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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10257 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Daniela Vitale e Daniele Rossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Portici, alla Via Libertà n.
80, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giovanni Sicignano del Foro di Torre Annunziata presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia al viale Europa 59 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 premesso che dalla relazione affettiva Parte_1 con era nato a [...] il [...], regolarmente riconosciuto da Controparte_1 entrambi, rappresentava che la convivenza tra le parti, divenuta problematica a causa dei comportamenti del resistente, dedito al gioco e violento nei suoi confronti, cessava da ottobre 2023.
Aggiungeva che il aveva anche commesso un reato, probabilmente una rapina in concorso CP_1 con altri, per cui era agli arresti domiciliari;
che anche quando aveva lavorato non le aveva corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
che ella si era sempre occupata da sola del figlio;
che il GIP in data 22/01/2024 aveva disposto il divieto di avvicinamento del ai CP_1 luoghi dalla stessa frequentati;
che il medesimo era stato indagato per maltrattamenti nei suoi confronti.
Ciò premesso, chiedeva disporre l'affidamento esclusivo del minore prevedendo incontri Per_1 protetti tra il padre e il bambino e ponendo a carico del medesimo a titolo di mantenimento del figlio una somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna alla restituzione delle spese sostenute per il minore dalla nascita.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.c.. e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva eccependo che la convivenza con la ricorrente era cessata per Controparte_1 incompatibilità legata principalmente a motivi caratteriali, pertanto chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore, regolamentarsi i tempi di permanenza presso di sé e quantificarsi l'assegno di mantenimento a suo carico.
All'udienza del 9/04/2024, sentite le parti personalmente comparse in udienza, l'avvocato di parte ricorrente rappresentava che in via cautelare era stata disposta la sospensione del CP_1 dall'esercizio della potestà genitoriale dal Tribunale per i Minorenni con divieto di avvicinamento anche al bambino e che era stato disposto il giudizio immediato dello stesso per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, in via provvisoria e urgente, preso atto del provvedimento temporaneo di sospensione del dall'esercizio della potestà CP_1 genitoriale e di divieto di avvicinamento alla ricorrente e al minore, provvedeva solo in ordine ai profili di carattere economico ponendo a carico del un assegno mensile a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento del minore di € 400,00, da versarsi alla entro il 5 di ogni Pt_1 mese, a decorrere dalla domanda (febbraio 2024) oltre il 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo d'intesa del 7/03/2018 tra Presidente del Tribunale e COA e dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione somme proposta da parte ricorrente.
Rinviato il procedimento per verificare l'esito del giudizio innanzi al TPM, da ultimo all'udienza del 2.10.25, alla quale nessuno compariva per il resistente, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che la situazione era rimasta immutata giacché il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre era ancora in atto e proseguivano sia il giudizio innanzi al TPM sia il procedimento penale a carico del resistente. Pertanto, fatte precisare le conclusioni, il giudice riservava la decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il minore risulta regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, come da certificato in Per_1 atti. Alla luce degli elementi forniti, tenuto conto del provvedimento di sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio adottato dal Tribunale per i Minorenni, innanzi al quale è ancora pendente il procedimento, con divieto di avvicinamento alla madre e al figlio, deve disporsi l'affido super esclusivo del medesimo alla madre con la quale il minore vive e che se ne è costantemente preso cura. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali vanno concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nulla va disposto quanto agli incontri tra il minore e il padre atteso il provvedimento di divieto di avvicinamento del resistente anche al minore, oltre che alla madre con divieto di contatti di qualsiasi tipo (provvedimento TPM del 27/03/2024).
Quanto al mantenimento per il figlio occorre evidenziare che nonostante un genitore sia sospeso dalla responsabilità genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559; Cass. sent. 43288/2009).
In ordine ai redditi delle parti, premesso che non risulta documentata alcuna misura restrittiva nei confronti del resistente tale da impedirne la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa, va considerato, sulla base di quanto dichiarato dalle parti in udienza, che la ricorrente, che prima di avere il bambino lavorava, attualmente non lavora e percepisce l'assegno di inclusione di circa €
548,00, mentre il resistente ha dichiarato di essere marittimo, di lavorare per la con un CP_2 contratto a tempo indeterminato, e di guadagnare circa € 1.400,00/ 1.500,00 al mese quando è imbarcato, mentre di percepire circa € 50,00/60,00 euro al giorno di cassa marittima quando è a terra, sebbene nulla sia stato documentato. Va poi considerato che la ricorrente e il figlio vivono in una casa acquistata dal padre della prima. Premesso che, in ragione dell'affido super esclusivo, la madre percepirà per intero l'assegno unico riconosciuto per il figlio, che in effetti già percepisce, come dichiarato dalla stessa, per un ammontare di circa € 200,00, tenuto conto di quanto sopra riportato in ordine alla situazione lavorativa delle parti e tenuto conto della mancata permanenza del minore presso il padre, questo Collegio ritiene di confermare le statuizioni adottate dal Giudice in via provvisoria e urgente. Pertanto, va posto a carico di a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 400,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (febbraio Pt_1
2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del
Tribunale e COA del 7/03/2018.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore stante la tenera età dello stesso.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
- affida il figlio minore nato il [...], alla madre Per_1 Parte_1
, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative
[...] all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.);
- dispone che versi mensilmente a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, a far data dalla domanda (febbraio 2024). Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da Novembre 2026. CP_1
provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per
[...] il figlio individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidente del Per_1
Tribunale e COA del 7/03/2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Daniela Vitale e Daniele Rossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Portici, alla Via Libertà n.
80, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giovanni Sicignano del Foro di Torre Annunziata presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia al viale Europa 59 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 premesso che dalla relazione affettiva Parte_1 con era nato a [...] il [...], regolarmente riconosciuto da Controparte_1 entrambi, rappresentava che la convivenza tra le parti, divenuta problematica a causa dei comportamenti del resistente, dedito al gioco e violento nei suoi confronti, cessava da ottobre 2023.
Aggiungeva che il aveva anche commesso un reato, probabilmente una rapina in concorso CP_1 con altri, per cui era agli arresti domiciliari;
che anche quando aveva lavorato non le aveva corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
che ella si era sempre occupata da sola del figlio;
che il GIP in data 22/01/2024 aveva disposto il divieto di avvicinamento del ai CP_1 luoghi dalla stessa frequentati;
che il medesimo era stato indagato per maltrattamenti nei suoi confronti.
Ciò premesso, chiedeva disporre l'affidamento esclusivo del minore prevedendo incontri Per_1 protetti tra il padre e il bambino e ponendo a carico del medesimo a titolo di mantenimento del figlio una somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna alla restituzione delle spese sostenute per il minore dalla nascita.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.c.. e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva eccependo che la convivenza con la ricorrente era cessata per Controparte_1 incompatibilità legata principalmente a motivi caratteriali, pertanto chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore, regolamentarsi i tempi di permanenza presso di sé e quantificarsi l'assegno di mantenimento a suo carico.
All'udienza del 9/04/2024, sentite le parti personalmente comparse in udienza, l'avvocato di parte ricorrente rappresentava che in via cautelare era stata disposta la sospensione del CP_1 dall'esercizio della potestà genitoriale dal Tribunale per i Minorenni con divieto di avvicinamento anche al bambino e che era stato disposto il giudizio immediato dello stesso per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, in via provvisoria e urgente, preso atto del provvedimento temporaneo di sospensione del dall'esercizio della potestà CP_1 genitoriale e di divieto di avvicinamento alla ricorrente e al minore, provvedeva solo in ordine ai profili di carattere economico ponendo a carico del un assegno mensile a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento del minore di € 400,00, da versarsi alla entro il 5 di ogni Pt_1 mese, a decorrere dalla domanda (febbraio 2024) oltre il 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo d'intesa del 7/03/2018 tra Presidente del Tribunale e COA e dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione somme proposta da parte ricorrente.
Rinviato il procedimento per verificare l'esito del giudizio innanzi al TPM, da ultimo all'udienza del 2.10.25, alla quale nessuno compariva per il resistente, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che la situazione era rimasta immutata giacché il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre era ancora in atto e proseguivano sia il giudizio innanzi al TPM sia il procedimento penale a carico del resistente. Pertanto, fatte precisare le conclusioni, il giudice riservava la decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il minore risulta regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, come da certificato in Per_1 atti. Alla luce degli elementi forniti, tenuto conto del provvedimento di sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio adottato dal Tribunale per i Minorenni, innanzi al quale è ancora pendente il procedimento, con divieto di avvicinamento alla madre e al figlio, deve disporsi l'affido super esclusivo del medesimo alla madre con la quale il minore vive e che se ne è costantemente preso cura. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali vanno concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nulla va disposto quanto agli incontri tra il minore e il padre atteso il provvedimento di divieto di avvicinamento del resistente anche al minore, oltre che alla madre con divieto di contatti di qualsiasi tipo (provvedimento TPM del 27/03/2024).
Quanto al mantenimento per il figlio occorre evidenziare che nonostante un genitore sia sospeso dalla responsabilità genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559; Cass. sent. 43288/2009).
In ordine ai redditi delle parti, premesso che non risulta documentata alcuna misura restrittiva nei confronti del resistente tale da impedirne la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa, va considerato, sulla base di quanto dichiarato dalle parti in udienza, che la ricorrente, che prima di avere il bambino lavorava, attualmente non lavora e percepisce l'assegno di inclusione di circa €
548,00, mentre il resistente ha dichiarato di essere marittimo, di lavorare per la con un CP_2 contratto a tempo indeterminato, e di guadagnare circa € 1.400,00/ 1.500,00 al mese quando è imbarcato, mentre di percepire circa € 50,00/60,00 euro al giorno di cassa marittima quando è a terra, sebbene nulla sia stato documentato. Va poi considerato che la ricorrente e il figlio vivono in una casa acquistata dal padre della prima. Premesso che, in ragione dell'affido super esclusivo, la madre percepirà per intero l'assegno unico riconosciuto per il figlio, che in effetti già percepisce, come dichiarato dalla stessa, per un ammontare di circa € 200,00, tenuto conto di quanto sopra riportato in ordine alla situazione lavorativa delle parti e tenuto conto della mancata permanenza del minore presso il padre, questo Collegio ritiene di confermare le statuizioni adottate dal Giudice in via provvisoria e urgente. Pertanto, va posto a carico di a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 400,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (febbraio Pt_1
2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del
Tribunale e COA del 7/03/2018.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore stante la tenera età dello stesso.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
- affida il figlio minore nato il [...], alla madre Per_1 Parte_1
, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative
[...] all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.);
- dispone che versi mensilmente a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, a far data dalla domanda (febbraio 2024). Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da Novembre 2026. CP_1
provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per
[...] il figlio individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidente del Per_1
Tribunale e COA del 7/03/2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino