prima di entrare in servizio, dovevano timbrare il cartellino marcatempo, indossare la divisa custodita nei locali di cui sopra e, a fine turno, erano tenuti a recarsi nuovamente nei locali adibiti a spogliatoio ed a dismettere la divisa;
- che la retribuzione era corrisposta solo limitatamente al turno lavorativo;
- che il cd. tempo tuta, pari a venti minuti complessivi a turno prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. 21 maggio 2018 e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in seguito, era a tutti gli effetti orario di lavoro e doveva esser retribuito sulla base del parametro della retribuzione media.
Alla luce delle precedenti considerazioni, insistevano per la condanna del datore di lavoro, tenuto conto delle rispettive qualifiche dei ricorrenti, al versamento delle differenze retributive per l'attività propedeutica di vestizione e svestizione anteriormente e successivamente al turno di lavoro, con esclusione dei periodi coperti dall'accordo sindacale sottoscritto inter partes.
Con memoria difensiva depositata il 5 aprile 2023 si costituiva l' Controparte_91
rilevando che solo con il c.c.n.l. 21 maggio 2018 era fissato un tempo di vestizione e
[...]
svestizione ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale, su cui osservava che i ricorrenti e non avevano formalizzato alcun atto interruttivo Parte_5 CP_92 CP_93
della prescrizione. Sottolineava come il c.c.n.l., che non aveva portata retroattiva, indicasse solo il riconoscimento dell'orario necessario per le operazioni di vestizione/svestizione e che tale range temporale non potesse non trovare luogo nel monte ore personale di ciascun dipendente.
Insisteva dunque per la reiezione del ricorso.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, è stata discussa all'udienza del 15 aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa, con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Preliminarmente va rilevato che hanno aderito all'accordo sindacale con riguardo al periodo sino al 20 maggio 20218 i ricorrenti , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_12 CP_14 CP_15
, , CP_16 Controparte_18 CP_21 CP_22 Controparte_24 CP_25
, , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
, ,
[...] CP_37 Controparte_38 CP_41 CP_42 Controparte_44
, , , , Controparte_45 Controparte_46 CP_47 CP_51 Controparte_55 [...]
, CP_57 Controparte_61 Controparte_63 CP_64 CP_66 [...]
, , CP_67 Controparte_75 Controparte_76 Controparte_77 CP_78 [...]
, , e;
sicché la CP_80 Controparte_83 Controparte_85 CP_87 Parte_3
valutazione delle spettanze di quanto eventualmente dovuto non potrà che riguardare il periodo susseguente integralmente regolato dal c.c.n.l. di comparto del 21 maggio 2018.
Va poi dato atto della rinuncia agli atti formalizzata dal procuratore speciale di e Parte_3
dell'accettazione da parte della controparte, sicché risulta integrato l'effetto interruttivo di cui all'art. 306 c.p.c..
Nel merito va preliminarmente osservato che risulta documentato, oltre che non contestato, che i ricorrenti sono dipendenti dell' , già in servizio presso CP_89 CP_90 strutture ospedaliere rientranti nell'ex Area Vasta n. 4
Risulta incontestato ed attestato concordemente dalle prove testimoniali assunte che i ricorrenti timbravano il cartellino marcatempo, effettuavano le operazioni di vestizione, entravano dunque nell'unità operativa di assegnazione per l'inizio del turno, al termine dello stesso levavano nello spogliatoio gli indumenti lavorativi ed indi timbravano l'uscita.
Emerge dai cedolini che la retribuzione era calcolata sulla base dell'effettiva durata del turno lavorativo e non era computato, benché rientrante nell'arco temporale della timbratura, il periodo necessario per indossare e togliere la divisa lavorativa. Tali indumenti, forniti dall' dovevano rimanere sul luogo di lavoro, non potevano esser CP_90
portati a domicilio ed erano lavati e stirati, a cura del datore di lavoro, ad opera del servizio lavanderia espletato da società appaltatrice.
E' dunque emerso un quadro secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione erano effettuate dai ricorrenti – a vario titolo infermieri, o.s.s., tecnici, ostetriche e puericoltrici – rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino e prima di timbrare l'uscita in locali aziendali ad hoc deputati. Tale attività era necessitata da norme di igiene e sicurezza sul lavoro, tanto che gli indumenti non potevano esser portati a domicilio, erano personali ed erano lavati e stirati a cura di un servizio di lavanderia precipuamente predisposto dall'azienda ospedaliera mediante appalto esterno.
A prescindere dall'orario di timbratura, la retribuzione era comunque parametrata limitatamente al turno di lavoro ed all'orario di trentasei ore disciplinato dal c.c.n.l. di settore.
In linea generale va osservato che già il r.d.l. n. 692/ 1923 all'art. 3 riconosceva come lavoro effettivo ogni attività richiedente occupazione assidua e continuativa e non precludeva che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche all'occupazione rientrassero nell'ambito del lavoro effettivo soggetto a retribuzione qualora dirette dal datore di lavoro, che ne disciplinava il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero strettamente necessarie ed obbligatorie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A propria volta, in materia di misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, II comma lett. a), del d.lgs.
n. 66/ 2003 attribuisce espressa ed alternativa rilevanza non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche al periodo di disponibilità del lavoratore e di presenza sui luoghi di lavoro.
Testualmente prevede “agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La disposizione, quindi, include non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione, purché il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro, in altre parole sia soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (cfr. sul punto Cass. nn. 13466/2017,
1839/2012 e n. 1703/2012).
A tal fine rilevano, con riguardo precipuo all'attività sanitaria, contegni integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri anche deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.
L'attività di vestizione e svestizione appare rientrante nell'ambito del tempo di lavoro, risultando qualificata da eterodirezione quale attività obbligatoriamente prevista e disciplinata minuziosamente nelle fasi operative dal datore di lavoro, non potendo costituire mero obbligo di diligenza preparatoria per sua natura non soggetto ad autonomo corrispettivo (cfr. anche Cass. n. 9215/2012). Trattasi invero di proprio obbligo integrativo ed accessorio, non rimesso alla libertà del lavoratore ben potendo in assenza di adempimento esser rifiutata la prestazione lavorativa, strumentale a renderla e richiesto nell'interesse dell'azienda e dall'igiene pubblica.
In virtù dell'esercizio del potere di eterodirezione datoriale, pur nel silenzio della contrattazione collettiva anche integrativa che ha disciplinato solo con l'accordo del 21 maggio 2018 la materia, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, in quanto imposto da esigenze di sicurezza e igiene sia in considerazione della gestione del servizio pubblico, sia della stessa incolumità del personale addetto.
In termini analoghi il cambio di consegne nel passaggio di turno, per la presa in carico del paziente, rientra nell'ambito del turno di lavoro.
Va dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo da ciascuno formulato il compenso del cd. tempo tuta, parametrato allo stipendio tabellarmente previsto.
Tenuto conto del tempo occorrente per effettuare le operazioni, si reputa equo riconoscere un periodo pari a dieci minuti in ingresso e dieci in uscita prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 21 maggio
2018 e nei limiti di dieci minuti complessivi a giornata lavorativa, in aderenza alla disciplina del contratto collettivo, in seguito.
Trattasi di vera prestazione lavorativa che deve esser retribuita e non può confluire nella banca monte ore in assenza di espresso accordo o richiesta del lavoratore.
Va poi precisato che nel periodo dal 22/09/2020 al 29/05/2022 la dipendente è stata CP_39 assegnata all'Ufficio del Servizio Professioni Sanitarie, in cui non era previsto l'obbligo di indossare alcuna divisa, sicché per tale periodo nulla è dovuto.
Va inoltre rilevato che nulla è dovuto in relazione all'attività libero-professionale, remunerata a parte, svolta da nei giorni 29/10/2018, 04/12/2019, 07/10/2020 e 12/10/2020, da Controparte_44
il 20/05/2019, da l'8/12/2022, né per l'attività di formazione Controparte_45 CP_47
svolta da , e , né per le prestazioni aggiuntive, retribuite CP_68 CP_71 Controparte_29
a parte, svolte da , , CP_51 Parte_1 CP_15 CP_22 CP_31
, , , , , CP_41 CP_94 Controparte_61 Controparte_28 CP_49 CP_56
, e , né per la svestizione insistente nelle ore di Controparte_65 Controparte_72 CP_86
lavoro straordinario, da calcolarsi come eccedenza.
Va infine dedotto quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di vestizione e svestizione durante la fase
Covid, risultando il pagamento dell'indennità eccezione in senso lato e non soggetta ai limiti di cui all'art. 416 c.p.c.
Va tenuto conto della riconoscibilità nel quinquennio a ritroso degli emolumenti retributivi e della diffida interruttiva formalizzata nelle seguenti date: il 23/04/2021; il Parte_1 CP_1
13/10/2021; il 14/05/2021; il 05/05/2021; il 07/05/2021; CP_2 CP_3 CP_4
il 20/05/2022; il 12/10/2021; il 21/04/2021; Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
il 07/05/2021; il 10/05/2021; il 07/05/2021;
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
il 18/01/2023; il 05/05/2021; il 01/12/2021; Controparte_12 CP_13 [...]
il 04/05/2021; il 14/05/2021; il 14/05/2021; il CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
22/11/2021; il 05/05/2021; il 22/11/2022; il Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
06/05/2021; il 25/01/2022; il 04/05/2021; CP_21 CP_22 Controparte_23
Con il 25/04/2021; Dichiara il 28/04/2021; il 01/09/2022; CP_24 Controparte_25 CP_26
il 20/04/2021; il 20/04/2021; il 22/04/2021; il CP_27 Controparte_28 Controparte_29
17/05/2021; il 05/05/2021; il 21/04/2021; il 09/02/2023; CP_30 CP_31 CP_32
il 26/04/2021; il 15/05/2021; il 18/05/2021; CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
l'11/05/2021; il 07/05/2021; il 28/04/2021; il CP_37 Controparte_38 CP_39
21/05/2021; il 12/05/2021; il 24/04/2021; il 24/04/2021; CP_40 CP_41 CP_42
l'11/05/2021; il 20/04/2021; Controparte_43 Controparte_44 CP_45
il 20/04/2021; il 23/04/2021; il 20/04/2021;
[...] Controparte_46 CP_47 CP_48
il 14/04/2022; il 05/05/2021; il 23/04/2021;
[...] CP_49 Controparte_50 CP_51
il 23/04/2021; il 10/05/2021; il 04/05/2021; il 05/05/2021; CP_52 CP_53 CP_54
il 13/10/2021; il 04/05/2021; il 31/01/2022; Controparte_55 CP_56 Controparte_58
il 06/05/2021; l'8/02/2022; il 29/04/2021; CP_59 CP_60 Controparte_61 CP_62
il 04/05/2021; il 19/04/2021; il 27/04/2021;
[...] Controparte_63 CP_64 CP_65
il 25/04/2021; il 22/04/2021; il 10/05/2021;
[...] CP_66 CP_67 Controparte_69
il 06/05/2021; il 10/05/2021; il 10/05/2021; il Controparte_70 CP_71 Controparte_72
26/04/2021; il 27/04/2021; il 06/05/2021; il Controparte_73 CP_74 Controparte_75
28/04/2021; il 04/05/2021; il 07/05/2021; il Controparte_76 Controparte_77 CP_78
26/04/2021; il 06/05/2021; il 04/05/2021; il Controparte_79 Controparte_80 CP_81
06/05/2021; il 06/05/2021; il 15/06/2021; Controparte_83 Controparte_84 Parte_2
il 22/08/2022; il 27/10/2021; il 17/06/2021; il Controparte_85 CP_86 CP_87
06/05/2021e il 20/05/2022. Parte_4
In ordine alla quantificazione delle spettanze si reputa, come da conteggi analitici e precisi della c.t.u. dott.ssa di attribuire ad € 1.347,38; € 1.464,76; Persona_1 Parte_1 CP_1
€ 874,05; € 2.134,62; € 1.557,40; € CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
2.089,07; € 1.798,15; € 993,65; € 1.625,59; CP_6 Controparte_7 Controparte_8
€ 2.096,39; € 1.069,91; € 1.163,62; Controparte_9 CP_10 CP_11 [...] € 1.391,13; € 820,40; € 732,18; € Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
814,26; € 939,12; € 2.790,12; € 1.595,60; CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
€ 1.860,98; € 1.986,60; € 1.086,70; €
[...] Controparte_20 CP_21 CP_22
1.412,41; € 1.449,91; Dichiara € 790,87; € Controparte_23 CP_24 Controparte_25
718,89; € 502,05; € 1.245,30; € 2.108,15; CP_26 CP_27 Controparte_28
€ 1.511,63; € 3.061,24; € 1.582,05; € Controparte_29 CP_30 CP_31 CP_32
1.128,29; € 1.254,31; € 1.175,29; € 1.334,73; CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
€ 5.077,83; € 2.051,12; € 2.386,50; € 780,16;
[...] CP_37 Controparte_38 CP_39
€ 2.579,27; € 1.585,12; € 1.892,56; CP_40 CP_41 CP_42 Controparte_43
€ 3.141,06; € 1.546,71; € 1.263,25;
[...] Controparte_44 Controparte_45
€ 1.474,29; € 1.444,63; € 915,90; Controparte_46 CP_47 CP_48 CP_49
€ 2.638,68; € 3.440,68; € 1.480,88; € 3.357,07; Controparte_50 CP_51 CP_52 [...]
€ 2.901,37; € 1.182,66; € 1.135,58; € CP_53 CP_54 Controparte_55 CP_56
1.247,21; € 1.448,12; € 2.354,29; € 1.608,37; Controparte_57 Controparte_58 CP_59
€ 1.183,11; € 1.335,36; € 861,96; CP_60 Controparte_61 Controparte_62 [...]
€ 1.034,95; € 1.859,66; € 2.740,48; CP_63 CP_64 Controparte_65 CP_66
€ 1.257,62; € 54,59; € 775,97; € 1.479,50; CP_67 CP_68 Controparte_69
€ 1.385,85; € 1.419,58; € 3.263,04; Controparte_70 CP_71 Controparte_72 CP_73
€ 2.831,33; € 2.455,04; € 596,76;
[...] CP_74 Controparte_75 Controparte_76
€ 964,77; € 1.405,70; € 2.493,73; € 1.489,86; Controparte_77 CP_78 Controparte_79
€ 1.024,94; € 2.617,44; € 916,69; Controparte_80 CP_81 Controparte_82 Controparte_83
€ 1.410,69; € 2.038,36; € 993,63; € Controparte_84 Parte_2 Controparte_85
1.355,15; € 1.993,00; € 2.044,58 e € 1.863,01. CP_86 CP_87 Parte_4
A tali somme andranno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi CP_95
legali dalla diffida da ciascuno perfezionata sino all'effettivo saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura giuslavoristica della controversia, alla serialità ed al suo valore, vanno poste a carico della resistente che dovrà effettuare la rifusione ai ricorrenti, operandosi una liquidazione unitaria in ragione della sovrapponibilità della posizione processuale e dell'unicità della difesa e disponendosi la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv.
D. Pantaleoni dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico dell i CP_89 CP_89
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa;
accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione del tempo necessario per la vestizione e svestizione, pari a dieci minuti in ingresso ed altrettanti in uscita nel periodo temporale antecedente all'entrata in vigore del c.c.n.l. 21 maggio 2018 e pari a dieci minuti complessivi a turno nell'arco temporale successivo, dedotto quanto già versato;
per l'effetto condanna l' , in persona del Direttore Generale pro tempore, a versare a CP_89
a € 1.347,38; € 1.464,76; € 874,05; € Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
2.134,62; € 1.557,40; € 2.089,07; € 1.798,15; Parte_6 Controparte_5 CP_6 CP_7
€ 993,65; € 1.625,59; € 2.096,39; €
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
1.069,91; € 1.163,62; € 1.391,13; € CP_11 Controparte_12 CP_13
820,40; € 732,18; € 814,26; € 939,12; € CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
2.790,12; € 1.595,60; € 1.860,98; € 1.986,60; Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Con Con
€ 1.086,70; € 1.412,41; € 1.449,91; CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
€ 790,87; € 718,89; € 502,05; €
[...] Controparte_25 CP_26 CP_27
1.245,30; € 2.108,15; € 1.511,63; € 3.061,24; Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_31
€ 1.582,05; € 1.128,29; € 1.254,31; € 1.175,29;
[...] CP_32 CP_33 CP_34 CP_35
€ 1.334,73; € 5.077,83; € 2.051,12; €
[...] CP_36 CP_37 Controparte_38
2.386,50; € 780,16; € 2.579,27; € 1.585,12; CP_39 CP_40 CP_41 CP_42
€ 1.892,56; € 3.141,06; € 1.546,71; Controparte_43 Controparte_44
€ 1.263,25; € 1.474,29; € 1.444,63; Controparte_45 Controparte_46 CP_47 CP_48
€ 915,90; € 2.638,68; € 3.440,68; €
[...] CP_49 Controparte_50 CP_51
1.480,88; € 3.357,07; € 2.901,37; € 1.182,66; CP_52 CP_53 CP_54 CP_55
€ 1.135,58; € 1.247,21; € 1.448,12; €
[...] CP_56 Controparte_57 Controparte_58
2.354,29; € 1.608,37; € 1.183,11; € 1.335,36; CP_59 CP_60 Controparte_61
€ 861,96; € 1.034,95; € 1.859,66; Controparte_62 Controparte_63 CP_64 CP_65
€ 2.740,48; € 1.257,62; € 54,59; € 775,97;
[...] CP_66 CP_67 CP_68
€ 1.479,50; € 1.385,85; € 1.419,58; Controparte_69 Controparte_70 CP_71 [...]
€ 3.263,04; € 2.831,33; € 2.455,04; CP_72 Controparte_73 CP_74 CP_75
€ 596,76; € 964,77; € 1.405,70; €
[...] Controparte_76 Controparte_77 CP_78
2.493,73; € 1.489,86; € 1.024,94; € 2.617,44; Controparte_79 Controparte_80 CP_81
€ 916,69; € 1.410,69; € 2.038,36; Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84 Parte_2
€ 993,63; € 1.355,15; € 1.993,00; €
[...] Controparte_85 CP_86 CP_87
2.044,58 e € 1.863,01, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Parte_4 CP_95
ed interessi legali dalla diffida da ciascuno perfezionata e sino all'effettivo saldo. Condanna l alla rifusione, a favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, liquidate CP_89
in complessivi € 9.580,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. D. Pantaleoni dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di lite, liquidate come da separato decreto, a carico dell di CP_89 CP_89
Fermo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan