Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 10345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10345 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10345/2025REG.PROV.COLL.
N. 07125/2024 REG.RIC.
N. 08000/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7125 del 2024, proposto da
EL RO, RI RU, ST IN, LL OS, IA LL, IA D’ND, AN D'NG, ND De LI, AR De LI, SC De IN, AN Di SC, MI IN, ST GA, IA RG, LA CE, TR LO, LV MA, AU OR, ST GN, IA CC, NC IS, RI OR, ND DD, AN NU, RN IZ, AN OC, NN AN, FU RO, NI AD, RI SA TT EP, RA LO, MI DO e NC ZU, rappresentati e difesi dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 8000 del 2024, proposto da
EL ME, GR PR, EL AT, IT EN, SI CI, RI DE SS, UR TT, CR ST, IN PP, LB OT LA, AN IE, OS OM, SA NE, ID MI, AN SI, MA ET, IA SA, OL LI, SE OR e CC TO, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8000 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I-stralcio) n. 5507/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 7125 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I-Stralcio) n. 5507/2024, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. TH HÀ e uditi per le parti appellanti l’avvocato Salvatore Pesce in sostituzione degli avvocati Michela Scafetta e Giacomo Sgobba;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora EL RO e 32 altri appartenenti alla Polizia di Stato hanno appellato (n.r.g. 7125/2024) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) n. 5507/2024, che, rigettando il loro ricorso (n.r.g. 13372/2019), ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed economica la data di conclusione del corso formativo di un mese per vice sovrintendenti tecnici nell’ambito del concorso da loro vinto anziché dalla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche [1.1.2007, o, in subordine, 31.12.2016, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95].
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno appellato, il quale ha depositato memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. Con atto depositato il 27.9.2024 gli appellanti hanno rinunciato all’incidentale richiesta di sospensione interinale degli effetti della sentenza gravata.
4. Con l’ordinanza n. 2630/2025 la Seconda Sezione di questo Consiglio di Stato ha rilevato che pende dinanzi alla Sezione Sesta ricorso in appello n.r.g. 8000/2024 avverso la medesima sentenza del T.a.r. Lazio n. 5507/2024 e – visto che, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo, “ Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo ” – ha ritenuto di rimettere gli atti al Presidente della Sezione Seconda al fine di valutare la rimessione della questione al Presidente del Consiglio di Stato.
5. Con decreto presidenziale n. 21 del 2025 il Presidente Titolare della Seconda Sezione ha rimesso al Presidente del Consiglio di Stato la valutazione di competenza della causa.
6. Con decreto n. 93/2025 il Presidente del Consiglio di Stato ha deciso di disporre il passaggio del ricorso n.r.g. 7125/2024 dalla Seconda Sezione alla Sesta Sezione.
7. Con il secondo appello collettivo (n.r.g. 8000/2024) anche FF ME ed altri 19 appartenenti alla Polizia di Stato (ed originari ricorrenti nell’ambito del giudizio n.r.g. 13372/2019) avevano gravato la medesima sentenza del TAR del Lazio, n. 5507/2024.
8. La questione controversa in giudizio attiene alla fondatezza o meno della pretesa degli appellanti, nominati, a suo tempo, vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, al riallineamento della anzianità a quella della disponibilità delle rispettive vacanze organiche.
9. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano dedotto le seguenti tre censure:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 quater del DPR 24 aprile 1982, n. 337;
b) eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento mancanza di presupposti - violazione della lex specialis - eccesso di potere per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e violazione della normativa in subiecta materia;
c) violazione dei principi di cui agli artt. 3, 76 e 97 della costituzione - disapplicazione dell’art. 14, comma 1 lett. n) del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 - e/o in subordine previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 lett. n) del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 .
10. Con la sentenza appellata, il TAR ha osservato che la data cui viene ancorata la vacanza di organico non rileva più per l’espressa disposizione legislativa ai fini della decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento dei vincitori della selezione nella nuova e superiore qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato. Tale scelta normativa risulta insindacabile, essendo una prerogativa del legislatore, e le aspettative dei concorrenti ad una retrodatazione non possono definirsi legittime, avendo il d.lgs. n. 95/2017 (e successive modifiche ed integrazioni) abrogato tale meccanismo per le procedure straordinarie in seno al riordino dei ruoli. Gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per poter accertare la violazione del principio di affidamento non erano presenti nel caso de quo, alla luce del fatto che interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi in grado di comprimere posizioni consolidate, ed è necessario che l’incidenza peggiorativa non sia sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito nell'interesse della collettività e che l’intervento di modifica sia prevedibile, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi del tutto inaspettati. Nel caso in esame mancano invece gli elementi costitutivi di un affidamento tutelabile in capo ai ricorrenti circa la retrodatazione degli effetti dell’inquadramento nella superiore qualifica, sia nei confronti del potere amministrativo che nei confronti del potere legislativo. Il procedimento concorsuale all’epoca della sopravvenienza normativa era ancora in corso e alcun consolidamento di situazioni giuridiche poteva quindi darsi, la norma sopravvenuta andava di necessità applicata dall’Amministrazione, all’esito finale del concorso, ai vincitori collocati utilmente in graduatoria. Per quanto riguarda la questione della compatibilità della disposizione introdotta nel 2018 con i principi dettati dagli art. 3 e 97 della Costituzione, il TAR ha rilevato che essa non possiede il requisito della non manifesta infondatezza, non essendovi violazione della parità di trattamento tra categorie di dipendenti pubblici, in quanto:
a) non era individuabile la decorrenza dell’inquadramento per mancanza del riferimento annuale al verificarsi della carenza di organico;
b) non vi era un provvedimento amministrativo finale inoppugnabile, su cui il legislatore sia intervenuto con una novella normativa contraria al principio del buon andamento o in palese lesione di posizioni soggettive acquisite, nel caso inesistenti;
c) si tratta di scelte legislative rimesse all’ampia discrezionalità del Parlamento, che non impingono su situazioni soggettive già consolidate e recepite nel patrimonio individuale dei singoli;
d) non risultano evidenti i presupposti di cui alla sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale necessari per poter effettuare il controllo di costituzionalità di leggi retroattive.
Secondo il TAR le scelte del legislatore corrispondevano ai criteri di legge delega, accogliendo le attese degli assistenti capo tecnici per diventare vice sovrintendenti tecnici e prevedendo tre concorsi straordinari per 900 posti da inserire in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, mediante procedure semplificate per l’immissione in ruolo. Il criterio di determinazione dell’anzianità giuridica, riconducendolo al normale paradigma del giorno successivo alla fine del corso di formazione, ovvero quello in cui sono effettivamente esercitate le funzioni, sarebbe quindi corretto. Infine non era fondata la censura di disparità di trattamento rispetto ad altre procedure selettive pregresse del 2014. La procedura di accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici prevista nella fase transitoria del riordino ha consentito l’ingresso in sovrannumero nel ruolo ai vincitori dei tre concorsi straordinari, abolendo per il ruolo dei sovrintendenti tecnici i profili professionali e sostituendo lo scrutinio per merito comparativo e la procedura concorsuale per titoli ed esami con una semplificata procedura solo per titoli.
11. Motivi del primo appello .
Con il primo gravame in esame, gli appellanti hanno sottoposto a critica la decisione di primo grado e ne hanno chiesto la riforma deducendo tre motivi di appello.
11.1. “ Error in iudicando: omessa pronuncia sulla dedotta violazione di principi di trasparenza, par condicio, certezza del diritto. violazione del principio del tempus regit actum. In ogni caso: incostituzionalità dell’art. 14, comma 1, lettera n) del d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. ”
La motivazione del TAR sarebbe insufficiente e disordinata, nella sentenza il primo giudice avrebbe omesso di esaminare alcune censure fondamentali, come il principio tempus regit actionem , che stabilisce l’irrilevanza delle norme sopravvenute nei procedimenti concorsuali già avviati. Inoltre, avrebbe trattato il principio del legittimo affidamento senza verificare la sua applicabilità al caso concreto. Sarebbe inoltre da evidenziare che il TAR nega che l’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. 126/2018 sia norma provvedimentale, ma poi lo applicherebbe come tale, senza fornire un’adeguata motivazione. Il TAR avrebbe legittimato erroneamente l’applicazione retroattiva dell’art. 14 del d.lgs. 126/2018 al concorso bandito nel 2017, ignorando il principio secondo cui le procedure concorsuali devono seguire la normativa vigente al momento dell’indizione ( tempus regit actionem ), a tutela della par condicio e del legittimo affidamento.
11.2. “ Error in iudicando: erronea pronuncia sulla portata della misura legislativa oggetto di contestazione e sulla presunta insindacabilità della scelta del legislatore. Violazione dell’art. 20 quater del d.p.r. n. 337 del 1982 quale espressione dei principi di uguaglianza sostanziale e di imparzialità immanenti nell’ordinamento in virtù degli artt. 3 e 97 della costituzione. Violazione del principio di proporzionalità. In ogni caso: incostituzionalità dell’art. 14, comma 1, lettera n) del d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. ”
Erroneamente il TAR avrebbe ritenuto insindacabile la scelta legislativa di far decorrere la nomina dalla conclusione del corso di formazione anziché dalla vacanza di organico, ignorando che il principio dell’annualità e della retrodatazione sarebbe una regola generale dell’ordinamento giuridico. La deroga introdotta dal d.lgs. 126/2018 creerebbe una disparità tra vincitori di concorsi indetti negli anni dal 2017 al 2019 e tra altri colleghi, violando il principio di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità. I candidati avrebbero aspettative fondate sulla normativa vigente al momento del bando (DPR n. 337/1982), che prevedeva la retrodatazione. L’applicazione dello ius superveniens sarebbe incompatibile con tali principi. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale avrebbe confermato che le norme sopravvenute non possono modificare procedure già avviate, per evitare discriminazioni e violazioni della par condicio .
11.3. “ Error in iudicando: erronea e/o insufficiente motivazione sulla declaratoria di manifesta infondatezza della questione relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera n) del d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, nella parte in cui integra l’art. 2, comma 2, lett. ll), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli artt. 3, 24, 76, 97 e 113 della costituzione. Violazione dei principi di proporzionalità e del giusto procedimento .”
Infine gli appellanti contestano il capo della sentenza del TAR Lazio in cui giudica la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. 126/2018. Il giudice di primo grado avrebbe valutato solo la ‘semplice’ infondatezza della questione anziché la sua ‘manifesta’ infondatezza, esorbitando dalle proprie attribuzioni. In base alla legge costituzionale, le questioni non manifestamente infondate dovrebbero essere rimesse alla Corte Costituzionale. La norma impugnata avrebbe un contenuto concreto e puntuale, limitato a una categoria specifica (vice sovrintendenti tecnici) e a un arco temporale ristretto (2017-2019), assumendo i connotati di una legge-provvedimento, in contrasto con il principio di buon andamento e con la riserva di amministrazione sancita dall’art. 97 della Costituzione. La norma avrebbe inciso su procedure concorsuali in corso, alterando le aspettative legittime dei candidati e creando una disparità di trattamento rispetto ad altri concorsi, senza garantire il giusto procedimento e il contraddittorio. L’adozione di una legge-provvedimento impedirebbe ai cittadini di ottenere tutela davanti al giudice amministrativo, comprimendo il principio di azionabilità e di sindacabilità degli atti. La modifica normativa avrebbe ridotto le chance di carriera dei vincitori del concorso 2017 rispetto ad altri colleghi, violando i principi di imparzialità e uguaglianza sostanziale (artt. 3 e 97 Cost.). La Corte Costituzionale nella sentenza n. 224/2020 avrebbe già stigmatizzato trattamenti differenziati arbitrari in materia di progressioni di carriera. Gli appellanti concludono ritenendo la questione di legittimità costituzionale come rilevante e non manifestamente infondata e chiedono il rinvio alla Corte Costituzionale.
12. Motivi del secondo appello.
12.1. “ Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 20-quater del d.p.r. 24/04/1982 n° 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del capo della polizia datato 29/12/2017, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del ministero dell’interno, supplemento straordinario ¼ del 03/01/2018 - eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli artt. 3 - 51 - 76 - 97 della costituzione. ”
Gli appellanti criticano la sentenza del TAR che avrebbe erroneamente ritenuto corretta l’applicazione retroattiva al concorso del 2017 della norma introdotta dal d.lgs. 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici decorra dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione (23 febbraio 2019), anziché dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vacanza di organico, come stabilito dal DPR n. 337/1982. Il TAR avrebbe ammesso che il concorso era stato bandito prima dell’entrata in vigore del correttivo, ma ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta, violando il principio tempus regit actum . Le norme cristallizzate nel bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero essere modificate da disposizioni sopravvenute, salvo espressa previsione eccezionale. I candidati avrebbero aspettative fondate di retrodatazione (dal 2007 o almeno dal 2017), in base alla normativa vigente al momento del bando. La modifica legislativa avrebbe creato differenze ingiustificate rispetto a precedenti concorsi, incidendo negativamente sulle carriere degli appellanti. L’applicazione retroattiva violerebbe i principi di uguaglianza, buon andamento e certezza del diritto.
12.2. “ Sotto diverso profilo, erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 20-quater del d.p.r. 24/04/1982 n° 337 - eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli artt. 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione .”
Secondo la tesi degli appellanti il rigetto da parte del TAR della richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale sull’art. 2, comma 1, lett. ll), del d.lgs. 95/2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. 126/2018, sarebbe errato. Il TAR avrebbe ritenuto la questione erroneamente infondata, basandosi sulla natura straordinaria della procedura, senza considerare che la norma sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti. Il correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vincitori dei concorsi 2017-2019 fosse dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, derogando in tal modo al principio dell’annualità previsto dal DPR 337/1982. La disposizione sarebbe da considerare una legge-provvedimento, con effetti limitati e concreti, lesiva degli artt. 3, 51, 76 e 97 della Costituzione, poiché introdurrebbe una evidente disparità di trattamento e comprimerebbe diritti senza giustificazione ragionevole. Le leggi-provvedimento sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà; in caso contrario, sarebbero soggette a scrutinio rigoroso della Corte Costituzionale. Pertanto gli appellanti chiedono la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, poiché la questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata, per garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento e legittima aspettativa.
12.3. “ Sotto diverso profilo, erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. ”
A prosieguo gli appellanti criticano la sentenza del TAR che avrebbe negato la disparità di trattamento tra i vincitori del concorso per vice sovrintendenti tecnici e quelli del ruolo ordinario. In passato, i vincitori dei concorsi per il ruolo tecnico (negli anni 2001, 2007, 2011, 2014) avrebbero ottenuto la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del correttivo del d.lgs. 126/2018, la decorrenza era stata fissata al giorno successivo alla conclusione del corso (23.2.2019). Il riordino delle carriere e il correttivo avrebbero creato un divario tra ruolo tecnico e ordinario, penalizzando i tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo ordinario sarebbe stata mantenuta la regola favorevole. Gli appellanti avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e nella normativa vigente (art. 20-quater DPR n. 337/1982), che prevedeva la retrodatazione, poi – secondo la loro prospettazione – illegittimamente modificata. L’art. 14 del d.lgs. n. 126/2018 avrebbe derogato alla disciplina precedente, creando un’ingiustificata disparità e violando principi costituzionali (artt. 3, 51, 97 della Costituzione). Il bando, invece, avrebbe richiamato espressamente la regola della decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze di organico, confermando l’aspettativa legittima degli appellanti.
13. Gli appelli vanno riuniti in quanto con i ricorsi viene gravata la medesima sentenza (art. 96, comma 1, cod. proc. amm.).
14. Le censure proposte possono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente identiche ed in quanto seguono i motivi del ricorso di primo grado.
15. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95/2017], nel testo vigente ratione temporis, applicata dal Ministero dell’Interno nell’ambito della procedura di nomina dei vice sovrintendenti tecnici, recita: “ alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale. ”
16. La norma esclude expressis verbis l’estensione ai vice ispettori con funzioni di polizia del ‘principio dell’annualità’ della decorrenza giuridica della nomina (in riferimento al momento della vacatio dei rispettivi posti), ma prevede la decorrenza “ dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale ”. La disposizione non prevede quindi la retrodatazione dell’inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale.
17. Come più volte ribadito, la Pubblica Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel decidere se coprire o meno i vuoti di organico, trattandosi di valutazione attinente alla potestà di autoorganizzazione dell’ente pubblico ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2654/2021), e appartiene alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l’individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell’ente (Cons. Stato, sez. V, n. 4533/2022).
18. Non ha pregio la tesi che sostiene che la procedura de qua non sarebbe straordinaria quanto piuttosto solo un concorso interno, emergendo sufficientemente che il concorso per cui è causa è stato avviato nell’ambito di una particolare fase transitoria di riordino delle carriere della Polizia di Stato di cui alla legge n. 124/2015 e si è svolto solo per titoli, affrancando i partecipanti dall’onere di sostenere ulteriori esami. Inoltre, i vincitori hanno frequentato un corso non semestrale (previsto solitamente per i concorsi interni) ma trimestrale. Il richiamo al DPR n. 337/1982 contenuto nel bando non può essere invocato dagli appellanti per poter vedersi applicato tout court il regime della retrodatazione giuridica, avendo il concorso straordinario fatto riferimento ad una vacanza complessiva verificatesi in una serie di anni precedenti (2009-2017).
19. Non è fondata la censura secondo cui non si può applicare nel caso de quo la norma intervenuta nel corso del procedimento concorsuale [art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018], secondo il principio dell’ordinamento “ tempus regit actionem ”, in quanto la norma, nell’alveo delle disposizioni di riordino dell’assetto sistematico della Polizia di Stato, è espressamente riferita a tutti i “ concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019. ” La norma ha chiaramente natura interpretativa e non innovativa in quanto la regola sopravvenuta, che chiarisce la portata di un precedente precetto, ha valore interpretativo e si applica anche alle procedure in corso, senza violare il principio di irretroattività (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9580/2022). L’amministrazione è quindi tenuta ad applicare la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento (all’epoca dell’entrata in vigore ancora in itinere ), non rilevando la normativa previgente e non avendo la norma previsto il contrario. Pertanto, la previsione della decorrenza giuridica dal giorno successivo alla conclusione del corso era doverosa per il Ministero, essendo espressione di una precisa scelta legislativa di uniformare i concorsi straordinari del triennio 2017-2019.
20. Non è neppure fondato il motivo che sostiene l’applicabilità tout court del principio di retrodatazione (come principio immanente dell’ordinamento giuridico settoriale), avendo le misure carattere straordinario e temporaneo e derogando alla disciplina ordinaria, essendo finalizzate al riequilibrio e alla razionalizzazione degli organici. Le differenze di disciplina tra procedure ordinarie e straordinarie trovano giustificazione nella diversa ratio e nelle finalità di riequilibrio del personale perseguite dal legislatore (Cons. Stato, Sez. II, n. 7498/2022). Da ciò consegue che il riferimento, da parte degli appellanti, all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 – relativo alle procedure ordinarie – è inconferente e inapplicabile alla fattispecie oggetto di questi giudizi.
21. Conclusivamente va osservato che sono infondati tutti i motivi dedotti, tranne quelli che sostengono l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018.
22. Diversamente dal giudice di primo grado, il Collegio ritiene invece rilevante e non manifestamente infondata la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione da parte della norma da ultimo richiamata e, con separata ordinanza, verrà sollevato apposito incidente di costituzionalità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e riuniti, rigetta tutti i motivi diversi da quello con i quali si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018, e riserva la decisione su questo motivo degli appelli all’esito dell’eventuale riassunzione del giudizio all’indomani della pronuncia della Corte costituzionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI OL, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
ST Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
TH HÀ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH HÀ | MI OL |
IL SEGRETARIO