Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8487/2024 promossa da: ss. avv. BOLDRINI SILVIA e avv. LESCA GIACOMO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. GIORDANINO CRISTINA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l chiedendone la CP_1
condanna a corrispondergli la rendita corrispondente al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro in conseguenza dell'infortunio dedotto in ricorso;
il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato: di essersi infortunato in data 8/4/2015 e di avere riportato i seguenti postumi: encefalopatia post traumatica con grave iporeflessia vestibilare destra;
calli costali dolenti, cicatrice chirurgica, canalolitiasi post traumatica destra;
limitazione funzionale spalla;
che l' gli aveva CP_1
riconosciuto un'invalidità pari al 44%; di avere presentato domanda di aggravamento in data 27/11/2023; che, nonostante i postumi dell'infortunio si fossero aggravati in misura superiore al 45%, l convenuto gli aveva riconosciuto una percentuale CP_2
di invalidità del 45%;
2. si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso, osservando come la CP_1
quantificazione dei postumi invalidanti dell'infortunio occorso al ricorrente sia stata correttamente valutata;
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50%, in riferimento ai seguenti codici indicati nelle Tabelle allegate al D.Lgs.
38/2000:
- fino a 20% per l'encefalopatia postraumatica con sindrome psicorganica prefrontale
(cod 186)
- 2% per la cicatrice chirurgica (cod 36)
- 8% per i calli costali dolenti (cod 219)
- fino a 10% per l'iporeflessia vestibolare con canalolitiasi postraumatica destra (cod
316)
- 2% per la limitazione funzionale della spalla destra (cod 214)
- fino a 20% per la limitazione funzionale della colonna con deformità a cuneo di D8,
D12 e L2 (cod 201, 202, 205)
- fino a 10% per l'epilessia postraumatica (cod 176).”; la c.t.u. ha altresì precisato che: " Formulando una valutazione complessiva con sommatoria a scalare dei codici sopraindicati, utilizzati per analogia e con i dovuti aggiustamenti, si giunge a individuare una menomazione della preesistente integrità psico-fisica del ricorrente valutabile come danno biologico del 50% ai sensi del
D.Lgs. 38/2000, in essere dalla domanda di revisione.";
4. alla luce delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale, l deve CP_1
essere condannato a pagare al ricorrente la rendita corrispondente ad una inabilità permanente del 50% con decorrenza dalla data della domanda di revisione del
27/11/2023;
5. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 in misura pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'unicità e della semplicità della questione trattata, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore dell'avvocata Silvia Boldrini dichiaratasi antistataria;
le spese di c.t.u., separatamente liquidate, debbono essere poste a carico dell'istituto resistente in ragione della sua soccombenza;
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P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l a pagare al ricorrente la rendita in misura corrispondente ad una CP_1
inabilità permanente del 50% dalla data della domanda di revisione del 27/11/2023; condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4638 CP_1
oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore della procuratrice antistataria;
pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
Torino, 20/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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