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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2119/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.159/2024 emessa in data 29 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(CF rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Agostino, per delega in atti, PEC:
; Email_1 [...]
[...]
(CF ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore;
-contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 159/2024 emessa, nelle forme della trattazione cartolare, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 29 gennaio 2024. Con la sentenza impugnata il Tribunale disattendeva la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli il 13 settembre 2022, mentre accoglieva quelle concernenti il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di luglio, agosto e primi giorni di settembre 2022, condannando Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro
4.722,54 oltre accessori. Condannava altresì la a Controparte_1
Cont manlevare, nei limiti del regresso, la dagli oneri Controparte_4
(eventualmente) sostenuti in conseguenza della condanna.
L'appellante, dopo avere documentato la rituale istaurazione del contraddittorio con
(producendo la notifica dell'atto di impugnazione) Controparte_1 ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale datato primo agosto 2024 allegando che nel suddetto verbale le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio con accettazione reciproca. Ha ulteriormente documentato la notifica a controparte dell'atto difensivo in cui espressamente dichiarava di rinunciare agli atti ed ha chiesto che la causa venisse cancellata dal ruolo per effetto dell'estinzione o, in subordine, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'appellato non si è costituito sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2024 nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc, all'esito della Camera di Consiglio, e preso atto del deposito di note di trattazione scritta è definita dal Collegio con sentenza.
Il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc depositata dall'appellante.
Va chiarito che nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (eventualità che ricorre nel caso di specie) determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare e provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995;
n. 4499/1996).
Pag. 2 di 3 Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- previa declaratoria di contumacia della parte appellata, dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
Roma, 24 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2119/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.159/2024 emessa in data 29 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(CF rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Agostino, per delega in atti, PEC:
; Email_1 [...]
[...]
(CF ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore;
-contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 159/2024 emessa, nelle forme della trattazione cartolare, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 29 gennaio 2024. Con la sentenza impugnata il Tribunale disattendeva la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli il 13 settembre 2022, mentre accoglieva quelle concernenti il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di luglio, agosto e primi giorni di settembre 2022, condannando Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro
4.722,54 oltre accessori. Condannava altresì la a Controparte_1
Cont manlevare, nei limiti del regresso, la dagli oneri Controparte_4
(eventualmente) sostenuti in conseguenza della condanna.
L'appellante, dopo avere documentato la rituale istaurazione del contraddittorio con
(producendo la notifica dell'atto di impugnazione) Controparte_1 ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale datato primo agosto 2024 allegando che nel suddetto verbale le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio con accettazione reciproca. Ha ulteriormente documentato la notifica a controparte dell'atto difensivo in cui espressamente dichiarava di rinunciare agli atti ed ha chiesto che la causa venisse cancellata dal ruolo per effetto dell'estinzione o, in subordine, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'appellato non si è costituito sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2024 nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc, all'esito della Camera di Consiglio, e preso atto del deposito di note di trattazione scritta è definita dal Collegio con sentenza.
Il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc depositata dall'appellante.
Va chiarito che nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (eventualità che ricorre nel caso di specie) determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare e provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995;
n. 4499/1996).
Pag. 2 di 3 Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- previa declaratoria di contumacia della parte appellata, dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
Roma, 24 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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