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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2085/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SARAH CASARINI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA P.C. CADOPPI, N. 4, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ROBERTO FRANCO presso il cui Controparte_2 studio in VIBO VALENTIA, PIAZZA DEL LAVORO, N. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
23.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
La signora ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 639/2023 con Parte_1 cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento di euro 15.942,75 oltre interessi e spese di procedura, in favore di sulla base del contratto di finanziamento Controparte_2 per prestito personale stipulato con NEOS FINANCE S.P.A..
In particolare, l'attrice ha negato: 1) di avere sottoscritto il predetto contratto, disconoscendo le sottoscrizioni a suo nome ivi apposte;
2) di avere mai lavorato alle dipendenze di tale Per_1
pagina 2 di 8 NI e di avere mai percepito una retribuzione di euro 1600,00 mensili;
3) di avere mai richiesto prestiti, non permettendoglielo la sua situazione economica.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha concluso come segue: “In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto n. 639/23 (RG 764/23) in quanto non vi sono i presupposti per la concessione essendo l'opposizione di pronta soluzione e basata su prova scritta avendo dimostrato l'inesistenza del fatto costitutivo del credito.
Nel merito: Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto n. 639/23 (RG 764/23) perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 generale di ha contestato le difese attoree, osservando, in Controparte_2 particolare, che il contratto aveva avuto parziale esecuzione, con conseguente inammissibilità del suo disconoscimento.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 639/23 del 21.03.2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
− e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 C.p.c. al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste.
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 639/23 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare entrambi i debitori ingiunti ed opponenti al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come pagina 3 di 8 richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria,
- formula istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_2
216 c.p.c. dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento, e ad ogni altro documento sottoscritto dal medesimo debitore, con riserva di indicazione e di allegazione delle altre scritture di comparazione e con contestuale istanza per l'espletamento del saggio grafico.
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e Controparte_1
l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183 c.p.c.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione ed espletato il procedimento di mediazione, sono state depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e disposta una c.t.u. grafologica sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 23.10.2025, con termine sino al 10.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
pagina 4 di 8 Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, va premesso in diritto che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”
(Cass. S.U. sentenza 30.10.2001, n. 13533).
Ciò posto, deve osservarsi, in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, azionato con il decreto ingiuntivo opposto, che all'esito dell'indagine peritale affidata alla grafologa è emerso che “Le firme a nome “ ” apposte sul Persona_2 Parte_1
Doc. 3 e n. 3 della comparsa di costituzione e risposta (indicate da X1 a X9) sono riferibili con elevata probabilità alla mano di ”. In particolare, il C.T.U. ha evidenziato come, tenendo Parte_1 conto dei limiti imposti dalla visione dei documenti in copia fotostatica e, al contempo, dando atto della sufficiente leggibilità dei documenti prodotti, “L'indagine grafica condotta sulle firme in verifica e sulle autografe comparative ha messo in evidenza analogie grafiche sostanziali rapportabili al medesimo comportamento grafomotorio. In particolare, sono emerse corrispondenze qualitative sostanziali nella modulazione degli impulsi scrittori, coinvolgenti, oltre allo sviluppo dei vari parametri grafici nei loro caratteri costitutivi e distintivi, gli automatismi scrittori e le numerose modalità formative dei singoli profili letterali” (pag. 33 della c.t.u.). Nello specifico, nell'elaborato peritale si legge che “il confronto diretto tra autografe e firme contestate X1-X9' evidenzia, aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti, specie con le sottoscrizioni eseguite nel medesimo periodo temporale, le quali condividono una combinazione di elementi strutturali, formali e dinamici tutti pienamente corrispondenti” in ordine alle modalità ivi indicate (pag. 24 della c.t.u.).
Quindi, sulla base di tali conclusioni, motivate in maniera logica ed esaustiva, in aderenza al quesito, le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, oggetto di causa, risultano attribuibili “con elevata probabilità” alla mano della signora . Parte_1
Ciò posto, in ordine alla valenza probatoria di una c.t.u. grafologica effettuata sulla copia di un documento disconosciuto, la Corte di Cassazione ha osservato, anche di recente, che “In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo pagina 5 di 8 sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. ordinanza 4.2.2025, n. 2777). In particolare, la Corte di Cassazione ha ben spiegato che “L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica – che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito – ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile”. Da tanto consegue, secondo la
Corte di Cassazione, che “In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa
(e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”. In ragione di quanto precede, non coglie nel segno l'attrice nell'affermare che la mancata produzione dell'originale del contratto disconosciuto comporterebbe, nel caso di specie, l'onere della prova dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute ivi apposte, da parte della convenuta-opposta, “con mezzi diversi dalla perizia grafologica” (pag. 2 delle note conclusive). Da tanto consegue che, applicando il principio di diritto di cui si è dato conto sopra al caso in decisione, le risultanze della c.t.u. grafologica, unitamente agli altri elementi di prova disponibili di cui si dirà in appresso, concorrono, senz'altro, alla formazione del convincimento del giudice sulla autenticità della scrittura disconosciuta.
3.
La conclusione della autografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento disconosciuto e, dunque, della autenticità del medesimo è supportata dai seguenti ulteriori elementi di pagina 6 di 8 natura indiziaria, quali: a) la signora risulta intestataria della vettura acquistata con Parte_1 il denaro finanziato, circostanza confermata dalla registrazione presso il P.R.A. del veicolo a nome della medesima (doc. 4 della comparsa di costituzione); b) nel contratto è stato previsto il pagamento delle rate del finanziamento, a mezzo RID, alle coordinante bancarie dell'attrice ed il finanziamento è stato parzialmente rimborsato, senza che mai la signora abbia sollevato contestazioni sino alla Pt_1 notifica dell'atto di citazione qui opposto;
c) con raccomandata A/R del 9.3.2022, la banca ha diffidato l'attrice di provvedere al pagamento delle rate di finanziamento insolute (docc. 5 e 6 del monitorio), senza che l'attrice abbia mai sollevato contestazioni sull'autenticità del contratto o sul prestito ricevuto, sino alla notifica dell'atto di citazione qui opposto;
d) in sede di stipula del finanziamento, risulta consegnata alla banca una copia del documento di identità dell'attrice e del tessero di attribuzione del codice fiscale della medesima (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), documentazione di pertinenza dell'attrice che verosimilmente non sarebbe potuta entrare in possesso della finanziatrice, originaria cedente, se non per avvenuta consegna della predetta documentazione da parte della titolare.
In conclusione, tali plurimi elementi indiziari, unitamente alle risultanze della c.t.u. grafologica, conducono a ritenere l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto, che va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto del 1.5.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico dell'attrice, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di Parte_1 lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico di . Parte_1
Reggio Emilia, 24.10.2025 pagina 7 di 8
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2085/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SARAH CASARINI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA P.C. CADOPPI, N. 4, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ROBERTO FRANCO presso il cui Controparte_2 studio in VIBO VALENTIA, PIAZZA DEL LAVORO, N. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
23.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
La signora ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 639/2023 con Parte_1 cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento di euro 15.942,75 oltre interessi e spese di procedura, in favore di sulla base del contratto di finanziamento Controparte_2 per prestito personale stipulato con NEOS FINANCE S.P.A..
In particolare, l'attrice ha negato: 1) di avere sottoscritto il predetto contratto, disconoscendo le sottoscrizioni a suo nome ivi apposte;
2) di avere mai lavorato alle dipendenze di tale Per_1
pagina 2 di 8 NI e di avere mai percepito una retribuzione di euro 1600,00 mensili;
3) di avere mai richiesto prestiti, non permettendoglielo la sua situazione economica.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha concluso come segue: “In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto n. 639/23 (RG 764/23) in quanto non vi sono i presupposti per la concessione essendo l'opposizione di pronta soluzione e basata su prova scritta avendo dimostrato l'inesistenza del fatto costitutivo del credito.
Nel merito: Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto n. 639/23 (RG 764/23) perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 generale di ha contestato le difese attoree, osservando, in Controparte_2 particolare, che il contratto aveva avuto parziale esecuzione, con conseguente inammissibilità del suo disconoscimento.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 639/23 del 21.03.2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
− e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 C.p.c. al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste.
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 639/23 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare entrambi i debitori ingiunti ed opponenti al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come pagina 3 di 8 richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria,
- formula istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_2
216 c.p.c. dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento, e ad ogni altro documento sottoscritto dal medesimo debitore, con riserva di indicazione e di allegazione delle altre scritture di comparazione e con contestuale istanza per l'espletamento del saggio grafico.
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e Controparte_1
l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183 c.p.c.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione ed espletato il procedimento di mediazione, sono state depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e disposta una c.t.u. grafologica sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 23.10.2025, con termine sino al 10.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
pagina 4 di 8 Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, va premesso in diritto che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”
(Cass. S.U. sentenza 30.10.2001, n. 13533).
Ciò posto, deve osservarsi, in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, azionato con il decreto ingiuntivo opposto, che all'esito dell'indagine peritale affidata alla grafologa è emerso che “Le firme a nome “ ” apposte sul Persona_2 Parte_1
Doc. 3 e n. 3 della comparsa di costituzione e risposta (indicate da X1 a X9) sono riferibili con elevata probabilità alla mano di ”. In particolare, il C.T.U. ha evidenziato come, tenendo Parte_1 conto dei limiti imposti dalla visione dei documenti in copia fotostatica e, al contempo, dando atto della sufficiente leggibilità dei documenti prodotti, “L'indagine grafica condotta sulle firme in verifica e sulle autografe comparative ha messo in evidenza analogie grafiche sostanziali rapportabili al medesimo comportamento grafomotorio. In particolare, sono emerse corrispondenze qualitative sostanziali nella modulazione degli impulsi scrittori, coinvolgenti, oltre allo sviluppo dei vari parametri grafici nei loro caratteri costitutivi e distintivi, gli automatismi scrittori e le numerose modalità formative dei singoli profili letterali” (pag. 33 della c.t.u.). Nello specifico, nell'elaborato peritale si legge che “il confronto diretto tra autografe e firme contestate X1-X9' evidenzia, aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti, specie con le sottoscrizioni eseguite nel medesimo periodo temporale, le quali condividono una combinazione di elementi strutturali, formali e dinamici tutti pienamente corrispondenti” in ordine alle modalità ivi indicate (pag. 24 della c.t.u.).
Quindi, sulla base di tali conclusioni, motivate in maniera logica ed esaustiva, in aderenza al quesito, le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, oggetto di causa, risultano attribuibili “con elevata probabilità” alla mano della signora . Parte_1
Ciò posto, in ordine alla valenza probatoria di una c.t.u. grafologica effettuata sulla copia di un documento disconosciuto, la Corte di Cassazione ha osservato, anche di recente, che “In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo pagina 5 di 8 sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. ordinanza 4.2.2025, n. 2777). In particolare, la Corte di Cassazione ha ben spiegato che “L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica – che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito – ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile”. Da tanto consegue, secondo la
Corte di Cassazione, che “In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa
(e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”. In ragione di quanto precede, non coglie nel segno l'attrice nell'affermare che la mancata produzione dell'originale del contratto disconosciuto comporterebbe, nel caso di specie, l'onere della prova dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute ivi apposte, da parte della convenuta-opposta, “con mezzi diversi dalla perizia grafologica” (pag. 2 delle note conclusive). Da tanto consegue che, applicando il principio di diritto di cui si è dato conto sopra al caso in decisione, le risultanze della c.t.u. grafologica, unitamente agli altri elementi di prova disponibili di cui si dirà in appresso, concorrono, senz'altro, alla formazione del convincimento del giudice sulla autenticità della scrittura disconosciuta.
3.
La conclusione della autografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento disconosciuto e, dunque, della autenticità del medesimo è supportata dai seguenti ulteriori elementi di pagina 6 di 8 natura indiziaria, quali: a) la signora risulta intestataria della vettura acquistata con Parte_1 il denaro finanziato, circostanza confermata dalla registrazione presso il P.R.A. del veicolo a nome della medesima (doc. 4 della comparsa di costituzione); b) nel contratto è stato previsto il pagamento delle rate del finanziamento, a mezzo RID, alle coordinante bancarie dell'attrice ed il finanziamento è stato parzialmente rimborsato, senza che mai la signora abbia sollevato contestazioni sino alla Pt_1 notifica dell'atto di citazione qui opposto;
c) con raccomandata A/R del 9.3.2022, la banca ha diffidato l'attrice di provvedere al pagamento delle rate di finanziamento insolute (docc. 5 e 6 del monitorio), senza che l'attrice abbia mai sollevato contestazioni sull'autenticità del contratto o sul prestito ricevuto, sino alla notifica dell'atto di citazione qui opposto;
d) in sede di stipula del finanziamento, risulta consegnata alla banca una copia del documento di identità dell'attrice e del tessero di attribuzione del codice fiscale della medesima (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), documentazione di pertinenza dell'attrice che verosimilmente non sarebbe potuta entrare in possesso della finanziatrice, originaria cedente, se non per avvenuta consegna della predetta documentazione da parte della titolare.
In conclusione, tali plurimi elementi indiziari, unitamente alle risultanze della c.t.u. grafologica, conducono a ritenere l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto, che va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto del 1.5.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico dell'attrice, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di Parte_1 lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico di . Parte_1
Reggio Emilia, 24.10.2025 pagina 7 di 8
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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