Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 08.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2848/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Pecorario Vincenzo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.06.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, accertando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste a decorrere da luglio 2023, senza tuttavia rispettare i termini di cui all'art. 195 c.p.c. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 14.05.24, ha proposto rituale opposizione, chiedendo la sanatoria anche d'ufficio dei vizi procedurali ed il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 508\88 e dell'art 3 comma 3 legge 104\92 dal luglio 2023 così come indicato dal CTU nella consulenza depositata nel fascicolo telematico.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. I motivi di opposizione attengono unicamente al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c da parte del CTU. Ebbene, a riguardo si osserva che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia...” ( Cass n 23493 del 09/10/2017) Nel caso in esame nulla è stato eccepito dalle parti, per cui il vizio è stato sanato, anche a prescindere dal contraddittorio successivamente recuperato. Nessuna censura risulta mossa nel merito alle conclusioni del CTU il quale ha riconosciuto in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere dell' indennità di accompagnamento e dei benefici della legge n. 104/92 art. 3, comma 3, a decorrere dal luglio 2023. Le spese dell'intero procedimento sono integralmente compensate in ragione della data di riconoscimento del requisito sanitario, successiva al deposito del ricorso per
ATP e della natura della decisione. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge n. 104/92 art. 3, comma 3 a decorrere dal luglio 2023. Compensa per intero le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 08.04.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè