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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
(CF: , con il patrocinio Email_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Passerini
e
(C.F. , con il patrocinio dall'Avv. CP_1 C.F._2
Valentina Buttari
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 23.1.2014 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 24.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 CP_1 affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse della stessa.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1. La figlia è affidata in regime paritario (da alternarsi settimana lunga: Per_1 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica e settimana corta: martedì e giovedì) ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso l'abitazione della madre, al momento domiciliata presso Via San Carlo n. 124, e conseguentemente la vendita dell'immobile di cui sopra, in Collesalvetti (LI) – Stagno – Via Gobetti n. 28;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
l'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Festività alternate, comunque secondo i desideri e la volontà della figlia, con alternanza di Natale e Capodanno da un anno all'altro; Festività pasquali alternando Pasqua-Pasquetta di anno in anno;
Per le feste di compleanno i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti, compatibilmente ai turni/permessi di lavoro;
4. Per le ferie estive e invernali la figlia trascorrerà con ciascun Per_1 genitore almeno 15 giorni non consecutivi (max una settimana in estate e inverno), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, a seconda del piano ferie previsto nei rispettivi luoghi di lavoro;
5. Visto il pari tempo trascorso dalla minore con entrambi i genitori le parti provvederanno a quanto necessario alla figlia in via diretta nei giorni Per_1 di propria spettanza, escludendosi la previsione, per entrambi i genitori, di assegno di mantenimento;
6. Le spese straordinarie saranno al 50% fra le parti, qui richiamando integralmente le Linee Guida emesse dal CNF in data 29.11.2017, da intendersi a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, Con farmaceutiche, psicoterapeutiche, non erogabili da , ivi compresi i tickets, spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, campi estivi, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago, per regali compleanni
2 amici e/o compagni di scuola, per acquisto di computer, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese di custodia dei figli minori
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o dei genitori in mancanza di Persona_2 parenti disponibili e di alternative gratuite. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate se in misura superiore alla somma di €
150,00, salvo casi di assoluta urgenza riguardo alle sole spese mediche, e dovranno essere rimborsate entro il 30 di ogni mese con bonifico bancario, previa esibizione della documentazione di spesa;
Ciascun genitore si accollerà le spese extra di vacanza quando la figlia sarà con sé mentre le vacanze autonome andranno concordate ed il relativo costo dovrà essere diviso a metà;
7. Le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia Per_1 verrà percepito da entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, come già in essere;
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9. I genitori concordano fin d'ora di rilasciarsi il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per espatrio anche per la figlia minore (passaporto o carta di Per_1 identità per la minore valida anche per l'espatrio;
10. Quanto alla casa familiare, si dà atto che le parti hanno accettato proposta irrevocabile di acquisto, con termine per stipula del contratto definitivo entro il
31.01.2025; Contestualmente verrà estinto anche il mutuo acceso presso MpS di
Livorno.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 10/4/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
(CF: , con il patrocinio Email_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Passerini
e
(C.F. , con il patrocinio dall'Avv. CP_1 C.F._2
Valentina Buttari
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 23.1.2014 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 24.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 CP_1 affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse della stessa.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1. La figlia è affidata in regime paritario (da alternarsi settimana lunga: Per_1 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica e settimana corta: martedì e giovedì) ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso l'abitazione della madre, al momento domiciliata presso Via San Carlo n. 124, e conseguentemente la vendita dell'immobile di cui sopra, in Collesalvetti (LI) – Stagno – Via Gobetti n. 28;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
l'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Festività alternate, comunque secondo i desideri e la volontà della figlia, con alternanza di Natale e Capodanno da un anno all'altro; Festività pasquali alternando Pasqua-Pasquetta di anno in anno;
Per le feste di compleanno i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti, compatibilmente ai turni/permessi di lavoro;
4. Per le ferie estive e invernali la figlia trascorrerà con ciascun Per_1 genitore almeno 15 giorni non consecutivi (max una settimana in estate e inverno), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, a seconda del piano ferie previsto nei rispettivi luoghi di lavoro;
5. Visto il pari tempo trascorso dalla minore con entrambi i genitori le parti provvederanno a quanto necessario alla figlia in via diretta nei giorni Per_1 di propria spettanza, escludendosi la previsione, per entrambi i genitori, di assegno di mantenimento;
6. Le spese straordinarie saranno al 50% fra le parti, qui richiamando integralmente le Linee Guida emesse dal CNF in data 29.11.2017, da intendersi a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, Con farmaceutiche, psicoterapeutiche, non erogabili da , ivi compresi i tickets, spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, campi estivi, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago, per regali compleanni
2 amici e/o compagni di scuola, per acquisto di computer, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese di custodia dei figli minori
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o dei genitori in mancanza di Persona_2 parenti disponibili e di alternative gratuite. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate se in misura superiore alla somma di €
150,00, salvo casi di assoluta urgenza riguardo alle sole spese mediche, e dovranno essere rimborsate entro il 30 di ogni mese con bonifico bancario, previa esibizione della documentazione di spesa;
Ciascun genitore si accollerà le spese extra di vacanza quando la figlia sarà con sé mentre le vacanze autonome andranno concordate ed il relativo costo dovrà essere diviso a metà;
7. Le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia Per_1 verrà percepito da entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, come già in essere;
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9. I genitori concordano fin d'ora di rilasciarsi il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per espatrio anche per la figlia minore (passaporto o carta di Per_1 identità per la minore valida anche per l'espatrio;
10. Quanto alla casa familiare, si dà atto che le parti hanno accettato proposta irrevocabile di acquisto, con termine per stipula del contratto definitivo entro il
31.01.2025; Contestualmente verrà estinto anche il mutuo acceso presso MpS di
Livorno.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 10/4/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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