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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARPANO DAVIDE, elettivamente domiciliato in XXV Aprile 132 18100 18100 Imperia presso il difensore avv. CARPANO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURATTI NTroparte_1 P.IVA_2 MARCO e dell'avv. SERRA ANGELA ( ) VIA XX SETTEMBRE, 8/16 16121 C.F._1
GENOVA; elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 8/16 16121 GENOVA presso il difensore avv. BURATTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(titolare del marchio La Porta dei Sapori) (per brevità anche Parte_2
) con atto di citazione conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 NTroparte_1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta e la conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali, nonché la condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di €
654.050,00 a titolo di perdita diretta e mancato guadagno.
Esponeva:
la società attrice, occupandosi di vendita al dettaglio di prodotti del territorio ligure, prendeva NT contatti con la , società che si occupa della realizzazione di progetti web e di marketing digitale, tra la fine del 2015 e il 2016 per la creazione di un sito internet per l'azienda;
parte attrice illustrava le richieste e le aspettative per il nuovo canale di comunicazione e vendita
NT (doc. 1 di parte attrice) e così elaborava il relativo “progetto per la piattaforma di comunicazione
La porta dei Sapori” (doc. 2 di parte attrice) con le stime di vendita;
in data 3 marzo 2017 le parti sottoscrivevano il contratto (doc. 4 di parte attrice) per la progettazione del sito che prevedeva la messa online il 19 giugno 2017 per il corrispettivo di €
45.000,00 oltre IVA (doc. 4 di parte attrice);
NT la società si dimostrava fin da subito inadempiente in ordine ai seguenti profili:
- utilizzo di una piattaforma di sviluppo e-commerce mai sperimentata;
- al potenziale acquirente veniva inviata una e-mail per ricordare la presenza di merce nel carrello dell'e-commerce solo dopo 24 ore;
- messa a disposizione di un team junior e non senior con conseguente necessità di sostituzione del primo referente tecnico e del primo referente commerciale Testimone_1 [...]
con profili senior;
Parte_3
- ritardo nella messa on line avvenuto ad inizio settembre 2017 (doc. 6 di parte attrice) e conseguente emissione di note di credito di € 10.000,00 (doc. 7 di parte attrice) da parte della NT
.
Vista la collaborazione di controparte, nonostante l'inadempimento, i rapporti proseguivano e venivano stipulati ulteriori contratti (doc. 8 di parte attrice) per la gestione del sito e la sua manutenzione;
pagina 2 di 13 la difesa di parte attrice evidenziava, anche in ordine ai successivi rapporti contrattuali, ulteriori inadempienze:
- il sito non attirava i numeri di visitatori richiesti da obiettivi aziendali e contrattuali;
- in relazione ai contratti di gestione e manutenzione del sito la convenuta imponeva condizioni gravose con un servizio prepagato di ore, le quali non riuscivano ad essere sfruttate integralmente dall'attrice, senza la previsione di alcun rimborso: in particolare ciò era accaduto in riferimento all'annualità del 2021;
- problematiche di manutenzione e del contratto di hosting del sito;
- pagamenti impossibili da parte di alcuni clienti (doc. 9 di parte attrice);
- la gestione dei canali social non risultava idonea (doc. 10 di parte attrice);
- veniva impedito a la gestione in autonomia della newsletter con aggravio di Parte_1
costi e ritardi;
- il servizio “ads Google” non giungeva a soddisfare l'aspettativa come concordata nella presentazione degli obiettivi aziendali del 2017 (doc. 1 di parte attrice).
NT A causa dell'incapacità di di risolvere i problemi, progressivamente iniziava Parte_1
a svolgere in autonomia le attività previste in contratto.
NT Ad agosto 2021 la società attrice comunicava a la risoluzione del contratto (doc. 11 di parte attrice), chiedendo il rimborso di quanto versato e il risarcimento del danno (doc. 12 di parte attrice), quantificato in € 654.050,00 (doc. 13 di parte attrice).
A fronte dell'esito negativo della negoziazione assistita, adiva le vie giudiziali Parte_1
(doc. 14 di parte attrice).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo il rigetto NTroparte_1
delle domande avversarie.
Eccepiva in via preliminare che la convenuta, ai sensi dell'art. 11 lett. d) e lett. g) delle condizioni generali del contratto stipulato in data 3.03.2017 dalle parti (doc. 4 di parte attrice) per la realizzazione del progetto digital la portadeisapori.it, non poteva essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti,
o per danni dovuti a forza maggiore;
in subordine, esponeva che era stata la stessa società a volere utilizzare una Parte_1 piattaforma più innovativa, “Troulouded”, rispetto ad una più collaudata;
l'invio della mail di promemoria per la merce situata nel carrello non era un servizio ricompreso nel contratto;
e non erano appartenenti ad un tema junior, ma erano di Testimone_1 Parte_3
provata esperienza, sostituiti perché il primo dimessosi e la seconda in maternità; pagina 3 di 13 in ordine al contestato ritardo, eccepiva che il termine contrattuale della messa on line non era perentorio, (cfr. n. 1 delle note in calce al contratto); la nota di credito n. 126 del 16/05/2018 (doc. 7 di parte attrice) era stata emessa con riferimento alla fattura n. 198 dell'11/09/2017 e in relazione ad un più ampio accordo che prevedeva anche il saldo dello scaduto da parte di;
Parte_1
eccepiva la genericità delle altre contestazioni e, in relazione alle mail prodotte da controparte,
NT faceva rilevare come in talune destinatario fosse altro fornitore, e non , mentre Persona_1 altre mail erano riferite a due episodi di “down” del server e non ad inadempimenti della convenuta. NT In relazione al servizio advertising di Google, l'obbligazione di non era un'obbligazione di risultato estesa alla garanzia dell'ottenimento di una determinata quantità di vendite;
parimenti lo sviluppo del progetto di non comprendeva alcuna garanzia in ordine al CP_2 conseguimento di un certo numero dei visitatori, come si legge all'art. 11 lett. i) del contratto.
Negava di avere impedito alla società l'accesso al c.d. Google analytics, così Parte_1
come fosse stato necessario l'intervento di un “Facebook Advertising Specialist” (figura professionale
NT comunque presente nell'organico di ); era stata a decidere di non utilizzare totalmente i pacchetti di ore comprati “in Parte_1 blocco” per la manutenzione del sito.
La mail del 21/9/2021 di controparte non conteneva una richiesta di risoluzione del contratto ma la comunicazione di reindirizzamento dei DNS e la richiesta di storno della fattura n. 1 del 13/01/2021, quindi un vero e proprio recesso.
NTestava, infine, la quantificazione dei danni avversaria e in subordine eccepiva la limitazione
NT della responsabilità di ai sensi dell'art. 11 lett. n.) delle condizioni generali di contratto.
In corso di causa questo giudice, con ordinanza del 14/06/2024, formulava proposta conciliativa alle parti, accettata dalla sola parte convenuta, mentre parte attrice formulava una controproposta, che non veniva accettata.
Espletate le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta a decisione.
⃰ ⃰ ⃰
Le pretese attoree devono essere rigettate nei termini di cui in parte motiva.
La causa ha ad oggetto, come premesso in fatto, la domanda attorea di risoluzione di diversi contratti intercorsi tra le parti dall'anno 2017 al 2021 per inadempimento di parte convenuta e la conseguente domanda risarcitoria.
In particolare, è documentalmente provato e incontestato tra le parti che è stato sottoscritto il 3 marzo 2017 il contratto per la realizzazione del sito “laportadeisapori.it” (doc. 4 di parte attrice). Il
pagina 4 di 13 contratto era stato preceduto da una consulenza e da un progetto che definitiva gli obiettivi del nuovo business della società, volto alla vendita dei prodotti on line (docc. da 1 a 3 di parte attrice).
È, altresì, incontestato e provato agli atti (doc. 8 di parte attrice) che le parti avevano poi stipulato diversi e successivi contratti di gestione: un contratto di manutenzione del sito del 2021, un contratto per la piattaforma di e-mail marketing, un contratto di gestione dei servizi di hosting server1 condiviso, un contratto d'integrazione tool di gestione della Cookie Policy2, un contratto di rinnovo della licenza
“Unflip”, un contratto di realizzazione chat on line, un contratto “social media campagna media”, un contratto “social media progetto social media”, un contratto “social media strategy”, un contratto
“spese di spedizione” (doc. 8 di parte attrice). NT Le domande di risoluzione dei diversi rapporti contrattuali per inadempimento imputabile a non sono suscettibili di accoglimento perché superate, come già anticipato da questo giudice con l'ordinanza del 14/06/2024, dagli stessi fatti esposti da entrambe le difese: infatti al momento le parti non hanno in corso alcun rapporto contrattuale. Il legale rappresentante di nell'udienza Parte_1
del 5 giugno 2024 ha confermato che tra le parti attualmente non vi è più alcun contratto in esecuzione
NT perché c'è stato “l'abbandono della piattaforma realizzata da che è stata reindirizzata”, intorno NT alla data del 31/08/2021. Ciò risulta, altresì, dalla mail inviata da a del 21 Parte_1
settembre 2021 (doc. 11 di parte attrice).
Parte attrice ha contestato alla convenuta una serie di inadempimenti afferenti ai diversi accordi, in particolare relativi al contratto di creazione del sito e-commerce del 2017, susseguitisi nel tempo, le cui prestazioni sembrano essere state sostanzialmente eseguite dalle parti. Non può chiedersi la
NT risoluzione di uno (o più) contratti che oramai non producono più effetti, e da anni;
non si occupa più del sito né della strategia di comunicazione digitale della società attrice e quest'ultima ha saldato
NT tutte le sue obbligazioni (come affermato chiaramente dalla difesa di all'udienza del 3.7.2024). La domanda di risoluzione è quindi certamente inammissibile.
Indipendentemente dalla domanda di risoluzione, può esaminarsi quella che è una vera e propria domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale. Parte attrice ha allegato una serie di inadempimenti dai quali sarebbero conseguiti una serie di danni: “ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha subito non solo una perdita diretta, ma ha subito, altresì, una perdita rappresentata dal mancato guadagno che avrebbe ottenuto laddove la avesse correttamente NTroparte_1
adempiuto a quanto concordato sia per la creazione del sito che per la sua corretta gestione e manutenzione. Ed è chiaro, infatti, come la creazione del sito nei tempi e con le modalità concordate, nonché l'adeguata gestione e manutenzione dello stesso avrebbe fatto conseguire un'utilità patrimoniale a parte attrice, la quale avrebbe avuto un indubbio incremento della clientela e delle vendite, traendone un vantaggio economico” (pag. 17 atto di citazione)
Tale domanda risarcitoria, alla luce dei documenti agli atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza, non è suscettibile di accoglimento perché infondata o comunque non provata, sia nell'an sia nel quantum. È principio consolidato in giurisprudenza che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez.
Un. n. 13533/2001).
Tali principi trovano una loro concreta modulazione nel caso di specie in cui, come sopra visto, la domanda di risoluzione non è ammissibile. Rimane, difatti, a carico del creditore che si assume insoddisfatto, l'allegazione dello specifico profilo di esecuzione che ritenga di addebitare alla parte obbligata. Ciò che rileva, infatti, «non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa "o concausa" efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass, S.U., 2008/577).
La società attrice in parte è stata generica nelle sue allegazioni di inadempimento, non essendo a
NT volte chiaro quale fosse la specifica obbligazione in relazione alla quale non avrebbe adempiuto;
in parte non ha fornito la prova del richiesto danno.
Le contestazioni relative al contratto di creazione del sito “La porta dei sapori” (doc. 4 di parte attrice).
In relazione alle contestazioni di inadempimenti al contratto di realizzazione del sito “La porta dei sapori” stipulato il 3 marzo 2017, si evince dalla lettura della corrispondenza via mail (doc. 9 di parte attrice “malfunzionamenti”) intercorsa da settembre 2017 e novembre 2017 tra , CP_3
NT dipendente della società attrice, e tecnici di , l'insorgenza Parte_3 Testimone_1
di diverse problematiche sul sito nella fase iniziale di funzionamento (bug, necessità di associazione di nuove ricette, anomalie sulla sezione “olio”, problemi di coupon).
pagina 6 di 13 Successivamente, rispetto al periodo di prima apertura del sito, le problematiche comunicate risultavano essere saltuarie e principalmente relative alla fase di pagamento. In ogni caso, tutti i malfunzionamenti sono stati verificati dalla società convenuta e taluni risolti.
Dalla medesima corrispondenza di cui sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, emergono inoltre non delle denunce di malfunzionamento, ma mere richieste di modifica del sito. Si
NT legge, per esempio, nel carteggio la richiesta di modifica ai tecnici da parte di dei CP_3
“prodotti con la scala sconti”, la modifica delle spese di spedizione e richieste di assistenza su come intervenire sul sito e-commerce.
Le e-mail danno certamente atto, invece, di come il rapporto fosse proseguito fino a maggio del
2019 in modo fisiologico;
difatti, in data 26/04/2019, le parti aveva stipulato un contratto dove venivano dettagliate le modifiche alle spese di spedizione di cui sopra concordate nelle e-mail (doc. 8 di parte attrice).
Per quanto riguarda le problematiche relative ai primi mesi di funzionamento del sito – effettivamente avvenute – si ritiene che parte attrice non abbia, comunque, dato prova di quale danno, conseguenza immediata e diretta dell'asserito inadempimento, fosse stato causato. Mentre, per quanto riguarda le problematiche relative alla fase di pagamento, parte attrice non ha mai specificato come, quando e chi avesse avuto problemi di pagamento (in tal modo non assolvendo all'onere di allegazione su di essa incombente).
Gli schemi di quantificazione del danno emergente agli atti (doc. 13 di parte attrice) sono generici, non riferendo a quali specifici malfunzionamenti sarebbero riconducibili e quindi a quali interventi si riferirebbero né a quali fatture ed emesse da chi.
È stato riscontrato nella e-mail agli atti e confermato da , sentita come teste, la CP_3 presenza sul sito “La porta dei sapori” dell'immagine di una bottiglia di vino “Rossese” di un concorrente. Il legale rappresentante di , sentito in udienza, ha dichiarato che tale utilizzo CP_4
sui canali social era dovuto all'assenza di immagini del prodotto delle società attrice con qualità adeguata ed era avvenuto senza che si leggesse il nome dell'altro produttore;
nulla sul punto controparte ha eccepito. Non è, in ogni caso, allegato e men che meno provato quale danno abbia causato questa condotta.
Tutte le altre contestazioni relative al contratto di creazione del sito internet di e-commerce, e ai suoi presunti inadempimenti, non trovano riscontro nelle prestazioni rese in contratto. Parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere sulla stessa incombente di allegazione di un fatto che possa essere ritenuto astrattamente un inadempimento al predetto accordo. pagina 7 di 13 È assolutamente apodittica l'affermazione per cui l'utilizzo di una piattaforma di sviluppo e- commerce “Trouloaded”, mai sperimentata, abbia configurato un inadempimento contrattuale: non vi NT era alcun obbligo contrattuale per cui dovesse utilizzare diversa piattaforma.
Così come non vi era alcun obbligo contrattuale di predisporre un sistema nel sito che inviasse ai potenziali clienti la presenza di merce nel carrello entro 24 ore, né tantomeno un obbligo contrattuale
NT che prevedesse l'utilizzo da parte di di un team senior e non junior.
In ogni caso, l'attrice non ha provato alcun tipo di danno relativo all'utilizzo della predetta piattaforma, all'assenza del sistema di mail, nonché all'allegata – e contestata da parte convenuta - inesperienza lavorativa del team junior;
anzi, dalle mail prodotte dalla stessa attrice, si leggono i riscontri tempestivi del referente tecnico e della referente commerciale Testimone_1 [...]
. Parte_3
Per quanto riguarda il ritardo della messa on line del sito, è incontestato e provato che il sito risultava funzionante da venerdì primo settembre 2017, quindi successivamente al 19 giugno 2017, termine quest'ultimo indicato nel contratto e “Gantt di progetto” (doc. 5 di parte attrice). Tuttavia, tale termine, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale nelle note in calce al contratto, non è termine essenziale, né perentorio. La mail di contestazione prodotta e richiamata dalla difesa di Parte_1
per il vero non è neppure propriamente una contestazione: il 30 agosto 2017
[...] CP_3
NT aveva chiesto a , rappresentate legale di , dei meri aggiornamenti “per la messa Persona_2 on line del sito” (doc. 6 di parte attrice) e pochi giorni dopo, il 4 settembre 2017 la stessa aveva comunicato a soggetti terzi l'operatività del nuovo sito internet “con i prezzi del nuovo listino già aggiornati”. In ogni caso, parte attrice non ha provato il danno da ritardo, la cui quantificazione risulta essere assolutamente arbitraria (doc. 13 di parte attrice).
NT Per quanto riguarda la nota di credito emessa da a favore di , la cui Parte_1
emissione è incontestata e provata agli atti, non supporta di per sé il quadro probatorio attore (doc. 7 di parte attrice). Sia la difesa di parte attrice, sia la difesa di parte convenuta, sia le stesse dichiarazioni testimoniali espongono una ricostruzione dei fatti contraddittoria, soprattutto rispetto al tenore letterale della nota di credito, emessa, come si legge in causale, “a totale storno ns fattura n° 198/2017”. Non prova un inadempimento di controparte e non fornisce alcun elemento probatorio utile ai fini dell'esperita domanda risarcitoria attorea.
Le contestazioni relative ai successivi e diversi contratti (doc. 8 di parte attrice).
Le e-mail di contestazione relative agli asseriti malfunzionamenti del contratto di hosting (doc. 9 di parte attrice) danno atto dei c.d. “down del server”, a causa dei quali il sito risultava inaccessibile,
pagina 8 di 13 avvenuti rispettivamente il 22 settembre 2017 e il 18 ottobre 2017: circostanze riportate anche dai testimoni, le cui deposizioni, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, danno conto di come la problematica fosse stata risolta, senza che si verificassero ulteriori episodi di tal genere. Vero è che specifica clausola contrattuale prevedeva un tempo massimo di durata del disservizio;
tuttavia, parte attrice non ha dato prova di quale danno avesse causato il superamento della soglia di tolleranza pattuita.
Le ulteriori contestazioni al contratto di hosting contenute nelle e-mail (doc. 9 di parte attrice)
NT attengono all'inserimento dei coupon, riscontrate da e oggetto di intervento risolutivo, come si desume chiaramente dalla stessa corrispondenza.
Per quanto riguarda il contratto di manutenzione del sito è apodittica l'affermazione attorea per NT cui avesse imposto condizioni particolarmente gravose che la società era stata costretta ad accettare. Tale “costrizione” peraltro non si è sostanziata, neppure in punto allegazione, in una concreta condotta giuridicamente apprezzabile.
NT Il contratto prevedeva che, per il primo semestre del 2021, offriva un quantitativo di ore di manutenzione del sito già stabilito che doveva pagare subito interamente. Trattasi di Parte_1
uno schema contrattuale di uso frequente nella prassi contrattuale, la cui scelta è frutto della libertà negoziale delle parti in causa. Assolutamente infondata è la domanda di parte attrice di ripetizione di quanto corrisposto (cfr. anche doc. 11 di parte attrice) parametrato alle ore di manutenzione non fruite perché antitetica rispetto alla logica causale dello stesso contratto. Una parte offre una prestazione oraria ad un prezzo fisso pagato interamente, immediatamente e generalmente a forfait;
è fisiologico che la parte possa usufruire o meno delle ore di manutenzione già pagate, senza che ciò alteri il sinallagma contrattuale (e senza che possa essere restituito quanto non fruito).
La comunicazione di del 25 agosto 2021, come si evince chiaramente dal tenore Parte_1
letterale della stessa (riportata nella mail successiva del 21 settembre 2021, di cui al doc. 11 di parte attrice), non configura una dichiarazione di risoluzione del contratto, quanto piuttosto un recesso dal contratto di manutenzione, a seguito della scelta commerciale dell'attrice di indirizzare il loro sito web su DNS di un nuovo hosting.
Dalla molteplicità delle comunicazioni sembra potersi desumere che una – se non la principale – contestazione attorea sia dipesa in realtà dalla loro volontà di essere autonomi nella gestione della
NT piattaforma creata da : esse sono risultate però assolutamente generiche, sia quelle nelle e-mail prodotte, sia quelle negli atti difensivi di causa (doc. 9 “contestazioni malfunzionamento piattaforma newsletter” di parte attrice). Inoltre, nel contratto sottoscritto si legge:
pagina 9 di 13 Non vi sono elementi che provano che abbia scelto di volere gestire l'attività con Parte_1
la sola prima tipologia di modalità di gestione, anzi il contratto prevedeva entrambe le modalità possibili.
Per quanto riguarda le doglianze relative all'impossibilità/difficoltà di accedere a Google
Analytics (servizio che serviva alla società per verificare i dati e gli aspetti che non avevano ottenuto
NT successo), a causa dell'allegata mancanza di condotta collaborativa di , esse sono risultate infondate. Si ritengono sul punto esaustive e concordanti le testimonianze rese (cfr. cap. 1 di parte NT convenuta) dai testimoni e responsabile IT di ) a conferma di CP_3 Testimone_2
NT quanto emerge nello scambio di e-mail 7/11/2018 – 19/11/2018: non era possibile da parte di la concessione a dell'accesso all'account adwords essendo necessario o creare un nuovo Parte_1 account o utilizzare l'account già esistente per collegarlo all'account Email_1
Analytics. Come però indicato dal teste il problema, una volta segnalato, venne risolto: Testimone_2
“è vero che la richiesta di accesso come amministratore all'account GOOGLE ADS, segnalata da
nello scambio di mail 7/11/18 - 19/11/18, nel quale io sono destinatario principale o CP_3
per conoscenza , che mi viene rammostrato (prime 23 pagine doc. 9 attoreo ), era dovuta al fatto che
NT non era possibile, da parte di , la concessione a dell'accesso all'account adwords, Pt_1
essendo necessario o creare un nuovo account o utilizzare l'account già esistente
per collegarlo all'account Analytics, come indicato da me , responsabile Email_1
NT di , nella mail del 31/10/18: è vero che a seguito di tale indicazione, NTroparte_5
su richiesta di era stato configurato un nuovo account, tramite il quale il problema era stato CP_3 risolto”.
NT Anche le doglianze relative ad una mancata collaborazione della con il consulente Per_1
in particolare in ordine all'inserimento del tag di Analytics3 e ai pixel4 di Facebook devono
[...]
essere rigettate. Deve in proposito evidenziarsi che non è chiaro quale sia stato il ruolo contrattuale di tale persona. Non è risultato in alcun modo che venne chiamato per risolvere dei problemi creati da TLC o per ovviare a specifici inadempimenti, ma sembra quasi che vi sia stata una sovrapposizione, per
NT scelta della società attrice, tra e Per_1
stesso, rispondendo al cap. 48 di parte attrice, ha dichiarato: “Non posso dire che Per_1
l'accesso a “Google analytics veniva impedito da questa agenzia, ma abbiamo fatto tante richieste e non abbiamo ricevuto soddisfacenti informazioni”. Si tratta quindi non di interventi per risolvere dei problemi ma di richieste per permettere a di eseguire le sue prestazioni, non chiarite Per_1
NT dall'attrice e che anzi sembrano sovrapporsi con parte delle prestazioni contrattuali di .
Ebbene, ciò non configura neanche astrattamente un inadempimento ai contratti di cui è causa, perché circostanza inerente ad un rapporto negoziale con un soggetto terzo, estraneo all'odierno giudizio. Inoltre, il teste responsabile IT, ha esaustivamente spiegato che “il codice Testimone_2
sorgente è il codice con cui si programma il sito per svolgere le sue funzioni, non a livello macchina, ma di programmazione. Quello che si concede al cliente è un accesso alla piattaforma di Backend che
è l'ambiente che consente di gestire tutti i prodotti, come gli ordini, la scontistica” (cfr. verbale ud
6/09/2024 p. 5). Si evidenzia che il codice sorgente costituisce la struttura informatica di un sito web, con le relative istruzioni e, come tale, è protetto dal diritto d'autore.
, pertanto, non aveva accesso al codice sorgente che serve per le modifiche alla Parte_1
funzionalità e alla programmazione, bensì aveva accesso al Backend, come qualsiasi altro cliente della
NT convenuta;
non aveva alcun obbligo contrattuale di fornire a il codice sorgente e Parte_1
comunque tale specifico profilo non è stato oggetto di causa.
La scelta di di svolgere in autonomia “piano piano direttamente tutte le mansioni Parte_1 precedentemente affidate contrattualmente alla società (p 10 dell'atto di NTroparte_1
citazione), rientrava nella sua libertà negoziale, presumibilmente non soddisfatta della relazione commerciale con la convenuta.
Non vi è nessuna prova di inadempimento e quindi neppure di danno emergente.
È infondata anche la richiesta di risarcimento del lucro cessante.
Le previsioni di implementazione dei nuovi clienti attraverso la creazione dell'e-commerce non sono contrattualizzate nell'accordo di marzo 2017 e in ogni caso non formavano oggetto di un'obbligazione di risultato, come si evince chiaramente dall'art. 11 lett. i) del contratto di creazione del sito. La relativa quantificazione è arbitraria e non permette di comprendere attraverso quale calcolo sia giunta la difesa dell'attrice alla richiesta risarcitoria (docc. 16, 17 e 18 di parte attrice).
pagina 11 di 13 Si evidenzia, infine, come la difesa attorea abbia contestato i diversi asseriti inadempimenti spesso in modo assolutamente generico, non specificando a quali contratti gli stessi si riferiscano. I contratti erano sì relativi al medesimo rapporto commerciale, ma non vi era un vero e proprio collegamento negoziale tra i medesimi. In alcun modo le vicende giuridiche di un contratto potevano avere effetti giuridici sull'altro. Non rileva, altresì, in alcun modo il fatto che non Parte_1
avesse potuto sfruttare il sito come asset per ottenere nuovi clienti, quale target aziendale esposto nella
NT relazione, di cui al doc. 1 di parte attrice. Non è un inadempimento imputabile a , non essendo contrattualmente obbligata al raggiungimento di un simile risultato, quanto presumibilmente imputabile, invece, ad errate scelte commerciali.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue il rigetto di tutte le domande esperite da parte attrice.
Deve essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice per lite temeraria svolta dalla convenuta non sussistendone i relativi presupposti, non potendo il mero rigetto della domanda attorea costituirne l'elemento costitutivo. Mancano infatti, anche in punto allegazione, il dolo o la colpa grave.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri indicati in tabella.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.000,00 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare, valore medio: € 29.193,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 1. dichiara inammissibile la domanda di risoluzione formulata da Parte_2
nei confronti della convenuta Società e rigetta nel resto tutte
[...] NTroparte_1
le altre domande;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
Società che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre 15% spese NTroparte_1
generali, IVA e CpA.
Genova, 4 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Un hosting è un servizio Internet che serve ad ospitare pagine web e account di posta elettronica su un server per renderli accessibili in qualsiasi momento. 2 Per gestire correttamente i cookie e le relative autorizzazioni pagina 5 di 13 3 Si intende con tag di Google Analytics un codice che viene inserito in un sito web per raccogliere dati sugli utenti. In questo modo, è possibile capire come gli utenti interagiscono con il sito e ottimizzare le strategie di marketing. 4 Il pixel di Facebook è un frammento di codice JavaScript che si inserisce nel sito web per raccogliere dati e monitorare le campagne pubblicitarie. pagina 10 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARPANO DAVIDE, elettivamente domiciliato in XXV Aprile 132 18100 18100 Imperia presso il difensore avv. CARPANO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURATTI NTroparte_1 P.IVA_2 MARCO e dell'avv. SERRA ANGELA ( ) VIA XX SETTEMBRE, 8/16 16121 C.F._1
GENOVA; elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 8/16 16121 GENOVA presso il difensore avv. BURATTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(titolare del marchio La Porta dei Sapori) (per brevità anche Parte_2
) con atto di citazione conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 NTroparte_1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta e la conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali, nonché la condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di €
654.050,00 a titolo di perdita diretta e mancato guadagno.
Esponeva:
la società attrice, occupandosi di vendita al dettaglio di prodotti del territorio ligure, prendeva NT contatti con la , società che si occupa della realizzazione di progetti web e di marketing digitale, tra la fine del 2015 e il 2016 per la creazione di un sito internet per l'azienda;
parte attrice illustrava le richieste e le aspettative per il nuovo canale di comunicazione e vendita
NT (doc. 1 di parte attrice) e così elaborava il relativo “progetto per la piattaforma di comunicazione
La porta dei Sapori” (doc. 2 di parte attrice) con le stime di vendita;
in data 3 marzo 2017 le parti sottoscrivevano il contratto (doc. 4 di parte attrice) per la progettazione del sito che prevedeva la messa online il 19 giugno 2017 per il corrispettivo di €
45.000,00 oltre IVA (doc. 4 di parte attrice);
NT la società si dimostrava fin da subito inadempiente in ordine ai seguenti profili:
- utilizzo di una piattaforma di sviluppo e-commerce mai sperimentata;
- al potenziale acquirente veniva inviata una e-mail per ricordare la presenza di merce nel carrello dell'e-commerce solo dopo 24 ore;
- messa a disposizione di un team junior e non senior con conseguente necessità di sostituzione del primo referente tecnico e del primo referente commerciale Testimone_1 [...]
con profili senior;
Parte_3
- ritardo nella messa on line avvenuto ad inizio settembre 2017 (doc. 6 di parte attrice) e conseguente emissione di note di credito di € 10.000,00 (doc. 7 di parte attrice) da parte della NT
.
Vista la collaborazione di controparte, nonostante l'inadempimento, i rapporti proseguivano e venivano stipulati ulteriori contratti (doc. 8 di parte attrice) per la gestione del sito e la sua manutenzione;
pagina 2 di 13 la difesa di parte attrice evidenziava, anche in ordine ai successivi rapporti contrattuali, ulteriori inadempienze:
- il sito non attirava i numeri di visitatori richiesti da obiettivi aziendali e contrattuali;
- in relazione ai contratti di gestione e manutenzione del sito la convenuta imponeva condizioni gravose con un servizio prepagato di ore, le quali non riuscivano ad essere sfruttate integralmente dall'attrice, senza la previsione di alcun rimborso: in particolare ciò era accaduto in riferimento all'annualità del 2021;
- problematiche di manutenzione e del contratto di hosting del sito;
- pagamenti impossibili da parte di alcuni clienti (doc. 9 di parte attrice);
- la gestione dei canali social non risultava idonea (doc. 10 di parte attrice);
- veniva impedito a la gestione in autonomia della newsletter con aggravio di Parte_1
costi e ritardi;
- il servizio “ads Google” non giungeva a soddisfare l'aspettativa come concordata nella presentazione degli obiettivi aziendali del 2017 (doc. 1 di parte attrice).
NT A causa dell'incapacità di di risolvere i problemi, progressivamente iniziava Parte_1
a svolgere in autonomia le attività previste in contratto.
NT Ad agosto 2021 la società attrice comunicava a la risoluzione del contratto (doc. 11 di parte attrice), chiedendo il rimborso di quanto versato e il risarcimento del danno (doc. 12 di parte attrice), quantificato in € 654.050,00 (doc. 13 di parte attrice).
A fronte dell'esito negativo della negoziazione assistita, adiva le vie giudiziali Parte_1
(doc. 14 di parte attrice).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo il rigetto NTroparte_1
delle domande avversarie.
Eccepiva in via preliminare che la convenuta, ai sensi dell'art. 11 lett. d) e lett. g) delle condizioni generali del contratto stipulato in data 3.03.2017 dalle parti (doc. 4 di parte attrice) per la realizzazione del progetto digital la portadeisapori.it, non poteva essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti,
o per danni dovuti a forza maggiore;
in subordine, esponeva che era stata la stessa società a volere utilizzare una Parte_1 piattaforma più innovativa, “Troulouded”, rispetto ad una più collaudata;
l'invio della mail di promemoria per la merce situata nel carrello non era un servizio ricompreso nel contratto;
e non erano appartenenti ad un tema junior, ma erano di Testimone_1 Parte_3
provata esperienza, sostituiti perché il primo dimessosi e la seconda in maternità; pagina 3 di 13 in ordine al contestato ritardo, eccepiva che il termine contrattuale della messa on line non era perentorio, (cfr. n. 1 delle note in calce al contratto); la nota di credito n. 126 del 16/05/2018 (doc. 7 di parte attrice) era stata emessa con riferimento alla fattura n. 198 dell'11/09/2017 e in relazione ad un più ampio accordo che prevedeva anche il saldo dello scaduto da parte di;
Parte_1
eccepiva la genericità delle altre contestazioni e, in relazione alle mail prodotte da controparte,
NT faceva rilevare come in talune destinatario fosse altro fornitore, e non , mentre Persona_1 altre mail erano riferite a due episodi di “down” del server e non ad inadempimenti della convenuta. NT In relazione al servizio advertising di Google, l'obbligazione di non era un'obbligazione di risultato estesa alla garanzia dell'ottenimento di una determinata quantità di vendite;
parimenti lo sviluppo del progetto di non comprendeva alcuna garanzia in ordine al CP_2 conseguimento di un certo numero dei visitatori, come si legge all'art. 11 lett. i) del contratto.
Negava di avere impedito alla società l'accesso al c.d. Google analytics, così Parte_1
come fosse stato necessario l'intervento di un “Facebook Advertising Specialist” (figura professionale
NT comunque presente nell'organico di ); era stata a decidere di non utilizzare totalmente i pacchetti di ore comprati “in Parte_1 blocco” per la manutenzione del sito.
La mail del 21/9/2021 di controparte non conteneva una richiesta di risoluzione del contratto ma la comunicazione di reindirizzamento dei DNS e la richiesta di storno della fattura n. 1 del 13/01/2021, quindi un vero e proprio recesso.
NTestava, infine, la quantificazione dei danni avversaria e in subordine eccepiva la limitazione
NT della responsabilità di ai sensi dell'art. 11 lett. n.) delle condizioni generali di contratto.
In corso di causa questo giudice, con ordinanza del 14/06/2024, formulava proposta conciliativa alle parti, accettata dalla sola parte convenuta, mentre parte attrice formulava una controproposta, che non veniva accettata.
Espletate le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta a decisione.
⃰ ⃰ ⃰
Le pretese attoree devono essere rigettate nei termini di cui in parte motiva.
La causa ha ad oggetto, come premesso in fatto, la domanda attorea di risoluzione di diversi contratti intercorsi tra le parti dall'anno 2017 al 2021 per inadempimento di parte convenuta e la conseguente domanda risarcitoria.
In particolare, è documentalmente provato e incontestato tra le parti che è stato sottoscritto il 3 marzo 2017 il contratto per la realizzazione del sito “laportadeisapori.it” (doc. 4 di parte attrice). Il
pagina 4 di 13 contratto era stato preceduto da una consulenza e da un progetto che definitiva gli obiettivi del nuovo business della società, volto alla vendita dei prodotti on line (docc. da 1 a 3 di parte attrice).
È, altresì, incontestato e provato agli atti (doc. 8 di parte attrice) che le parti avevano poi stipulato diversi e successivi contratti di gestione: un contratto di manutenzione del sito del 2021, un contratto per la piattaforma di e-mail marketing, un contratto di gestione dei servizi di hosting server1 condiviso, un contratto d'integrazione tool di gestione della Cookie Policy2, un contratto di rinnovo della licenza
“Unflip”, un contratto di realizzazione chat on line, un contratto “social media campagna media”, un contratto “social media progetto social media”, un contratto “social media strategy”, un contratto
“spese di spedizione” (doc. 8 di parte attrice). NT Le domande di risoluzione dei diversi rapporti contrattuali per inadempimento imputabile a non sono suscettibili di accoglimento perché superate, come già anticipato da questo giudice con l'ordinanza del 14/06/2024, dagli stessi fatti esposti da entrambe le difese: infatti al momento le parti non hanno in corso alcun rapporto contrattuale. Il legale rappresentante di nell'udienza Parte_1
del 5 giugno 2024 ha confermato che tra le parti attualmente non vi è più alcun contratto in esecuzione
NT perché c'è stato “l'abbandono della piattaforma realizzata da che è stata reindirizzata”, intorno NT alla data del 31/08/2021. Ciò risulta, altresì, dalla mail inviata da a del 21 Parte_1
settembre 2021 (doc. 11 di parte attrice).
Parte attrice ha contestato alla convenuta una serie di inadempimenti afferenti ai diversi accordi, in particolare relativi al contratto di creazione del sito e-commerce del 2017, susseguitisi nel tempo, le cui prestazioni sembrano essere state sostanzialmente eseguite dalle parti. Non può chiedersi la
NT risoluzione di uno (o più) contratti che oramai non producono più effetti, e da anni;
non si occupa più del sito né della strategia di comunicazione digitale della società attrice e quest'ultima ha saldato
NT tutte le sue obbligazioni (come affermato chiaramente dalla difesa di all'udienza del 3.7.2024). La domanda di risoluzione è quindi certamente inammissibile.
Indipendentemente dalla domanda di risoluzione, può esaminarsi quella che è una vera e propria domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale. Parte attrice ha allegato una serie di inadempimenti dai quali sarebbero conseguiti una serie di danni: “ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha subito non solo una perdita diretta, ma ha subito, altresì, una perdita rappresentata dal mancato guadagno che avrebbe ottenuto laddove la avesse correttamente NTroparte_1
adempiuto a quanto concordato sia per la creazione del sito che per la sua corretta gestione e manutenzione. Ed è chiaro, infatti, come la creazione del sito nei tempi e con le modalità concordate, nonché l'adeguata gestione e manutenzione dello stesso avrebbe fatto conseguire un'utilità patrimoniale a parte attrice, la quale avrebbe avuto un indubbio incremento della clientela e delle vendite, traendone un vantaggio economico” (pag. 17 atto di citazione)
Tale domanda risarcitoria, alla luce dei documenti agli atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza, non è suscettibile di accoglimento perché infondata o comunque non provata, sia nell'an sia nel quantum. È principio consolidato in giurisprudenza che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez.
Un. n. 13533/2001).
Tali principi trovano una loro concreta modulazione nel caso di specie in cui, come sopra visto, la domanda di risoluzione non è ammissibile. Rimane, difatti, a carico del creditore che si assume insoddisfatto, l'allegazione dello specifico profilo di esecuzione che ritenga di addebitare alla parte obbligata. Ciò che rileva, infatti, «non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa "o concausa" efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass, S.U., 2008/577).
La società attrice in parte è stata generica nelle sue allegazioni di inadempimento, non essendo a
NT volte chiaro quale fosse la specifica obbligazione in relazione alla quale non avrebbe adempiuto;
in parte non ha fornito la prova del richiesto danno.
Le contestazioni relative al contratto di creazione del sito “La porta dei sapori” (doc. 4 di parte attrice).
In relazione alle contestazioni di inadempimenti al contratto di realizzazione del sito “La porta dei sapori” stipulato il 3 marzo 2017, si evince dalla lettura della corrispondenza via mail (doc. 9 di parte attrice “malfunzionamenti”) intercorsa da settembre 2017 e novembre 2017 tra , CP_3
NT dipendente della società attrice, e tecnici di , l'insorgenza Parte_3 Testimone_1
di diverse problematiche sul sito nella fase iniziale di funzionamento (bug, necessità di associazione di nuove ricette, anomalie sulla sezione “olio”, problemi di coupon).
pagina 6 di 13 Successivamente, rispetto al periodo di prima apertura del sito, le problematiche comunicate risultavano essere saltuarie e principalmente relative alla fase di pagamento. In ogni caso, tutti i malfunzionamenti sono stati verificati dalla società convenuta e taluni risolti.
Dalla medesima corrispondenza di cui sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, emergono inoltre non delle denunce di malfunzionamento, ma mere richieste di modifica del sito. Si
NT legge, per esempio, nel carteggio la richiesta di modifica ai tecnici da parte di dei CP_3
“prodotti con la scala sconti”, la modifica delle spese di spedizione e richieste di assistenza su come intervenire sul sito e-commerce.
Le e-mail danno certamente atto, invece, di come il rapporto fosse proseguito fino a maggio del
2019 in modo fisiologico;
difatti, in data 26/04/2019, le parti aveva stipulato un contratto dove venivano dettagliate le modifiche alle spese di spedizione di cui sopra concordate nelle e-mail (doc. 8 di parte attrice).
Per quanto riguarda le problematiche relative ai primi mesi di funzionamento del sito – effettivamente avvenute – si ritiene che parte attrice non abbia, comunque, dato prova di quale danno, conseguenza immediata e diretta dell'asserito inadempimento, fosse stato causato. Mentre, per quanto riguarda le problematiche relative alla fase di pagamento, parte attrice non ha mai specificato come, quando e chi avesse avuto problemi di pagamento (in tal modo non assolvendo all'onere di allegazione su di essa incombente).
Gli schemi di quantificazione del danno emergente agli atti (doc. 13 di parte attrice) sono generici, non riferendo a quali specifici malfunzionamenti sarebbero riconducibili e quindi a quali interventi si riferirebbero né a quali fatture ed emesse da chi.
È stato riscontrato nella e-mail agli atti e confermato da , sentita come teste, la CP_3 presenza sul sito “La porta dei sapori” dell'immagine di una bottiglia di vino “Rossese” di un concorrente. Il legale rappresentante di , sentito in udienza, ha dichiarato che tale utilizzo CP_4
sui canali social era dovuto all'assenza di immagini del prodotto delle società attrice con qualità adeguata ed era avvenuto senza che si leggesse il nome dell'altro produttore;
nulla sul punto controparte ha eccepito. Non è, in ogni caso, allegato e men che meno provato quale danno abbia causato questa condotta.
Tutte le altre contestazioni relative al contratto di creazione del sito internet di e-commerce, e ai suoi presunti inadempimenti, non trovano riscontro nelle prestazioni rese in contratto. Parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere sulla stessa incombente di allegazione di un fatto che possa essere ritenuto astrattamente un inadempimento al predetto accordo. pagina 7 di 13 È assolutamente apodittica l'affermazione per cui l'utilizzo di una piattaforma di sviluppo e- commerce “Trouloaded”, mai sperimentata, abbia configurato un inadempimento contrattuale: non vi NT era alcun obbligo contrattuale per cui dovesse utilizzare diversa piattaforma.
Così come non vi era alcun obbligo contrattuale di predisporre un sistema nel sito che inviasse ai potenziali clienti la presenza di merce nel carrello entro 24 ore, né tantomeno un obbligo contrattuale
NT che prevedesse l'utilizzo da parte di di un team senior e non junior.
In ogni caso, l'attrice non ha provato alcun tipo di danno relativo all'utilizzo della predetta piattaforma, all'assenza del sistema di mail, nonché all'allegata – e contestata da parte convenuta - inesperienza lavorativa del team junior;
anzi, dalle mail prodotte dalla stessa attrice, si leggono i riscontri tempestivi del referente tecnico e della referente commerciale Testimone_1 [...]
. Parte_3
Per quanto riguarda il ritardo della messa on line del sito, è incontestato e provato che il sito risultava funzionante da venerdì primo settembre 2017, quindi successivamente al 19 giugno 2017, termine quest'ultimo indicato nel contratto e “Gantt di progetto” (doc. 5 di parte attrice). Tuttavia, tale termine, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale nelle note in calce al contratto, non è termine essenziale, né perentorio. La mail di contestazione prodotta e richiamata dalla difesa di Parte_1
per il vero non è neppure propriamente una contestazione: il 30 agosto 2017
[...] CP_3
NT aveva chiesto a , rappresentate legale di , dei meri aggiornamenti “per la messa Persona_2 on line del sito” (doc. 6 di parte attrice) e pochi giorni dopo, il 4 settembre 2017 la stessa aveva comunicato a soggetti terzi l'operatività del nuovo sito internet “con i prezzi del nuovo listino già aggiornati”. In ogni caso, parte attrice non ha provato il danno da ritardo, la cui quantificazione risulta essere assolutamente arbitraria (doc. 13 di parte attrice).
NT Per quanto riguarda la nota di credito emessa da a favore di , la cui Parte_1
emissione è incontestata e provata agli atti, non supporta di per sé il quadro probatorio attore (doc. 7 di parte attrice). Sia la difesa di parte attrice, sia la difesa di parte convenuta, sia le stesse dichiarazioni testimoniali espongono una ricostruzione dei fatti contraddittoria, soprattutto rispetto al tenore letterale della nota di credito, emessa, come si legge in causale, “a totale storno ns fattura n° 198/2017”. Non prova un inadempimento di controparte e non fornisce alcun elemento probatorio utile ai fini dell'esperita domanda risarcitoria attorea.
Le contestazioni relative ai successivi e diversi contratti (doc. 8 di parte attrice).
Le e-mail di contestazione relative agli asseriti malfunzionamenti del contratto di hosting (doc. 9 di parte attrice) danno atto dei c.d. “down del server”, a causa dei quali il sito risultava inaccessibile,
pagina 8 di 13 avvenuti rispettivamente il 22 settembre 2017 e il 18 ottobre 2017: circostanze riportate anche dai testimoni, le cui deposizioni, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, danno conto di come la problematica fosse stata risolta, senza che si verificassero ulteriori episodi di tal genere. Vero è che specifica clausola contrattuale prevedeva un tempo massimo di durata del disservizio;
tuttavia, parte attrice non ha dato prova di quale danno avesse causato il superamento della soglia di tolleranza pattuita.
Le ulteriori contestazioni al contratto di hosting contenute nelle e-mail (doc. 9 di parte attrice)
NT attengono all'inserimento dei coupon, riscontrate da e oggetto di intervento risolutivo, come si desume chiaramente dalla stessa corrispondenza.
Per quanto riguarda il contratto di manutenzione del sito è apodittica l'affermazione attorea per NT cui avesse imposto condizioni particolarmente gravose che la società era stata costretta ad accettare. Tale “costrizione” peraltro non si è sostanziata, neppure in punto allegazione, in una concreta condotta giuridicamente apprezzabile.
NT Il contratto prevedeva che, per il primo semestre del 2021, offriva un quantitativo di ore di manutenzione del sito già stabilito che doveva pagare subito interamente. Trattasi di Parte_1
uno schema contrattuale di uso frequente nella prassi contrattuale, la cui scelta è frutto della libertà negoziale delle parti in causa. Assolutamente infondata è la domanda di parte attrice di ripetizione di quanto corrisposto (cfr. anche doc. 11 di parte attrice) parametrato alle ore di manutenzione non fruite perché antitetica rispetto alla logica causale dello stesso contratto. Una parte offre una prestazione oraria ad un prezzo fisso pagato interamente, immediatamente e generalmente a forfait;
è fisiologico che la parte possa usufruire o meno delle ore di manutenzione già pagate, senza che ciò alteri il sinallagma contrattuale (e senza che possa essere restituito quanto non fruito).
La comunicazione di del 25 agosto 2021, come si evince chiaramente dal tenore Parte_1
letterale della stessa (riportata nella mail successiva del 21 settembre 2021, di cui al doc. 11 di parte attrice), non configura una dichiarazione di risoluzione del contratto, quanto piuttosto un recesso dal contratto di manutenzione, a seguito della scelta commerciale dell'attrice di indirizzare il loro sito web su DNS di un nuovo hosting.
Dalla molteplicità delle comunicazioni sembra potersi desumere che una – se non la principale – contestazione attorea sia dipesa in realtà dalla loro volontà di essere autonomi nella gestione della
NT piattaforma creata da : esse sono risultate però assolutamente generiche, sia quelle nelle e-mail prodotte, sia quelle negli atti difensivi di causa (doc. 9 “contestazioni malfunzionamento piattaforma newsletter” di parte attrice). Inoltre, nel contratto sottoscritto si legge:
pagina 9 di 13 Non vi sono elementi che provano che abbia scelto di volere gestire l'attività con Parte_1
la sola prima tipologia di modalità di gestione, anzi il contratto prevedeva entrambe le modalità possibili.
Per quanto riguarda le doglianze relative all'impossibilità/difficoltà di accedere a Google
Analytics (servizio che serviva alla società per verificare i dati e gli aspetti che non avevano ottenuto
NT successo), a causa dell'allegata mancanza di condotta collaborativa di , esse sono risultate infondate. Si ritengono sul punto esaustive e concordanti le testimonianze rese (cfr. cap. 1 di parte NT convenuta) dai testimoni e responsabile IT di ) a conferma di CP_3 Testimone_2
NT quanto emerge nello scambio di e-mail 7/11/2018 – 19/11/2018: non era possibile da parte di la concessione a dell'accesso all'account adwords essendo necessario o creare un nuovo Parte_1 account o utilizzare l'account già esistente per collegarlo all'account Email_1
Analytics. Come però indicato dal teste il problema, una volta segnalato, venne risolto: Testimone_2
“è vero che la richiesta di accesso come amministratore all'account GOOGLE ADS, segnalata da
nello scambio di mail 7/11/18 - 19/11/18, nel quale io sono destinatario principale o CP_3
per conoscenza , che mi viene rammostrato (prime 23 pagine doc. 9 attoreo ), era dovuta al fatto che
NT non era possibile, da parte di , la concessione a dell'accesso all'account adwords, Pt_1
essendo necessario o creare un nuovo account o utilizzare l'account già esistente
per collegarlo all'account Analytics, come indicato da me , responsabile Email_1
NT di , nella mail del 31/10/18: è vero che a seguito di tale indicazione, NTroparte_5
su richiesta di era stato configurato un nuovo account, tramite il quale il problema era stato CP_3 risolto”.
NT Anche le doglianze relative ad una mancata collaborazione della con il consulente Per_1
in particolare in ordine all'inserimento del tag di Analytics3 e ai pixel4 di Facebook devono
[...]
essere rigettate. Deve in proposito evidenziarsi che non è chiaro quale sia stato il ruolo contrattuale di tale persona. Non è risultato in alcun modo che venne chiamato per risolvere dei problemi creati da TLC o per ovviare a specifici inadempimenti, ma sembra quasi che vi sia stata una sovrapposizione, per
NT scelta della società attrice, tra e Per_1
stesso, rispondendo al cap. 48 di parte attrice, ha dichiarato: “Non posso dire che Per_1
l'accesso a “Google analytics veniva impedito da questa agenzia, ma abbiamo fatto tante richieste e non abbiamo ricevuto soddisfacenti informazioni”. Si tratta quindi non di interventi per risolvere dei problemi ma di richieste per permettere a di eseguire le sue prestazioni, non chiarite Per_1
NT dall'attrice e che anzi sembrano sovrapporsi con parte delle prestazioni contrattuali di .
Ebbene, ciò non configura neanche astrattamente un inadempimento ai contratti di cui è causa, perché circostanza inerente ad un rapporto negoziale con un soggetto terzo, estraneo all'odierno giudizio. Inoltre, il teste responsabile IT, ha esaustivamente spiegato che “il codice Testimone_2
sorgente è il codice con cui si programma il sito per svolgere le sue funzioni, non a livello macchina, ma di programmazione. Quello che si concede al cliente è un accesso alla piattaforma di Backend che
è l'ambiente che consente di gestire tutti i prodotti, come gli ordini, la scontistica” (cfr. verbale ud
6/09/2024 p. 5). Si evidenzia che il codice sorgente costituisce la struttura informatica di un sito web, con le relative istruzioni e, come tale, è protetto dal diritto d'autore.
, pertanto, non aveva accesso al codice sorgente che serve per le modifiche alla Parte_1
funzionalità e alla programmazione, bensì aveva accesso al Backend, come qualsiasi altro cliente della
NT convenuta;
non aveva alcun obbligo contrattuale di fornire a il codice sorgente e Parte_1
comunque tale specifico profilo non è stato oggetto di causa.
La scelta di di svolgere in autonomia “piano piano direttamente tutte le mansioni Parte_1 precedentemente affidate contrattualmente alla società (p 10 dell'atto di NTroparte_1
citazione), rientrava nella sua libertà negoziale, presumibilmente non soddisfatta della relazione commerciale con la convenuta.
Non vi è nessuna prova di inadempimento e quindi neppure di danno emergente.
È infondata anche la richiesta di risarcimento del lucro cessante.
Le previsioni di implementazione dei nuovi clienti attraverso la creazione dell'e-commerce non sono contrattualizzate nell'accordo di marzo 2017 e in ogni caso non formavano oggetto di un'obbligazione di risultato, come si evince chiaramente dall'art. 11 lett. i) del contratto di creazione del sito. La relativa quantificazione è arbitraria e non permette di comprendere attraverso quale calcolo sia giunta la difesa dell'attrice alla richiesta risarcitoria (docc. 16, 17 e 18 di parte attrice).
pagina 11 di 13 Si evidenzia, infine, come la difesa attorea abbia contestato i diversi asseriti inadempimenti spesso in modo assolutamente generico, non specificando a quali contratti gli stessi si riferiscano. I contratti erano sì relativi al medesimo rapporto commerciale, ma non vi era un vero e proprio collegamento negoziale tra i medesimi. In alcun modo le vicende giuridiche di un contratto potevano avere effetti giuridici sull'altro. Non rileva, altresì, in alcun modo il fatto che non Parte_1
avesse potuto sfruttare il sito come asset per ottenere nuovi clienti, quale target aziendale esposto nella
NT relazione, di cui al doc. 1 di parte attrice. Non è un inadempimento imputabile a , non essendo contrattualmente obbligata al raggiungimento di un simile risultato, quanto presumibilmente imputabile, invece, ad errate scelte commerciali.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue il rigetto di tutte le domande esperite da parte attrice.
Deve essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice per lite temeraria svolta dalla convenuta non sussistendone i relativi presupposti, non potendo il mero rigetto della domanda attorea costituirne l'elemento costitutivo. Mancano infatti, anche in punto allegazione, il dolo o la colpa grave.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri indicati in tabella.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.000,00 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare, valore medio: € 29.193,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 1. dichiara inammissibile la domanda di risoluzione formulata da Parte_2
nei confronti della convenuta Società e rigetta nel resto tutte
[...] NTroparte_1
le altre domande;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
Società che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre 15% spese NTroparte_1
generali, IVA e CpA.
Genova, 4 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Un hosting è un servizio Internet che serve ad ospitare pagine web e account di posta elettronica su un server per renderli accessibili in qualsiasi momento. 2 Per gestire correttamente i cookie e le relative autorizzazioni pagina 5 di 13 3 Si intende con tag di Google Analytics un codice che viene inserito in un sito web per raccogliere dati sugli utenti. In questo modo, è possibile capire come gli utenti interagiscono con il sito e ottimizzare le strategie di marketing. 4 Il pixel di Facebook è un frammento di codice JavaScript che si inserisce nel sito web per raccogliere dati e monitorare le campagne pubblicitarie. pagina 10 di 13