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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 321/2023
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:30, innanzi al giudice Maria Rosaria Boncompagni, sono comparsi: per , , l'avv. D'ONOFRIO Parte_1 Parte_2 Parte_3
FRANCESCO, anche in sostituzione dell'avv. Graziani;
per quale mandataria di l'avv. BIOCCA GAETANO, oggi Parte_4 Parte_5 sostituito dall'avv. Giuseppe Natarella;
per con l'avv. MANFRINI MICHELE, nessuno;
Controparte_1 per , l'avv. LUSI DOMENICO;
Parte_6
per , ( ) oggi CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, I 3 , nessuno. Controparte_9 Controparte_10 CP_11
E' presente la dott.ssa Sara Rucci, tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69 del 2013.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione ed alle comparse di costituzione nonché alle note autorizzate da ultimo depositate.
Il giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio al termine dell'udienza, all'esito della quale, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che si allega in calce al presente verbale di udienza.
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_1 C.F._3 dell'avv. Ernesto Graziani e dell'avv. Francesco D'Onofrio, elettivamente domiciliati in Paglieta, al corso Garibaldi n. 27, presso lo studio dei difensori;
- Attori opponenti
e
(P.I. n. ), rappresentata dal suo procuratore in Parte_5 P.IVA_1 Parte_4
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Gaetano Biocca, elettivamente domiciliato in Teramo, alla via Stazio n. 22, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Manfrini, elettivamente domiciliato in Ferrara, al corso Giovecca n. 37, presso lo studio del difensore;
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_6 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Domenico Lusi, elettivamente domiciliato in Atessa, alla via Rue di Piane, presso lo studio del difensore;
- Convenute opposte
, oggi CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 7
Pt_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_12
- Convenute contumaci
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
, e proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con dinanzi al giudice dell'esecuzione (di seguito ) nella procedura esecutiva immobiliare n. 45/2018
R.G.E., instaurata, presso l'intestato Tribunale, da nella quale interveniva anche la Controparte_1
quale cessionaria pro soluto di crediti - ai sensi degli artt. 7-bis e 4 della legge n. Controparte_14
130 del 30 aprile 1999, 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario) – di cui era titolare la Banca Popolare di Ancona s.p.a., tra cui quello vantato nei confronti degli stessi opponenti, oggetto di ulteriori cessioni in blocco, nel corso della procedura esecutiva in discorso, in favore della e, da ultimo, della CP_15 Parte_5
segnatamente, gli opponenti avversavano l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 22 novembre
2022, con la quale il GE, a fronte dell'eccezione degli esecutati circa il difetto di legittimazione attiva in capo alla osservava che la richiesta di vendita degli immobili “era stata avanzata Parte_5
da tutti i creditori, essendovi più creditori muniti di titolo che, anche in ipotesi di effettiva fondatezza della eccezione, avrebbero tutolo per surrogarsi al creditore nella richiesta di vendita”, sicché, Pt_5
stante “la piena legittimazione degli altri creditori muniti alla prosecuzione delle vendite sui lotti rimasti invenduti”, autorizzava il delegato a dare corso alle predette operazioni;
in particolare, con la proposta opposizione, i ricorrenti reiteravano l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla osservando, conseguentemente, che detta società non Parte_5
avrebbe potuto attendere al versamento delle spese della procedura, eseguito, peraltro, soltanto dopo che il GE - a fronte di quanto comunicato dal delegato alla vendita circa la mancata integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite da parte del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti - aveva fissato l'udienza del 22 novembre 2022 per la dichiarazione di improcedibilità;
pagina 3 di 7 conclusivamente, gli opponenti chiedevano che, in riforma di quanto disposto alla suddetta udienza, previa sospensione della procedura esecutiva in discorso, venisse dichiarata l'improcedibilità e la conseguente estinzione della stessa;
all'esito della fase sommaria, il GE, con ordinanza del 21 gennaio 2023, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, concedendo alla parte diligente termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
gli opponenti hanno quindi introdotto il presente giudizio, reiterando le argomentazioni spese dinanzi al GE, ribadendo, tra l'altro, che il mancato tempestivo versamento di un fondo - indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo in quanto necessario a consentire al professionista delegato di dare corso alle operazioni di delega – costituisce una causa atipica di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva; si è costituita in giudizio la rappresentata dal suo procuratore in Parte_5 Parte_4
persona del legale rappresentante p.t., che ha avversato le argomentazioni degli opponenti, ritenendo provata la titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva in discorso e osservando che nessuna norma prevede uno specifico termine per il pagamento del fondo spese, né tantomeno una specifica conseguenza sanzionatoria per il suo mancato rispetto;
si sono costituite in giudizio anche la in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che hanno chiesto il rigetto della Parte_6
proposta opposizione, deducendo argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Parte_5
non si sono costituiti in giudizio gli ulteriori creditori procedenti, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 28 marzo 2024; all'udienza fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova i difensori, come da verbale in atti, hanno rappresentato l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, come pure documentata, e chiesto, conseguentemente, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
questo giudice, preso atto, ha fissato l'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note conclusive, depositate dagli opponenti, dalla e dalla a mezzo delle quali le parti hanno concordemente Parte_5 Parte_6
insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale;
all'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Considerato che: come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai
pagina 4 di 7 giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 01)
(così, Cass., sez. VI, 8 novembre 2022, n. 32842); secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI,
31 luglio 2018, n. 20182, di seguito citata), la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 9332 del 10/07/2001 Rv.
548047; sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003 Rv. 560794; Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006
Rv. 590244), con l'ulteriore precisazione che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (v. Sez. 3, Sentenza n.
11813 del 09/06/2016 Rv. 640240; Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015 Rv. 637038); il presente giudizio integra la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., incardinata dagli odierni opponenti dinanzi al GE nei termini sopra precisati, sicché, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di archiviazione della procedura esecutiva in discorso, emesso dal GE in data 10 aprile 2024 (in atti), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per cui le parti hanno concordemente insistito nei termini sopra richiamati;
a tale statuizione accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della
'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (così, tra le altre, Trib. Roma, 1 aprile 2020, n. 5615; in senso conforme: Trib. Roma, 22 luglio 2022, n. 11765; Id., 3 marzo 2020, n. 4596; Id., 7 agosto 2019, n.
16155; Trib. Milano, 6 ottobre 2020, n. 5982); in applicazione di tale principio, il giudice investito dell'opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass.,
31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719) (così Trib. Roma, 29 aprile 2019, n. 9006), dunque facendo ricorso al criterio della soccombenza virtuale secondo il principio di causalità, considerando, al riguardo, l'intera vicenda processuale (da ultimo, cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord., 17 gennaio 2020, n. 1005);
pagina 5 di 7 tanto premesso, quanto al motivo di opposizione incentrato sul “difetto di legittimazione attiva” in capo alla società convenuta opposta occorre osservare che, in caso di cessione di Parte_5
crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I,
2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525); nel caso di specie, occorre rilevare che gli opponenti hanno proceduto alla contestazione della sussistenza della titolarità soggettiva del credito in capo alla cessionaria intervenuta soltanto all'udienza del 22 novembre 2022, al fine di contestare la regolarità del versamento delle somme per l'integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite da parte della non già a fronte Parte_5 dell'antecedente costituzione della predetta società nella procedura esecutiva in discorso (risalente al 26 febbraio 2020), potendosi quindi concludere, in applicazione delle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamate, per il riconoscimento, da parte degli opponenti, dell'inclusione del credito vantato dalla nella conclusa operazione di cessione in suo Parte_5
favore, salvo poi svolgere, a far data dalla sopracitata udienza, difese evidentemente incompatibili con la previa mancata contestazione sul punto;
peraltro, la ha comunque documentato le intervenute cessioni di credito, Parte_5
producendo altresì la dichiarazione della cedente volta ad attestare che tra i crediti compresi nella cessione effettuata da Unione Banche Italiane in favore di rientrava anche quello Parte_5
vantato nei confronti degli odierni opponenti;
pagina 6 di 7 in ogni caso, ai fini della procedibilità della procedura esecutiva, pure segnata dalla presenza del creditore procedente e di altri creditori intervenuti, appare irrilevante per il debitore quale sia il soggetto che fornisca la provvista per l'integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite;
inoltre, il termine fissato per il versamento del fondo spese non integra termine perentorio, posto che, come condivisibilmente osservato anche dal GE, per il versamento del fondo spese al delegato non
è previsto alcun termine specifico né alcuna sanzione nel caso in cui non venga rispettato il termine eventualmente assegnato dal giudice, ogni valutazione per l'ipotesi di tardivo versamento delle somme, da parte del creditore, rientrando nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice, il quale può quindi ritenere, come avvenuto nel caso di specie, che siffatto comportamento processuale non debba essere inteso come disinteresse del creditore a dare impulso alla procedura espropriativa;
quanto alle spese di lite, già regolate per quanto concerne la fase sommaria svoltasi dinanzi al GE, si reputa che sussistano giuste ragioni per la parziale compensazione delle stesse tra le parti nella misura della metà per quanto concerne la presente fase di merito della proposta opposizione - in considerazione del complessivo contegno processuale tenuto dagli opponenti, i quali, successivamente al deposito dell'atto di citazione, non hanno svolto alcuna difesa, fatta eccezione per le note conclusive recanti la riproposizione di argomentazioni già articolate in sede di atto introduttivo del presente giudizio - e poste a carico degli opponenti per la residua metà in relazione a ciascuna delle parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale svolta e della contenuta difficoltà delle questioni trattate;
nulla si dispone sulle spese nei confronti delle altre parti convenute stante la mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione agli atti esecutivi proposta da , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
- condanna gli opponenti a rifondere, in solido, alle convenute Parte_5 Controparte_1 [...]
come sopra rappresentate, le spese di giudizio che, già applicata la parziale Parte_6
compensazione di cui in motivazione, si liquidano in 1.900,00 euro, in favore di ciascuna di esse, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 10 aprile 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 321/2023
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:30, innanzi al giudice Maria Rosaria Boncompagni, sono comparsi: per , , l'avv. D'ONOFRIO Parte_1 Parte_2 Parte_3
FRANCESCO, anche in sostituzione dell'avv. Graziani;
per quale mandataria di l'avv. BIOCCA GAETANO, oggi Parte_4 Parte_5 sostituito dall'avv. Giuseppe Natarella;
per con l'avv. MANFRINI MICHELE, nessuno;
Controparte_1 per , l'avv. LUSI DOMENICO;
Parte_6
per , ( ) oggi CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, I 3 , nessuno. Controparte_9 Controparte_10 CP_11
E' presente la dott.ssa Sara Rucci, tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69 del 2013.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione ed alle comparse di costituzione nonché alle note autorizzate da ultimo depositate.
Il giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio al termine dell'udienza, all'esito della quale, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che si allega in calce al presente verbale di udienza.
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_1 C.F._3 dell'avv. Ernesto Graziani e dell'avv. Francesco D'Onofrio, elettivamente domiciliati in Paglieta, al corso Garibaldi n. 27, presso lo studio dei difensori;
- Attori opponenti
e
(P.I. n. ), rappresentata dal suo procuratore in Parte_5 P.IVA_1 Parte_4
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Gaetano Biocca, elettivamente domiciliato in Teramo, alla via Stazio n. 22, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Manfrini, elettivamente domiciliato in Ferrara, al corso Giovecca n. 37, presso lo studio del difensore;
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_6 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Domenico Lusi, elettivamente domiciliato in Atessa, alla via Rue di Piane, presso lo studio del difensore;
- Convenute opposte
, oggi CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 7
Pt_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_12
- Convenute contumaci
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
, e proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con dinanzi al giudice dell'esecuzione (di seguito ) nella procedura esecutiva immobiliare n. 45/2018
R.G.E., instaurata, presso l'intestato Tribunale, da nella quale interveniva anche la Controparte_1
quale cessionaria pro soluto di crediti - ai sensi degli artt. 7-bis e 4 della legge n. Controparte_14
130 del 30 aprile 1999, 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario) – di cui era titolare la Banca Popolare di Ancona s.p.a., tra cui quello vantato nei confronti degli stessi opponenti, oggetto di ulteriori cessioni in blocco, nel corso della procedura esecutiva in discorso, in favore della e, da ultimo, della CP_15 Parte_5
segnatamente, gli opponenti avversavano l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 22 novembre
2022, con la quale il GE, a fronte dell'eccezione degli esecutati circa il difetto di legittimazione attiva in capo alla osservava che la richiesta di vendita degli immobili “era stata avanzata Parte_5
da tutti i creditori, essendovi più creditori muniti di titolo che, anche in ipotesi di effettiva fondatezza della eccezione, avrebbero tutolo per surrogarsi al creditore nella richiesta di vendita”, sicché, Pt_5
stante “la piena legittimazione degli altri creditori muniti alla prosecuzione delle vendite sui lotti rimasti invenduti”, autorizzava il delegato a dare corso alle predette operazioni;
in particolare, con la proposta opposizione, i ricorrenti reiteravano l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla osservando, conseguentemente, che detta società non Parte_5
avrebbe potuto attendere al versamento delle spese della procedura, eseguito, peraltro, soltanto dopo che il GE - a fronte di quanto comunicato dal delegato alla vendita circa la mancata integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite da parte del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti - aveva fissato l'udienza del 22 novembre 2022 per la dichiarazione di improcedibilità;
pagina 3 di 7 conclusivamente, gli opponenti chiedevano che, in riforma di quanto disposto alla suddetta udienza, previa sospensione della procedura esecutiva in discorso, venisse dichiarata l'improcedibilità e la conseguente estinzione della stessa;
all'esito della fase sommaria, il GE, con ordinanza del 21 gennaio 2023, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, concedendo alla parte diligente termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
gli opponenti hanno quindi introdotto il presente giudizio, reiterando le argomentazioni spese dinanzi al GE, ribadendo, tra l'altro, che il mancato tempestivo versamento di un fondo - indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo in quanto necessario a consentire al professionista delegato di dare corso alle operazioni di delega – costituisce una causa atipica di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva; si è costituita in giudizio la rappresentata dal suo procuratore in Parte_5 Parte_4
persona del legale rappresentante p.t., che ha avversato le argomentazioni degli opponenti, ritenendo provata la titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva in discorso e osservando che nessuna norma prevede uno specifico termine per il pagamento del fondo spese, né tantomeno una specifica conseguenza sanzionatoria per il suo mancato rispetto;
si sono costituite in giudizio anche la in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che hanno chiesto il rigetto della Parte_6
proposta opposizione, deducendo argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Parte_5
non si sono costituiti in giudizio gli ulteriori creditori procedenti, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 28 marzo 2024; all'udienza fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova i difensori, come da verbale in atti, hanno rappresentato l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, come pure documentata, e chiesto, conseguentemente, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
questo giudice, preso atto, ha fissato l'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note conclusive, depositate dagli opponenti, dalla e dalla a mezzo delle quali le parti hanno concordemente Parte_5 Parte_6
insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale;
all'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Considerato che: come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai
pagina 4 di 7 giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 01)
(così, Cass., sez. VI, 8 novembre 2022, n. 32842); secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI,
31 luglio 2018, n. 20182, di seguito citata), la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 9332 del 10/07/2001 Rv.
548047; sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003 Rv. 560794; Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006
Rv. 590244), con l'ulteriore precisazione che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (v. Sez. 3, Sentenza n.
11813 del 09/06/2016 Rv. 640240; Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015 Rv. 637038); il presente giudizio integra la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., incardinata dagli odierni opponenti dinanzi al GE nei termini sopra precisati, sicché, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di archiviazione della procedura esecutiva in discorso, emesso dal GE in data 10 aprile 2024 (in atti), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per cui le parti hanno concordemente insistito nei termini sopra richiamati;
a tale statuizione accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della
'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (così, tra le altre, Trib. Roma, 1 aprile 2020, n. 5615; in senso conforme: Trib. Roma, 22 luglio 2022, n. 11765; Id., 3 marzo 2020, n. 4596; Id., 7 agosto 2019, n.
16155; Trib. Milano, 6 ottobre 2020, n. 5982); in applicazione di tale principio, il giudice investito dell'opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass.,
31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719) (così Trib. Roma, 29 aprile 2019, n. 9006), dunque facendo ricorso al criterio della soccombenza virtuale secondo il principio di causalità, considerando, al riguardo, l'intera vicenda processuale (da ultimo, cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord., 17 gennaio 2020, n. 1005);
pagina 5 di 7 tanto premesso, quanto al motivo di opposizione incentrato sul “difetto di legittimazione attiva” in capo alla società convenuta opposta occorre osservare che, in caso di cessione di Parte_5
crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I,
2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525); nel caso di specie, occorre rilevare che gli opponenti hanno proceduto alla contestazione della sussistenza della titolarità soggettiva del credito in capo alla cessionaria intervenuta soltanto all'udienza del 22 novembre 2022, al fine di contestare la regolarità del versamento delle somme per l'integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite da parte della non già a fronte Parte_5 dell'antecedente costituzione della predetta società nella procedura esecutiva in discorso (risalente al 26 febbraio 2020), potendosi quindi concludere, in applicazione delle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamate, per il riconoscimento, da parte degli opponenti, dell'inclusione del credito vantato dalla nella conclusa operazione di cessione in suo Parte_5
favore, salvo poi svolgere, a far data dalla sopracitata udienza, difese evidentemente incompatibili con la previa mancata contestazione sul punto;
peraltro, la ha comunque documentato le intervenute cessioni di credito, Parte_5
producendo altresì la dichiarazione della cedente volta ad attestare che tra i crediti compresi nella cessione effettuata da Unione Banche Italiane in favore di rientrava anche quello Parte_5
vantato nei confronti degli odierni opponenti;
pagina 6 di 7 in ogni caso, ai fini della procedibilità della procedura esecutiva, pure segnata dalla presenza del creditore procedente e di altri creditori intervenuti, appare irrilevante per il debitore quale sia il soggetto che fornisca la provvista per l'integrazione del fondo per le spese di pubblicità delle vendite;
inoltre, il termine fissato per il versamento del fondo spese non integra termine perentorio, posto che, come condivisibilmente osservato anche dal GE, per il versamento del fondo spese al delegato non
è previsto alcun termine specifico né alcuna sanzione nel caso in cui non venga rispettato il termine eventualmente assegnato dal giudice, ogni valutazione per l'ipotesi di tardivo versamento delle somme, da parte del creditore, rientrando nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice, il quale può quindi ritenere, come avvenuto nel caso di specie, che siffatto comportamento processuale non debba essere inteso come disinteresse del creditore a dare impulso alla procedura espropriativa;
quanto alle spese di lite, già regolate per quanto concerne la fase sommaria svoltasi dinanzi al GE, si reputa che sussistano giuste ragioni per la parziale compensazione delle stesse tra le parti nella misura della metà per quanto concerne la presente fase di merito della proposta opposizione - in considerazione del complessivo contegno processuale tenuto dagli opponenti, i quali, successivamente al deposito dell'atto di citazione, non hanno svolto alcuna difesa, fatta eccezione per le note conclusive recanti la riproposizione di argomentazioni già articolate in sede di atto introduttivo del presente giudizio - e poste a carico degli opponenti per la residua metà in relazione a ciascuna delle parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale svolta e della contenuta difficoltà delle questioni trattate;
nulla si dispone sulle spese nei confronti delle altre parti convenute stante la mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione agli atti esecutivi proposta da , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
- condanna gli opponenti a rifondere, in solido, alle convenute Parte_5 Controparte_1 [...]
come sopra rappresentate, le spese di giudizio che, già applicata la parziale Parte_6
compensazione di cui in motivazione, si liquidano in 1.900,00 euro, in favore di ciascuna di esse, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 10 aprile 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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