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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9682/2024 R.G. cui è riunito 15448/2023 (atp)
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Puorto con il quale
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 24.7.2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ingiustamente aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalido con diritto alla pensione o in subordine all'assegno di invalidità civile (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure, che per la loro genericità sono ai limiti dell'ammissibilità, sono in ogni caso infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto.
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Alcun rilievo può essere assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, e ciò vieppiù in considerazione del fatto che manca in atti documentazione sanitaria che paventi una gravità delle affezioni patite da parte ricorrente tale da far dubitare della validità e condivisibilità delle valutazioni del ctu.
Né si ravvisa il dedotto contrasto tra le conclusioni rassegnate dal ctu e la documentazione medica cui si fa genericamente riferimento in ricorso, atteso che tale documentazione non viene nemmeno puntualmente indicata.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu. Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 9.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9682/2024 R.G. cui è riunito 15448/2023 (atp)
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Puorto con il quale
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 24.7.2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ingiustamente aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalido con diritto alla pensione o in subordine all'assegno di invalidità civile (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure, che per la loro genericità sono ai limiti dell'ammissibilità, sono in ogni caso infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto.
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Alcun rilievo può essere assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, e ciò vieppiù in considerazione del fatto che manca in atti documentazione sanitaria che paventi una gravità delle affezioni patite da parte ricorrente tale da far dubitare della validità e condivisibilità delle valutazioni del ctu.
Né si ravvisa il dedotto contrasto tra le conclusioni rassegnate dal ctu e la documentazione medica cui si fa genericamente riferimento in ricorso, atteso che tale documentazione non viene nemmeno puntualmente indicata.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu. Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 9.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli