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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/06/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza dell'11.06.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8241 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Di Biase Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Luigi Lorusso e PA Sedda)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.10.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato negli anni 2017 (dall'1.6.2017 al 31.12.2017) per 80 giornate, 2018 (dal 31.5.2018 al
31.12.2018) per 98 giornate e 2019 (dal 6.7.2019 al 16.12.2019) per 102 giornate, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “Ortofrutticola San PA di AT
IIA”, addetto dapprima alla raccolta, alla selezione e all'imballaggio delle pesche e delle albicocche (queste ultime in quantità più modesta rispetto alle prime) e, sebbene solo per poche giornate, alla diradatura delle pesche, alla raccolta, selezione ed incassettamento dell'uva da tavola, ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato totalmente tali giornate dagli elenchi OTD con CP_2
provvedimenti individuali dell'11-19.4.2022, notificatigli in data 28.4.2022.
1 Parte ricorrente ha aggiunto di aver inoltrato ricorsi amministrativi avverso le suddette cancellazioni in data 27.05.2022, rigettati con distinte delibere del 22.6.2022.
Il ricorrente in esame ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:“A)
Accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione effettuata a carico del ricorrente con comunicazioni recapitate il 28.04.2022 per inesistenza del provvedimento amministrativo CP_2 dell' e comunque per assenza di motivazione e dunque in violazione dell'art 8, comma V, del D.L. CP_2
375/1993; B) NEL MERITO, accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro di parte ricorrente alle dipendenze delle ditte Ortofrutticola San PA di AT IAantonia. nell'anno 2017 (80 giornate), 2018 (98 giornate) e 2019 (102 giornate) e nei mesi, nei periodi e per le giornate indicate in premessa non sono simulati ma effettivi. C) Quindi, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino della posizione assicurativa nella misura già risultante dall'elenco annuale degli OTD del Comune di residenza degli anni 2017 (118 giornate), 2018 (125 giornate) e 2019 (105 giornate); D) conseguentemente, condannare l' ad effettuare la variazione di cui innanzi CP_2
mediante ripristino della posizione assicurativa per gli anni 2017, 2018 e 2019 e correzione dell'estratto conto assicurativo personale di parte ricorrente: iscrivendo, quindi, il lavoratore per complessive 118 giornate lavorative nell'anno 2017, 125 giornate lavorative nell'anno 2018 e 105 giornate lavorative nell'anno 2019; E) In ogni caso, con condanna di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda avversaria sub D); 2) ancora in via preliminare, dichiarare parte ricorrente decaduta;
3) nel merito, rigettare il ricorso e le domande della parte ricorrente in quanto generiche, non provate e infondate in fatto e in diritto;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la prova testimoniale, dopo l'udienza dell'11.06.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127-ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta e di note autorizzate ex art. 429, co. 2 c.p.c. da almeno una delle parti.
2.- In via preliminare, occorre dare atto che il ricorso giudiziario, preceduto dal rimedio amministrativo, risulta depositato nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L. n.
83/1970, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall' . CP_2
2 Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali.
3.- Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_2
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura
3 onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato.
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2021007129/DDL del 24.09.2021, riferito al periodo compreso tra l'1.01.2016 e il 30.06.2021 (e, quindi, alle annualità dedotte nel presente giudizio) e relativo alla azienda agricola “Ortofrutticola San PA” di AT IA
IA, dal quale si evince che:
-la ditta “Ortofrutticola San PA di AT IA IA” è iscritta presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia dal 19.04.2006 con la qualifica di piccolo imprenditore.
L'attività denunciata è il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e surgelati;
è risultata iscritta presso la Gestione Aziende con Dipendenti dall'aprile 2007;
-nel periodo oggetto del presente accertamento, da gennaio 2016 a giugno 2021, risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura indicata nelle tabelle riepilogative di cui al verbale ispettivo (cfr. pag. 3- 5);
- è stato, altresì, evidenziato un insoluto contributivo pressoché totale, ammontante complessivamente ad €. 464.320,36;
- dalla consultazione dell'archivio dell'Anagrafe Tributaria, gli ispettori hanno potuto riscontrare che:
- per gli anni dal 2016 al 2020 per tutti i rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla ditta ispezionata non risulta effettuata ai soggetti interessati alcuna trattenuta fiscale né risultano denunciati negli appositi riquadri dei rispettivi modelli 770;
- l'analisi dei registri iva e dei restanti libri contabili dell'azienda ha evidenziato l'antieconomicità dell'attività aziendale, evidenziandosi gli esiti in perdita con riferimento a ciascuna annualità oggetto di ispezione (cfr. pag. 6 e 7 del verbale ispettivo);
-l' , alla data di redazione del verbale, oltre all'accredito dei contributi validi ai fini pensionistici CP_2
sulle singole posizioni assicurative, ha corrisposto complessivamente ai soggetti denunciati dalla ditta
“Ortofrutticola San PA di AT IA IA” come operai a tempo determinato importi che ammontano complessivamente ad €. 892.643,33 per indennità di disoccupazione agricola e assegno al nucleo familiare ed €. 52.856,33 per indennità di malattia e maternità di quote destinate ad associazioni sindacali;
-dalla lettura delle tabelle analiticamente riportate in verbale, è evincibile che la ditta “Ortofrutticola
San PA di AT IA IA”, qualora avesse realmente sostenuto i costi per manodopera denunciati, vale a dire, qualora avesse effettivamente corrisposto le retribuzioni a tutti i soggetti
4 denunciati all' nel periodo di accertamento, sarebbe andata incontro ad un sicuro dissesto CP_2 finanziario ed economico che avrebbe portato in breve tempo alla liquidazione dell'azienda.
RISULTANZE ISPETTIVE
In data 07.06.2021 i funzionari di vigilanza e hanno iniziato gli Persona_1 Parte_2
Cont accertamenti nei confronti dell' con la consegna del Controparte_4
verbale di primo accesso, solo in parte eseguito.
L'azienda non ha esibito: CP_4
• per i lavoratori subordinati a decorrere dal luglio 2018 ai sensi dell'art. 1 commi 910 – 913, della legge 27.12.2017 n. 205 (pagamento tracciabile delle retribuzioni);
• estratti conto bancari e/o postali dei diversi istituti di credito presso i quali la ditta aveva dei conti aziendali a decorrere dall'anno 2016 (ad eccezione di quello aperto presso la Banca Intesa e relativo all'anno 2018);
• contratti di acquisto e vendita alla pianta stipulati dal 01.01.2016 in poi, dunque per l'intero periodo oggetto di accertamento ispettivo.
In data 17.06.2021 la titolare, AT IA IA, ha rilasciato spontanee dichiarazioni nei termini di seguito riportati: “sin dalla data del mio matrimonio abito con mio marito che Persona_2 dirige la mia ditta in quanto si occupa dell'intera gestione, vale a dire nella scelta degli acquisti delle partite di frutta, delle vendite dei prodotti agricoli e della scelta dei produttori agricoli per l'acquisto dei prodotti alla pianta”; “mio marito si occupa della scelta del personale dipendente e dei rapporti con il consulente fiscale e del lavoro per gli adempimenti connessi alla gestione contabile del personale occupato e per gli aspetti fiscali relativi alla ditta intestata alla sottoscritta”; “sin dalla data del mio matrimonio avvenuto nell'anno 2001 ho fatto la casalinga e dall'anno 2006 la ditta è stata sempre gestita da mio marito”.
In pari data è stato, quindi, ascoltato il marito della AT, che ha riferito: “nella Persona_2
mia azienda non occupo personale dipendente però viene occupato personale agricolo a tempo determinato nella ditta di mia moglie”; “tale personale viene selezionato dal sottoscritto e lavora sia nei terreni del sottoscritto e sia per l'azienda di mia moglie”; “attualmente cioè nell'anno 2021 ho assunto sette o otto lavoratori dal mese di giugno, di cui tre lavorano nei miei terreni di Trinitapoli e il restante personale in altri terreni sempre in agro di Trinitapoli dove abbiamo acquistato albicocche e pesche alla pianta e di conseguenza si stanno occupando soltanto della raccolta”; “tale personale risulta assunto nella ditta di mia moglie”; “faccio presente che gestisco la ditta di mia moglie come se fosse mia in quanto siamo coniugi e abbiamo interessi comuni”; “fino al mese di dicembre 2020 ho gestito un deposito in località San Cassaniello Torre Bisaccia dell'estensione di circa 1000 metri con
5 piazzale esterno di proprietà del sig. ”; “in tale deposito c'era la calibratrice e altre Parte_3 attrezzature (bilance ecc.)”; “ho negli ultimi cinque anni commercializzato essenzialmente verdure provenienti da fornitori locali e anche da fornitori di altre regioni”; “gli unici prodotti che ho raccolto sono uva da tavola pesche e/o albicocche anche se è capitato di acquistare partite di tali prodotti raccolti da altri soggetti”; “per alcuni dei prodotti agricoli acquistati alla pianta si è proceduto ad effettuare la sola raccolta”; “per altri acquisti oltre alla raccolta sono state fatte alcune lavorazioni preliminari propedeutiche alla raccolta allo scopo di ottenere un prodotto rispondente alle esigenze dei clienti”; “fino all'anno 2020 sino al mese di marzo ho operato con i conti correnti intestati a mia moglie sui quali il sottoscritto aveva la delega”; “sino a tale data innanzi indicata operavo con Intesa
San PA, BPM, Unicredit e Banca Carige”; “dopo il marzo 2020 ho operato con un conto cointestato con mia moglie acceso presso la UBI”; “nell'anno 2020 ho assunto Controparte_5 una ventina di operai e credo di aver corrisposto all'incirca ventimila euro di retribuzioni”;
“dall'anno 2016 ho pagato gli operai sempre in contanti”; “dal luglio 2018 gli operai sono stati pagati sia con assegni, sia in contanti e con bonifici”; “dal marzo 2020 sono stati pagati tutti quasi in contanti e qualcuno con bonifico bancario”; “nell'anno 2020 credo di aver conseguito un volume di affari all'incirca di centomila euro mentre negli anni precedenti si attestava mediamente sul milione di euro”.
Non è stato possibile da parte degli ispettori riscontrare la veridicità dei pagamenti tracciabili delle retribuzioni neanche nei periodi obbligatori per legge (da luglio 2018 ai sensi dell'art. 1 commi 910 –
913, della legge 27.12.2017 n. 205) poiché l'azienda non ha fornito alcuna documentazione in proposito, né è stato possibile risalire ad eventuali registrazioni di tali pagamenti, in quanto le operazioni registrate negli unici estratti conto esibiti non hanno evidenziato alcuna voce in tal senso.
Quindi, gli ispettori hanno convocato i lavoratori denunciati dall'azienda.
La maggior parte dei soggetti da cui è stato possibile raccogliere delle dichiarazioni, pur risultando denunciati all' , nella grande maggioranza dei casi, per diversi anni e per diverse centinaia di CP_1
giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse ricondurre quanto formalmente denunciato ad un rapporto di lavoro realmente intercorso.
Tutte le dichiarazioni rese, in merito ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle modalità di retribuzione, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi agricoli, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro, sono risultate vaghe, generiche ed approssimative, al punto da risultare inattendibili e incompatibili con le affermazioni rilasciate da una minoranza di soggetti che effettivamente hanno prestato attività lavorativa.
6 Questi ultimi hanno indicato quale datore di lavoro, poiché solo con quest'ultimo Persona_2
avevano avuto contatti per ciò che attiene le mansioni, la retribuzione, le modalità di svolgimento e l'individuazione dei luoghi di lavoro.
Solo alcuni di essi hanno dichiarato di conoscere AT IA IA e fra questi, soltanto lavoratori da reputarsi fittizi o alcuni parenti stretti e/o affini o del o della AT Persona_2
IA IA.
Tra i soggetti escussi in sede ispettiva figurano anche l'odierno ricorrente e il teste
[...]
, le cui dichiarazioni risultano allegate alla memoria di costituzione dell' Tes_1 CP_2
unitamente a quelle rese da altri soggetti denunciati dalla Ortofrutticola San PA, da AT
IA IA e da Persona_2
In conseguenza di ciò, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007129/DDL del
24.09.2021 i funzionari di vigilanza e hanno provveduto ad Persona_1 Parte_2
Cont imputare i lavoratori effettivi all' Agr. Termine Pasquale e a disconoscere, parzialmente o totalmente, le altre posizioni lavorative denunciate, fra cui quelle dell'odierno ricorrente.
CP_ L' ha, inoltre, depositato il verbale ispettivo n. 2021007837/DDL del 27.10.2021, riferito al periodo 1.01.2016 - 31.12.2020 (e, quindi, alle annualità dedotte nel presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ , con sede in San Ferdinando di Puglia, alla Via Gorizia, 26, Persona_2 esercente attività di “colture miste viticole, olivicole e frutticole”.
Ebbene, dal verbale in questione emerge, anzitutto, che:
-la ditta “ è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Persona_2
Foggia dal 24.01.1988 con la qualifica di impresa agricola, esercitante dall'1.01.1988 l'attività di colture miste viticole, olivicole e frutticole;
- dalla consultazione delle banche dati dell' , è emerso che il titolare aziendale, CP_2 Persona_2 ha denunciato di aver occupato operai agricoli a tempo determinato solo fino all'anno 2014; è risultato iscritto all' in qualità di imprenditore agricolo professionale dal 17.12.2014 e tale si è qualificato CP_2
sino alla data del 17.06.2021, in occasione del rilascio di una propria dichiarazione presso gli uffici della Sede di Andria;
è risultato, altresì, iscritto all' nella gestione autonoma dei CP_2 CP_2 commercianti a decorrere dal 4.12.2019 con decorrenza dell'imposizione contributiva dall'1.12.2019;
- dalla consultazione dell'archivio dell'Anagrafe Tributaria, si è riscontrato che la ditta in questione, con le dichiarazioni IVA presentate al Fisco, ha denunciato gli importi nella misura indicata nella tabella riepilogativa di cui al verbale ispettivo (cfr. pag. 3);
-nel periodo oggetto di accertamento, la medesima ditta risulta aver coltivato i fondi agricoli indicati nelle tabelle riepilogative di cui al verbale ispettivo (cfr. pagg. 3 e 4).
7 RISULTANZE ISPETTIVE
In data 13.09.2021, a seguito degli accertamenti a carico della ditta “Ortofrutticola San PA Di
AT IA IA”, nei cui confronti è stato elevato in data 24.09.2021 verbale di accertamento n.
2021007129/DDL, i funzionari di vigilanza e hanno iniziato gli Persona_1 Parte_2 accertamenti nei confronti della ditta “ , con la consegna a del Persona_2 Persona_2 verbale di primo accesso ispettivo con il quale, oltre a formalizzare l'inizio degli accertamenti, hanno provveduto a richiedere la documentazione aziendale di lavoro, contabile e fiscale a decorrere dall'anno 2016.
Successivamente, la ditta ispezionata ha fatto pervenire per posta elettronica, tramite il proprio consulente aziendale Dr. solo parte della documentazione aziendale richiesta con Persona_3
verbale di primo accesso ispettivo del 13.09.2021 e precisamente:
• fatture di acquisti a decorrere dall'anno 2016 fino all'8.02.2021;
• fatture di vendite a decorrere dall'anno 2016 fino al 15.11.2020;
• documenti di trasporto dal n.1 al n.11 relativi a fatture dalla n.6 alla n.8 emesse nel periodo dal
13.10.2020 al 15.11.2020.
La ditta non ha esibito: Persona_2
• estratti conto bancari e/o postali a decorrere dall'anno 2016;
• contratti di acquisto e vendita alla pianta stipulati dall'1.01.2016 in poi.
In data 17.06.2021 il titolare, ha rilasciato spontanee dichiarazioni nei termini di Persona_2 seguito riportati: “sono imprenditore agricolo e posseggo due ettari di fondi agricoli in agro di
Trinitapoli, tutti coltivati a pescheto, metà di qualità bordeaux e l'altra metà nettarina big ben”; “forse fino al 2019 ho gestito alcuni fondi agricoli con regolari contratti o in comodato o in affitto siti in agri diversi coltivati a pescheto e soltanto uno coltivato a uva da tavola varietà vittoria”; “tali contratti sono stati fatti probabilmente a mio nome o a nome di mia moglie AT IA IA”; “nella mia azienda non occupo personale dipendente però viene occupato personale agricolo a tempo determinato nella ditta di mia moglie”; “tale personale viene selezionato dal sottoscritto e lavora sia nei terreni del sottoscritto e sia per l'azienda di mia moglie”; “attualmente cioè nell'anno 2021 ho assunto sette o otto lavoratori dal mese di giugno, di cui tre lavorano nei miei terreni di Trinitapoli e il restante personale in altri terreni sempre in agro di Trinitapoli dove abbiamo acquistato albicocche e pesche alla pianta e di conseguenza si stanno occupando soltanto della raccolta”; “tale personale risulta assunto nella ditta di mia moglie”; “faccio presente che gestisco la ditta di mia moglie come se fosse mia in quanto siamo coniugi e abbiamo interessi comuni”; “fino al mese di dicembre 2020 ho gestito un deposito in località San Cassaniello Torre Bisaccia dell'estensione di circa 1000 metri con
8 piazzale esterno di proprietà del sig. ”; “in tale deposito c'era la calibratrice e altre Parte_3 attrezzature (bilance ecc.)”; “ho negli ultimi cinque anni commercializzato essenzialmente verdure provenienti da fornitori locali e anche da fornitori di altre regioni”; “gli unici prodotti che ho raccolto sono uva da tavola pesche e/o albicocche anche se è capitato di acquistare partite di tali prodotti raccolti da altri soggetti”; “per alcuni dei prodotti agricoli acquistati alla pianta si è proceduto ad effettuare la sola raccolta”; “per altri acquisti oltre alla raccolta sono state fatte alcune lavorazioni preliminari propedeutiche alla raccolta allo scopo di ottenere un prodotto rispondente alle esigenze dei clienti”; “fino all'anno 2020 sino al mese di marzo ho operato con i conti correnti intestati a mia moglie sui quali il sottoscritto aveva la delega”; “sino a tale data innanzi indicata operavo con Intesa
San PA, BPM, Unicredit e Banca Carige”; “dopo il marzo 2020 ho operato con un conto cointestato con mia moglie acceso presso la UBI”; “nell'anno 2020 ho assunto Controparte_5 una ventina di operai e credo di aver corrisposto all'incirca ventimila euro di retribuzioni”;
“dall'anno 2016 ho pagato gli operai sempre in contanti”; “dal luglio 2018 gli operai sono stati pagati sia con assegni, sia in contanti e con bonifici”; “dal marzo 2020 sono stati pagati tutti quasi in contanti e qualcuno con bonifico bancario”; “nell'anno 2020 credo di aver conseguito un volume di affari all'incirca di centomila euro mentre negli anni precedenti si attestava mediamente sul milione di euro”.
In pari data è stata escussa IA IA AT, moglie di nonché titolare della Persona_2 ditta “Ortofrutticola San PA di AT IA IA” che ha riferito: “gestisco la ditta San PA
a me intestata e non sono in grado di riferire come è denominata la mia ditta in camera di commercio”; “sin dalla data del mio matrimonio abito con mio marito che dirige la Persona_2 mia ditta in quanto si occupa dell'intera gestione, vale a dire nella scelta degli acquisti delle partite di frutta, delle vendite dei prodotti agricoli e della scelta dei produttori agricoli per l'acquisto dei prodotti alla pianta”; “mio marito si occupa della scelta del personale dipendente e dei rapporti con il consulente fiscale e del lavoro per gli adempimenti connessi alla gestione contabile del personale occupato e per gli aspetti fiscali relativi alla ditta intestata alla sottoscritta”; “sin dalla data del mio matrimonio avvenuto nell'anno 2001 ho fatto la casalinga e dall'anno 2006 la ditta è stata sempre gestita da mio marito”; “credo che la mia azienda abbia un conto corrente bancario presso una banca di Canosa di Puglia di cui non ricordo la denominazione, un altro conto corrente bancario presso la
Banca CARIME di Barletta e un ulteriore conto corrente bancario presso la Banca San PA di San
Ferdinando di Puglia”; “qualche volta è capitato di aver firmato qualche assegno. Mio marito ha la delega su tutti i tre conti correnti bancari”; “nell'anno 2021 credo che la mia azienda ha iniziato ad operare ma non sono in grado di riferire da quale mese poiché se ne occupa soltanto mio marito”;
9 “non sono in grado di riferire se attualmente la mia ditta occupa personale dipendente”; “non sono a conoscenza dei volumi di affari che la mia azienda ha conseguito negli ultimi dieci anni poiché come ho già detto prima se ne occupa soltanto mio marito”; “la mia azienda credo che fino a marzo 2021 possedesse un deposito ma non sono in grado di riferire l'indirizzo ma comunque è fuori dal centro abitato di san Ferdinando di Puglia”; “all'interno del capannone mi risulta che fino a quando era gestito dalla mia azienda, c'erano alcune attrezzature quali, bilance, cassette, muletto ed un furgone o un camion”; “di tutto ciò ne sono a conoscenza perché me lo riferiva mio marito”; “non sono in grado di riferire se mio marito gestisca terreni agricoli di altri proprietari, né sono in grado di riferire delle coltivazioni”; “non sono in grado di riferire se la mia ditta pagava un fitto per il deposito precedentemente indicato”; “non sono in grado di riferire se mio marito acquista e/o vende prodotti agricoli personalmente o se li acquista o vende soltanto a nome della mia ditta”; “non ho alcuna idea di quanti lavoratori abbia occupato la mia ditta individuale negli ultimi cinque anni”; “non conosco nessuno dei lavoratori che lavorano nella mia ditta a eccezione di mio fratello ma Testimone_1 non sono in grado di riferire per quanti giorni lavori nella mia ditta”. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi AT IA IA e gli ispettori hanno desunto che Persona_2
AT IA IA solo formalmente gestisce la ditta individuale a lei intestata.
Invero, l'attività aziendale della ditta “Ortofrutticola San PA di AT IA” è stata di fatto interamente condotta dal marito senza, peraltro, che vi fosse alcuna distinzione Persona_2
rispetto a quella, analoga, esercitata dalla omonima ditta individuale a lui intestata.
In altri termini, dagli accertamenti condotti nei confronti di entrambe le aziende agricole in rassegna è emerso che le stesse, entrambe con sede in San Ferdinando di Puglia in Via Gorizia n. 26 (presso la residenza del nucleo familiare dei coniugi ), anche se formalmente esercitate in forma Persona_4 distinta e separata, nella realtà, sono da ritenersi un'unica indistinta azienda, avente un unico oggetto, un unico responsabile aziendale, un unico consulente del lavoro e fiscale, un'unica sede ed un unico modo di operare.
La promiscuità e la conduzione indistinta, sotto il profilo fiscale e contabile, hanno trovato conferma nell'analisi delle fatture relative agli acquisti e alle vendite delle ditte intestate ai coniugi
. Persona_4
Diverse fatture hanno, infatti, evidenziato numerosi e reciproci scambi commerciali formalmente posti in essere fra le due aziende, i quali, altro non sono che meri artifizi contabili che in sostanza non dimostrano alcuna attività di interscambio commerciale.
Sono stati, inoltre, convocati i lavoratori denunciati dall'azienda Persona_2
10 La maggior parte dei soggetti dai quali è stato possibile raccogliere dichiarazioni, pur risultando denunciati all' , nella stragrande maggioranza dei casi, per diversi anni e per diverse centinaia di CP_1
giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse ricondurre la denuncia di manodopera ad un rapporto di lavoro realmente intercorso.
Difatti, gran parte delle dichiarazioni rese in merito ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle modalità di retribuzione, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi agricoli, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro, sono risultate vaghe, generiche ed approssimative al punto da risultare inattendibili e incompatibili con le affermazioni rilasciate da una minoranza di nominativi che effettivamente hanno prestato attività lavorativa.
Questi ultimi, hanno indicato soltanto quale datore di lavoro, poiché solo con Persona_2 quest'ultimo avevano avuto contatti e trattato per ciò che attiene la propria assunzione, la qualificazione, la retribuzione, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'individuazione dei luoghi di lavoro.
Solo alcuni di tali soggetti hanno dichiarato di conoscere AT IA IA e fra questi figurano lavoratori da reputarsi fittizi e alcuni parenti stretti e/o affini del o della AT Persona_2
IA IA.
Pertanto, a conclusione degli accertamenti eseguiti, con il suindicato verbale, si è provveduto ad ascrivere i rapporti di lavoro riscontrati come genuini alle dipendenze della ditta Persona_2
quale effettiva utilizzatrice delle prestazioni lavorative necessarie sia per la coltivazione dei propri fondi, che per l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli (v. Parte_4 alla ditta trascritto alle pagine da 9 a 11 del verbale ispettivo in
[...] Persona_2 commento, nel quale non figura il nominativo dell'odierno ricorrente).
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola
“Ortofrutticola San PA” di AT IIA per il numero di giornate rivendicato.
Quanto alla prova documentale (Modelli Unilav, comunicazioni di assunzione, buste paga, CU e Mod.
C/2 - storico), la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, sul piano generale, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e
11 puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ora, nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, il ricorrente è stato ammesso a provare con i testimoni le circostanze fattuali dedotte a sostegno della propria domanda, ma tale prova non ha condotto a risultati appaganti nella prospettiva attorea per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi in questa sede escussi come testimoni si appalesano solo apparentemente confermative degli assunti attorei siccome generiche o non collimanti con le dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede ispettiva (compreso l'odierno ricorrente) e, in ogni caso, provenienti da soggetti da considerarsi complessivamente inattendibili.
Più nel dettaglio, il teste , ascoltato all'udienza del 8.1.2025, non può reputarsi Testimone_1 attendibile per la semplice ragione che anche il suo rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' CP_2
per le stesse annualità azionate nel presente giudizio e non risulta riabilitato in sede giudiziaria (si veda, in particolare, l'“ELENCO SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO
TOTALE DELLE GIORNATE DENUNCIATE dalla Ortofrutticola San PA, di cui alle pagine da 10
a 30 del verbale ispettivo relativo a tale ditta e la sentenza n. 2554/2024 pubbl. il 01/10/2024 resa da questo Tribunale – Giudice est. dott.ssa Caterina Napolitano richiamata dall' ). CP_2
Vi è, poi, che le propalazioni del teste in questione si appalesano generiche nella misura in cui lo stesso ha dichiarato di non sapere precisamente quanti giorni ha lavorato il ricorrente, di non aver lavorato tutti giorni insieme a quest'ultimo perché c'erano diverse squadre di lavoro e di non sapere quanto è
12 stato retribuito il ricorrente, con quali modalità e per quante giornate di lavoro, pur avendolo “qualche volta” visto riscuotere.
A ciò si aggiunga che, escusso in sede ispettiva in data 22.6.2021, il teste non aveva menzionato il ricorrente quale proprio compagno di lavoro.
Lo stesso dicasi con riferimento al teste ascoltato all'udienza del 5.3.2025, cui è Persona_2
stato accompagnato coattivamente.
Ed invero, il Termine ha dichiarato di non ricordare il numero di giorni e il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per la Ortofrutticola San PA, confermando i periodi e il numero di giorni indicati nei capitoli di prova se e in quanto corrispondenti a quelli delle buste paga e delle registrazioni aziendali.
Il termine ha, poi, aggiunto che di aver ricoperto il ruolo di “collaboratore” della moglie AT IA
IA, che si sarebbe, invece, occupata di tutto a livello contabile e amministrativo (assunzione e pagamento dei dipendenti, tenuta della contabilità aziendale), mentre egli avrebbe impartito le direttive ai braccianti sui campi.
Trattasi di dichiarazione che non collima con quelle rese in sede ispettiva dal teste stesso e dalla di lui moglie, nonché titolare formale della ditta individuale Ortofrutticola San PA, AT IA
IA.
Giova, al riguardo, sottolineare che, richiesto da questa Giudice, il teste non ha dato una spiegazione plausibile e convincente della divergenza tra quanto da lui dichiarato in sede di deposizione testimoniale e quanto da lui riferito agli ispettori in merito alla gestione di fatto dell'azienda formalmente intestata alla moglie (ditta individuale Ortofrutticola San PA), essendosi limitato a non confermare quanto dichiarato in sede ispettiva e a riferire che forse ha sbagliato a non leggere le dichiarazioni prima di firmarle.
Le ulteriori risposte del Termine alle domande contenute nei capitoli di prova, poi, consistono in conferme del tutto generiche o in circostanze non specificamente riferite al ricorrente, ma alla generalità dei braccianti (si veda, ad esempio, quanto dichiarato dal teste nel rispondere ai capitoli sub
“K” ed “L”).
E', inoltre, significativo che il – ossia il soggetto che, per sua stessa ammissione, avrebbe Per_2
impartito le direttive ai braccianti sui campi e che, in base alla ricostruzione degli ispettori (fondata anche sulle informazioni loro fornite dalla moglie del AT IA IA), avrebbe, di Per_2
fatto, gestito la Ortofrutticola San PA - abbia dichiarato di non ricordare neppure gli anni in cui il NA , teste ascoltato in questo giudizio, avrebbe lavorato per la Ortofrutticola Testimone_1
San PA, nonostante il AT abbia confermato di aver lavorato insieme al ricorrente (sia pure non per tutte le giornate).
13 Infine, va segnalata la discordanza delle dichiarazioni dei due testi in merito alle modalità di raggiungimento dei terreni da parte del ricorrente e, in generale, dei braccianti assunti dalla
Ortofrutticola San PA (si vedano le risposte fornite dai testi ai capitoli di prova “I” e “J”), dichiarazioni che non collimano neppure integralmente con quanto riferito dal ricorrente in sede ispettiva.
Infatti, in sede ispettiva il ricorrente ha riferito che l'appuntamento per raggiungere i terreni al mattino era davanti al bar Torino, che si trova nella piazza di San Ferdinando, mentre in giudizio egli ha chiesto di provare che l'incontro degli operai era presso il magazzino dell'azienda, sito in San Ferdinando di
Puglia – contrada Cassaniello, benché in sede ispettiva avesse dichiarato di non sapere se la ditta ha un magazzino.
Pertanto, i fatti dedotti a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro probatorio, essendo del tutto inadeguata la prova documentale offerta dal ricorrente alla luce considerazioni che si sono svolte ed essendo del tutto inadeguato l'esito della prova testimoniale espletata per le ragioni che si sono esposte.
4. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti non può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché il giudizio non è stato promosso “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma unicamente l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass.
Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
Pertanto, tali spese devono essere poste a carico del ricorrente, risultato integralmente soccombente.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata applicando valori prossimi ai minimi e tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
14 -condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_2 complessivi €. 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 11.6.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
15