Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
2672 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2672 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA DEL CEDRO in data
12/09/1998 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) in [...]
data 13/11/1962, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FRAGORZI PAMELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA DEL
CEDRO in data 12/09/1998 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) in [...]
data 13/11/1962, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA MARIA DEL
CEDRO al n. 3 P. II Serie A Anno 1998; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/12/2024, che integralmente si riportano:
1) Per quanto attiene l'affidamento del figlio egli continuerà ad essere Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori – con collocazione presso il padre nell'abitazione del medesimo ove assumerà la residenza unitamente al padre-; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore quanto alla salute, educazione ed istruzione.
2 Si precisa sin d'ora che stante l'età del minore lo stesso potrà esprimere e si terrà conto della sua volontà di dimorare stabilmente con diverso genitore da quello indicato come collocatario nel presente ricorso.
Potrà pertanto il minore recarsi dalla madre e dalla stessa pernottare qualora egli lo richieda e lo voglia.
2) Per quanto attiene alle modalità di visita, salvo diverso accordo fra i coniugi e tenuto conto della volontà e delle esigenze di vita del minore e nonché lavorative dei genitori, la madre terrà il figlio presso la propria abitazione – quando si sposterà definitivamente dall'abitazione familiare -, tre pomeriggi a settimana, anche con pernottamento qualora il figlio lo desideri, nonché a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera, anche con pernottamento qualora il figlio lo desideri.
Durante le vacanze Natalizie, salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, e tenuto conto della volontà e delle esigenze di vita del minore e nonché lavorative dei genitori, la madre avrà facoltà di ospitare il figlio, presso la propria abitazione per una settimana, anche non consecutiva, alternando con il padre il giorno di
Capodanno. Nel giorno di Natale, il figlio pranzerà con la madre e successivamente andrà dal padre, che lo terrà anche il giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze Pasquali, salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, la madre avrà facoltà di ospitare il minore per 3 giorni consecutivi alternando con il padre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività (1 novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 febbraio festa della Patrona di Forlì ecc..), salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, e tenuto conto della volontà e delle esigenze di vita del minore, saranno alternate di anno in anno tra i due genitori.
Durante le vacanze estive, salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, e tenuto conto della volontà e delle esigenze di vita del minore, la madre potrà tenere il figlio per due settimane anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno con la madre entro il mese di maggio.
3 Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, dovrà avere cura che il minore provveda a svolgere i compiti scolastici e dovrà altresì occuparsi di garantire la frequentazione di corsi/attività sportive e/o ricreative, catechismo, scout, eventi di svago, compleanni, ed ogni altra attività eventualmente praticata dal figlio.
Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, dovranno favorire i contatti telefonici con l'altro genitore, anche mediante almeno una videochiamata al giorno, ed anche qualora il bambino si trovi presso i parenti dell'uno o dell'altro genitore.
3) Per quanto attiene al contributo al mantenimento del figlio ogni Per_1
genitore provvederà nella misura del mantenimento diretto alle esigenze del figlio minore nei giorni e periodi di spettanza.
4) Per quanto attiene alle spese straordinarie, tali spese saranno sostenute nella misura del 30% dalla madre e del 70% da parte del padre, con obbligo del genitore non pagante di rifondere pro quota le cifre anticipate dall'altro, alla presentazione dei giustificativi di spesa.
Ogni spesa superiore ad euro 100,00 dovrà essere preventivamente concordata.
Tali spese sono identificate in conformità al Protocollo vigente in materia avanti al
Tribunale di Forlì, già in possesso delle parti e che qui si richiamano.
Le parti dichiarano sin d'ora di voler individuare le spese straordinarie di cui in oggetto secondo lo schema di cui all'art.15) del richiamato “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” (operativo presso il Tribunale di
Forlì e sottoscritto in data 09.06.2017 dal Presidente del Tribunale di Forlì, dal
Consiglio dell'Ordine Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Forlì), che fanno proprio e che di seguito si trascrive integralmente il testo: “1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per
4 trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali.
3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena,
Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti
5 nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura delle minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private.
5) Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.”
5) L'assegno unico corrisposto da INPS verrà percepito interamente nella misura del 100% dalla sig.ra impegnandosi il a sottoscrivere la rinuncia a CP_1 Pt_1
tale emolumento in favore della Eneidi, qualora tale documento venisse richiesto dall'INPS.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti,
l'immobile costituente l'abitazione coniugale, sito nel Comune di Forlì, Via
Domenico Bazzoli n. 3 acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio nella misura del 50% ciascuno sarà acquistato con apposito atto di compravendita fissato alla data del 23.01.2025 dalla figlia maggiore della coppia nata a [...]_2
(FC) il 18.05.2000 – C.F. – e dal di lei compagno C.F._3 Per_3
nato a [...] il [...] – C.F. –
[...] C.F._4
entrambi residenti a [...].
Il ricavato di tale vendita sarà diviso fra i coniugi nella egual misura del 50%.
7) Per quanto attiene la vettura Mercedes Benz tg. EZ970HS di proprietà di entrambi i coniugi (doc. n. 4), il si impegna sin d'ora al passaggio di Pt_1
proprietà del medesimo veicolo con accollo delle spese per l'incombente.
8) Oltre a ciò, e salvo buon fine di quanto sopra, i coniugi dichiarano di ritenersi, reciprocamente, economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere
6 a titolo di mantenimento personale e in punto di ogni altro rapporto economico pendente fra loro, rinunciando ad ogni eventuale rivendicazione in merito.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA MARIA DEL
CEDRO per quanto di competenza.
Forlì, 11/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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