Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2017, n. 13466
CASS
Sentenza 29 maggio 2017

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Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno).

Commentario1

  • 1Cos’è compreso nell’orario di lavoro?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2017, n. 13466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13466
Data del deposito : 29 maggio 2017

Testo completo