Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 275/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 275/2024 R.G.A.C. vertente tra
p. iva , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Neri Controparte_1
reclamante
e
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi
reclamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: 1
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Motivi di reclamo
Con ricorso depositato il 16 maggio 2024, la società ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26 febbraio 2024 – e pubblicata in data 12 marzo
2024 – con cui è stata disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in accoglimento del ricorso del 6 dicembre 2023 proposto dalla società la quale aveva addotto di essere creditrice della CP_2 [...]
della somma di € 65.869,03, in forza di fatture ed assegni insoluti. Parte_1
La reclamante deduce l'insussistenza dei requisiti per la sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale. Fa presente di non essere impresa attiva e comunque di essere impresa di modeste dimensioni.
Deduce anche l'insussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza.
Pertanto chiede la revoca della sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
- Difese di parte reclamata
La società reclamata chiede il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della sentenza con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di
[...]
. Parte_1
Deduce la sussistenza dei presupposti necessari della liquidazione giudiziale.
Rileva che il debitore non ha provato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. d) CCII.
***
- Improcedibilità del reclamo
2 Corte d'Appello
1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 questa Corte ha invitato parte reclamante a produrre la busta telematica relativa alla notificazione del reclamo al Curatore, parte necessaria.
Con ordinanza del 30 luglio 2024 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del reclamo nei confronti del curatore, rilevando la nullità della notificazione in ragione della mancata produzione della busta telematica, ai sensi dell'art. 19 bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014.
Anche nella notificazione effettuata successivamente alla predetta ordinanza, parte reclamante ha omesso di produrre la busta telematica, ai sensi dell'art. 19 bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014.
2. L'omessa produzione della busta telematica determina violazione dell'art. 19 bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 di cui all'art. 34 d.m.
44/2011, a norma del quale la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute prevista dall'art. 3 bis comma 3 legge n. 53/1994 è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione.
La mancata produzione della busta telematica impedisce la verifica della regolarità della notificazione del reclamo, dal momento che la prova della regolarità della notifica telematica deve essere offerta con il deposito in formato digitale dei files del messaggio inviato (ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna, contenente anche copia degli atti trasmesso al destinatario).
Come già rilevato nell'ordinanza del 30 luglio 2024, i predetti documenti informatici non possono essere sostituiti dalla stampa analogica dei files allegati ai messaggi di notifica, essendo possibile nei giudizi davanti alla Corte
d'appello il deposito telematico dei files (Cass. n. 16189/2023).
Come chiarito dalla giurisprudenza, la violazione delle forme digitali determina nullità della notificazione (Cass. n. 14063/2024; Cass. n. 16189/2023; Cass.
n. 16778/2023).
Essendo stata già disposta la rinnovazione della notificazione, per la stessa ragione per la quale deve rilevarsi la nullità della notifica effettuata in
3 Corte d'Appello
rinnovazione, non può essere assegnato ulteriore termine per rinnovazione della notifica.
Conseguentemente, essendo il curatore parte necessaria, il reclamo va dichiarato improcedibile.
- Spese processuali
1. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, considerando lo scaglione della causa di valore indeterminabile di bassa complessità – in complessivi € 4.996, di cui € 1.029 per studio della controversia, € 709 per fase introduttiva, € 1.523 per fase istruttoria, € 1.735 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della Controparte_2
2. Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 14/2019, in caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso affermativo, lo condanna in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Nella fattispecie in esame, non vi sono elementi indicativi della mala fede del legale rappresentante della società reclamante, che pertanto non va condannato personalmente al pagamento delle spese processuali.
- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'improcedibilità del reclamo, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Per quanto precisato nel punto precedente, il legale rappresentante della società reclamante non va condannato personalmente al versamento del doppio del contributo unificato.
p.q.m.
4 Corte d'Appello
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_2
provvede:
- dichiara improcedibile il reclamo;
- pone a carico della reclamante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della CP_2
[...]
- dichiara che non sussiste la mala fede del legale rappresentante della reclamante;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione, ai fini della verifica dell'obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 2.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
5