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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12069/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12069/2022
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 9:53 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Canzonieri, Angela OV LO, l'avv. David Cassaniti.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Canzonieri precisa le conclusioni chiedendo preliminarmente il richiamo del c.t.u. perché fornisca una più dettagliata risposta alle osservazioni formulate alla relazione tecnica;
in subordine, discute la causa precisando le conclusioni come da citazione. L'avv. Cassaniti precisa le conclusioni chiedendo preliminarmente il richiamo del c.t.u. perché fornisca una più dettagliata risposta alle osservazioni formulate alla relazione tecnica;
in subordine, discute la causa precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
12069/2022 promossa da:
GE NA OI ( ) e C.F._1 Parte_1
( rappresentati e difesi dall'avv. GIULIA LEO e dall'avv.
[...] C.F._2
ENRICO CANZONIERI, elettivamente domiciliati in VIA STELLATA 13, CATANIA
contro
( rappresentato e difeso dall'avv. DAVID CASSANITI ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA METASTASIO 5, GIARRE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Angela OV
LO e nei confronti di per le motivazioni di seguito Parte_1 CP_1
esposte, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori incombenti istruttori.
1.1. Angela OV LO ha allegato (e provato) di essere stata aggredita in data 9
Per_ settembre 2021, alle 6:30 circa, mentre passeggiava insieme al cane (meticcio di taglia media di proprietà del marito ) in Giarre, via Carlo Sada, da un cane di grossa Parte_1 taglia, che ivi si trovava libero e privo di custodia;
l'animale, sprovvisto di collare e di guinzaglio, si scagliava contro il meticcio, per poi avventarsi anche nei confronti dell'odierna attrice facendola pagina 2 di 10 rovinare al suolo;
a seguito dell'aggressione l'attrice riportava plurime ferite da morso alla mano destra, escoriazioni multiple ai gomiti ed alle ginocchia, edema ginocchio sinistro, dolore in corrispondenza della IV e V vertebra lombare (cfr. doc. 1 allegato alla citazione).
Angela OV LO agisce pertanto in questa sede chiedendo la condanna di CP_1
– nella qualità di proprietario dell'animale – al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
[...]
a seguito della descritta aggressione, comprensivo anche della maggiore difficoltà incontrata nello svolgimento della propria attività lavorativa (c.d. danno da cenestesi lavorativa).
Da qui, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_1
a titolo di danno emergente, comprensivo delle spese mediche sostenute per la cura del cane
[...]
Per_
(identificato con microchip . PartitaIVA_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
La giurisprudenza di legittimità in tema di danni cagionati da un animale ha infatti chiarito che la responsabilità dei proprietari è presunta e fondata non già sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale: per l'effetto, “[…] il proprietario risponde in ogni caso ed in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito […]” (in questi termini, Cass. civ. 28652/2017).
Alla luce del compendio probatorio in atti, come integrato all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può dirsi adempiuto da parte attrice l'onere probatorio che l'art. 2052 c.c. pone a carico del danneggiato.
In primo luogo, a seguito delle lesioni patite, Angela LO presentava denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Giarre;
conclusa la fase delle indagini preliminari, la Procura della
Repubblica presso l'intestato ufficio disponeva nei confronti dell'odierno convenuto, il decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Giarre per il reato di cui all'art. 590 c.p “perché ometteva di custodire con le debite cautele, in luogo pubblico, senza guinzaglio e museruola, uno dei due cani di razza “mastweiler”, che aggrediva LO Angela OV cagionandole lesioni
pagina 3 di 10 personali (frattura somatica L2) giudicate guaribili in gg. 30 s.c.. In Giarre, il 09.09.2021” (cfr. doc.
20 allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Quanto all'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il giudice di merito può liberamente avvalersi anche delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
la relativa motivazione del provvedimento così assunto dall'autorità giudiziaria non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta è estesa a tutte le successive risultanze probatorie e non si limita ad un apprezzamento della sola fonte di prova penalistica, utilizzata invece come utile e concorrente elemento di giudizio (Cass. civ. 20335/2004).
Peraltro, l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove c.d. atipiche, quali sono, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari
(Cass. civ. 2947/2023).
Ciò detto, gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari risultano corroborate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
All'udienza del 27 settembre 2024 il teste (non parente delle parti e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] abito e abitavo anche all'epoca del fatto, in Giarre, via Carlo Sada n. 11, al quarto piano. Quella mattina ho sentito una signora, che non conoscevo, gridare forte, dalla strada, richiesta di aiuto, e mi sono affacciato al balcone. Quindi ho visto la signora sdraiata a terra che tratteneva da dietro un cane di grossa taglia […] Dopo un paio di minuti, entrambi i cani sono scappati (nel senso che il cane grosso rincorreva l'altro cane) e la signora si è alzata piano piano ed è andata via […] il cane più grosso era di un colore marroncino chiaro, mentre il cane che poi è stato inseguito era nero” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 27 settembre 2024).
La testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) Testimone_2
ha riferito quanto segue: “[…] ricordo che il 09/09/2021, alle ore 6:30 di mattina circa, stavo ancora dormendo ma sono stata svegliata da dei rumori strani provenienti dalla strada (come se un cane stesse mordendo qualcuno) e da urla che chiedevano aiuto. Mi sono quindi affacciata dal balcone del secondo piano, dove si trova la mia stanza da letto, e ho visto un grosso cane, senza collare, che inseguiva un cane più piccolino, con un guinzaglio rosso che pendeva e una signora ferita che rincorreva entrambi. Preciso che la signora aveva le ginocchia ed una mano insanguinati. Quindi sono scesa dalle scale, ho aperto il portone principale e ho visto che in strada un cane corso (credo fosse un
pagina 4 di 10 cane corso, ricordo che era di colore marrone) aveva attaccato al collo un cane più piccolo e l'aveva buttato a terra […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 27 settembre 2024);
All'udienza del 4 febbraio 2025 il testimone (fratello dell'attrice, Testimone_3 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] il 9 settembre 2021 abitavo ancora in Giarre, Via Michele Federico Sciacca 13, che si trovava vicino a casa di mia sorella
LO Angela, sita al numero civico 11. Ricordo che erano le 6:40 di mattina perché uscivo ogni giorno a quell'ora per andare a lavoro […] mi sono sentito chiamare alle spalle da mia sorella. Mi sono voltato e l'ho vista a circa 5/10 metri dietro di me, sanguinante alle ginocchia, alle braccia e alle mani, che mi chiedeva aiuto, dicendomi che era stata aggredita da due cani. In quel momento c'era accanto a lei solo un cane di grossa taglia, di colore marrone che cercava di morderle la mano e si alzava sulle zampe posteriori e colpiva mia sorella al busto. Per aiutare mia sorella, ho chiamato a voce alta mia moglie che stava uscendo con la macchina, dicendole di avvicinarsi e di fare salire in macchina mia sorella mentre io distraevo il cane […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
Anche la testimone (affine di secondo grado, disinteressata all'esito del Testimone_4 giudizio) ha confermato che “[…] il 9 settembre 2021, alle ore 6:40, io stavo uscendo di casa, con la mia macchina, per andare a lavoro, quando ho visto mio marito , che mi faceva Testimone_3 cenno di avvicinarmi. Quindi mi sono avvicinata e lui mi ha detto di andare più avanti dove c'era mia cognata Angela LO che era stata aggredita da un cane ed era ferita. Io la vedevo in lontananza e mi sono avvicinata;
mio marito si è avvicinato pure, a piedi, ed ha allontanato il cane. Era un cane grosso di colore marrone, che stava intorno a mia cognata e la spingeva, cercando di avvicinarsi alla mano ferita […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
In particolare, la testimone (figlia degli attori, disinteressata all'esito del Testimone_5 giudizio) ha puntualmente riferito le conseguenze dannose riportate dalla madre a seguito dell'evento per cui è causa, dichiarando quanto segue: “[…] il giorno dopo, ossia il 10/09/2021 io mi sono trasferita di nuovo a casa dei miei genitori a Giarre e posso confermare che per circa un anno e mezzo mia madre ha sofferto di insonnia dovuta al trauma dell'aggressione […] mia madre per circa tre mesi si è rifiutata di portare a spasso il cane […]”; la teste conferma che la LO porta fuori il cane
Siria “[…] solo quando è strettamente necessario […]”. Inoltre, la testimone ha precisato che “[…] anche se io da un anno abito a Verona, però quando scendo a Giarre vedo che mia madre non riesce a salire bene i gradini ma deve fare delle pause e poi deve mettere il ghiaccio nel ginocchio;
il ginocchio rimane comunque gonfio e lei non riesce a camminare […]” (cfr. pagg.
4-5 del verbale di udienza del
27 settembre 2024).
pagina 5 di 10 Le deposizioni sopra descritte devono ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa o intervenute immediatamente dopo l'aggressione; (b) collimanti con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare ai verbali di sommarie informazioni rese dagli stessi a poca distanza di tempo rispetto all'evento per cui è causa (cfr. docc. 17-19 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice), oltre al verbale di pronto soccorso e alla relazione veterinaria (cfr. docc.
1-2 allegati alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dalla LO, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Parte attrice ha altresì dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto dell'animale ed il danno sofferto per effetto dell'aggressione.
Il perito d'ufficio nominato dal Tribunale ha infatti accertato che, a seguito del comportamento dell'animale, l'attrice riportò un “trauma al menisco mediale del ginocchio sinistro e frattura del corpo vertebrale di L2”, lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica provata dal medesimo attore nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato che “[…] rispettato appare il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno riportato […]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Di contro, l'odierno convenuto non ha provato il caso fortuito ovvero l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo - caso fortuito che, come tale, deve intendersi alla stregua di un fattore eccezionale, imprevedibile o inevitabile, operante sotto il profilo oggettivo (comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato), che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario.
Nella specie, a fronte della dinamica dei fatti come globalmente emersa dall'istruttoria processuale deve ragionevolmente escludersi la sussistenza di tale fattore nella causazione del danno: il cane del convenuto, sottraendosi al controllo del padrone, si allontanò dall'abitazione privata (uscendo dal cancello) e giungendo sulla strada pubblica, privo di guinzaglio e di museruola;
incontrando l'attrice, che a sua volta passeggiava con il proprio cane, aggredì prima quest'ultimo e poi anche la stessa LO;
solo l'intervento del fratello della signora ( ) e dei vicini ( Testimone_3 Tes_2
) - intervenuti nell'immediatezza dell'aggressione - riuscì a porre fine all'attacco del cane.
[...]
Ebbene, come anzidetto, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione di proprietà (e/o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, di guisa che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il pagina 6 di 10 caso fortuito) attinente non già ad un comportamento del responsabile bensì alle modalità di causazione del danno.
Ciò premesso, non ha dato prova della sussistenza di un elemento esterno CP_1
(eccezionale, imprevedibile ed inevitabile) che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Quanto sinora esposto è quindi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori.
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno preteso da ciascuno degli attori.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura pagina 7 di 10 compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, osserva il Tribunale che, quanto al danno non patrimoniale sofferto da
Angela LO, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio (che ha fornito peraltro esauriente risposta alle osservazioni dei consulenti di parte) emerge che la signora è affetta da “[…] postumi permanenti costituenti compromissione della validità psicofisica consistenti in “Ipomiotrofia coscia sx cm 1 edema sottorotuleo, incremento perimetrico di cm 1 alla sura. Movimenti del ginocchio possibili ma riferiti dolenti ai gradi estremi con scrosci articolari e dolenzia alla digito pressione”, ed al rachide lombare “dolenzia alla digito pressione con movimenti possibili ma riferiti dolenti ai gradi estremi specie la flessione e la torsione […]”: tutto ciò è nel complesso valutabile alla stregua di un danno biologico/dinamico-relazionale permanente in misura pari al 12% (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale in € 32.415,00, a cui va aggiunta la somma di € 6.483,00 - come incremento per personalizzazione del danno nella misura del 20% del danno non patrimoniale sopra stimato - per complessivi € 38.898,00 (alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone
, dalle quali può evincersi l'accentuato carattere della sofferenza patita Testimone_5 dall'attrice in conseguenza dell'aggressione, anche sotto il profilo della modificazione delle proprie abitudini di vita - cfr. verbale d'udienza del 27 settembre 2024);
pagina 8 di 10 • l'invalidità temporanea assoluta per giorni trenta in € 3.450,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni dieci in € 575,00;
il tutto, per complessivi € 42.923,00 cui si aggiungono € 275,00 per spese mediche per un totale di €
43.198,00.
Osserva il tribunale che non sono liquidabili ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno, atteso che parte attrice ha solo allegato (e non provato) il danno da lesione della "cenestesi lavorativa" - consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi pertanto i dedotto disagi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo (cfr. Cass. civ.
16628/2023).
L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (22 aprile 2025) alla data del sinistro (9 settembre 2021), per conseguenti € 37.207,58.
Su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
47.198,97.
Deve infine ritenersi provato il danno patrimoniale patito da e Parte_1
Per_ consistente nelle spese sostenute per la cura del cane (pacificamente di proprietà dell'attore e, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, anch'esso aggredito dall'animale del convenuto in occasione dei fatti per cui è causa), essendo stato dimostrato che a seguito del fatto illecito la cagna fu sottoposta a terapie mediche per un totale di € 369,50 - come da documentazione in atti depositata dal Pt_1
(cfr. doc. 14 in allegato alla citazione): su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi € 468,40.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di Angela OV LO, del danno CP_1
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 47.198,97, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al risarcimento, in favore di , del CP_1 Parte_1
danno meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 468,40, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. condanna a rimborsare ad Angela OV LO e CP_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 882,91 per anticipazioni ed € 5.077,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12069/2022
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 9:53 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Canzonieri, Angela OV LO, l'avv. David Cassaniti.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Canzonieri precisa le conclusioni chiedendo preliminarmente il richiamo del c.t.u. perché fornisca una più dettagliata risposta alle osservazioni formulate alla relazione tecnica;
in subordine, discute la causa precisando le conclusioni come da citazione. L'avv. Cassaniti precisa le conclusioni chiedendo preliminarmente il richiamo del c.t.u. perché fornisca una più dettagliata risposta alle osservazioni formulate alla relazione tecnica;
in subordine, discute la causa precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
12069/2022 promossa da:
GE NA OI ( ) e C.F._1 Parte_1
( rappresentati e difesi dall'avv. GIULIA LEO e dall'avv.
[...] C.F._2
ENRICO CANZONIERI, elettivamente domiciliati in VIA STELLATA 13, CATANIA
contro
( rappresentato e difeso dall'avv. DAVID CASSANITI ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA METASTASIO 5, GIARRE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Angela OV
LO e nei confronti di per le motivazioni di seguito Parte_1 CP_1
esposte, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori incombenti istruttori.
1.1. Angela OV LO ha allegato (e provato) di essere stata aggredita in data 9
Per_ settembre 2021, alle 6:30 circa, mentre passeggiava insieme al cane (meticcio di taglia media di proprietà del marito ) in Giarre, via Carlo Sada, da un cane di grossa Parte_1 taglia, che ivi si trovava libero e privo di custodia;
l'animale, sprovvisto di collare e di guinzaglio, si scagliava contro il meticcio, per poi avventarsi anche nei confronti dell'odierna attrice facendola pagina 2 di 10 rovinare al suolo;
a seguito dell'aggressione l'attrice riportava plurime ferite da morso alla mano destra, escoriazioni multiple ai gomiti ed alle ginocchia, edema ginocchio sinistro, dolore in corrispondenza della IV e V vertebra lombare (cfr. doc. 1 allegato alla citazione).
Angela OV LO agisce pertanto in questa sede chiedendo la condanna di CP_1
– nella qualità di proprietario dell'animale – al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
[...]
a seguito della descritta aggressione, comprensivo anche della maggiore difficoltà incontrata nello svolgimento della propria attività lavorativa (c.d. danno da cenestesi lavorativa).
Da qui, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_1
a titolo di danno emergente, comprensivo delle spese mediche sostenute per la cura del cane
[...]
Per_
(identificato con microchip . PartitaIVA_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
La giurisprudenza di legittimità in tema di danni cagionati da un animale ha infatti chiarito che la responsabilità dei proprietari è presunta e fondata non già sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale: per l'effetto, “[…] il proprietario risponde in ogni caso ed in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito […]” (in questi termini, Cass. civ. 28652/2017).
Alla luce del compendio probatorio in atti, come integrato all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può dirsi adempiuto da parte attrice l'onere probatorio che l'art. 2052 c.c. pone a carico del danneggiato.
In primo luogo, a seguito delle lesioni patite, Angela LO presentava denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Giarre;
conclusa la fase delle indagini preliminari, la Procura della
Repubblica presso l'intestato ufficio disponeva nei confronti dell'odierno convenuto, il decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Giarre per il reato di cui all'art. 590 c.p “perché ometteva di custodire con le debite cautele, in luogo pubblico, senza guinzaglio e museruola, uno dei due cani di razza “mastweiler”, che aggrediva LO Angela OV cagionandole lesioni
pagina 3 di 10 personali (frattura somatica L2) giudicate guaribili in gg. 30 s.c.. In Giarre, il 09.09.2021” (cfr. doc.
20 allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Quanto all'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il giudice di merito può liberamente avvalersi anche delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
la relativa motivazione del provvedimento così assunto dall'autorità giudiziaria non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta è estesa a tutte le successive risultanze probatorie e non si limita ad un apprezzamento della sola fonte di prova penalistica, utilizzata invece come utile e concorrente elemento di giudizio (Cass. civ. 20335/2004).
Peraltro, l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove c.d. atipiche, quali sono, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari
(Cass. civ. 2947/2023).
Ciò detto, gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari risultano corroborate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
All'udienza del 27 settembre 2024 il teste (non parente delle parti e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] abito e abitavo anche all'epoca del fatto, in Giarre, via Carlo Sada n. 11, al quarto piano. Quella mattina ho sentito una signora, che non conoscevo, gridare forte, dalla strada, richiesta di aiuto, e mi sono affacciato al balcone. Quindi ho visto la signora sdraiata a terra che tratteneva da dietro un cane di grossa taglia […] Dopo un paio di minuti, entrambi i cani sono scappati (nel senso che il cane grosso rincorreva l'altro cane) e la signora si è alzata piano piano ed è andata via […] il cane più grosso era di un colore marroncino chiaro, mentre il cane che poi è stato inseguito era nero” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 27 settembre 2024).
La testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) Testimone_2
ha riferito quanto segue: “[…] ricordo che il 09/09/2021, alle ore 6:30 di mattina circa, stavo ancora dormendo ma sono stata svegliata da dei rumori strani provenienti dalla strada (come se un cane stesse mordendo qualcuno) e da urla che chiedevano aiuto. Mi sono quindi affacciata dal balcone del secondo piano, dove si trova la mia stanza da letto, e ho visto un grosso cane, senza collare, che inseguiva un cane più piccolino, con un guinzaglio rosso che pendeva e una signora ferita che rincorreva entrambi. Preciso che la signora aveva le ginocchia ed una mano insanguinati. Quindi sono scesa dalle scale, ho aperto il portone principale e ho visto che in strada un cane corso (credo fosse un
pagina 4 di 10 cane corso, ricordo che era di colore marrone) aveva attaccato al collo un cane più piccolo e l'aveva buttato a terra […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 27 settembre 2024);
All'udienza del 4 febbraio 2025 il testimone (fratello dell'attrice, Testimone_3 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] il 9 settembre 2021 abitavo ancora in Giarre, Via Michele Federico Sciacca 13, che si trovava vicino a casa di mia sorella
LO Angela, sita al numero civico 11. Ricordo che erano le 6:40 di mattina perché uscivo ogni giorno a quell'ora per andare a lavoro […] mi sono sentito chiamare alle spalle da mia sorella. Mi sono voltato e l'ho vista a circa 5/10 metri dietro di me, sanguinante alle ginocchia, alle braccia e alle mani, che mi chiedeva aiuto, dicendomi che era stata aggredita da due cani. In quel momento c'era accanto a lei solo un cane di grossa taglia, di colore marrone che cercava di morderle la mano e si alzava sulle zampe posteriori e colpiva mia sorella al busto. Per aiutare mia sorella, ho chiamato a voce alta mia moglie che stava uscendo con la macchina, dicendole di avvicinarsi e di fare salire in macchina mia sorella mentre io distraevo il cane […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
Anche la testimone (affine di secondo grado, disinteressata all'esito del Testimone_4 giudizio) ha confermato che “[…] il 9 settembre 2021, alle ore 6:40, io stavo uscendo di casa, con la mia macchina, per andare a lavoro, quando ho visto mio marito , che mi faceva Testimone_3 cenno di avvicinarmi. Quindi mi sono avvicinata e lui mi ha detto di andare più avanti dove c'era mia cognata Angela LO che era stata aggredita da un cane ed era ferita. Io la vedevo in lontananza e mi sono avvicinata;
mio marito si è avvicinato pure, a piedi, ed ha allontanato il cane. Era un cane grosso di colore marrone, che stava intorno a mia cognata e la spingeva, cercando di avvicinarsi alla mano ferita […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
In particolare, la testimone (figlia degli attori, disinteressata all'esito del Testimone_5 giudizio) ha puntualmente riferito le conseguenze dannose riportate dalla madre a seguito dell'evento per cui è causa, dichiarando quanto segue: “[…] il giorno dopo, ossia il 10/09/2021 io mi sono trasferita di nuovo a casa dei miei genitori a Giarre e posso confermare che per circa un anno e mezzo mia madre ha sofferto di insonnia dovuta al trauma dell'aggressione […] mia madre per circa tre mesi si è rifiutata di portare a spasso il cane […]”; la teste conferma che la LO porta fuori il cane
Siria “[…] solo quando è strettamente necessario […]”. Inoltre, la testimone ha precisato che “[…] anche se io da un anno abito a Verona, però quando scendo a Giarre vedo che mia madre non riesce a salire bene i gradini ma deve fare delle pause e poi deve mettere il ghiaccio nel ginocchio;
il ginocchio rimane comunque gonfio e lei non riesce a camminare […]” (cfr. pagg.
4-5 del verbale di udienza del
27 settembre 2024).
pagina 5 di 10 Le deposizioni sopra descritte devono ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa o intervenute immediatamente dopo l'aggressione; (b) collimanti con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare ai verbali di sommarie informazioni rese dagli stessi a poca distanza di tempo rispetto all'evento per cui è causa (cfr. docc. 17-19 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice), oltre al verbale di pronto soccorso e alla relazione veterinaria (cfr. docc.
1-2 allegati alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dalla LO, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Parte attrice ha altresì dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto dell'animale ed il danno sofferto per effetto dell'aggressione.
Il perito d'ufficio nominato dal Tribunale ha infatti accertato che, a seguito del comportamento dell'animale, l'attrice riportò un “trauma al menisco mediale del ginocchio sinistro e frattura del corpo vertebrale di L2”, lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica provata dal medesimo attore nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato che “[…] rispettato appare il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno riportato […]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Di contro, l'odierno convenuto non ha provato il caso fortuito ovvero l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo - caso fortuito che, come tale, deve intendersi alla stregua di un fattore eccezionale, imprevedibile o inevitabile, operante sotto il profilo oggettivo (comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato), che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario.
Nella specie, a fronte della dinamica dei fatti come globalmente emersa dall'istruttoria processuale deve ragionevolmente escludersi la sussistenza di tale fattore nella causazione del danno: il cane del convenuto, sottraendosi al controllo del padrone, si allontanò dall'abitazione privata (uscendo dal cancello) e giungendo sulla strada pubblica, privo di guinzaglio e di museruola;
incontrando l'attrice, che a sua volta passeggiava con il proprio cane, aggredì prima quest'ultimo e poi anche la stessa LO;
solo l'intervento del fratello della signora ( ) e dei vicini ( Testimone_3 Tes_2
) - intervenuti nell'immediatezza dell'aggressione - riuscì a porre fine all'attacco del cane.
[...]
Ebbene, come anzidetto, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione di proprietà (e/o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, di guisa che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il pagina 6 di 10 caso fortuito) attinente non già ad un comportamento del responsabile bensì alle modalità di causazione del danno.
Ciò premesso, non ha dato prova della sussistenza di un elemento esterno CP_1
(eccezionale, imprevedibile ed inevitabile) che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Quanto sinora esposto è quindi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori.
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno preteso da ciascuno degli attori.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura pagina 7 di 10 compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, osserva il Tribunale che, quanto al danno non patrimoniale sofferto da
Angela LO, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio (che ha fornito peraltro esauriente risposta alle osservazioni dei consulenti di parte) emerge che la signora è affetta da “[…] postumi permanenti costituenti compromissione della validità psicofisica consistenti in “Ipomiotrofia coscia sx cm 1 edema sottorotuleo, incremento perimetrico di cm 1 alla sura. Movimenti del ginocchio possibili ma riferiti dolenti ai gradi estremi con scrosci articolari e dolenzia alla digito pressione”, ed al rachide lombare “dolenzia alla digito pressione con movimenti possibili ma riferiti dolenti ai gradi estremi specie la flessione e la torsione […]”: tutto ciò è nel complesso valutabile alla stregua di un danno biologico/dinamico-relazionale permanente in misura pari al 12% (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale in € 32.415,00, a cui va aggiunta la somma di € 6.483,00 - come incremento per personalizzazione del danno nella misura del 20% del danno non patrimoniale sopra stimato - per complessivi € 38.898,00 (alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone
, dalle quali può evincersi l'accentuato carattere della sofferenza patita Testimone_5 dall'attrice in conseguenza dell'aggressione, anche sotto il profilo della modificazione delle proprie abitudini di vita - cfr. verbale d'udienza del 27 settembre 2024);
pagina 8 di 10 • l'invalidità temporanea assoluta per giorni trenta in € 3.450,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni dieci in € 575,00;
il tutto, per complessivi € 42.923,00 cui si aggiungono € 275,00 per spese mediche per un totale di €
43.198,00.
Osserva il tribunale che non sono liquidabili ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno, atteso che parte attrice ha solo allegato (e non provato) il danno da lesione della "cenestesi lavorativa" - consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi pertanto i dedotto disagi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo (cfr. Cass. civ.
16628/2023).
L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (22 aprile 2025) alla data del sinistro (9 settembre 2021), per conseguenti € 37.207,58.
Su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
47.198,97.
Deve infine ritenersi provato il danno patrimoniale patito da e Parte_1
Per_ consistente nelle spese sostenute per la cura del cane (pacificamente di proprietà dell'attore e, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, anch'esso aggredito dall'animale del convenuto in occasione dei fatti per cui è causa), essendo stato dimostrato che a seguito del fatto illecito la cagna fu sottoposta a terapie mediche per un totale di € 369,50 - come da documentazione in atti depositata dal Pt_1
(cfr. doc. 14 in allegato alla citazione): su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi € 468,40.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di Angela OV LO, del danno CP_1
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 47.198,97, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al risarcimento, in favore di , del CP_1 Parte_1
danno meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 468,40, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. condanna a rimborsare ad Angela OV LO e CP_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 882,91 per anticipazioni ed € 5.077,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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