TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3914
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto non integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato l'attestato regionale di avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al Tribunale. Tuttavia, ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'adesione della ricorrente alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto non integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato l'attestato regionale di avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al Tribunale. Tuttavia, ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'adesione della ricorrente alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto non integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato l'attestato regionale di avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al Tribunale. Tuttavia, ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'adesione della ricorrente alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto non integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato l'attestato regionale di avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al Tribunale. Tuttavia, ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'adesione della ricorrente alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3914
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3914
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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