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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11979 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15725/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15725/2024 promosso con ricorso depositato in data 15.7.2024 da:
nato il [...] a [...] - SP BRASILE, Parte_1 residente in [...]da Mata, 1973, BL A, ap. 34 – Parte_2
, C.P.F. ;
[...] C.F._1
nata il [...] a [...] Parte_3 CORAÇÕES - MG BRASILE, residente in [...], apto 440 ap. 204, bloco 3, , C.P.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata il [...] a Parte_4 CP_1
, residente in [...], 550, casa A, TRÊS CORAÇÕES -
[...] MG BRASILE, C.P.F. , C.F._3 tutti rappresentati ed assistiti anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo (C.F.
) e dall'avvocato stabilito advogado Andrew Luiz Montone (C.F. C.F._4
) del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Concordia 8, i quali C.F._5 agiscono in virtù di dichiarazione d'intesa come da procura alle liti di cui in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 con la Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Got Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art.281 decies cpc. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadina italiana nata in [...] ed emigrata in . Pt_2
In data 29/02/1880 nasceva a Villa LI (CE) , figlio di e Persona_1 Persona_2
lo stesso emigrava in , ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_3 Pt_2 come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle competenti autorità brasiliane, come da certificazione in atti, tradotta e apostillata (doc. n.6) che contraeva matrimonio con in , in data 19/05/1907, come risulta da certificato di matrimonio. Dalla Persona_4 Pt_2 loro unione coniugale nasceva nato il [...] a [...]- SP Brasile, Persona_5 come risulta dal certificato di nascita, tradotto e apostillato (doc.8). Lo stesso contraeva matrimonio in data 31/12/1941 con come risulta da certificato di matrimonio apostillato e tradotto CP_5
(doc. 9). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:1) nato il [...] Persona_6
a San Paolo-SP Brasile,che si univa in matrimonio con e 2) Controparte_6 Parte_5 nata a [...] il [...]. che contraeva matrimonio con Il primo Persona_7 Pt_3 figlio contraeva matrimonio con e nasceva , la seconda Controparte_6 Parte_1 figlia contraeva matrimonio con e nasceva da e Persona_8 Persona_9 Pt_3 da ciò risulta comprovato dall'albero genealogico e dai certificati Persona_10 Pt_3 tradotti ed apostillati di cui in atti.
Il e la regolarmente citati non risultano costituiti. CP_2 Controparte_3
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
LI (Ce), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. I ricorrenti hanno richiesto al consolato italiano di San Paolo -Belo Horizonte il riconoscimento della cittadinanza italiana sul sito del consolato senza riuscire ad ottenere un appuntamento per mancanza di posti disponibili (V. screnshot doc.19-20-21), risulta noto che le liste di attesa superano il tempo ragionevole con diniego del diritto azionato.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L.
555/12, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio concittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito estraneo a quello italiano. Sul punto la sentenza della Corte costituzionale n.30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 n.1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. Risulta ormai pacifico sia il diritto della donna a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza italiana dalla madre italiana. Dallo stralcio della sentenza della prima sezione del Tribunale di Roma
n°21659/2017 si legge: “dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, l'attore avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , sulla scorta della documentazione attestante la propria Pt_2 discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.” Nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato di avere inviato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Italiano di New York, richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta in linea paterna, ma non sono riusciti ad avere un appuntamento per mancanza di posti disponibili, di fatto equivalendo ad una negazione del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. I ricorrenti hanno segnalato sul punto la sentenza della prima sezione del Tribunale di Roma n°21659/2017 resa in caso assolutamente analogo e conforme a molte altre sentenze della stessa sezione, secondo cui "In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché l'attore ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo univoco. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, l'attore avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , sulla scorta della documentazione attestante la propria Pt_2 discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. L'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di risarcimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse ad agire alla tutela giurisdizionale."(sentenza Trib. Roma, cit.). Va poi rilevato che il non costituendosi in giudizio, ha adottato il cd. principio di non CP_2 contestazione di cui all'art. 115 cpc. e ciò impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo del fatto non contestato.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli odierni ricorrenti, sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15725/2024 promosso con ricorso depositato in data 15.7.2024 da:
nato il [...] a [...] - SP BRASILE, Parte_1 residente in [...]da Mata, 1973, BL A, ap. 34 – Parte_2
, C.P.F. ;
[...] C.F._1
nata il [...] a [...] Parte_3 CORAÇÕES - MG BRASILE, residente in [...], apto 440 ap. 204, bloco 3, , C.P.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata il [...] a Parte_4 CP_1
, residente in [...], 550, casa A, TRÊS CORAÇÕES -
[...] MG BRASILE, C.P.F. , C.F._3 tutti rappresentati ed assistiti anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo (C.F.
) e dall'avvocato stabilito advogado Andrew Luiz Montone (C.F. C.F._4
) del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Concordia 8, i quali C.F._5 agiscono in virtù di dichiarazione d'intesa come da procura alle liti di cui in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 con la Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Got Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art.281 decies cpc. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadina italiana nata in [...] ed emigrata in . Pt_2
In data 29/02/1880 nasceva a Villa LI (CE) , figlio di e Persona_1 Persona_2
lo stesso emigrava in , ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_3 Pt_2 come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle competenti autorità brasiliane, come da certificazione in atti, tradotta e apostillata (doc. n.6) che contraeva matrimonio con in , in data 19/05/1907, come risulta da certificato di matrimonio. Dalla Persona_4 Pt_2 loro unione coniugale nasceva nato il [...] a [...]- SP Brasile, Persona_5 come risulta dal certificato di nascita, tradotto e apostillato (doc.8). Lo stesso contraeva matrimonio in data 31/12/1941 con come risulta da certificato di matrimonio apostillato e tradotto CP_5
(doc. 9). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:1) nato il [...] Persona_6
a San Paolo-SP Brasile,che si univa in matrimonio con e 2) Controparte_6 Parte_5 nata a [...] il [...]. che contraeva matrimonio con Il primo Persona_7 Pt_3 figlio contraeva matrimonio con e nasceva , la seconda Controparte_6 Parte_1 figlia contraeva matrimonio con e nasceva da e Persona_8 Persona_9 Pt_3 da ciò risulta comprovato dall'albero genealogico e dai certificati Persona_10 Pt_3 tradotti ed apostillati di cui in atti.
Il e la regolarmente citati non risultano costituiti. CP_2 Controparte_3
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
LI (Ce), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. I ricorrenti hanno richiesto al consolato italiano di San Paolo -Belo Horizonte il riconoscimento della cittadinanza italiana sul sito del consolato senza riuscire ad ottenere un appuntamento per mancanza di posti disponibili (V. screnshot doc.19-20-21), risulta noto che le liste di attesa superano il tempo ragionevole con diniego del diritto azionato.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L.
555/12, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio concittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito estraneo a quello italiano. Sul punto la sentenza della Corte costituzionale n.30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 n.1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. Risulta ormai pacifico sia il diritto della donna a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza italiana dalla madre italiana. Dallo stralcio della sentenza della prima sezione del Tribunale di Roma
n°21659/2017 si legge: “dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, l'attore avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , sulla scorta della documentazione attestante la propria Pt_2 discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.” Nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato di avere inviato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Italiano di New York, richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta in linea paterna, ma non sono riusciti ad avere un appuntamento per mancanza di posti disponibili, di fatto equivalendo ad una negazione del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. I ricorrenti hanno segnalato sul punto la sentenza della prima sezione del Tribunale di Roma n°21659/2017 resa in caso assolutamente analogo e conforme a molte altre sentenze della stessa sezione, secondo cui "In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché l'attore ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo univoco. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, l'attore avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , sulla scorta della documentazione attestante la propria Pt_2 discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. L'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di risarcimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse ad agire alla tutela giurisdizionale."(sentenza Trib. Roma, cit.). Va poi rilevato che il non costituendosi in giudizio, ha adottato il cd. principio di non CP_2 contestazione di cui all'art. 115 cpc. e ciò impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo del fatto non contestato.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli odierni ricorrenti, sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata