Art. 3.
In corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche stabiliti dal precedente art. 1 e delle cessazioni dal servizio del personale della carriera di cui alla presente legge, vengono soppressi altrettanti posti nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche della stessa carriera.
In corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche stabiliti dal precedente art. 1 e delle cessazioni dal servizio del personale della carriera di cui alla presente legge, vengono soppressi altrettanti posti nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche della stessa carriera.