Articolo 50 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 gennaio 1992
Art. 50. (Forma d'appello) 1. L' articolo 342 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della udienza di trattazione devono intercorrere, termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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