Sentenza 24 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2004, n. 16714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16714 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO MO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO DE MARTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2488/01 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 15/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 21/04/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 ottobre 2001 il sig. RA IN ha depositato un ricorso nella cancelleria del Giudice di pace di Genova, opponendosi a sei avvisi di mora emessi dal Servizio riscossione tributi di Genova e fattigli notificare dal Comune.
Con sentenza recante la data di decisione del 12 ottobre 2001 e quella di deposito del 15 gennaio 2001 il giudice di pace ha dichiarato il ricorso inammissibile, non avendo il ricorrente chiarito quale fosse la natura degli atti che costituivano il presupposto dell'iscrizione a ruolo delle somme indicate nelle cartelle esattoriali contenenti gli avvisi di mora. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il sig. IN, prospettando tre motivi di censura.
Il Comune di Genova non ha spiegato difese.
Il Procuratore generale, ravvisando la manifesta fondatezza dei ricorso, ha chiesto che esso sia deciso con il rito camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il giudice di pace, in violazione degli artt. 101 c.p.c. e 23 della legge n. 689 del 1981, abbia deciso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, e quindi senza consentire ad esso ricorrente di esplicare compiutamente le proprie difese;
in secondo luogo, della circostanza che il giudice abbia depositato la sentenza omettendo la preventiva lettura in udienza del dispositivo;
in terzo luogo, dell'incompatibilità tra la data di decisione e quella di pubblicazione della sentenza, giacché la prima risulta successiva alla seconda.
Il ricorso appare fondato con riguardo al primo, ed assorbente, motivo di censura.
L'art. 23 della citata legge n. 689 del 1981 non autorizza infatti il giudice dell'opposizione a provvedere in limine litis, senza dare sfogo al procedimento in contraddittorio delle parti, se non nel caso di prova certa della tardività del ricorso, desumibile dal documento che incorpora la relazione di notifica del provvedimento impugnato. Non essendo questa la situazione profilatasi nella specie, ed avendo il giudicante dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ragioni attinenti al contenuto intrinseco di esso, evidente l'illegittimità della sentenza così emessa, senza avere preventivamente fissato alcuna udienza ne' quindi aver consentito alle parti di spiegare in quella sede le proprie difese anche e proprio in ordine alle condizioni di ammissibilità di detto ricorso.
S'impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Giudice di pace di Genova, in persona di diverso magistrato, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Genova, in persona di diverso magistrato, demandandogli di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004