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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7468/2018 promossa da:
OPERAMOLLA avv. UGO, OPERAMOLLA avv. VINCENZO, con il patrocinio dell'avv.
Ferreri Rosa attori contro con il patrocinio dell'avv. Covella Cinzia Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato gli avvocati Ugo e hanno citato in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate Controparte_1
“condannare il convenuto al pagamento di euro 9.500,00 oltre CPA ed IVA quali compensi professionali per la difesa di nel giudizio penale n. 5226/2004 RGNR Procura di Controparte_1
RA divenuto n. 3906/2004 RGNR e definito con sentenza n. 897/2013; condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché al pagamento delle spese legali”.
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato di aver prestato attività professionale in favore di difendendolo nel giudizio penale rubricato al n. 5226/2004 RGNR Controparte_1
Tribunale di RA, poi rubricato al n. 3906/2004 RGNR del Tribunale di RA, conclusosi con sentenza n. 897/2013 di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. L'espletamento dell'attività professionale aveva inizio nel mese di gennaio dell'anno 2005 e terminava nel mese di gennaio dell'anno 2014; con parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA venivano quantificate le spettanze in misura pari ad euro 9.500,00 oltre accessori di legge. Il non CP_1
procedeva al pagamento del corrispettivo a seguito della ricezione delle diffide di pagamento, deducendo che a tanto avrebbe già provveduto la Avvenire S.r.l..
Con comparsa depositata il 28.09.2018 si è costituito in giudizio che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto non esperita ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e la carenza di legittimazione attiva dell'avv.
[...]
con cui non avrebbe intrattenuto alcun rapporto professionale;
nel merito ha confermato Parte_1 di aver conferito mandato professionale all'avv. Ugo Operamolla per difenderlo nel procedimento penale rubricato al n. 5226/2004 RGNR ed aggiunto che tutti i procedimenti penali instaurati nei confronti dei dipendenti della Avvenire S.r.l. – società erogante servizi pubblici di igiene urbana, indagata dalla Procura di RA in relazione ad un appalto con il – confluivano Parte_2
nel giudizio recante n. 3906/2004 RGNR che si concludeva con la pronuncia n. 897/13 del Tribunale di RA. La Avvenire S.r.l. procedeva alla liquidazione dei compensi richiesti per l'espletamento dell'attività professionale da parte dell'avv. Ugo Operamolla di cui alle fatture nn. 166/05 e 50/10 versando in favore del professionista la complessiva somma di euro 14.814,63 [“in relazione agli altri procedimenti, confluiti nel proc. RGN 3906/04, la Avvenire srl ha pagato la somma ulteriore di €
14.814,63”]. Il convenuto ha, inoltre, contestato la quantificazione del compenso operata sulla scorta del parere di congruità reso dal COA in riferimento a e chiesto il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto non avanzata ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 non è meritevole di accoglimento;
la richiamata disposizione regola la liquidazione dei compensi professionali maturati nei giudizi civili.
Ancora in via preliminare, parte convenuta non ha contestato il conferimento dell'incarico professionale all'avv. Ugo Operamolla, ma ha dedotto di non aver intrattenuto rapporti professionali con l'avv. in relazione al quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
Parte_1 la circostanza è confutata dall' “atto di nomina di difensore di fiducia”, in atti - con cui il , CP_1 in data 19.1.2005, nominava “proprio difensore di fiducia l'avv. ” - recante la Parte_1
sottoscrizione del convenuto e la autentica dell'avvocato, non oggetto di contestazione nel corso del giudizio.
Tanto premesso dalla documentazione prodotta in atti può ritenersi dimostrato che, a seguito di denunce prodotte da , veniva avviato dalla Procura della Repubblica di RA Controparte_3
un procedimento a carico di 21 indagati, tra cui anche il ritenuto responsabile dei reati di CP_1 cui all'art. 416 c.
1.e 3 c.p., di cui agli artt. 81, 110, 355 c. 2 e 3 c.p.c., di cui ai reati ex artt. 81, 110
e 356 c.p., di cui ai reati ex artt. 81, 110 e 334 c.p., di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 51 c. 1 lett. A e B del D.Lgs n. 22/1997.
L'avv. assisteva il convenuto nella fase delle indagini preliminari, dell'udienza Parte_1
preliminare, a cui seguiva la richiesta di rinvio a giudizio, e dibattimentale, conclusasi con la sentenza n. 897/2013 del Tribunale di RA di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione.
E' stato depositato in atti l'intero incartamento processuale, comprensivo degli atti di indagine e dei verbali di udienza, ne consegue l'inammissibilità della istanza di esibizione avanzata dal convenuto con il deposito della seconda memoria istruttoria (cfr. indice di cui al fascicolo di parte attorea recante data di deposito 22.5.2018).
Al contempo inammissibile è la richiesta ex art. 213 c.p.c. - relativa ai procedimenti penali rubricati ai “nn. 5226/04 - 1033/03 - 12851-4923-4924/04 - 4473/06 - 6283/07 - 1459/09 con specifico riferimento all'attrazione degli stessi al fascicolo n. 3906/04” - avanzata dal in sede di CP_1
formulazione delle richieste istruttorie ed esperibile solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio;
circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame (cfr. C. 16574/2024; C. 14374/2023; C. 6101/2013; C. 11283/2010;
C. 6218/2009; C. 16713/2003; C. 10219/2003; C. 6018/1991; C. 4907/1988).
Né alla prova del collegamento dei distinti procedimenti si sarebbe potuti pervenire sulla scorta della ammissione della prova orale articolata da parte convenuta sui seguenti capitoli di prova “vero che il giudizio 5226/04 era collegato ai procedimenti sub 1033/03-12851-4923-4924/04-4473/06-6283/07-
1459/09 (…) Vero che tutte le procedure di cui sopra, inclusa la n. 5226/04, sono confluite nel giudizio n° 3906/04” inammissibili in quanto generici ed afferenti a circostanze di natura documentale.
Tanto premesso e per quanto attiene all'eccezione di adempimento deve, preliminarmente, rilevarsi che questa può essere vagliata in relazione alla posizione del solo , non essendo pertinente CP_1 all'oggetto di causa il pagamento, da parte della Avvenire S.r.l., di ulteriori somme per la difesa prestata in favore di distinti soggetti.
L' intervenuta estinzione della obbligazione di pagamento non ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
La fattura n. 166/05, in atti, si riferisce, espressamente, ai compensi maturati per l'attività di dissequestro [cfr. richiesta di corresponsione del corrispettivo del 14.4.2005 “procedimento penale n.
5226704 RGnr Procura di RA (dissequestro 12.3.05 e 23.3.2005)”; causale di cui al bonifico di euro
2.580,48 “saldo procedimento n. 4923/4924 RG e 5226/04 RG (dissequestro)”] non oggetto di domanda nel presente giudizio.
La fattura n. 50/2010 attiene a “competenze per la difesa nei procedimenti penali n. 4923/04 e n.
4929/04 RGNR avanti al Tribunale di RA” a sua volta non oggetto del presente giudizio così come la fattura n. 50/2012 “competenze per la difesa nel procedimento penale n. 6283/07 RGNR a carico dell'amministratore avanti al Tribunale di RA”. Controparte_1
Tanto premesso, le spettanze dovute agli attori non risultano determinate consensualmente in forma scritta, dovendosi, quindi, procedere alla liquidazione giudiziale;
in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata in favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nel caso in esame non sono contestate l'attività prestata dagli attori in favore del e la CP_1
quantificazione dei compensi. Il convenuto si è limitato, sul punto, a confutare la valenza probatoria del parere di congruità reso dal COA per la difesa di , ma non ha contrastato, Controparte_2
in maniera specifica, la commisurazione del dovuto né con riferimento all'attività espletata né ai parametri applicati per la determinazione delle spettanze.
Deve, altresì, precisarsi che ai fini della liquidazione debba farsi riferimento al DM n. 140/2012 vigente al momento della conclusione dell'incarico, da individuarsi con la pubblicazione della sentenza n. 897/2013 del Tribunale di RA. Detto parametro è stato adoperato dall'avv. Ugo
Operamolla, in sede di richiesta di emissione del parere di congruità ed in relazione all'attività resa in favore del , ed è stato richiamato in questa sede ai fini della commisurazione dei compensi CP_2
stante la medesimezza della vicenda processuale che vedeva coinvolto il convenuto [cfr. parere in atti per le fasi innanzi al GUP, per la fase innanzi al Giudice monocratico e per quella innanzi al Collegio
e ciò in quanto, terminata la fase delle indagini preliminari e disposto il rinvio a giudizio innanzi al
Giudice monocratico, veniva riqualificato il fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 331 c.p. con conseguente trasmissione al Tribunale in composizione collegiale].
Preme evidenziare che, in sede di costituzione in giudizio, il ha rappresentato “E' vero CP_1
che il sig. , incensurato, già dipendente della (oggi Avvenire S.r.l.), CP_1 Controparte_4 conferiva all'avv. Ugo Operamolla il mandato a difenderlo nel procedimento penale RG 5226/04”; il tema di indagine non è, dunque, in contestazione in questa sede se non con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'avv. oggetto di precedente delibazione. Parte_1
La circostanza non è, invero, dirimente ai fini della decisione in quanto gli attori hanno domandato la liquidazione di un unico compenso;
preme, al contempo, aggiungere che, nelle fasi successiva a quella delle indagini preliminari, è documentato che l'avv. Ugo Operamolla abbia prestato la propria attività difensiva in favore del , mentre l'avv. del . CP_2 Parte_1 CP_1
Infine, in sede di costituzione il convenuto si è limitato a rappresentare la carenza di informazioni sull'andamento processuale ad opera degli attori senza eccepirne l'inadempimento. Le ulteriori doglianze in merito alle istanze di dissequestro sono inammissibili in quanto dedotte solo in sede di articolazione dei mezzi istruttori, ossia tardivamente;
le stesse, peraltro, non attengono all'oggetto del presente giudizio.
Le ulteriori richieste di prova orale sono inammissibili;
queste ineriscono a circostanze documentali ed attengono al pagamento, ad opera della Avvenire S.r.l., di compensi professionali in favore degli attori senza che ne venga allegata la correlazione con l'oggetto del giudizio che attiene alle sole spettanze maturate dagli avvocati per la difesa del solo nel procedimento Parte_1 CP_1
penale conclusosi con la sentenza n. 897/2013. Preme aggiungere che la imputazione dei pagamenti
è agevolmente desumibile dalle causali riportate nella documentazione contabile, in atti, che ne esclude la riferibilità ai fatti oggetto di causa.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento in favore di parte attorea dei compensi maturati per la difesa di liquidati in misura pari Controparte_1 ad euro 9.500,00 oltre CPA ed IVA ed interessi legali ai sensi del disposto di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda al saldo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c. 3 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza delle difese poste alla base della costituzione in giudizio, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al
DM n. 55/2014 (tab n. 2, finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli avvocati Ugo Operamolla e dell'importo di euro 9.500,00 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda al saldo per le causali di cui in motivazione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che Controparte_1
liquida in euro 270,80 per esborsi documentati ed in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7468/2018 promossa da:
OPERAMOLLA avv. UGO, OPERAMOLLA avv. VINCENZO, con il patrocinio dell'avv.
Ferreri Rosa attori contro con il patrocinio dell'avv. Covella Cinzia Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato gli avvocati Ugo e hanno citato in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate Controparte_1
“condannare il convenuto al pagamento di euro 9.500,00 oltre CPA ed IVA quali compensi professionali per la difesa di nel giudizio penale n. 5226/2004 RGNR Procura di Controparte_1
RA divenuto n. 3906/2004 RGNR e definito con sentenza n. 897/2013; condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché al pagamento delle spese legali”.
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato di aver prestato attività professionale in favore di difendendolo nel giudizio penale rubricato al n. 5226/2004 RGNR Controparte_1
Tribunale di RA, poi rubricato al n. 3906/2004 RGNR del Tribunale di RA, conclusosi con sentenza n. 897/2013 di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. L'espletamento dell'attività professionale aveva inizio nel mese di gennaio dell'anno 2005 e terminava nel mese di gennaio dell'anno 2014; con parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA venivano quantificate le spettanze in misura pari ad euro 9.500,00 oltre accessori di legge. Il non CP_1
procedeva al pagamento del corrispettivo a seguito della ricezione delle diffide di pagamento, deducendo che a tanto avrebbe già provveduto la Avvenire S.r.l..
Con comparsa depositata il 28.09.2018 si è costituito in giudizio che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto non esperita ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e la carenza di legittimazione attiva dell'avv.
[...]
con cui non avrebbe intrattenuto alcun rapporto professionale;
nel merito ha confermato Parte_1 di aver conferito mandato professionale all'avv. Ugo Operamolla per difenderlo nel procedimento penale rubricato al n. 5226/2004 RGNR ed aggiunto che tutti i procedimenti penali instaurati nei confronti dei dipendenti della Avvenire S.r.l. – società erogante servizi pubblici di igiene urbana, indagata dalla Procura di RA in relazione ad un appalto con il – confluivano Parte_2
nel giudizio recante n. 3906/2004 RGNR che si concludeva con la pronuncia n. 897/13 del Tribunale di RA. La Avvenire S.r.l. procedeva alla liquidazione dei compensi richiesti per l'espletamento dell'attività professionale da parte dell'avv. Ugo Operamolla di cui alle fatture nn. 166/05 e 50/10 versando in favore del professionista la complessiva somma di euro 14.814,63 [“in relazione agli altri procedimenti, confluiti nel proc. RGN 3906/04, la Avvenire srl ha pagato la somma ulteriore di €
14.814,63”]. Il convenuto ha, inoltre, contestato la quantificazione del compenso operata sulla scorta del parere di congruità reso dal COA in riferimento a e chiesto il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto non avanzata ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 non è meritevole di accoglimento;
la richiamata disposizione regola la liquidazione dei compensi professionali maturati nei giudizi civili.
Ancora in via preliminare, parte convenuta non ha contestato il conferimento dell'incarico professionale all'avv. Ugo Operamolla, ma ha dedotto di non aver intrattenuto rapporti professionali con l'avv. in relazione al quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
Parte_1 la circostanza è confutata dall' “atto di nomina di difensore di fiducia”, in atti - con cui il , CP_1 in data 19.1.2005, nominava “proprio difensore di fiducia l'avv. ” - recante la Parte_1
sottoscrizione del convenuto e la autentica dell'avvocato, non oggetto di contestazione nel corso del giudizio.
Tanto premesso dalla documentazione prodotta in atti può ritenersi dimostrato che, a seguito di denunce prodotte da , veniva avviato dalla Procura della Repubblica di RA Controparte_3
un procedimento a carico di 21 indagati, tra cui anche il ritenuto responsabile dei reati di CP_1 cui all'art. 416 c.
1.e 3 c.p., di cui agli artt. 81, 110, 355 c. 2 e 3 c.p.c., di cui ai reati ex artt. 81, 110
e 356 c.p., di cui ai reati ex artt. 81, 110 e 334 c.p., di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 51 c. 1 lett. A e B del D.Lgs n. 22/1997.
L'avv. assisteva il convenuto nella fase delle indagini preliminari, dell'udienza Parte_1
preliminare, a cui seguiva la richiesta di rinvio a giudizio, e dibattimentale, conclusasi con la sentenza n. 897/2013 del Tribunale di RA di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione.
E' stato depositato in atti l'intero incartamento processuale, comprensivo degli atti di indagine e dei verbali di udienza, ne consegue l'inammissibilità della istanza di esibizione avanzata dal convenuto con il deposito della seconda memoria istruttoria (cfr. indice di cui al fascicolo di parte attorea recante data di deposito 22.5.2018).
Al contempo inammissibile è la richiesta ex art. 213 c.p.c. - relativa ai procedimenti penali rubricati ai “nn. 5226/04 - 1033/03 - 12851-4923-4924/04 - 4473/06 - 6283/07 - 1459/09 con specifico riferimento all'attrazione degli stessi al fascicolo n. 3906/04” - avanzata dal in sede di CP_1
formulazione delle richieste istruttorie ed esperibile solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio;
circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame (cfr. C. 16574/2024; C. 14374/2023; C. 6101/2013; C. 11283/2010;
C. 6218/2009; C. 16713/2003; C. 10219/2003; C. 6018/1991; C. 4907/1988).
Né alla prova del collegamento dei distinti procedimenti si sarebbe potuti pervenire sulla scorta della ammissione della prova orale articolata da parte convenuta sui seguenti capitoli di prova “vero che il giudizio 5226/04 era collegato ai procedimenti sub 1033/03-12851-4923-4924/04-4473/06-6283/07-
1459/09 (…) Vero che tutte le procedure di cui sopra, inclusa la n. 5226/04, sono confluite nel giudizio n° 3906/04” inammissibili in quanto generici ed afferenti a circostanze di natura documentale.
Tanto premesso e per quanto attiene all'eccezione di adempimento deve, preliminarmente, rilevarsi che questa può essere vagliata in relazione alla posizione del solo , non essendo pertinente CP_1 all'oggetto di causa il pagamento, da parte della Avvenire S.r.l., di ulteriori somme per la difesa prestata in favore di distinti soggetti.
L' intervenuta estinzione della obbligazione di pagamento non ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
La fattura n. 166/05, in atti, si riferisce, espressamente, ai compensi maturati per l'attività di dissequestro [cfr. richiesta di corresponsione del corrispettivo del 14.4.2005 “procedimento penale n.
5226704 RGnr Procura di RA (dissequestro 12.3.05 e 23.3.2005)”; causale di cui al bonifico di euro
2.580,48 “saldo procedimento n. 4923/4924 RG e 5226/04 RG (dissequestro)”] non oggetto di domanda nel presente giudizio.
La fattura n. 50/2010 attiene a “competenze per la difesa nei procedimenti penali n. 4923/04 e n.
4929/04 RGNR avanti al Tribunale di RA” a sua volta non oggetto del presente giudizio così come la fattura n. 50/2012 “competenze per la difesa nel procedimento penale n. 6283/07 RGNR a carico dell'amministratore avanti al Tribunale di RA”. Controparte_1
Tanto premesso, le spettanze dovute agli attori non risultano determinate consensualmente in forma scritta, dovendosi, quindi, procedere alla liquidazione giudiziale;
in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata in favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nel caso in esame non sono contestate l'attività prestata dagli attori in favore del e la CP_1
quantificazione dei compensi. Il convenuto si è limitato, sul punto, a confutare la valenza probatoria del parere di congruità reso dal COA per la difesa di , ma non ha contrastato, Controparte_2
in maniera specifica, la commisurazione del dovuto né con riferimento all'attività espletata né ai parametri applicati per la determinazione delle spettanze.
Deve, altresì, precisarsi che ai fini della liquidazione debba farsi riferimento al DM n. 140/2012 vigente al momento della conclusione dell'incarico, da individuarsi con la pubblicazione della sentenza n. 897/2013 del Tribunale di RA. Detto parametro è stato adoperato dall'avv. Ugo
Operamolla, in sede di richiesta di emissione del parere di congruità ed in relazione all'attività resa in favore del , ed è stato richiamato in questa sede ai fini della commisurazione dei compensi CP_2
stante la medesimezza della vicenda processuale che vedeva coinvolto il convenuto [cfr. parere in atti per le fasi innanzi al GUP, per la fase innanzi al Giudice monocratico e per quella innanzi al Collegio
e ciò in quanto, terminata la fase delle indagini preliminari e disposto il rinvio a giudizio innanzi al
Giudice monocratico, veniva riqualificato il fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 331 c.p. con conseguente trasmissione al Tribunale in composizione collegiale].
Preme evidenziare che, in sede di costituzione in giudizio, il ha rappresentato “E' vero CP_1
che il sig. , incensurato, già dipendente della (oggi Avvenire S.r.l.), CP_1 Controparte_4 conferiva all'avv. Ugo Operamolla il mandato a difenderlo nel procedimento penale RG 5226/04”; il tema di indagine non è, dunque, in contestazione in questa sede se non con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'avv. oggetto di precedente delibazione. Parte_1
La circostanza non è, invero, dirimente ai fini della decisione in quanto gli attori hanno domandato la liquidazione di un unico compenso;
preme, al contempo, aggiungere che, nelle fasi successiva a quella delle indagini preliminari, è documentato che l'avv. Ugo Operamolla abbia prestato la propria attività difensiva in favore del , mentre l'avv. del . CP_2 Parte_1 CP_1
Infine, in sede di costituzione il convenuto si è limitato a rappresentare la carenza di informazioni sull'andamento processuale ad opera degli attori senza eccepirne l'inadempimento. Le ulteriori doglianze in merito alle istanze di dissequestro sono inammissibili in quanto dedotte solo in sede di articolazione dei mezzi istruttori, ossia tardivamente;
le stesse, peraltro, non attengono all'oggetto del presente giudizio.
Le ulteriori richieste di prova orale sono inammissibili;
queste ineriscono a circostanze documentali ed attengono al pagamento, ad opera della Avvenire S.r.l., di compensi professionali in favore degli attori senza che ne venga allegata la correlazione con l'oggetto del giudizio che attiene alle sole spettanze maturate dagli avvocati per la difesa del solo nel procedimento Parte_1 CP_1
penale conclusosi con la sentenza n. 897/2013. Preme aggiungere che la imputazione dei pagamenti
è agevolmente desumibile dalle causali riportate nella documentazione contabile, in atti, che ne esclude la riferibilità ai fatti oggetto di causa.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento in favore di parte attorea dei compensi maturati per la difesa di liquidati in misura pari Controparte_1 ad euro 9.500,00 oltre CPA ed IVA ed interessi legali ai sensi del disposto di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda al saldo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c. 3 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza delle difese poste alla base della costituzione in giudizio, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al
DM n. 55/2014 (tab n. 2, finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli avvocati Ugo Operamolla e dell'importo di euro 9.500,00 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda al saldo per le causali di cui in motivazione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che Controparte_1
liquida in euro 270,80 per esborsi documentati ed in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco