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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 861/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Carmelita, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Principessa Jolanda n. 2/A;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Rossella Pinna, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Roma n. 40;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
14.6.2022, ha allegato di aver ricevuto in data 4 maggio 2022 la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 102 76 2022 000000 75, con indicazione di un debito complessivo di € 306.065,61.
2. Rispetto a tutti i titoli esecutivi, sono stati oggetto di impugnazione, in quanto afferenti a crediti di natura previdenziale, le cartelle di pagamento n. 102 2015 0013048713, n. 102
2015 0021358461, n. 102 2017 0016533646, n. 102 2017 0019057178, n. 102 2018
0007777675, n. 102 2019 0001140791, n. 102 2019 0015372021, nonché gli avvisi di addebito n. 402 2014 0002539822, n. 402 2015 0000012023, n. 402 2015 0000099460, n.
402 2015 0002480361, n. 402 2016 0001755247, n. 402 2016 0002054968, n. 402 2018
0000055939, n. 402 2018 0002359006, n. 402 2018 0003240680, n. 402 2019
0000198755, n. 402 2019 0000881804, n. 402 2019 0002046526, n. 402 2019
0002912335, n. 402 2021 0000401200 e n. 402 2021 0000493182; il tutto per l'importo totale di € 127.478,26.
3. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca, siccome il preavviso sarebbe stato trasmesso dall'indirizzo pec t, non iscritto nei pubblici registri. Email_1
4. Inoltre, è stata dedotta in ricorso la nullità dell'atto siccome non sarebbe stato preceduto dalla rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento posti alla base della pretesa.
5. Ancora, e sempre con riferimento alla validità della predetta comunicazione, la sig.ra e ha dedotto la nullità in quanto il file è stato trasmesso quale copia informatica Pt_2
in formato .pdf, invece che in formato .p7m con annessa sottoscrizione digitale, in assenza peraltro dell'attestazione di conformità della copia all'originale informatico.
6. Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti riportati nei titoli esecutivi oggetto di impugnazione.
7. ha pertanto evocato in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle presenti conclusioni: Controparte_3
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione e la conseguente nullità della comunicazione preventiva di ipoteca n. 102 76 2022 000000 75, delle cartelle di pagamento, dei ruoli ivi incorporati e degli accertamenti esecutivi, e di ogni atto successivo e per l'effetto dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla contribuente stante
l'invalidità dell'atto impugnato;
2 3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle poste
a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, limitatamente a quelle espressamente impugnate in questa sede che si riportano di seguito
Cartella n. 102 2015 0013048713 13/07/2015 CP_2
Cartella n. 102 2015 0021358461 19/01/2016 CP_2
Cartella n. 102 2017 0016533646 Ispett. Lavoro 01/12/2017
Cartella n. 102 2017 0019057178 24/01/2018 CP_2
Cartella n. 102 2018 0007777675 Ispett. Lavoro 15/07/2018
Cartella n. 102 2019 0001140791 24/01/2019 CP_2
Cartella n. 102 2019 0015372021 04/09/2019 CP_2
Avviso di addebito n. 402 2014 0002539822 28/10/2014
Avviso di addebito n. 402 2015 0000012023 25/03/2015
Avviso di addebito n. 402 2015 0000099460 30/05/2015
Avviso di addebito n. 402 2015 0002480361 05/11/2015
Avviso di addebito n. 402 2016 0001755247 24/05/2016
Avviso di addebito n. 402 2016 0002054968. 29/08/2016
Avviso di addebito n. 402 2018 0000055939 27/02/2018
Avviso di addebito n. 402 2018 0002359006 13/08/2018
Avviso di addebito n. 402 2018 0003240680 05/12/2018
Avviso di addebito n. 402 2019 0000198755 13/03/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0000881804 04/07/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0002046526 31/07/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0002912335 27/11/2019
Avviso di addebito n. 402 2021 0000401200 05/11/2021
Avviso di addebito n. 402 2021 0000493182 06/11/2021
4) Con vittoria di spese e compenso liquidato come da D.M. 55/2014”.
8. Si sono ritualmente costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe ( e CP_1
successivamente all'autorizzazione alla rinnovazione della notifica degli atti CP_2
introduttivi), chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
3 9. Istruita la causa documentalmente e concesso alle parti termine fino all'8.4.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione viene dunque assunta alla scadenza del predetto termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. In ordine alla prima censura, con riferimento alla questione della validità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, si rileva che, in un caso sovrapponibile al presente, la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t) Email_2
dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ( t), circostanza - questa della Email_3
diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2
4 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del Controparte_3
2023).
12. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024 citata nelle note difensive da parte dell
[...]
, essendosi dunque affermato che in tema di Controparte_3
notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
13. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec
" t"; da parte ricorrente non è poi stata Email_1
posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all Controparte_3
, di cui peraltro riporta chiaramente il dominio, né viene neanche dedotto
[...]
dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito. Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
14. In merito invece alla doglianza afferente all'irregolarità della notifica in ragione della trasmissione di una copia informatica non sottoscritta digitalmente, si richiama la recente giurisprudenza, con valenza nomofilattica e principi da estendersi al caso di specie, della
Corte di Cassazione, ove così si legge: “Valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento
5 in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis,
Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402)” (Cass. civ., n. 28852 del 2023).
15. Invero, è stato affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. civ., n. 30922 del 2024; n.
19405 del 2021).
16. Né, si osserva, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005
(cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta
(Cass. civ., n. 35541 del 2023).
17. Ad abundantiam, si evidenzia altresì che anche l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cass. civ., n. 19327 del 2024).
18. Pertanto, tutte le doglianze di natura formale sollevate da parte ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca devono essere disattese, atteso che quest'ultima è stata notificata mediante allegazione del file in formato .pdf, come nelle
6 facoltà del concessionario della riscossione, senza alcun rituale disconoscimento o contestazione operata da parte della ricorrente.
19. Né, occorre rilevare, viene invece mai contestata la riferibilità dell'indirizzo pec alla ricorrente. Email_5
20. Quanto poi alla contestazione della mancata notifica dei titoli sottesi alla comunicazione, si osserva che produce evidenza della Controparte_3
notifica delle sette cartelle di pagamento di propria competenza, via pec e con documentazione non disconosciuta dalla ricorrente;
ciò ad eccezione della cartella di pagamento n. 102 2018 0007777675, per cui vi è ricevuta di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata (doc. 3 fasc. di parte).
21. In ogni eventualità, atteso che la domanda azionata da parte ricorrente è volta all'accertamento negativo del credito, avendo eccepito la prescrizione dello stesso, si rileva che l'importo cristallizzato nella predetta cartella non risulta prescritto.
22. Difatti, tale credito è afferente a somme dovute con riferimento all'anno 2017 (doc. 4
, e la cartella in discorso risulta Controparte_3
ricompresa in quelle oggetto dell'intimazione di pagamento notificata alla sig.ra in Pt_1
data 29.10.2021 (doc. 14 fasc. di parte), per cui il termine di prescrizione è stato interrotto.
23. Ne consegue che, dovendo qualificarsi l'azione proposta quale di accertamento negativo del credito, al di là delle censure formali sollevate avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca (e non dunque dell'effettiva iscrizione ipotecaria, di cui ancora non v'è traccia), il motivo di doglianza va respinto, non essendo ancora elasso il termine quinquennale relativo al credito cristallizzato nella cartella di pagamento n. 102 2018 0007777675.
24. Con riferimento poi ai quindi quindici avvisi di addebito, si osserva anzitutto che gli avvisi di addebito n. 402 2014 0002539822, n. 402 2015 0000012023, n. 402 2015
0000099460, n. 402 2015 0002480361, n. 402 2016 0001755247, n. 402 2016
0002054968, n. 402 2018 0000055939, sono tutti ricompresi nella richiesta di definizione agevolata del 30.4.2019 (oltre che, separatamente, nelle precedenti istanze di rateazione e di “rottamazione” di cui ai docs.
5-12 prodotti da Controparte_3
), secondo quanto emerge dal documento 13 prodotto da quest'ultima
[...]
difesa.
7 25. Ciò si pone pertanto in antitesi rispetto alla allegazione circa la mancata notifica degli avvisi di addebito, avendo la ricorrente puntualmente indicato i titoli di cui chiede l'accesso alla definizione agevolata, con la conseguente infondatezza della censura.
26. In ogni eventualità, risulta poi documentalmente l'avvenuta notifica a mani della sig.ra dell'avviso di addebito n. 402 2014 0002539822 e di quello n. 402 2015 Pt_1
0000012023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
27. Per quelli ulteriori, la notifica risulta effettuata via pec all'indirizzo sopra riportato e riconducibile alla ricorrente (doc. 3); né quest'ultima ha mai contestato la ritualità delle notifiche a seguito della produzione della documentazione da parte dell' , che non è CP_1
stata in alcun modo disconosciuta.
28. Infine, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dai resistenti, posto che nell'elenco della summenzionata domanda di definizione agevolata del 30.4.2019 avanzata dalla ricorrente, avente efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. civ. n. 37389 del 2022; n. 10327 del 2017; n. 26013 del 2015), vi erano ricompresi, oltre ai primi sei avvisi di addebito oggetto del giudizio, afferenti a titoli notificati in un periodo compreso tra il 28.10.2014 e il 29.8.2016, anche le cartelle di pagamento n. 102 2015 0013048713 e n. 102 2015 0021358461, notificate rispettivamente il 13.7.2015 e il 19.1.2016.
29. Sicché, atteso l'effetto interruttivo in data 30.4.2019, nessuna prescrizione è maturata con riferimento a tali cartelle e avvisi di addebito alla data di instaurazione del presente giudizio.
30. Per quanto riguarda gli ulteriori avvisi di addebito e cartelle di pagamento, titoli notificati in data successiva all'1.12.2017, il termine quinquennale non era comunque decorso al momento del deposito del ricorso, in disparte le questioni della successiva interruzione della prescrizione operata con l'intimazione di pagamento del 29.10.2021 (inerenti a tutte le cartelle di pagamento e a dieci avvisi di addebito, esclusi i primi tre – oggetto della domanda di definizione agevolata – e agli ultimi due, emessi in epoca successiva), nonché dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in forza della normativa emergenziale (art. 37 d.l. n. 18/20, art. 68 d.l. n. 183/20 e art. 11 d.l. n. 183/20).
31. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto, non sussistendo i denunciati vizi formali con riferimento al preavviso di iscrizione di ipoteca, né sono estinti
8 per intervenuta prescrizione i crediti rivendicati dalle parti convenute coi titoli esecutivi sottoposti a contestazione.
32. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00. Le spese sono dunque liquidate, a beneficio di ciascun convenuto, in €
8.000.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio delle parti convenute, liquidate in complessivi € 8.000.00 ciascuna, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi all'Avv. Rossella Pinna con riferimento alle spese dovute ad , Controparte_3
essendosi dichiarato antistatario.
Sassari, 17/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Carmelita, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Principessa Jolanda n. 2/A;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Rossella Pinna, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Roma n. 40;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
14.6.2022, ha allegato di aver ricevuto in data 4 maggio 2022 la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 102 76 2022 000000 75, con indicazione di un debito complessivo di € 306.065,61.
2. Rispetto a tutti i titoli esecutivi, sono stati oggetto di impugnazione, in quanto afferenti a crediti di natura previdenziale, le cartelle di pagamento n. 102 2015 0013048713, n. 102
2015 0021358461, n. 102 2017 0016533646, n. 102 2017 0019057178, n. 102 2018
0007777675, n. 102 2019 0001140791, n. 102 2019 0015372021, nonché gli avvisi di addebito n. 402 2014 0002539822, n. 402 2015 0000012023, n. 402 2015 0000099460, n.
402 2015 0002480361, n. 402 2016 0001755247, n. 402 2016 0002054968, n. 402 2018
0000055939, n. 402 2018 0002359006, n. 402 2018 0003240680, n. 402 2019
0000198755, n. 402 2019 0000881804, n. 402 2019 0002046526, n. 402 2019
0002912335, n. 402 2021 0000401200 e n. 402 2021 0000493182; il tutto per l'importo totale di € 127.478,26.
3. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca, siccome il preavviso sarebbe stato trasmesso dall'indirizzo pec t, non iscritto nei pubblici registri. Email_1
4. Inoltre, è stata dedotta in ricorso la nullità dell'atto siccome non sarebbe stato preceduto dalla rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento posti alla base della pretesa.
5. Ancora, e sempre con riferimento alla validità della predetta comunicazione, la sig.ra e ha dedotto la nullità in quanto il file è stato trasmesso quale copia informatica Pt_2
in formato .pdf, invece che in formato .p7m con annessa sottoscrizione digitale, in assenza peraltro dell'attestazione di conformità della copia all'originale informatico.
6. Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti riportati nei titoli esecutivi oggetto di impugnazione.
7. ha pertanto evocato in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle presenti conclusioni: Controparte_3
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione e la conseguente nullità della comunicazione preventiva di ipoteca n. 102 76 2022 000000 75, delle cartelle di pagamento, dei ruoli ivi incorporati e degli accertamenti esecutivi, e di ogni atto successivo e per l'effetto dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla contribuente stante
l'invalidità dell'atto impugnato;
2 3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle poste
a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, limitatamente a quelle espressamente impugnate in questa sede che si riportano di seguito
Cartella n. 102 2015 0013048713 13/07/2015 CP_2
Cartella n. 102 2015 0021358461 19/01/2016 CP_2
Cartella n. 102 2017 0016533646 Ispett. Lavoro 01/12/2017
Cartella n. 102 2017 0019057178 24/01/2018 CP_2
Cartella n. 102 2018 0007777675 Ispett. Lavoro 15/07/2018
Cartella n. 102 2019 0001140791 24/01/2019 CP_2
Cartella n. 102 2019 0015372021 04/09/2019 CP_2
Avviso di addebito n. 402 2014 0002539822 28/10/2014
Avviso di addebito n. 402 2015 0000012023 25/03/2015
Avviso di addebito n. 402 2015 0000099460 30/05/2015
Avviso di addebito n. 402 2015 0002480361 05/11/2015
Avviso di addebito n. 402 2016 0001755247 24/05/2016
Avviso di addebito n. 402 2016 0002054968. 29/08/2016
Avviso di addebito n. 402 2018 0000055939 27/02/2018
Avviso di addebito n. 402 2018 0002359006 13/08/2018
Avviso di addebito n. 402 2018 0003240680 05/12/2018
Avviso di addebito n. 402 2019 0000198755 13/03/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0000881804 04/07/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0002046526 31/07/2019
Avviso di addebito n. 402 2019 0002912335 27/11/2019
Avviso di addebito n. 402 2021 0000401200 05/11/2021
Avviso di addebito n. 402 2021 0000493182 06/11/2021
4) Con vittoria di spese e compenso liquidato come da D.M. 55/2014”.
8. Si sono ritualmente costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe ( e CP_1
successivamente all'autorizzazione alla rinnovazione della notifica degli atti CP_2
introduttivi), chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
3 9. Istruita la causa documentalmente e concesso alle parti termine fino all'8.4.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione viene dunque assunta alla scadenza del predetto termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. In ordine alla prima censura, con riferimento alla questione della validità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, si rileva che, in un caso sovrapponibile al presente, la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t) Email_2
dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ( t), circostanza - questa della Email_3
diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2
4 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del Controparte_3
2023).
12. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024 citata nelle note difensive da parte dell
[...]
, essendosi dunque affermato che in tema di Controparte_3
notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
13. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec
" t"; da parte ricorrente non è poi stata Email_1
posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all Controparte_3
, di cui peraltro riporta chiaramente il dominio, né viene neanche dedotto
[...]
dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito. Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
14. In merito invece alla doglianza afferente all'irregolarità della notifica in ragione della trasmissione di una copia informatica non sottoscritta digitalmente, si richiama la recente giurisprudenza, con valenza nomofilattica e principi da estendersi al caso di specie, della
Corte di Cassazione, ove così si legge: “Valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento
5 in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis,
Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402)” (Cass. civ., n. 28852 del 2023).
15. Invero, è stato affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. civ., n. 30922 del 2024; n.
19405 del 2021).
16. Né, si osserva, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005
(cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta
(Cass. civ., n. 35541 del 2023).
17. Ad abundantiam, si evidenzia altresì che anche l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cass. civ., n. 19327 del 2024).
18. Pertanto, tutte le doglianze di natura formale sollevate da parte ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca devono essere disattese, atteso che quest'ultima è stata notificata mediante allegazione del file in formato .pdf, come nelle
6 facoltà del concessionario della riscossione, senza alcun rituale disconoscimento o contestazione operata da parte della ricorrente.
19. Né, occorre rilevare, viene invece mai contestata la riferibilità dell'indirizzo pec alla ricorrente. Email_5
20. Quanto poi alla contestazione della mancata notifica dei titoli sottesi alla comunicazione, si osserva che produce evidenza della Controparte_3
notifica delle sette cartelle di pagamento di propria competenza, via pec e con documentazione non disconosciuta dalla ricorrente;
ciò ad eccezione della cartella di pagamento n. 102 2018 0007777675, per cui vi è ricevuta di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata (doc. 3 fasc. di parte).
21. In ogni eventualità, atteso che la domanda azionata da parte ricorrente è volta all'accertamento negativo del credito, avendo eccepito la prescrizione dello stesso, si rileva che l'importo cristallizzato nella predetta cartella non risulta prescritto.
22. Difatti, tale credito è afferente a somme dovute con riferimento all'anno 2017 (doc. 4
, e la cartella in discorso risulta Controparte_3
ricompresa in quelle oggetto dell'intimazione di pagamento notificata alla sig.ra in Pt_1
data 29.10.2021 (doc. 14 fasc. di parte), per cui il termine di prescrizione è stato interrotto.
23. Ne consegue che, dovendo qualificarsi l'azione proposta quale di accertamento negativo del credito, al di là delle censure formali sollevate avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca (e non dunque dell'effettiva iscrizione ipotecaria, di cui ancora non v'è traccia), il motivo di doglianza va respinto, non essendo ancora elasso il termine quinquennale relativo al credito cristallizzato nella cartella di pagamento n. 102 2018 0007777675.
24. Con riferimento poi ai quindi quindici avvisi di addebito, si osserva anzitutto che gli avvisi di addebito n. 402 2014 0002539822, n. 402 2015 0000012023, n. 402 2015
0000099460, n. 402 2015 0002480361, n. 402 2016 0001755247, n. 402 2016
0002054968, n. 402 2018 0000055939, sono tutti ricompresi nella richiesta di definizione agevolata del 30.4.2019 (oltre che, separatamente, nelle precedenti istanze di rateazione e di “rottamazione” di cui ai docs.
5-12 prodotti da Controparte_3
), secondo quanto emerge dal documento 13 prodotto da quest'ultima
[...]
difesa.
7 25. Ciò si pone pertanto in antitesi rispetto alla allegazione circa la mancata notifica degli avvisi di addebito, avendo la ricorrente puntualmente indicato i titoli di cui chiede l'accesso alla definizione agevolata, con la conseguente infondatezza della censura.
26. In ogni eventualità, risulta poi documentalmente l'avvenuta notifica a mani della sig.ra dell'avviso di addebito n. 402 2014 0002539822 e di quello n. 402 2015 Pt_1
0000012023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
27. Per quelli ulteriori, la notifica risulta effettuata via pec all'indirizzo sopra riportato e riconducibile alla ricorrente (doc. 3); né quest'ultima ha mai contestato la ritualità delle notifiche a seguito della produzione della documentazione da parte dell' , che non è CP_1
stata in alcun modo disconosciuta.
28. Infine, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dai resistenti, posto che nell'elenco della summenzionata domanda di definizione agevolata del 30.4.2019 avanzata dalla ricorrente, avente efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. civ. n. 37389 del 2022; n. 10327 del 2017; n. 26013 del 2015), vi erano ricompresi, oltre ai primi sei avvisi di addebito oggetto del giudizio, afferenti a titoli notificati in un periodo compreso tra il 28.10.2014 e il 29.8.2016, anche le cartelle di pagamento n. 102 2015 0013048713 e n. 102 2015 0021358461, notificate rispettivamente il 13.7.2015 e il 19.1.2016.
29. Sicché, atteso l'effetto interruttivo in data 30.4.2019, nessuna prescrizione è maturata con riferimento a tali cartelle e avvisi di addebito alla data di instaurazione del presente giudizio.
30. Per quanto riguarda gli ulteriori avvisi di addebito e cartelle di pagamento, titoli notificati in data successiva all'1.12.2017, il termine quinquennale non era comunque decorso al momento del deposito del ricorso, in disparte le questioni della successiva interruzione della prescrizione operata con l'intimazione di pagamento del 29.10.2021 (inerenti a tutte le cartelle di pagamento e a dieci avvisi di addebito, esclusi i primi tre – oggetto della domanda di definizione agevolata – e agli ultimi due, emessi in epoca successiva), nonché dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in forza della normativa emergenziale (art. 37 d.l. n. 18/20, art. 68 d.l. n. 183/20 e art. 11 d.l. n. 183/20).
31. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto, non sussistendo i denunciati vizi formali con riferimento al preavviso di iscrizione di ipoteca, né sono estinti
8 per intervenuta prescrizione i crediti rivendicati dalle parti convenute coi titoli esecutivi sottoposti a contestazione.
32. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00. Le spese sono dunque liquidate, a beneficio di ciascun convenuto, in €
8.000.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio delle parti convenute, liquidate in complessivi € 8.000.00 ciascuna, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi all'Avv. Rossella Pinna con riferimento alle spese dovute ad , Controparte_3
essendosi dichiarato antistatario.
Sassari, 17/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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