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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 1 luglio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 9363/2025 RG TRA
in opersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Antonio Prisco e Gianluca Improta
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la esponeva che aveva ricevuto in data 14.03.2025 Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 01-00489470, relativa all'accertamento
Prot. .5100.05/11/2021.0968738, con cui le veniva ingiunto, in solido con il sig. CP_1 Per_1
il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.337,43 per l'asserito mancato
[...]
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Riferiva che in data 22.11.2021 erano stati notificati due avvisi di accertamento con i quali, contestata la predetta violazione, veniva richiesto il pagamento di euro 696,00 per ritenute su lavoro dipendente relative a giugno/luglio 2019 e di euro 1.334,97 per ritenute relative alla gestione separata per i mesi da febbraio a novembre 2019, con avvertenza che la sanzione amministrativa sarebbe stata applicata in caso di omesso pagamento nel termine di tre mesi.
Assumeva di aver provveduto al saldo integrale di detti importi in data 20.01.2022, e dunque ampiamente entro il termine assegnato, e che, ciononostante, l' aveva illegittimamente CP_1
notificato la successiva ordinanza-ingiunzione per le sanzioni.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento opposto con vitotria di spese. 2
Si costituiva l' che evidenziava di aver riesaminato la Controparte_2
posizione della società ricorrente alla luce del ricorso introduttivo dando atto dell'effettiva tempestività dei versamenti eseguiti dalla società, per cui l'ufficio aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza OI-00489470.
Alla luce di tale circostanza, formulava richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo che le spese di lite venissero compensate tra le parti.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza contestualmente depositata.
Deve essere dichiarata cessta la materia del contendere.
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione sostenendo di aver tempestivamente saldato, in data 20.01.2022, gli importi contributivi richiesti con i prodromici avvisi di accertamento del 22.11.2021, evitando così il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa, la quale scatta solo in caso di mancato pagamento entro tre mesi dalla contestazione dell'addebito. La fondatezza di tale assunto trova pieno e inconfutabile riscontro nella condotta processuale dell' . CP_1
L' resistente, infatti, con la propria memoria di costituzione, ha espressamente ammesso CP_2
l'avvenuta tempestività dei pagamenti e, di conseguenza, ha comunicato di aver già provveduto, in via di autotutela amministrativa, all'annullamento dell'atto opposto.
L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, determina il venir meno dell'oggetto della contesa e, di conseguenza, fa cessare l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sulla legittimità originaria dell'atto.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese processuali devono essere poste a carico dell' . Non sussistono, infatti, i presupposti per la compensazione CP_1
delle spese invocata dalla difesa dell' , poiché l'instaurazione del contenzioso è direttamente CP_2
imputabile all'illegittimo operato dell'ente, che solo a seguito dell'iniziativa giudiziaria della controparte ha proceduto alla correzione del proprio errore.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di CP_1
lite in favore della che si liquidano in euro 800,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Prisco e Gianluca Improta.
Senmtenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 1 luglio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 9363/2025 RG TRA
in opersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Antonio Prisco e Gianluca Improta
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la esponeva che aveva ricevuto in data 14.03.2025 Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 01-00489470, relativa all'accertamento
Prot. .5100.05/11/2021.0968738, con cui le veniva ingiunto, in solido con il sig. CP_1 Per_1
il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.337,43 per l'asserito mancato
[...]
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Riferiva che in data 22.11.2021 erano stati notificati due avvisi di accertamento con i quali, contestata la predetta violazione, veniva richiesto il pagamento di euro 696,00 per ritenute su lavoro dipendente relative a giugno/luglio 2019 e di euro 1.334,97 per ritenute relative alla gestione separata per i mesi da febbraio a novembre 2019, con avvertenza che la sanzione amministrativa sarebbe stata applicata in caso di omesso pagamento nel termine di tre mesi.
Assumeva di aver provveduto al saldo integrale di detti importi in data 20.01.2022, e dunque ampiamente entro il termine assegnato, e che, ciononostante, l' aveva illegittimamente CP_1
notificato la successiva ordinanza-ingiunzione per le sanzioni.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento opposto con vitotria di spese. 2
Si costituiva l' che evidenziava di aver riesaminato la Controparte_2
posizione della società ricorrente alla luce del ricorso introduttivo dando atto dell'effettiva tempestività dei versamenti eseguiti dalla società, per cui l'ufficio aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza OI-00489470.
Alla luce di tale circostanza, formulava richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo che le spese di lite venissero compensate tra le parti.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza contestualmente depositata.
Deve essere dichiarata cessta la materia del contendere.
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione sostenendo di aver tempestivamente saldato, in data 20.01.2022, gli importi contributivi richiesti con i prodromici avvisi di accertamento del 22.11.2021, evitando così il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa, la quale scatta solo in caso di mancato pagamento entro tre mesi dalla contestazione dell'addebito. La fondatezza di tale assunto trova pieno e inconfutabile riscontro nella condotta processuale dell' . CP_1
L' resistente, infatti, con la propria memoria di costituzione, ha espressamente ammesso CP_2
l'avvenuta tempestività dei pagamenti e, di conseguenza, ha comunicato di aver già provveduto, in via di autotutela amministrativa, all'annullamento dell'atto opposto.
L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, determina il venir meno dell'oggetto della contesa e, di conseguenza, fa cessare l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sulla legittimità originaria dell'atto.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese processuali devono essere poste a carico dell' . Non sussistono, infatti, i presupposti per la compensazione CP_1
delle spese invocata dalla difesa dell' , poiché l'instaurazione del contenzioso è direttamente CP_2
imputabile all'illegittimo operato dell'ente, che solo a seguito dell'iniziativa giudiziaria della controparte ha proceduto alla correzione del proprio errore.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di CP_1
lite in favore della che si liquidano in euro 800,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Prisco e Gianluca Improta.
Senmtenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice