CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14073 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26061/2021 R.G. proposto da: CIORDAS FLORIN SANDU e CIORDAS CLAUDIA FLORICA, elettivamente domiciliati in ROMA, al piazzale delle BELLE ARTI, n. 8, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANGIOLO ([...]) rappresentati e difesi dall’avvocato ON LA ND ([...])
- ricorrenti -
contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell’avvocato TI ND ([...]) che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BOLOGNA n. 1215/2021 depositata il 18/05/2021. Civile Sent. Sez. 3 Num. 14073 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 22/05/2023 U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 All’udienza pubblica del 18/04/2023, il difensore della parte ricorrente, avvocato Angiolo Moretti, in sostituzione dell’avvocato ND GI Santobuono, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato Monica Margara, in sostituzione dell’avvocato ND Fioretti, per la controricorrente ne ha chiesto il rigetto. Il Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/04/2023, dal Consigliere Cristiano Valle, la Corte osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA FL SA CI e CL FL CI proponevano opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Piacenza nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., istituto di credito mutuante ai fini della costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, sostenendo l’inesistenza, almeno parziale, del credito azionato dalla banca per illegittimità del computo degli interessi, da essi ritenuti usurari. Il Tribunale adìto rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. I CI proponevano appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna. La Corte territoriale, a fronte della deduzione di avvenuto superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di mutuo, dell’illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi e del divieto di espropriare i beni in edilizia convenzionata rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, FL SA e CL FL CI. U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 Resiste con controricorso la B.N.L. S.p.a. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti censurano la sentenza con i seguenti motivi di ricorso. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione, degli artt. 132, comma 2, cod. proc. civ. e 156, comma 2 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ricorrenti affermano che la Corte di merito ha errato nel rigettare l’eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per non essere ivi indicato il nome dell’odierna ricorrente. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 441 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. i CI affermano che la Corte d’appello erroneamente non ha accolto l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo idonea consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare lo sforamento del tasso soglia. L’omesso esame, invece, consiste, nella prospettazione dei ricorrenti, nel non avere la Corte territoriale tenuto conto della consulenza tecnica di parte prodotta da essi. Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 498 e 599 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, commi 376 a 378, della legge n. 178 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. ricorrenti ritengono che la Corte abbia errato nel ritenere infondata l’eccezione impignorabilità del bene in quanto il mutuo era stato concesso ai fini della costruzione di immobili in regime di edilizia popolare agevolata e convenzionata (o anche di edilizia cd. sociale). Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con l’affermazione decisoria resa dalla Corte d’appello di Bologna, che ha spiegato adeguatamente che la circostanza che CL FL avesse proposto appello era indice U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 del fatto che ella aveva compiutamente compreso di essere stata parte del giudizio anche in primo grado e la sua impugnazione aveva impedito che la sentenza di primo grado passasse in giudicato. La decisione del giudice del merito è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo il quale l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 – 01 e in precedenza Cass. n. 16535 del 28/09/2012 Rv. 623755 - 01). Il secondo motivo è inammissibile, per plurime ragioni, a partire dall’intestazione, che si limita a richiamate due sole norme codicistiche, quali l’art. 441 cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica in appello, peraltro nell’ambito del rito del lavoro e l’art. 115 cod. proc. civ., senza in alcun altro modo individuare le norme di diritto sostanziale violate o congruenti ragioni di violazione di quelle così indicate. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto la censura manca di specificità nella contestazione della ragione decisoria della Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sul carattere esplorativo della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dagli appellanti. La Corte territoriale ha, con giudizio di fatto, ad essa riservato, ritenuto il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnico-contabile di ufficio e sul punto l’affermazione decisoria è conforme all’orientamento di questa Corte, che esclude che al consulente tecnico di ufficio possa essere demandato U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 5 di 6 l’accertamento di fatti e circostanze (Cass. n. 30218 del 15/12/2017 Rv. 647288 – 01; Cass. n. 15219 del 05/07/2007 Rv. 598314 – 01; Cass. n. 03191 del 14/02/2006 Rv. 590615 - 01), il che avverrebbe ove al professionista incaricato dall’organo giudicante fosse demandato di accertare l’avvenuto superamento o meno del tasso soglia. È, infine, opportuno, ribadire che i ricorrenti non riportano, in questa sede di legittimità, il contenuto saliente dell’atto di opposizione all’esecuzione, al fine della verifica che quanto affermano essere stato omesso dalla Corte d’appello costituisse specifico oggetto di deduzione, specie in punto di superamento del tasso soglia. Il ricorso dei CI contiene, soltanto, un generico riferimento a una consulenza di parte redatta su loro incarico per la prima fase di giudizio, ma non consente di ritenere adeguatamente inficiata la ragione decisoria adottata dalla Corte d’appello sia in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, come già statuito dal Tribunale, sia in ordine all’infondatezza dell’affermazione di usurarietà del tasso applicato, sia quanto alla rilevata inutilizzabilità, a tal fine, degli elementi allegati. Il secondo motivo è, pertanto, anch’esso inammissibile. Il terzo, e ultimo, motivo è inammissibile in quanto anch’esso è carente di specificità e tanto esime dal rilievo che vi si confonde il profilo dell’impignorabilità con quello della procedibilità: al riguardo qui potendosi soltanto notare che questa Corte ha affermato che anche per gli immobili compresi nell’ambito dell’edilizia popolare è possibile l’espropriazione in mancanza di altri cespiti aggredibili (Cass. n. 6576 del 14/03/2013 Rv. 625390 - 01), fermo restando che il comma 376 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 impone, sotto pena di nullità, alcuni specifici obblighi procedimentali, sostanzialmente di avviso o coinvolgimento di estranei al rapporto di credito a base dell’espropriazione, ma non esclude la pignorabilità dell’immobile realizzato in regime di edilizia agevolata. U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 6 di 6 La peculiarità della fattispecie impedisce, poi, di esaminare più approfonditamente le implicazioni della norma e di giungere ad ulteriori conclusioni sul suo ambito e sulla sua portata effettivi. Il ricorso è, per quanto motivato, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore ella controversia, sono liquidate come da dispositivo. L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
- ricorrenti -
contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell’avvocato TI ND ([...]) che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BOLOGNA n. 1215/2021 depositata il 18/05/2021. Civile Sent. Sez. 3 Num. 14073 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 22/05/2023 U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 All’udienza pubblica del 18/04/2023, il difensore della parte ricorrente, avvocato Angiolo Moretti, in sostituzione dell’avvocato ND GI Santobuono, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato Monica Margara, in sostituzione dell’avvocato ND Fioretti, per la controricorrente ne ha chiesto il rigetto. Il Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/04/2023, dal Consigliere Cristiano Valle, la Corte osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA FL SA CI e CL FL CI proponevano opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Piacenza nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., istituto di credito mutuante ai fini della costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, sostenendo l’inesistenza, almeno parziale, del credito azionato dalla banca per illegittimità del computo degli interessi, da essi ritenuti usurari. Il Tribunale adìto rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. I CI proponevano appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna. La Corte territoriale, a fronte della deduzione di avvenuto superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di mutuo, dell’illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi e del divieto di espropriare i beni in edilizia convenzionata rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, FL SA e CL FL CI. U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 Resiste con controricorso la B.N.L. S.p.a. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti censurano la sentenza con i seguenti motivi di ricorso. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione, degli artt. 132, comma 2, cod. proc. civ. e 156, comma 2 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ricorrenti affermano che la Corte di merito ha errato nel rigettare l’eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per non essere ivi indicato il nome dell’odierna ricorrente. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 441 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. i CI affermano che la Corte d’appello erroneamente non ha accolto l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo idonea consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare lo sforamento del tasso soglia. L’omesso esame, invece, consiste, nella prospettazione dei ricorrenti, nel non avere la Corte territoriale tenuto conto della consulenza tecnica di parte prodotta da essi. Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 498 e 599 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, commi 376 a 378, della legge n. 178 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. ricorrenti ritengono che la Corte abbia errato nel ritenere infondata l’eccezione impignorabilità del bene in quanto il mutuo era stato concesso ai fini della costruzione di immobili in regime di edilizia popolare agevolata e convenzionata (o anche di edilizia cd. sociale). Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con l’affermazione decisoria resa dalla Corte d’appello di Bologna, che ha spiegato adeguatamente che la circostanza che CL FL avesse proposto appello era indice U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 del fatto che ella aveva compiutamente compreso di essere stata parte del giudizio anche in primo grado e la sua impugnazione aveva impedito che la sentenza di primo grado passasse in giudicato. La decisione del giudice del merito è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo il quale l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 – 01 e in precedenza Cass. n. 16535 del 28/09/2012 Rv. 623755 - 01). Il secondo motivo è inammissibile, per plurime ragioni, a partire dall’intestazione, che si limita a richiamate due sole norme codicistiche, quali l’art. 441 cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica in appello, peraltro nell’ambito del rito del lavoro e l’art. 115 cod. proc. civ., senza in alcun altro modo individuare le norme di diritto sostanziale violate o congruenti ragioni di violazione di quelle così indicate. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto la censura manca di specificità nella contestazione della ragione decisoria della Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sul carattere esplorativo della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dagli appellanti. La Corte territoriale ha, con giudizio di fatto, ad essa riservato, ritenuto il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnico-contabile di ufficio e sul punto l’affermazione decisoria è conforme all’orientamento di questa Corte, che esclude che al consulente tecnico di ufficio possa essere demandato U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 5 di 6 l’accertamento di fatti e circostanze (Cass. n. 30218 del 15/12/2017 Rv. 647288 – 01; Cass. n. 15219 del 05/07/2007 Rv. 598314 – 01; Cass. n. 03191 del 14/02/2006 Rv. 590615 - 01), il che avverrebbe ove al professionista incaricato dall’organo giudicante fosse demandato di accertare l’avvenuto superamento o meno del tasso soglia. È, infine, opportuno, ribadire che i ricorrenti non riportano, in questa sede di legittimità, il contenuto saliente dell’atto di opposizione all’esecuzione, al fine della verifica che quanto affermano essere stato omesso dalla Corte d’appello costituisse specifico oggetto di deduzione, specie in punto di superamento del tasso soglia. Il ricorso dei CI contiene, soltanto, un generico riferimento a una consulenza di parte redatta su loro incarico per la prima fase di giudizio, ma non consente di ritenere adeguatamente inficiata la ragione decisoria adottata dalla Corte d’appello sia in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, come già statuito dal Tribunale, sia in ordine all’infondatezza dell’affermazione di usurarietà del tasso applicato, sia quanto alla rilevata inutilizzabilità, a tal fine, degli elementi allegati. Il secondo motivo è, pertanto, anch’esso inammissibile. Il terzo, e ultimo, motivo è inammissibile in quanto anch’esso è carente di specificità e tanto esime dal rilievo che vi si confonde il profilo dell’impignorabilità con quello della procedibilità: al riguardo qui potendosi soltanto notare che questa Corte ha affermato che anche per gli immobili compresi nell’ambito dell’edilizia popolare è possibile l’espropriazione in mancanza di altri cespiti aggredibili (Cass. n. 6576 del 14/03/2013 Rv. 625390 - 01), fermo restando che il comma 376 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 impone, sotto pena di nullità, alcuni specifici obblighi procedimentali, sostanzialmente di avviso o coinvolgimento di estranei al rapporto di credito a base dell’espropriazione, ma non esclude la pignorabilità dell’immobile realizzato in regime di edilizia agevolata. U.p. 18/04/2023 R.g. n. 26061 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 6 di 6 La peculiarità della fattispecie impedisce, poi, di esaminare più approfonditamente le implicazioni della norma e di giungere ad ulteriori conclusioni sul suo ambito e sulla sua portata effettivi. Il ricorso è, per quanto motivato, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore ella controversia, sono liquidate come da dispositivo. L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di