CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato all'indirizzo pec ( presso l'avv. Luca Domenico Email_1
Ciavarella, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, P.zza Carlo CP_1
Emanuele II n. 13, presso lo studio degli avv.ti Cristiano Burdese e Carlo Infuso, la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 732/2022 emessa in data
26/07/2022
- Risoluzione compravendita – risarcimento danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via preliminare:
- accertata l'ammissimilità ex art. 345 c.p.c., ammettere quale nuova prova
i – verbale di sommarie informazioni rese dal sig. in data 18 maggio 2022; Controparte_2
ii - la Sentenza n. 122/2023 emessa in data 2 febbraio 2023 dal Tribunale di Trento, e
iii - i documenti prodotti nel relativo procedimento già depositati nel fascicolo e,
- ritenuta accertata la non attribuibilità dell'opera “Cariatide” del 1912, circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm” al nonché la non genuinità delle Persona_1
certificazioni di autentica consegnate dalla Sig.ra a corredo della stessa, anche attraverso CP_1
l'espletamento di TU (qualora ritenuto necessario) e la mancata pubblicazione dell'opera nel
Catalogo Ragionato – di PA OM VI (che peraltro non è mai stato pubblicato). Per_1
Nel merito ed in principalità, per i motivi di appello tutti già esposti e che qui si intendono interamente richiamati: accertare l'inadempimento della GN e pronunciare la risoluzione del contratto di CP_1
vendita dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm e per l'effetto, condannare la GN alla restituzione di euro 110.000,00 e dell'opera CP_1 denominata “Elmo” del 1948, olio su tela 70x90 cm. In caso di indisponibilità Parte_2
dell'opera di per la restituzione condannare la GN al pagamento di Pt_2 CP_1
ulteriori euro 110.000,00, e così l'importo complessivo di euro 220.000,00. in via subordinata: accertare l'errore essenziale in cui il Sig. e/o entrambi i contraenti sono CP_3 caduti e relativo alla genuinità dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm, e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto di vendita del 09 agosto
2010 e, conseguentemente, condannare la GN alla restituzione di euro 110.000,00 e CP_1 dell'opera di denominata “Elmo” del 1948, olio su tela 70x90 cm. In caso di Parte_2
indisponibilità dell'opera di per la restituzione, condanna la GN al Pt_2 CP_1
pagamento di ulteriori euro 110.000,00, e così l'importo complessivo di euro 220.000,00.
In ogni caso, accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta GN , CP_1
condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore a titolo di indisponibilità del capitale e dell'opera corrisposti nel 2010 e /o della mancata rivalutazione del “ e/o della mancata Per_1 rivalutazione dell'opera “Elmo” di nella misura di ulteriori euro 50.000,00 o la Parte_2
diversa somma che Questa Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà più congrua. Il tutto oltre interessi come per legge.
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello;
respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 732 resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo, in data 23 luglio 2022, pubblicata in data 26 luglio 2022, nell'ambito del giudizio RG 2288/2019.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cuneo chiedendo, previo accertamento della non riconducibilità al maestro CP_1
del quadro "Cariatide", oggetto della compravendita stipulata in data 09/08/2010 Controparte_4
con la risoluzione del contratto medesimo o, in subordine, l'annullamento per errore CP_1
essenziale, o, in via di ulteriore subordine, per dolo della convenuta, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto, pari a euro 110.000,00, oltre alla restituzione dell'opera di
[...]
"Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm), consegnata in permuta;
inoltre chiedeva la Pt_2
corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 per la indisponibilità del capitale e dell'opera "Elmo" e/o per mancata rivalutazione dell'opera attribuita a e/o per mancata rivalutazione dell'opera "Elmo". Per_1
Esponeva l'attore di aver acquistato in data 09/08/2010 da con la mediazione della CP_1
Galleria d'Arte di Skema 5, il cui direttore artistico, all'epoca dei fatti, era , compagno Persona_2
della convenuta, l'opera "Cariatide" del 1912 circa (acquerello carboncino e matita su cartone, 64 × 49 cm), la cui paternità era attribuita dalla venditrice all'artista che la convenuta in Controparte_4
data 09/09/2010 gli aveva consegnato tre certificati di autenticità dell'opera e cioè: autentica su fotografia di autentica su fotografia degli Archivi Legali di Persona_3 Controparte_4
Parigi a firma di ulteriore dichiarazione, a firma di stilata a Milano Testimone_1 Testimone_1
il 18/06/2010, ove il medesimo dichiarava che l'opera sarebbe stata pubblicata nel volume n. 5 del
Catalogo Ragionato dei disegni di che, successivamente, determinatosi ad Controparte_4
alienare l'opera "Cariatide", aveva preso contatti con la la quale, a seguito di Controparte_5
una valutazione da parte dell'esperto Dott. aveva ritenuto possibile la non autenticità Persona_4
dell'opera, poiché difforme da quella oggetto di pubblicazione e non accompagnata da autentiche sufficientemente autorevoli, sicché con missiva del 05/06/2019 gli veniva comunicato di non poter inserire l'opera nei propri cataloghi, ai fini della presentazione all'asta.
pagina 3 di 15 Si costituiva tardivamente in giudizio , chiedendo la reiezione delle domande proposte nei CP_1
suoi confronti.
Esponeva la convenuta di essere un'appassionata d'arte e di avere nel corso degli anni acquistato alcune opere d'arte, tra cui il disegno oggetto di causa, comprato nel giugno del 1999 da Tes_2
; che, al momento del suo acquisto, l'opera era corredata dall'autentica rilasciata da
[...] [...]
figlia dell'artista, sul retro di una fotografia ritraente l'opera stessa, inoltre era corredata Per_3
dalla dichiarazione, rilasciata in data 19 settembre 1996 da già archivista e poi Testimone_1
proprietario degli Archivi Legali di e collaboratore di e che Controparte_4 Persona_3 quest'ultima aveva designato come persona autorizzata a certificare le Opere di che nel Per_1
2010, avendo necessità di acquistare una nuova abitazione, aveva deciso di vendere l'opera di e per questo motivo si era rivolta alla Galleria d'Arte Skema 5 di Cuneo, affinché cercasse Per_1
sul mercato un possibile acquirente interessato all'opera; che la Galleria d'Arte l'aveva quindi messa in contatto con , imprenditore noto nella provincia, collezionista appassionato e attento, Parte_1
da tempo cliente della Galleria;
che, unitamente all'opera consegnava all'acquirente le due certificazioni, che aveva ricevuto al momento dell'acquisto, oltre a un'ulteriore attestazione, rilasciata in data 18 giugno 2010 dallo stesso certificatore, che confermava la dichiarazione di Testimone_1 del 1979 e la circostanza che l'opera era censita negli Archivi Legali Persona_3 [...]
confermando, secondo quanto già indicato nell'attestazione del 2010, che l'opera sarebbe CP_4
stata pubblicata nel volume 5 del Catalogo Ragionato delle opere di a cura di Per_1 Tes_1
con l'indicazione del nome di colui, che fosse risultato proprietario dell'opera al momento
[...]
della pubblicazione.
La convenuta, quindi, oltre a negare qualsivoglia sua responsabilità per la vendita di un'opera, che si assumeva non essere autentica, contestava, in via preliminare, la domanda dell'attore, che si fondava anzitutto sull'accertamento della non autenticità dell'opera, osservando come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto, che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale.
Con sentenza pronunciata in data 26/07/2022 il Tribunale di Cuneo respingeva le domande proposte da
, compensando tra le parti le spese di giudizio. Parte_1
Avverso la predetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/02/2023, con cui ha riproposto le domande disattese nel giudizio di primo grado.
Si è costituiva in giudizio , resistendo al gravame. CP_1
pagina 4 di 15 All'udienza del 13/03/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata, nel pervenire alla reiezione delle domande proposte da , ha Parte_1
anzitutto precisato come le domande di risoluzione e di annullamento presuppongano tutte l'accertamento della falsità del dipinto compravenduto, sicché parte attrice avrebbe dovuto previamente dimostrare la falsità dell'opera acquistata, non potendo trovare applicazione il principio d'inversione dell'onere probatorio operante in materia contrattuale, e così derogare alla regola generale in ordine alla prova dei fatti costitutivi dell'azione.
Di tale esigenza, di un preventivo accertamento della non autenticità dell'opera, peraltro sarebbe consapevole lo stesso attore, laddove nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione ha chiesto, in via preliminare, la verifica della non riconducibilità dell'opera "Cariatide" al Maestro salvo Per_1
poi eliminare il riferimento a tale domanda nei successivi atti.
Ha quindi osservato il Tribunale come, non esistendo un organo ufficiale con il compito di certificare l'autenticità delle opere d'arte, sia evidente la difficoltà di un tale accertamento dopo la morte del suo autore. Tuttavia ha ritenuto di un non aderire all'opinione secondo cui l'attribuzione della paternità di un'opera d'arte non potrebbe essere oggetto di accertamento giudiziale tra privati, dovendosi ritenere tale richiesta ammissibile, posto che i dubbi di autenticità compromettono in maniera significativa le facoltà di godimento e disposizione del bene, incidendo sul suo valore di scambio.
Operate tali premesse, la domanda formulata da è stata tuttavia rigettata nel merito, Parte_1
poiché dalle prove prodotte non sarebbe emersa la falsità del dipinto oggetto di compravendita.
Lo stesso attore aveva prodotto tre certificati di autenticità dell'opera, a lui consegnati da CP_1
in data 09/09/2010, e tali elementi di prova non potevano essere inficiati dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio da , direttore della sentito in qualità di Persona_4 Controparte_5
teste, poiché egli stesso ha precisato come i rilievi da lui formulati sull'autenticità dell'opera, consegnategli dall' per essere messa in vendita, abbiano natura di mero parere, oltre ad essere il Pt_1
suo giudizio ispirato all'atteggiamento prudenziale, che governa le scelte della . CP_5
Alla luce di un siffatto quadro probatorio, quindi alcuna consulenza tecnica avrebbe potuto essere disposta, dal momento che questa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Da ultimo la sentenza ha ritenuto che non potesse tenersi conto, trattandosi di documentazione pagina 5 di 15 tardivamente prodotta, allegata dall'attore solo con la comparsa conclusionale, della querela di relativa alla falsità delle certificazioni a sua firma, che hanno accompagnato la Testimone_1
vendita dell'opera oggetto di causa.
In ogni caso, ha osservato il Tribunale come, anche l'eventuale apocrifia di quelle autentiche, non eliminerebbe comunque l'esistenza del documento sottoscritto dalla figlia dell'autore,
[...]
al cui giudizio di autenticità deve attribuirsi un elevato grado di attendibilità, dato il Per_3
rapporto di stretta parentela con l'artista, che fa presumere un forte interesse al rispetto del cd. diritto morale d'autore.
Ha infine concluso il Tribunale, precisando che non condurrebbe ad una diversa soluzione l'applicazione del principio d'inversione dell'onere probatorio, operante in materia contrattuale, per cui, quand'anche si ritenesse sufficiente l'allegazione della falsità dell'opera da parte dell'acquirente, l'onere di dimostrare l'autenticità sarebbe stato assolto dalla venditrice a mezzo della consegna di ben tre attestazioni di autenticità, di cui una proveniente dalla diretta discendente del presunto autore.
Dalla mancata prova della falsità del dipinto e comunque dell'inadempimento della convenuta, conseguiva altresì il rigetto delle domande risarcitorie formulate.
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non Parte_1
accoglibili le domande, ritenendo le medesime non provate e specificamente affermando che non fosse stata fornita la prova in ordine al principale fatto costitutivo, e cioè l'accertamento della falsità dell'opera oggetto di compravendita, atteso che l'accertamento dell'inadempimento non riguardava esclusivamente la non genuinità dell'opera "Cariatide” del 1912 (acquerello, carboncino e matita su cartone 64 × 49 cm), attribuita alla paternità di ma anche la falsità delle relative Controparte_4
certificazioni, falsità di entrambi accertata in altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale Penale di Trento, al quale si riferiscono le nuove prove prodotte nel presente giudizio di appello.
In quel procedimento penale infatti , fondatore dell'Istituto Casa Natale Modigliani, che ha CP_6
fatto parte sino al 1990 degli Archivi Legali Modigliani e che è attualmente considerato uno dei massimi conoscitori a livello internazionale delle opere dell'artista livornese, nonché Testimone_1
sono stati chiamati a testimoniare su dichiarazioni precedentemente da essi rese, concernenti la falsità di tre opere del Maestro una delle quali è l'opera oggetto del presente giudizio, a cui Per_1
corredo la venditrice, ha consegnato l'autentica, falsamente attribuita a CP_1 [...]
datata 25/06/1979, ritenuta in quella sede falsa. Per_3
Con il secondo motivo di impugnazione, che per la sua stretta connessione logica può essere esaminato congiuntamente al primo, viene nello specifico censurata la non corretta valutazione del pagina 6 di 15 materiale probatorio in atti, sostenendo che, qualora tale quadro probatorio fosse stato correttamente disaminato, il Tribunale di Cuneo sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti, atteso che sono state prodotte: la missiva della del 05/06/2019, dalla quale si può evincere che Parte_3
non esiste corrispondenza tra la bibliografia citata nella documentazione di autentica e l'opera inserita nelle corrispondenti pubblicazioni, mentre, per quanto concerne le autentiche che accompagnano l'opera, quelle non hanno sufficiente autorevolezza e il necessario riconoscimento, tale da consentire la presentazione in asta dell'opera; le riproduzioni fotografiche del Volume V del Catalogue dei Per_5
disegni di dimostra che le opere pubblicate non corrispondono a quella in possesso Controparte_4
di , differentemente da quanto indicato nel certificato datato 18/06/2010, a firma del Parte_1
Tes_1
Pertanto, le contestazioni mosse dall' si basano su riscontri fattuali, evincendosi dalla Pt_1
documentazione elencata e prodotta nel giudizio di primo grado che l'opera consegnata da CP_1
non corrisponde a quella riprodotta nel Catalogue Raisonnè, OM V, di al numero Testimone_1
66/14, nonostante la convenuta ne avesse garantito la pubblicazione in tale catalogo.
Tale circostanza è stata confermata anche da , direttore della Casa d'Aste milanese. Persona_4
L'assenza della pubblicazione dell'opera venduta in qualsivoglia Catalogo Ragionato delle opere di sarebbe già di per sé elemento sufficiente ad inficiarne l'autenticità, tale dato è tuttavia Per_1
ulteriormente corroborato dai docc. 9 e 10, che riguardano le certificazioni consegnate dalla , ad CP_1
attestazione dell'autenticità dell'opera, atteso che ha espressamente affermato che Testimone_1
quelle dichiarazioni a sua firma sono apocrife.
Ne consegue che non solo l'opera consegnata è priva dei requisiti di commerciabilità, ma che le dichiarazioni di autentica, consegnate a corredo della stessa, sono state disconosciute dallo stesso presunto loro autore.
Del resto, il Giudice di primo grado, erroneamente, non ha valutato il doc. 9, prodotto con la comparsa conclusionale, ritenendolo tardivo, senza considerare che il medesimo è venuto ad esistenza quando era ormai spirato il termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., avendo proposto denuncia- Testimone_1
querela solo in data 16/09/2021 ed essendo quindi avvenuta la produzione con la prima difesa utile, e cioè la comparsa conclusionale.
Ulteriore elemento di prova non adeguatamente valutato è rappresentato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 09/02/2021 dal teste , per cui, anche a voler ritenere che le valutazioni Persona_4
da questi espresse, riguardo alla non autenticità dell'opera costituiscano un mero “parere”, in ogni caso, esse forniscono un ulteriore elemento indiziario a sostegno della non autenticità dell'opera.
L'unico elemento, che rimarrebbe a sostegno della autenticità, è dunque costituito dalla certificazione a pagina 7 di 15 firma di ritenuta dal Tribunale sufficiente a determinare il rigetto delle domande Persona_3 dell' ma anche essa è stata indicata come apocrifa dal e quindi non idonea a fornire la Pt_1 Tes_1
prova dell'autenticità, in particolare se posta a raffronto con tutti gli altri elementi di prova, che depongono in senso contrario.
La , inoltre, non ha mai consegnato il certificato di provenienza/acquisto dell'opera venduta e ciò CP_1
in violazione dell'art. 64 del Codice dei beni culturali.
Il motivo è fondato.
Giova precisare come i due motivi d'impugnazione proposti non censurino il criterio di riparto dell'onere probatorio seguito dal Tribunale, ma unicamente la valutazione che, in base a quei criteri, è stata fatta del materiale probatorio in atti, sicché entro tali limiti devoluti a questa Corte deve essere condotto l'esame.
È pacifico che l'opera attribuita ad "Cariatide", venduta da ad Controparte_4 CP_1 [...]
, sia stata consegnata unitamente a documentazione fotografica riportante tre autentiche: una Parte_1
manoscritta, priva di data, sottoscritta dalla figlia dell'artista, la seconda, datata 19 Persona_3
settembre 1996, sempre manoscritta e a firma di nella quale si dichiara che l'opera Testimone_1
riprodotta è stata classificata come autentica nel 1979 da e che da quella data è Persona_3
inserita negli Archivi Legali la terza sempre, a firma di e Controparte_4 Testimone_1
manoscritta, datata 18 giugno 2010, quindi di data prossima alla vendita da parte di CP_1
avvenuta nel mese di agosto 2010, nella quale nuovamente si ribadisce che, secondo l'Estratto degli
Archivi Legali l'opera è stata classificata tra le autentiche da Controparte_4 Persona_3
nel 1979 e si aggiunge che l'opera sarà riprodotta nel Catalogue Raisonnè Amedeo Modigliani, con possibilità quindi di inserirla all'interno del Tomo V, con il nome del proprietario attuale.
Ulteriormente l'odierna parte appellata, nel costituirsi tardivamente nel giudizio di primo grado, ha depositato una lettera dattiloscritta a lei inviata in data 29/01/2021, dunque già pendente il giudizio di primo grado, con la quale su carta intestata e con a margine apposti due timbri Testimone_1
, conferma quanto già precedentemente dichiarato in data Controparte_7
19/09/1996 e 18/06/2010, circa il fatto che l'opera sia stata classificata tra le autentiche da
[...]
a Parigi nel 1979 e inserita negli Archivi Legali e che sarà pubblicata a breve nel Catalogue Per_3
Raisonnè, Vol. 6.
Tali autentiche, nonché la missiva datata 29/01/2021 che il avrebbe inviato a Tes_1 CP_1
hanno formato oggetto di una denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Milano da in data 16/09/2021, cui ha fatto seguito un verbale di sommarie informazioni rese dal Testimone_1
al Nucleo di Monza di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri in data 18/05/2022. Tes_1
pagina 8 di 15 Si tratta dei documenti 9 e 10, dei quali deve essere valutata l'ammissibilità della produzione.
Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto il doc. 9, e cioè la denuncia – querela, tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado e quindi insuscettibile di valutazione, al di là di avere comunque concluso che quel documento, cui aveva fatto seguito la remissione di querela (v. doc. 10), non muterebbe la conclusione finale di mancanza di prova della non autenticità dell'opera, poiché resterebbe pur sempre l'autentica proveniente dalla figlia dell'artista.
La tesi della tardività della produzione non risulta condivisibile, trattandosi di documentazione venuta ad esistenza (in data 16/09/2021) nel corso del giudizio di primo grado, dopo che erano scaduti i termini per le produzioni istruttorie (spirati a febbraio del 2020).
Orbene con l'atto di denuncia-querela con riferimento alla dichiarazione Testimone_1
asseritamente a firma di alle dichiarazioni apparentemente da lui provenienti, datate Persona_3
19/09/1996 e 18/06/2010, nonché alla missiva datata 29/01/2021, affermava che tali documenti, oltre ad essere privi dei timbri della ON , contengono errori grammaticali, Controparte_4
risultano apocrifi nei contenuti, e con specifico riferimento ai tre documenti apparentemente a lui riconducibili, dichiarava che non erano da lui sottoscritti, così disconoscendo che i medesimi provenissero da lui. Precisava inoltre di non avere mai conosciuto, né intrattenuto rapporti con CP_1
ma di conoscere invece , che apprendeva essere il suo compagno.
[...] Persona_2
Nell'ambito di quella medesima denuncia-querela il precisava di avere solo visionato le Tes_1
riproduzioni fotografiche dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, oltre che di un'altra opera, "Tete de femme, technique crayon sur papier”, estranea al presente giudizio, e di ritenere che le medesime non fossero autentiche, aggiungendo, con specifico riferimento all'opera “Cariatide" che l'opera genuina era inserita nel Tomo 3 del Catalogo Ragionato di e "le differenze grafiche inducono Controparte_4
sostenere che possa solo trattarsi di un'opera apocrifa, di una copia, considerando che il Maestro non produceva opere seriali." Per_1
Oltre a tale documento nel presente giudizio è stato depositato, in data 06/03/2024, il verbale di s.i.t rese da in data 18/05/2022, unitamente all'avviso di chiusura indagini, ex art. 408 Testimone_1
c.p.p.., notificato a in qualità di persona offesa, in data 04/04/2023, quindi in epoca Testimone_1
successiva all'instaurazione del presente giudizio d'appello, avvenuta con atto di citazione del
27/02/2023.
Tale documento risulta dunque ammissibile, ex art. 345 c.p.c., in quanto divenuto disponibile per la parte, dopo la chiusura delle indagini preliminare, e dunque in epoca successiva alla notifica dell'atto d'appello, e prodotto alla prima udienza utile tenutasi dinanzi a questa Corte in data 28/06/2023.
In tale verbale, dinanzi ai CC del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il dichiarava, Tes_1
pagina 9 di 15 coerentemente con il contenuto della denuncia – querela, che i tre documenti riportanti il suo nome e la sua firma erano apocrifi e così pure affermava essere non genuina la firma di Persona_3 ribadendo che “le firme sui certificati non sono di mia mano”.
Il fatto che la querela sia stata successivamente rimessa dal per ragioni che attengono, da un Tes_1
lato, a pressioni ricevute, dall'altro ad un atteggiamento di prudenza, per essersi espresso con riferimento ad opere che non ha visionato direttamente, ma solo di cui ha visionato solo le riproduzioni fotografiche, non inficia in alcun modo il disconoscimento da lui operato riguardo alle autentiche apparentemente da lui provenienti, nonché riguardo alla valutazione espressa in termini di non genuinità dell'autentica apparentemente proveniente da Persona_3
Al proposito, non risponde al vero quanto osservato dall'appellata circa il fatto che il avrebbe Tes_1
rimesso la querela, perché aveva ricevuto delle pressioni, che l'avevano indotto a presentarla (v. pag.
12 comparsa costituzione in appello di ). CP_1
Quanto riferito dal in sede di remissione della querela (v. doc. 10 è infatti di tutt'altro Tes_1 Pt_1
tenore: le pressioni sono state a lui rivolte dopo la presentazione della querela e parrebbe per le affermazioni da lui fatte in ordine alla non autenticità delle due opere di "Cariatide" e Per_1
"Tete de femme, technique crayon sur papier”, menzionate nella querela medesima. Per cui, come già precisato, non avendo egli direttamente visionato le opere indicate come "false", ha ritenuto prudenzialmente di rimettere la querela, ma ciò in alcun modo vale a smentire quanto da lui affermato in ordine alla falsità delle sue autentiche e dell'autentica di Persona_3
Per comprendere la rilevanza delle autentiche di e per contro l'incidenza negativa Testimone_1
sull'autenticità dell'opera dell'assenza di quelle, e ancor più, nel caso di specie, della loro contraffazione, che certamente depone per il tentativo di attribuire autenticità ad un'opera che ne è priva, è sufficiente riportare quanto scritto dalla stessa odierna appellata nella sua comparsa di costituzione in primo grado: “…non esiste un catalogo critico dell'opera di la sua vita Per_1
“nomade”, i continui traslochi, l'impeto che lo portava a distruggere disegni, quadri e sculture ne hanno reso incerti i confini.
Il catalogo di pubblicato per la prima volta nel 1958 e aggiornato nel 1970, è sì Parte_4
considerato il punto di riferimento, ma con alcune lacune, poiché la lista di 337 opere comprende solo quelle visionate personalmente dallo stesso Per contro, sul mercato circolano 1.200 opere Pt_4 attribuite all'artista.
Figura chiave nell'ampliamento dello scarno originario catalogo è lo storico dell'arte Pt_4
che conobbe la figlia di a Parigi negli anni 70. Testimone_1 Per_1 Per_3
divenuta storica dell'arte, raccolse e catalogò ogni documento che potesse avere valenza Per_3
pagina 10 di 15 testimoniale della vita del padre (lettere, cartoline, fotografie, timbri, calchi e lastre) e, nel 1983, ne costituì post mortem l'Archivio a memoria d'artista, il Controparte_8
ne assunse la presidenza nominando archivista lo storico dell'arte
[...] Per_3 Testimone_1
Il centro delle ricerche e degli studi per tutelare, conservare, proteggere e studiare l'opera paterna sarebbe stata Livorno, città natale del grande (questa volontà della venne anche CP_4 Per_1
dichiarata nei suoi scritti Biografici sul padre).
Per qualche tempo infatti la sede fu ospitata presso la ON Casa Natale Modigliani, fondata e diretta da e curatore scientifico della ON Christian PA. CP_6
Nel 1983 creò l'associazione culturale Persona_3 Controparte_9
era detentrice di tutti i diritti sul materiale presente negli archivi e nominò Per_3 Testimone_1
Presidente, designato come persona autorizzata a certificare le Opere di Modigliani. Alla morte di nel 1984, venne nominato suo successore ufficiale. Per_3 Tes_1
Peraltro, con sentenza del 30 dicembre 2013 del Tribunale di Roma, è stato dichiarato Tes_1 legittimo proprietario dell'archivio e titolare dei diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere dell' (1884-1920) – costituito da Controparte_10
più di 6000 tra documenti e opere – e dei timbri per autenticare le riproduzioni delle opere (trattasi di opere di grafica), in forza dell'atto di cessione stipulato in data 12 novembre 1982 tra la figlia unica dell'artista, e ” (v. pagg. 11 e 12 comparsa di costituzione in primo grado di Per_3 Tes_1 CP_1
.
[...]
Gli elementi di prova sopra indicati, rappresentati dagli atti delle indagini preliminari del procedimento poi archiviato, sono , del resto, certamente utilizzabili dal giudice civile, una volta acquisiti al giudizio, quali prove atipiche, atteso che: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (v. ex multis Cass. n. 2947/2023).
Situazione che ricorre nel caso di specie in cui, come evidenziato dall'appellante, vi sono ulteriori prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che parimenti depongono in senso contrario all'attribuibilità dell'opera ad Controparte_4
Si tratta della lettera in data 05/06/2019, con cui il direttore della di Milano Itineris s.r.l., CP_5 comunicava ad l'impossibilità di inserire l'opera “Cariatide” nei loro cataloghi, Parte_1
poiché “non esiste corrispondenza tra la bibliografia citata nella documentazione da lei fornitaci e
l'opera effettivamente inserita nelle corrispondenti pubblicazioni. Nello specifico, abbiamo appurato
pagina 11 di 15 che l'opera pubblicata al n. 227, Cariatide verso sinistra del catalogo di Parte_5 [...]
Catalogo Generale. Sculture e disegni 1909 – 1914, non corrisponde a quella da Lei CP_4
presentataci. La medesima anomalia è stata riscontata verificando il Catalogue OM V, di Per_5
dove l'opera in oggetto non risulta pubblicata, in quanto al n. 66/14 è riprodotta la Testimone_1
medesima presente nel sopracitato catalogo di Pt_5
….
Ci permettiamo in fine di sottolineare come il fatto che la sua opera sia “passivamente” simile ma non corrispondente a quella effettivamente pubblicata nei cataloghi citati, induce il legittimo dubbio che possa trattarsi di una copia.”
Sentito in qualità di teste, dinanzi al Tribunale di Cuneo, , precisava di avere Persona_4
“…riscontrato discrepanze sinottiche palesi ed anomalie di tipo stilistico tra l'opera che mi veniva mostrata e quelle indicate nelle bibliografie di nello specifico, la cosa che più balzava Per_1 all'occhio era tentativo di riprodurre la ricciolatura, la flessione della bocca o le pieghe vicine all'inguine, che a mio avviso denotano il tentativo goffo di riprodurre l'opera nel tentativo di clonarla;
di conseguenza, per ragioni di tutela della casa d'asta e del cliente, ho rifiutato l'acquisizione dell'opera….
…. so che le pubblicazioni di opere sono innumerevoli: per citarne alcuni, sono Patagni, CP_11 Pt_4
e preciso che, convenzionalmente, viene riconosciuta credibilità maggiore al catalogo Tes_1 pubblicato da poi a quello di Patagni ed, infine, al ” (v. verbale ud. 09/02/2021). Pt_4 Tes_1
Deve pertanto concludersi che l'autenticità dell'opera, per quanto in questa sede rileva, nell'ambito del rapporto negoziale intercorso tra le parti, risulti smentita da tutti gli elementi acquisiti.
Vi è infatti la valutazione, fondata su riscontri obiettivi, argomentati e motivati, espressa da Per_4
; vi è il fatto altrettanto obiettivo che l'opera non risulti inserita in alcuno dei cataloghi delle
[...]
opere di circostanza questa fondamentale, viste le peculiari difficoltà di sicura Controparte_4
attribuzione delle opere a questo artista;
infine, il fatto che le autentiche, che hanno accompagnato la vendita dell'opera, siano state disconosciute dal loro autore, che parimenti ha sostenuto la falsità dell'autentica apparentemente proveniente da Persona_3
È pacifico che l'opera “Cariatide verso sinistra”, inserita nel Tomo V del Catalogue di Per_5
– e cioè proprio il volume in cui secondo la dichiarazione del 18/06/2010 avrebbe Testimone_1
dovuto essere inserita l'opera cui si riferiva l'autentica - sia altra rispetto a quella venduta ad
[...]
. Parte_1
Quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellata, non è vero che l'opera non sia stata inserita, in pagina 12 di 15 quanto avrebbe dovuto essere il proprietario di quel momento ad attivarsi per chiederne l'inserimento, bensì un'opera, raffigurante quel soggetto e avente quel titolo, è effettivamente stata inserita nel Tomo
V, del Catalogo Ragionato, ma è diversa da quella venduta da all'odierno appellante. CP_1
Né risulta che l'opera sia inserita negli Archivi Legali di Controparte_4
Le prove esaminate sono dunque sufficienti ad escludere l'autenticità dell'opera, senza necessità di procedere all'esame della sentenza del Tribunale di Trento, resa nel giudizio per diffamazione a carico degli autori del volume “L'Affare Modigliani. Trame, crimini, misteri all'ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre”, e delle dichiarazioni rese in quel processo da e CP_6 [...]
, anche perché le medesime sono riferite a riproduzioni fotografiche di opere dell'artista, la cui Tes_1
corrispondenza con l'opera oggetto di causa non può fondarsi su riscontri obiettivi ed univoci.
Quanto sin qui ritenuto, conduce dunque alla risoluzione del contratto stipulato tra le parti, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “…la negoziazione, avvenuta, si badi, come genuine, di res poi rivelatesi false propriamente alla categoria dell'aliud pro alio (cfr. Cass. 1.7.2008, n. 17995, secondo cui la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato
l'autore costituisce una ipotesi di vendita di "aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 cod. civ…)” (v. Cass. n.
30173/2018; in senso conforme Cass. n. 17995/2008).
Per effetto della dichiarata risoluzione deve essere condannata alle conseguenti CP_1
restituzioni della somma di € 110.000,00, versata a mezzo assegno in data 09/08/2010, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché dell'opera di
[...]
"Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm). Pt_2
Con riferimento alla restituzione dell'opera di data in permuta, va precisato come nella Parte_2
presente sede non possa pronunciarsi sulla domanda proposta in via alternativa, del pagamento di ulteriori € 110.000,00, per il caso in cui l'opera non fosse più suscettibile di restituzione, per indisponibilità della stessa da parte di atteso che la restituzione per equivalente CP_1
presuppone anzitutto un'indagine in fatto, circa l'impossibilità materiale della restituzione, che in questa sede non può essere compiuta, oltre ad una valutazione del danno da correlarsi all'aumento di valore dell'opera di quell'artista da riferirsi al momento in cui la restituzione in natura non risulti più possibile.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
per la mancata rivalutazione dell'opera di rivalutazione che egli Parte_1 Controparte_4
avrebbe conseguito qualora l'opera vendutagli fosse stata autentica.
Pur essendo ammessa dalla giurisprudenza di legittimità la risarcibilità, quale lucro cessante, della pagina 13 di 15 perdita d'incremento di valore di mercato di un quadro poi rivelatosi non autentico (v. Cass. n.
29566/2019), e cioè del plusvalore che il quadro avrebbe conseguito nel corso degli anni (cfr. Cass. n.
16763/2011), gli elementi di prova offerti al riguardo nel presente giudizio non sono esaustivi e sufficienti a fornire tale prova.
L'odierno appellante ha infatti prodotto nel giudizio di primo grado unicamente la stampa di una videata (v. doc. 7), tratta dal sito ArsValue, del giugno del 2019, con riportato un grafico ed in calce l'indicazione di percentuali di rivalutazione per alcuni anni delle opere realizzate da con la Per_1
tecnica della matita.
Si tratta di elaborazioni, che non è dato conoscere su quali rilevazioni si fondino, e dunque quale sia la loro attendibilità, oltre a non coprire l'arco temporale, che dovrebbe venire in considerazione nel presente giudizio (e cioè dal 2010 e non dal 2013), né l ha formulato in giudizio altre istanze Pt_1
istruttorie volte a dimostrare o accertare siffatto danno, ed anche la TU, tardivamente richiesta con la comparsa conclusionale, non riguarda tale profilo.
Le spese del giudizio.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, relativamente alla domanda principale di risoluzione, le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di CP_1
debbono essere poste interamente a suo carico con liquidazione in base al D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a e 260.000,00) e tenuto conto della natura e del numero delle questioni trattate.
La liquidazione per il giudizio di primo grado deve quindi essere operata, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata all'assunzione di un contenuto numero di mezzi di prova orale, e così in complessivi €
21.118,00; e per il presente grado di giudizio, avendo riguardo ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva e a quelli compresi tra i minimi e i medi per la fase decisionale, e così in complessivi €
9.388,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed esposti documentati per i due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
732/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede;
pagina 14 di 15 dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato in data 09/08/2010 tra e Parte_1
avente ad oggetto l'opera “Cariatide” del 1912 circa, acquarello, carboncino e matita CP_1
su cartone (70x90 cm) attribuita ad Controparte_4
condanna, per l'effetto, a restituire ad la somma di € 110.000,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a restituire l'opera di "Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm); Parte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere ad le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 Parte_1
che si liquidano, quanto al primo grado, in € 21.118,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A., IVA, e per il presente grado in € 9.388,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.,
IVA, nonché agli esposti documentati per il doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato all'indirizzo pec ( presso l'avv. Luca Domenico Email_1
Ciavarella, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, P.zza Carlo CP_1
Emanuele II n. 13, presso lo studio degli avv.ti Cristiano Burdese e Carlo Infuso, la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 732/2022 emessa in data
26/07/2022
- Risoluzione compravendita – risarcimento danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via preliminare:
- accertata l'ammissimilità ex art. 345 c.p.c., ammettere quale nuova prova
i – verbale di sommarie informazioni rese dal sig. in data 18 maggio 2022; Controparte_2
ii - la Sentenza n. 122/2023 emessa in data 2 febbraio 2023 dal Tribunale di Trento, e
iii - i documenti prodotti nel relativo procedimento già depositati nel fascicolo e,
- ritenuta accertata la non attribuibilità dell'opera “Cariatide” del 1912, circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm” al nonché la non genuinità delle Persona_1
certificazioni di autentica consegnate dalla Sig.ra a corredo della stessa, anche attraverso CP_1
l'espletamento di TU (qualora ritenuto necessario) e la mancata pubblicazione dell'opera nel
Catalogo Ragionato – di PA OM VI (che peraltro non è mai stato pubblicato). Per_1
Nel merito ed in principalità, per i motivi di appello tutti già esposti e che qui si intendono interamente richiamati: accertare l'inadempimento della GN e pronunciare la risoluzione del contratto di CP_1
vendita dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm e per l'effetto, condannare la GN alla restituzione di euro 110.000,00 e dell'opera CP_1 denominata “Elmo” del 1948, olio su tela 70x90 cm. In caso di indisponibilità Parte_2
dell'opera di per la restituzione condannare la GN al pagamento di Pt_2 CP_1
ulteriori euro 110.000,00, e così l'importo complessivo di euro 220.000,00. in via subordinata: accertare l'errore essenziale in cui il Sig. e/o entrambi i contraenti sono CP_3 caduti e relativo alla genuinità dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, acquerello, carboncino e matita su cartone, 64x49 cm, e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto di vendita del 09 agosto
2010 e, conseguentemente, condannare la GN alla restituzione di euro 110.000,00 e CP_1 dell'opera di denominata “Elmo” del 1948, olio su tela 70x90 cm. In caso di Parte_2
indisponibilità dell'opera di per la restituzione, condanna la GN al Pt_2 CP_1
pagamento di ulteriori euro 110.000,00, e così l'importo complessivo di euro 220.000,00.
In ogni caso, accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta GN , CP_1
condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore a titolo di indisponibilità del capitale e dell'opera corrisposti nel 2010 e /o della mancata rivalutazione del “ e/o della mancata Per_1 rivalutazione dell'opera “Elmo” di nella misura di ulteriori euro 50.000,00 o la Parte_2
diversa somma che Questa Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà più congrua. Il tutto oltre interessi come per legge.
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello;
respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 732 resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo, in data 23 luglio 2022, pubblicata in data 26 luglio 2022, nell'ambito del giudizio RG 2288/2019.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cuneo chiedendo, previo accertamento della non riconducibilità al maestro CP_1
del quadro "Cariatide", oggetto della compravendita stipulata in data 09/08/2010 Controparte_4
con la risoluzione del contratto medesimo o, in subordine, l'annullamento per errore CP_1
essenziale, o, in via di ulteriore subordine, per dolo della convenuta, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto, pari a euro 110.000,00, oltre alla restituzione dell'opera di
[...]
"Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm), consegnata in permuta;
inoltre chiedeva la Pt_2
corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 per la indisponibilità del capitale e dell'opera "Elmo" e/o per mancata rivalutazione dell'opera attribuita a e/o per mancata rivalutazione dell'opera "Elmo". Per_1
Esponeva l'attore di aver acquistato in data 09/08/2010 da con la mediazione della CP_1
Galleria d'Arte di Skema 5, il cui direttore artistico, all'epoca dei fatti, era , compagno Persona_2
della convenuta, l'opera "Cariatide" del 1912 circa (acquerello carboncino e matita su cartone, 64 × 49 cm), la cui paternità era attribuita dalla venditrice all'artista che la convenuta in Controparte_4
data 09/09/2010 gli aveva consegnato tre certificati di autenticità dell'opera e cioè: autentica su fotografia di autentica su fotografia degli Archivi Legali di Persona_3 Controparte_4
Parigi a firma di ulteriore dichiarazione, a firma di stilata a Milano Testimone_1 Testimone_1
il 18/06/2010, ove il medesimo dichiarava che l'opera sarebbe stata pubblicata nel volume n. 5 del
Catalogo Ragionato dei disegni di che, successivamente, determinatosi ad Controparte_4
alienare l'opera "Cariatide", aveva preso contatti con la la quale, a seguito di Controparte_5
una valutazione da parte dell'esperto Dott. aveva ritenuto possibile la non autenticità Persona_4
dell'opera, poiché difforme da quella oggetto di pubblicazione e non accompagnata da autentiche sufficientemente autorevoli, sicché con missiva del 05/06/2019 gli veniva comunicato di non poter inserire l'opera nei propri cataloghi, ai fini della presentazione all'asta.
pagina 3 di 15 Si costituiva tardivamente in giudizio , chiedendo la reiezione delle domande proposte nei CP_1
suoi confronti.
Esponeva la convenuta di essere un'appassionata d'arte e di avere nel corso degli anni acquistato alcune opere d'arte, tra cui il disegno oggetto di causa, comprato nel giugno del 1999 da Tes_2
; che, al momento del suo acquisto, l'opera era corredata dall'autentica rilasciata da
[...] [...]
figlia dell'artista, sul retro di una fotografia ritraente l'opera stessa, inoltre era corredata Per_3
dalla dichiarazione, rilasciata in data 19 settembre 1996 da già archivista e poi Testimone_1
proprietario degli Archivi Legali di e collaboratore di e che Controparte_4 Persona_3 quest'ultima aveva designato come persona autorizzata a certificare le Opere di che nel Per_1
2010, avendo necessità di acquistare una nuova abitazione, aveva deciso di vendere l'opera di e per questo motivo si era rivolta alla Galleria d'Arte Skema 5 di Cuneo, affinché cercasse Per_1
sul mercato un possibile acquirente interessato all'opera; che la Galleria d'Arte l'aveva quindi messa in contatto con , imprenditore noto nella provincia, collezionista appassionato e attento, Parte_1
da tempo cliente della Galleria;
che, unitamente all'opera consegnava all'acquirente le due certificazioni, che aveva ricevuto al momento dell'acquisto, oltre a un'ulteriore attestazione, rilasciata in data 18 giugno 2010 dallo stesso certificatore, che confermava la dichiarazione di Testimone_1 del 1979 e la circostanza che l'opera era censita negli Archivi Legali Persona_3 [...]
confermando, secondo quanto già indicato nell'attestazione del 2010, che l'opera sarebbe CP_4
stata pubblicata nel volume 5 del Catalogo Ragionato delle opere di a cura di Per_1 Tes_1
con l'indicazione del nome di colui, che fosse risultato proprietario dell'opera al momento
[...]
della pubblicazione.
La convenuta, quindi, oltre a negare qualsivoglia sua responsabilità per la vendita di un'opera, che si assumeva non essere autentica, contestava, in via preliminare, la domanda dell'attore, che si fondava anzitutto sull'accertamento della non autenticità dell'opera, osservando come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto, che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale.
Con sentenza pronunciata in data 26/07/2022 il Tribunale di Cuneo respingeva le domande proposte da
, compensando tra le parti le spese di giudizio. Parte_1
Avverso la predetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/02/2023, con cui ha riproposto le domande disattese nel giudizio di primo grado.
Si è costituiva in giudizio , resistendo al gravame. CP_1
pagina 4 di 15 All'udienza del 13/03/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata, nel pervenire alla reiezione delle domande proposte da , ha Parte_1
anzitutto precisato come le domande di risoluzione e di annullamento presuppongano tutte l'accertamento della falsità del dipinto compravenduto, sicché parte attrice avrebbe dovuto previamente dimostrare la falsità dell'opera acquistata, non potendo trovare applicazione il principio d'inversione dell'onere probatorio operante in materia contrattuale, e così derogare alla regola generale in ordine alla prova dei fatti costitutivi dell'azione.
Di tale esigenza, di un preventivo accertamento della non autenticità dell'opera, peraltro sarebbe consapevole lo stesso attore, laddove nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione ha chiesto, in via preliminare, la verifica della non riconducibilità dell'opera "Cariatide" al Maestro salvo Per_1
poi eliminare il riferimento a tale domanda nei successivi atti.
Ha quindi osservato il Tribunale come, non esistendo un organo ufficiale con il compito di certificare l'autenticità delle opere d'arte, sia evidente la difficoltà di un tale accertamento dopo la morte del suo autore. Tuttavia ha ritenuto di un non aderire all'opinione secondo cui l'attribuzione della paternità di un'opera d'arte non potrebbe essere oggetto di accertamento giudiziale tra privati, dovendosi ritenere tale richiesta ammissibile, posto che i dubbi di autenticità compromettono in maniera significativa le facoltà di godimento e disposizione del bene, incidendo sul suo valore di scambio.
Operate tali premesse, la domanda formulata da è stata tuttavia rigettata nel merito, Parte_1
poiché dalle prove prodotte non sarebbe emersa la falsità del dipinto oggetto di compravendita.
Lo stesso attore aveva prodotto tre certificati di autenticità dell'opera, a lui consegnati da CP_1
in data 09/09/2010, e tali elementi di prova non potevano essere inficiati dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio da , direttore della sentito in qualità di Persona_4 Controparte_5
teste, poiché egli stesso ha precisato come i rilievi da lui formulati sull'autenticità dell'opera, consegnategli dall' per essere messa in vendita, abbiano natura di mero parere, oltre ad essere il Pt_1
suo giudizio ispirato all'atteggiamento prudenziale, che governa le scelte della . CP_5
Alla luce di un siffatto quadro probatorio, quindi alcuna consulenza tecnica avrebbe potuto essere disposta, dal momento che questa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Da ultimo la sentenza ha ritenuto che non potesse tenersi conto, trattandosi di documentazione pagina 5 di 15 tardivamente prodotta, allegata dall'attore solo con la comparsa conclusionale, della querela di relativa alla falsità delle certificazioni a sua firma, che hanno accompagnato la Testimone_1
vendita dell'opera oggetto di causa.
In ogni caso, ha osservato il Tribunale come, anche l'eventuale apocrifia di quelle autentiche, non eliminerebbe comunque l'esistenza del documento sottoscritto dalla figlia dell'autore,
[...]
al cui giudizio di autenticità deve attribuirsi un elevato grado di attendibilità, dato il Per_3
rapporto di stretta parentela con l'artista, che fa presumere un forte interesse al rispetto del cd. diritto morale d'autore.
Ha infine concluso il Tribunale, precisando che non condurrebbe ad una diversa soluzione l'applicazione del principio d'inversione dell'onere probatorio, operante in materia contrattuale, per cui, quand'anche si ritenesse sufficiente l'allegazione della falsità dell'opera da parte dell'acquirente, l'onere di dimostrare l'autenticità sarebbe stato assolto dalla venditrice a mezzo della consegna di ben tre attestazioni di autenticità, di cui una proveniente dalla diretta discendente del presunto autore.
Dalla mancata prova della falsità del dipinto e comunque dell'inadempimento della convenuta, conseguiva altresì il rigetto delle domande risarcitorie formulate.
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non Parte_1
accoglibili le domande, ritenendo le medesime non provate e specificamente affermando che non fosse stata fornita la prova in ordine al principale fatto costitutivo, e cioè l'accertamento della falsità dell'opera oggetto di compravendita, atteso che l'accertamento dell'inadempimento non riguardava esclusivamente la non genuinità dell'opera "Cariatide” del 1912 (acquerello, carboncino e matita su cartone 64 × 49 cm), attribuita alla paternità di ma anche la falsità delle relative Controparte_4
certificazioni, falsità di entrambi accertata in altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale Penale di Trento, al quale si riferiscono le nuove prove prodotte nel presente giudizio di appello.
In quel procedimento penale infatti , fondatore dell'Istituto Casa Natale Modigliani, che ha CP_6
fatto parte sino al 1990 degli Archivi Legali Modigliani e che è attualmente considerato uno dei massimi conoscitori a livello internazionale delle opere dell'artista livornese, nonché Testimone_1
sono stati chiamati a testimoniare su dichiarazioni precedentemente da essi rese, concernenti la falsità di tre opere del Maestro una delle quali è l'opera oggetto del presente giudizio, a cui Per_1
corredo la venditrice, ha consegnato l'autentica, falsamente attribuita a CP_1 [...]
datata 25/06/1979, ritenuta in quella sede falsa. Per_3
Con il secondo motivo di impugnazione, che per la sua stretta connessione logica può essere esaminato congiuntamente al primo, viene nello specifico censurata la non corretta valutazione del pagina 6 di 15 materiale probatorio in atti, sostenendo che, qualora tale quadro probatorio fosse stato correttamente disaminato, il Tribunale di Cuneo sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti, atteso che sono state prodotte: la missiva della del 05/06/2019, dalla quale si può evincere che Parte_3
non esiste corrispondenza tra la bibliografia citata nella documentazione di autentica e l'opera inserita nelle corrispondenti pubblicazioni, mentre, per quanto concerne le autentiche che accompagnano l'opera, quelle non hanno sufficiente autorevolezza e il necessario riconoscimento, tale da consentire la presentazione in asta dell'opera; le riproduzioni fotografiche del Volume V del Catalogue dei Per_5
disegni di dimostra che le opere pubblicate non corrispondono a quella in possesso Controparte_4
di , differentemente da quanto indicato nel certificato datato 18/06/2010, a firma del Parte_1
Tes_1
Pertanto, le contestazioni mosse dall' si basano su riscontri fattuali, evincendosi dalla Pt_1
documentazione elencata e prodotta nel giudizio di primo grado che l'opera consegnata da CP_1
non corrisponde a quella riprodotta nel Catalogue Raisonnè, OM V, di al numero Testimone_1
66/14, nonostante la convenuta ne avesse garantito la pubblicazione in tale catalogo.
Tale circostanza è stata confermata anche da , direttore della Casa d'Aste milanese. Persona_4
L'assenza della pubblicazione dell'opera venduta in qualsivoglia Catalogo Ragionato delle opere di sarebbe già di per sé elemento sufficiente ad inficiarne l'autenticità, tale dato è tuttavia Per_1
ulteriormente corroborato dai docc. 9 e 10, che riguardano le certificazioni consegnate dalla , ad CP_1
attestazione dell'autenticità dell'opera, atteso che ha espressamente affermato che Testimone_1
quelle dichiarazioni a sua firma sono apocrife.
Ne consegue che non solo l'opera consegnata è priva dei requisiti di commerciabilità, ma che le dichiarazioni di autentica, consegnate a corredo della stessa, sono state disconosciute dallo stesso presunto loro autore.
Del resto, il Giudice di primo grado, erroneamente, non ha valutato il doc. 9, prodotto con la comparsa conclusionale, ritenendolo tardivo, senza considerare che il medesimo è venuto ad esistenza quando era ormai spirato il termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., avendo proposto denuncia- Testimone_1
querela solo in data 16/09/2021 ed essendo quindi avvenuta la produzione con la prima difesa utile, e cioè la comparsa conclusionale.
Ulteriore elemento di prova non adeguatamente valutato è rappresentato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 09/02/2021 dal teste , per cui, anche a voler ritenere che le valutazioni Persona_4
da questi espresse, riguardo alla non autenticità dell'opera costituiscano un mero “parere”, in ogni caso, esse forniscono un ulteriore elemento indiziario a sostegno della non autenticità dell'opera.
L'unico elemento, che rimarrebbe a sostegno della autenticità, è dunque costituito dalla certificazione a pagina 7 di 15 firma di ritenuta dal Tribunale sufficiente a determinare il rigetto delle domande Persona_3 dell' ma anche essa è stata indicata come apocrifa dal e quindi non idonea a fornire la Pt_1 Tes_1
prova dell'autenticità, in particolare se posta a raffronto con tutti gli altri elementi di prova, che depongono in senso contrario.
La , inoltre, non ha mai consegnato il certificato di provenienza/acquisto dell'opera venduta e ciò CP_1
in violazione dell'art. 64 del Codice dei beni culturali.
Il motivo è fondato.
Giova precisare come i due motivi d'impugnazione proposti non censurino il criterio di riparto dell'onere probatorio seguito dal Tribunale, ma unicamente la valutazione che, in base a quei criteri, è stata fatta del materiale probatorio in atti, sicché entro tali limiti devoluti a questa Corte deve essere condotto l'esame.
È pacifico che l'opera attribuita ad "Cariatide", venduta da ad Controparte_4 CP_1 [...]
, sia stata consegnata unitamente a documentazione fotografica riportante tre autentiche: una Parte_1
manoscritta, priva di data, sottoscritta dalla figlia dell'artista, la seconda, datata 19 Persona_3
settembre 1996, sempre manoscritta e a firma di nella quale si dichiara che l'opera Testimone_1
riprodotta è stata classificata come autentica nel 1979 da e che da quella data è Persona_3
inserita negli Archivi Legali la terza sempre, a firma di e Controparte_4 Testimone_1
manoscritta, datata 18 giugno 2010, quindi di data prossima alla vendita da parte di CP_1
avvenuta nel mese di agosto 2010, nella quale nuovamente si ribadisce che, secondo l'Estratto degli
Archivi Legali l'opera è stata classificata tra le autentiche da Controparte_4 Persona_3
nel 1979 e si aggiunge che l'opera sarà riprodotta nel Catalogue Raisonnè Amedeo Modigliani, con possibilità quindi di inserirla all'interno del Tomo V, con il nome del proprietario attuale.
Ulteriormente l'odierna parte appellata, nel costituirsi tardivamente nel giudizio di primo grado, ha depositato una lettera dattiloscritta a lei inviata in data 29/01/2021, dunque già pendente il giudizio di primo grado, con la quale su carta intestata e con a margine apposti due timbri Testimone_1
, conferma quanto già precedentemente dichiarato in data Controparte_7
19/09/1996 e 18/06/2010, circa il fatto che l'opera sia stata classificata tra le autentiche da
[...]
a Parigi nel 1979 e inserita negli Archivi Legali e che sarà pubblicata a breve nel Catalogue Per_3
Raisonnè, Vol. 6.
Tali autentiche, nonché la missiva datata 29/01/2021 che il avrebbe inviato a Tes_1 CP_1
hanno formato oggetto di una denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Milano da in data 16/09/2021, cui ha fatto seguito un verbale di sommarie informazioni rese dal Testimone_1
al Nucleo di Monza di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri in data 18/05/2022. Tes_1
pagina 8 di 15 Si tratta dei documenti 9 e 10, dei quali deve essere valutata l'ammissibilità della produzione.
Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto il doc. 9, e cioè la denuncia – querela, tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado e quindi insuscettibile di valutazione, al di là di avere comunque concluso che quel documento, cui aveva fatto seguito la remissione di querela (v. doc. 10), non muterebbe la conclusione finale di mancanza di prova della non autenticità dell'opera, poiché resterebbe pur sempre l'autentica proveniente dalla figlia dell'artista.
La tesi della tardività della produzione non risulta condivisibile, trattandosi di documentazione venuta ad esistenza (in data 16/09/2021) nel corso del giudizio di primo grado, dopo che erano scaduti i termini per le produzioni istruttorie (spirati a febbraio del 2020).
Orbene con l'atto di denuncia-querela con riferimento alla dichiarazione Testimone_1
asseritamente a firma di alle dichiarazioni apparentemente da lui provenienti, datate Persona_3
19/09/1996 e 18/06/2010, nonché alla missiva datata 29/01/2021, affermava che tali documenti, oltre ad essere privi dei timbri della ON , contengono errori grammaticali, Controparte_4
risultano apocrifi nei contenuti, e con specifico riferimento ai tre documenti apparentemente a lui riconducibili, dichiarava che non erano da lui sottoscritti, così disconoscendo che i medesimi provenissero da lui. Precisava inoltre di non avere mai conosciuto, né intrattenuto rapporti con CP_1
ma di conoscere invece , che apprendeva essere il suo compagno.
[...] Persona_2
Nell'ambito di quella medesima denuncia-querela il precisava di avere solo visionato le Tes_1
riproduzioni fotografiche dell'opera "Cariatide" del 1912 circa, oltre che di un'altra opera, "Tete de femme, technique crayon sur papier”, estranea al presente giudizio, e di ritenere che le medesime non fossero autentiche, aggiungendo, con specifico riferimento all'opera “Cariatide" che l'opera genuina era inserita nel Tomo 3 del Catalogo Ragionato di e "le differenze grafiche inducono Controparte_4
sostenere che possa solo trattarsi di un'opera apocrifa, di una copia, considerando che il Maestro non produceva opere seriali." Per_1
Oltre a tale documento nel presente giudizio è stato depositato, in data 06/03/2024, il verbale di s.i.t rese da in data 18/05/2022, unitamente all'avviso di chiusura indagini, ex art. 408 Testimone_1
c.p.p.., notificato a in qualità di persona offesa, in data 04/04/2023, quindi in epoca Testimone_1
successiva all'instaurazione del presente giudizio d'appello, avvenuta con atto di citazione del
27/02/2023.
Tale documento risulta dunque ammissibile, ex art. 345 c.p.c., in quanto divenuto disponibile per la parte, dopo la chiusura delle indagini preliminare, e dunque in epoca successiva alla notifica dell'atto d'appello, e prodotto alla prima udienza utile tenutasi dinanzi a questa Corte in data 28/06/2023.
In tale verbale, dinanzi ai CC del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il dichiarava, Tes_1
pagina 9 di 15 coerentemente con il contenuto della denuncia – querela, che i tre documenti riportanti il suo nome e la sua firma erano apocrifi e così pure affermava essere non genuina la firma di Persona_3 ribadendo che “le firme sui certificati non sono di mia mano”.
Il fatto che la querela sia stata successivamente rimessa dal per ragioni che attengono, da un Tes_1
lato, a pressioni ricevute, dall'altro ad un atteggiamento di prudenza, per essersi espresso con riferimento ad opere che non ha visionato direttamente, ma solo di cui ha visionato solo le riproduzioni fotografiche, non inficia in alcun modo il disconoscimento da lui operato riguardo alle autentiche apparentemente da lui provenienti, nonché riguardo alla valutazione espressa in termini di non genuinità dell'autentica apparentemente proveniente da Persona_3
Al proposito, non risponde al vero quanto osservato dall'appellata circa il fatto che il avrebbe Tes_1
rimesso la querela, perché aveva ricevuto delle pressioni, che l'avevano indotto a presentarla (v. pag.
12 comparsa costituzione in appello di ). CP_1
Quanto riferito dal in sede di remissione della querela (v. doc. 10 è infatti di tutt'altro Tes_1 Pt_1
tenore: le pressioni sono state a lui rivolte dopo la presentazione della querela e parrebbe per le affermazioni da lui fatte in ordine alla non autenticità delle due opere di "Cariatide" e Per_1
"Tete de femme, technique crayon sur papier”, menzionate nella querela medesima. Per cui, come già precisato, non avendo egli direttamente visionato le opere indicate come "false", ha ritenuto prudenzialmente di rimettere la querela, ma ciò in alcun modo vale a smentire quanto da lui affermato in ordine alla falsità delle sue autentiche e dell'autentica di Persona_3
Per comprendere la rilevanza delle autentiche di e per contro l'incidenza negativa Testimone_1
sull'autenticità dell'opera dell'assenza di quelle, e ancor più, nel caso di specie, della loro contraffazione, che certamente depone per il tentativo di attribuire autenticità ad un'opera che ne è priva, è sufficiente riportare quanto scritto dalla stessa odierna appellata nella sua comparsa di costituzione in primo grado: “…non esiste un catalogo critico dell'opera di la sua vita Per_1
“nomade”, i continui traslochi, l'impeto che lo portava a distruggere disegni, quadri e sculture ne hanno reso incerti i confini.
Il catalogo di pubblicato per la prima volta nel 1958 e aggiornato nel 1970, è sì Parte_4
considerato il punto di riferimento, ma con alcune lacune, poiché la lista di 337 opere comprende solo quelle visionate personalmente dallo stesso Per contro, sul mercato circolano 1.200 opere Pt_4 attribuite all'artista.
Figura chiave nell'ampliamento dello scarno originario catalogo è lo storico dell'arte Pt_4
che conobbe la figlia di a Parigi negli anni 70. Testimone_1 Per_1 Per_3
divenuta storica dell'arte, raccolse e catalogò ogni documento che potesse avere valenza Per_3
pagina 10 di 15 testimoniale della vita del padre (lettere, cartoline, fotografie, timbri, calchi e lastre) e, nel 1983, ne costituì post mortem l'Archivio a memoria d'artista, il Controparte_8
ne assunse la presidenza nominando archivista lo storico dell'arte
[...] Per_3 Testimone_1
Il centro delle ricerche e degli studi per tutelare, conservare, proteggere e studiare l'opera paterna sarebbe stata Livorno, città natale del grande (questa volontà della venne anche CP_4 Per_1
dichiarata nei suoi scritti Biografici sul padre).
Per qualche tempo infatti la sede fu ospitata presso la ON Casa Natale Modigliani, fondata e diretta da e curatore scientifico della ON Christian PA. CP_6
Nel 1983 creò l'associazione culturale Persona_3 Controparte_9
era detentrice di tutti i diritti sul materiale presente negli archivi e nominò Per_3 Testimone_1
Presidente, designato come persona autorizzata a certificare le Opere di Modigliani. Alla morte di nel 1984, venne nominato suo successore ufficiale. Per_3 Tes_1
Peraltro, con sentenza del 30 dicembre 2013 del Tribunale di Roma, è stato dichiarato Tes_1 legittimo proprietario dell'archivio e titolare dei diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere dell' (1884-1920) – costituito da Controparte_10
più di 6000 tra documenti e opere – e dei timbri per autenticare le riproduzioni delle opere (trattasi di opere di grafica), in forza dell'atto di cessione stipulato in data 12 novembre 1982 tra la figlia unica dell'artista, e ” (v. pagg. 11 e 12 comparsa di costituzione in primo grado di Per_3 Tes_1 CP_1
.
[...]
Gli elementi di prova sopra indicati, rappresentati dagli atti delle indagini preliminari del procedimento poi archiviato, sono , del resto, certamente utilizzabili dal giudice civile, una volta acquisiti al giudizio, quali prove atipiche, atteso che: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (v. ex multis Cass. n. 2947/2023).
Situazione che ricorre nel caso di specie in cui, come evidenziato dall'appellante, vi sono ulteriori prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che parimenti depongono in senso contrario all'attribuibilità dell'opera ad Controparte_4
Si tratta della lettera in data 05/06/2019, con cui il direttore della di Milano Itineris s.r.l., CP_5 comunicava ad l'impossibilità di inserire l'opera “Cariatide” nei loro cataloghi, Parte_1
poiché “non esiste corrispondenza tra la bibliografia citata nella documentazione da lei fornitaci e
l'opera effettivamente inserita nelle corrispondenti pubblicazioni. Nello specifico, abbiamo appurato
pagina 11 di 15 che l'opera pubblicata al n. 227, Cariatide verso sinistra del catalogo di Parte_5 [...]
Catalogo Generale. Sculture e disegni 1909 – 1914, non corrisponde a quella da Lei CP_4
presentataci. La medesima anomalia è stata riscontata verificando il Catalogue OM V, di Per_5
dove l'opera in oggetto non risulta pubblicata, in quanto al n. 66/14 è riprodotta la Testimone_1
medesima presente nel sopracitato catalogo di Pt_5
….
Ci permettiamo in fine di sottolineare come il fatto che la sua opera sia “passivamente” simile ma non corrispondente a quella effettivamente pubblicata nei cataloghi citati, induce il legittimo dubbio che possa trattarsi di una copia.”
Sentito in qualità di teste, dinanzi al Tribunale di Cuneo, , precisava di avere Persona_4
“…riscontrato discrepanze sinottiche palesi ed anomalie di tipo stilistico tra l'opera che mi veniva mostrata e quelle indicate nelle bibliografie di nello specifico, la cosa che più balzava Per_1 all'occhio era tentativo di riprodurre la ricciolatura, la flessione della bocca o le pieghe vicine all'inguine, che a mio avviso denotano il tentativo goffo di riprodurre l'opera nel tentativo di clonarla;
di conseguenza, per ragioni di tutela della casa d'asta e del cliente, ho rifiutato l'acquisizione dell'opera….
…. so che le pubblicazioni di opere sono innumerevoli: per citarne alcuni, sono Patagni, CP_11 Pt_4
e preciso che, convenzionalmente, viene riconosciuta credibilità maggiore al catalogo Tes_1 pubblicato da poi a quello di Patagni ed, infine, al ” (v. verbale ud. 09/02/2021). Pt_4 Tes_1
Deve pertanto concludersi che l'autenticità dell'opera, per quanto in questa sede rileva, nell'ambito del rapporto negoziale intercorso tra le parti, risulti smentita da tutti gli elementi acquisiti.
Vi è infatti la valutazione, fondata su riscontri obiettivi, argomentati e motivati, espressa da Per_4
; vi è il fatto altrettanto obiettivo che l'opera non risulti inserita in alcuno dei cataloghi delle
[...]
opere di circostanza questa fondamentale, viste le peculiari difficoltà di sicura Controparte_4
attribuzione delle opere a questo artista;
infine, il fatto che le autentiche, che hanno accompagnato la vendita dell'opera, siano state disconosciute dal loro autore, che parimenti ha sostenuto la falsità dell'autentica apparentemente proveniente da Persona_3
È pacifico che l'opera “Cariatide verso sinistra”, inserita nel Tomo V del Catalogue di Per_5
– e cioè proprio il volume in cui secondo la dichiarazione del 18/06/2010 avrebbe Testimone_1
dovuto essere inserita l'opera cui si riferiva l'autentica - sia altra rispetto a quella venduta ad
[...]
. Parte_1
Quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellata, non è vero che l'opera non sia stata inserita, in pagina 12 di 15 quanto avrebbe dovuto essere il proprietario di quel momento ad attivarsi per chiederne l'inserimento, bensì un'opera, raffigurante quel soggetto e avente quel titolo, è effettivamente stata inserita nel Tomo
V, del Catalogo Ragionato, ma è diversa da quella venduta da all'odierno appellante. CP_1
Né risulta che l'opera sia inserita negli Archivi Legali di Controparte_4
Le prove esaminate sono dunque sufficienti ad escludere l'autenticità dell'opera, senza necessità di procedere all'esame della sentenza del Tribunale di Trento, resa nel giudizio per diffamazione a carico degli autori del volume “L'Affare Modigliani. Trame, crimini, misteri all'ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre”, e delle dichiarazioni rese in quel processo da e CP_6 [...]
, anche perché le medesime sono riferite a riproduzioni fotografiche di opere dell'artista, la cui Tes_1
corrispondenza con l'opera oggetto di causa non può fondarsi su riscontri obiettivi ed univoci.
Quanto sin qui ritenuto, conduce dunque alla risoluzione del contratto stipulato tra le parti, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “…la negoziazione, avvenuta, si badi, come genuine, di res poi rivelatesi false propriamente alla categoria dell'aliud pro alio (cfr. Cass. 1.7.2008, n. 17995, secondo cui la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato
l'autore costituisce una ipotesi di vendita di "aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 cod. civ…)” (v. Cass. n.
30173/2018; in senso conforme Cass. n. 17995/2008).
Per effetto della dichiarata risoluzione deve essere condannata alle conseguenti CP_1
restituzioni della somma di € 110.000,00, versata a mezzo assegno in data 09/08/2010, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché dell'opera di
[...]
"Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm). Pt_2
Con riferimento alla restituzione dell'opera di data in permuta, va precisato come nella Parte_2
presente sede non possa pronunciarsi sulla domanda proposta in via alternativa, del pagamento di ulteriori € 110.000,00, per il caso in cui l'opera non fosse più suscettibile di restituzione, per indisponibilità della stessa da parte di atteso che la restituzione per equivalente CP_1
presuppone anzitutto un'indagine in fatto, circa l'impossibilità materiale della restituzione, che in questa sede non può essere compiuta, oltre ad una valutazione del danno da correlarsi all'aumento di valore dell'opera di quell'artista da riferirsi al momento in cui la restituzione in natura non risulti più possibile.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
per la mancata rivalutazione dell'opera di rivalutazione che egli Parte_1 Controparte_4
avrebbe conseguito qualora l'opera vendutagli fosse stata autentica.
Pur essendo ammessa dalla giurisprudenza di legittimità la risarcibilità, quale lucro cessante, della pagina 13 di 15 perdita d'incremento di valore di mercato di un quadro poi rivelatosi non autentico (v. Cass. n.
29566/2019), e cioè del plusvalore che il quadro avrebbe conseguito nel corso degli anni (cfr. Cass. n.
16763/2011), gli elementi di prova offerti al riguardo nel presente giudizio non sono esaustivi e sufficienti a fornire tale prova.
L'odierno appellante ha infatti prodotto nel giudizio di primo grado unicamente la stampa di una videata (v. doc. 7), tratta dal sito ArsValue, del giugno del 2019, con riportato un grafico ed in calce l'indicazione di percentuali di rivalutazione per alcuni anni delle opere realizzate da con la Per_1
tecnica della matita.
Si tratta di elaborazioni, che non è dato conoscere su quali rilevazioni si fondino, e dunque quale sia la loro attendibilità, oltre a non coprire l'arco temporale, che dovrebbe venire in considerazione nel presente giudizio (e cioè dal 2010 e non dal 2013), né l ha formulato in giudizio altre istanze Pt_1
istruttorie volte a dimostrare o accertare siffatto danno, ed anche la TU, tardivamente richiesta con la comparsa conclusionale, non riguarda tale profilo.
Le spese del giudizio.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, relativamente alla domanda principale di risoluzione, le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di CP_1
debbono essere poste interamente a suo carico con liquidazione in base al D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a e 260.000,00) e tenuto conto della natura e del numero delle questioni trattate.
La liquidazione per il giudizio di primo grado deve quindi essere operata, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata all'assunzione di un contenuto numero di mezzi di prova orale, e così in complessivi €
21.118,00; e per il presente grado di giudizio, avendo riguardo ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva e a quelli compresi tra i minimi e i medi per la fase decisionale, e così in complessivi €
9.388,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed esposti documentati per i due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
732/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede;
pagina 14 di 15 dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato in data 09/08/2010 tra e Parte_1
avente ad oggetto l'opera “Cariatide” del 1912 circa, acquarello, carboncino e matita CP_1
su cartone (70x90 cm) attribuita ad Controparte_4
condanna, per l'effetto, a restituire ad la somma di € 110.000,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a restituire l'opera di "Elmo" del 1948 (olio su tela 70 × 90 cm); Parte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere ad le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 Parte_1
che si liquidano, quanto al primo grado, in € 21.118,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A., IVA, e per il presente grado in € 9.388,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.,
IVA, nonché agli esposti documentati per il doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 15 di 15