Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno).
Commentario • 1
- 1. Cos’è compreso nell’orario di lavoro?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2017, n. 13466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
13466/1 7 AULA 'B' 29 MAG 2017 T T I Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA I D E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U L O B E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N R.G.N. 23138/2013 E S E - E N Cron. 13466SEZIONE LAVORO O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 31/01/2017 Consigliere PU Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23138-2013 proposto da: IMMOBILIARE FERRETTI S.R.L. (già FERRETTI S. P.A.) C.F. 00223670167, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA PATERNO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA 2017 TAMAJO, MARIA TERESA SALIMBENI, ANDREA MORONE, FRANCO 414 TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. 1 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, VIA IV NOVEMBREelettivamente domiciliato 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 161/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/04/2013 R.G.N. 351/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato FEDERICA PATERNO'; udito lAvvocato GIANDOMENICO CATALANO. N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 161/2013, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato il diritto dell'INAIL al pagamento di differenze sui premi assicurativi rivendicate a seguito di accertamenti ispettivi nei confronti di Immobiliare Ferretti s.r.l. (già Ferretti s.p.a.) per ore di lavoro straordinario non registrate ed espletate dai dipendenti impegnati nell'esecuzione di attività manutentiva presso l'acciaieria di proprietà della s.p.a. MI nell'anno 2004, detratta per tutti un'ora di pausa per il pranzo. La Corte territoriale, decidendo su impugnazione dell'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva integralmente accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Ferretti s.p.a. avverso verbale ispettivo e certificato di variazione, ha ritenuto che integrasse la nozione di orario di lavoro retribuibile, ai fini del calcolo dei premi dovuti, il tempo impiegato dai dipendenti per raggiungere il posto di lavoro dopo aver marcato il cartellino alla portineria dello stabilimento della MI s.p.a. e quello comunque trascorso all'interno dell'acciaieria immediatamente dopo il turno. Inoltre, la Corte ha ritenuto non impugnato il capo di sentenza che aveva accertato l'insussistenza della omessa registrazione nel libro matricola di due dipendenti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Immobiliare Ferretti s.r.l. fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. L'Inail resiste con controricorso pure illustrata da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe violato la regola di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di accertamento negativo, non onerando l' Istituto della prova dell'orario effettivo di lavoro per ciascun singolo lavoratore posto che la Società aveva contestato le circostanze riferite dagli ispettori in ordine alla registrazione dell'orario di lavoro mediante timbratura effettuata dalla s.p.a. MI.
2. Il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla motivazione addotta a sostegno اتلقا علا سانا 1 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail delle risultanze del verbale ispettivo congiunto posto a base delle pretese dell'Istituto, senza considerare quanto emerso dalle testimonianze rese nel corso del giudizio.
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. relativamente all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi.
4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ( Direttiva U.E. n. 104/1999, artt. 1 e 8 d.lgs. n. 66/2003) per aver posto a base della decisione una nozione errata di orario di lavoro non caratterizzata dall'eterodirezione con riguardo alla qualificazione del tempo che i lavoratori trascorrevano all'interno dello stabilimento senza svolgere attività.
4. Con il quinto motivo Immobiliare Ferretti s.r.l. lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
5. I motivi nel loro insieme- imputano alla sentenza impugnata l'erronea qualificazione in termini di orario di lavoro sia del tempo impiegato dai dipendenti Ferretti s.p.a. per giungere presso il proprio posto di lavoro all'interno della estesa acciaieria di proprietà di MI s.p.a., che di quello ivi trascorso per ragioni di mero intrattenimento. La sentenza, poi, sarebbe motivata in modo incongruo in ordine al raggiungimento della prova delle ore effettivamente prestate dai lavoratori della Ferretti s.p.a., risultando tale prova fondata sulle risultanze ispettive che si erano limitate all'esame dei cartellini marcatempo dei lavoratori della Ferretti s.p.a., registrati dalla MI s.p.a.
6. I motivi fondati sui vizi di violazione e o falsa applicazione di legge vanno trattati unitariamente in quanto la critica involge cumulativamente, senza che possa separarsi un piano dall'altro, sia la ricognizione sul piano normativo della definizione di orario di lavoro operata dalla sentenza che il riparto dell' onere della prova sulle concrete circostanze che integrano la nozione di orario di lavoro nell'ipotesi di accertamento negativo dell'obbligo assicurativo. Daniel 2 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail 7. Segue, poi, in ordine logico, la disamina della censura di incoerenza ed inidoneità del processo logico della motivazione della sentenza impugnata che attiene, invece, alla valutazione del materiale probatorio comunque acquisito.
8. Le doglianze sono infondate.
9. Quanto alla delimitazione dell'arco temporale definibile orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, questa Corte di legittimità (da ultimo si vedano Cass. n. 20694 del 3 giugno 2015; 20714/2013; 1697/2012; Cass. 3763/1998; 15734/2003; 19273/2006), ha affermato che: il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa>, non precludeva che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere pertanto retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
la materia dell'orario di lavoro rientra nell'ambito del diritto dell'Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi, limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione mentre il profilo retributivo, e, conseguentemente, anche quello dell'imponibile contributivo, dell'orario di lavoro rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. 10. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, relativamente all' oggetto della presente controversia che investe per intero l'anno 2004 sono quelle contenute nel d.lgs. n. 66 del 2003. La normativa Da de Col 3 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un'applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 3) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro;
3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro. 11. La normativa del 2003 riprende dal diritto europeo la definizione di orario di lavoro ed introduce una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell'Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". La formula, come è stato evidenziato da Cass. n. 1839/2012 e n. 1703/2012, è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. 12. Quanto alla regola di riparto dell'onere probatorio, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema (per superare la quale il ricorso non fornisce idonee argomentazioni) ha affermato che, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, do love 4 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail mentre è onere del datore di lavoro provare una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal co. 2° dell'art. 12 legge n. 153/69 (cfr. Cass. n. 461/11; Cass. n. 1077/99; v. altresì Cass. n. 16639/14). In particolare, Cass. n. 4284 del 22 aprile 1992 ha affermato che, poiché il diritto alla retribuzione sorge per il solo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplice presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. E ciò alla stregua del criterio secondo cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo grava su chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione. 13. Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'Istituto previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto medesimo fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14695 del 6 settembre 2012). 14. Ciò premesso, la Corte d'appello di Brescia si è attenuta ai principi appena ricordati ed ha correttamente interpretato le disposizioni relative all'orario di lavoro. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver descritto le circostanze fattuali che caratterizzano l'espletamento dell'attività dei dipendenti della Immobiliare Ferretti s.r.l. all'interno dell'area dell'acciaieria della MI s.p.a., ha individuato nell'art. 1 comma 2 lett. a) del d.lgs. 66/2003 e nella centralità del dato della disponibilità> del lavoratore, una volta varcato il cancello dell'acciaieria, il dato normativo essenziale di riferimento. Peraltro, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in fattispecie regolate dalla disciplina previgente ha fatto applicazione del principio - perdurante anche nel vigore del d.lgs. n. 5 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail 66/2003 secondo cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale carattere funzionale dello spostamento rispetto alla prestazione in sé considerata è, naturalmente, questione di fatto che va accertata dal giudice di merito come è avvenuto nel caso di specie. 15. La Corte territoriale ha constatato come i fatti indicati nei verbali ispettivi fossero stati vanamente contestati dalla società appellata. Inoltre, sul piano logico, la sentenza impugnata ha avvalorato le risultanze dei tabulati rilasciati dalla MI s.p.a. evidenziando che la natura dell'attività produttiva e la sua intrinseca pericolosità imponevano la necessità di marcare l'entrata e l'uscita dallo stabilimento da parte di tutti i lavoratori della Ferretti- nominativamente individuati- in ogni caso in cui ciò avvenisse anche nell'arco della stessa giornata. Quindi, essendo accertati tali limiti temporali, la Corte ha rilevato che la contestazione riguardava, allora, non tanto il tempo di presenza in azienda dei dipendenti quanto la durata delle loro prestazioni o meglio la questione di stretto diritto relativa alla corrispondenza di quella presenza ad esercizio d'attività lavorativa. 16. La Corte territoriale ha correttamente accertato che ciascun lavoratore aveva così messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie ossia aveva adempiuto, in tal modo, all'obbligazione assunta ed è pervenuta alla conclusione della retribuibilità stante la presunzione di onerosità, tipica del lavoro subordinato del tempo impiegato non solo allo svolgimento in senso stretto delle mansioni affidate ma anche all'espletamento di attività prodromiche ed accessorie a quello svolgimento. Dunque correttamente è stato definito orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. 17. Ciò alla stregua del criterio secondo cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo grava su chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione. Il che significa che la pretesa creditoria è risultata fondata D e Cilf N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail per essere stato ritenuto pacifico il fatto costitutivo - circostanza, questa, idonea a dispensare l'Istituto, attore in senso sostanziale, dell'onere probatorio a suo carico - e per non avere la controparte provato l'eccezione e cioè che, ancorché in azienda nel corso dell'intero intervallo di tempo registrato con il cartellino marcatempo, i dipendenti fossero nel correlativo arco di tempo liberi di disporre a loro piacimento. 18. I giudici di appello hanno esaminato il materiale probatorio acquisito in causa e valutato la piena concordanza dei molteplici elementi valorizzati nel verbale di accertamento congiunto - INPS ed INAIL- dell'otto ottobre 2008 a sostegno del lavoro straordinario effettuato dagli operai della già Ferretti s.p.a. nel periodo ivi indicato. 19. Neanche il vizio di motivazione, sollevato ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. nel secondo motivo, è fondato. Nella specie, i giudici di appello hanno posto in luce (v. pag. 4 della sentenza impugnata) gli elementi di giudizio utilizzati e che erano tratti dal verbale ispettivo e dagli allegati allo stesso che riepilogavano le inadempienze contestate cioè l'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei dipendenti Ferretti s.p.a. Gli ispettori, infatti, avevano riferito di aver letto i tabulati forniti dalla MI s.p.a. dai quali si evinceva il nome della ditta datrice di lavoro. Accanto a tale nome veniva indicato il nominativo di ciascun lavoratore. 20. In particolare, la Corte d'appello ha specificato che la discrepanza degli orari registrati sui cartellini con quelli sulle cui basi sono stati pagati i contributi è certa in quanto la verifica è stata svolta mediante confronto tra l'orario segnato dai cartellini e quello indicato dai libri presenza della Società. 21. La Corte ha, quindi, valorizzato la ricostruzione delle modalità di accesso ed uscita dei lavoratori dallo stabilimento MI s.p.a., mediante timbratura a mezzo degli appositi sistemi in uso presso tale società. 22. Tali dati hanno rafforzato, nel ragionamento della Corte di merito, il valore presuntivo generale della durata della prestazione lavorativa per un tempo corrispondente a quello registrato sul cartellino marcatempo. Valore presuntivo che avrebbe potuto essere vinto solo dalla specifica allegazione e dalla prova che per ragioni particolari i lavoratori si trattenevano all'interno 7 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail dello stabilimento senza lavorare e senza l'obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro. 23. A giudizio della Corte d'appello, dunque, a fronte degli elementi tratti dai verbali ispettivi e dai libri presenza, sono risultate del tutto infondate le censure mosse dalla ricorrente in precedenza esposte. Quanto, poi, ai contenuti delle deposizioni rese dai testi e riportate in stralcio in ricorso va osservato che quelli relativi agli ispettori GH e OS e quelli riferiti ai testi DI, FE e TT in nulla contraddicono il ragionamento della Corte di merito. 24. Le dichiarazioni dei testi OR e ES, poi, limitandosi a riferire di una mera possibilità che qualcuno dei dipendenti potesse anche essersi trattenuto talvolta all'interno dell'acciaieria un po' più a lungo, non - possono certo ritenersi indici di una situazione del tutto difforme da quella posta a supporto della decisione impugnata e tali da far ipotizzare di essere dinanzi ad una motivazione del tutto apparente o irrimediabilmente viziata. 25. A tale ultimo proposito è da evidenziare che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata il 16 aprile 2013, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Dunque, per le fattispecie, come la presente, ricadenti ratione tempons nel regime risultante dalla modifica 8 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l'art. 132 cod. proc. civ., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 26. Deve, infine, rilevarsi l'inammissibilità del motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. che la ricorrente fonda sulla mancata considerazione da parte della sentenza impugnata, nella valutazione del materiale istruttorio, delle circostanze allegate dalla parte in ordine alle concrete modalità di spostamento dei dipendenti all'interno dello stabilimento, ovvero alla timbratura dei cartellini e che l'Inail non avrebbe specificamente contestato. 27. Questa Corte ( da ultimo v. Cass. 27000/2016) ha infatti affermato che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova us soggetti invece a valutazione. PERTANTO, IL RCCORSO VA RILETTATO. 28. Stante la soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese nei confronti del contro ricorrente con liquidazione come da dispositivo. 29. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Dare Co 9 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
contro
-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3200,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2017. Il Presidente Il Consigliere est. Daniela Galafiore Umberto Berrino Mahad. Ball Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria O ogel 2.9 MAG 2017. M E R E P U S Ii Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donate COLETTA 10