Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20192/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/01/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MELORIO ANIELLO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Annalisa Intorcia (C.F. e Francesco Lembo (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), tutti elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Principe, n. C.F._3 Pt_1
13/A presso il servizio Affari Legali della predetta
- Appellata
Per l' è presente l'Avv. GIUSEPPE IERVOLINO per delega degli avv.ti Intorcia e CP
Lembo, il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, e da ultimo alla memoria conclusionale. Chiede che la causa venga decisa.
È presente altresì, per delega dell'Avv. Melorio, l'Avv. Daniela Portella, la quale si riporta alle note conclusive e ne chiede l'integrale accoglimento. Si chiede accogliersi l'appello con la condanna dell' al pagamento del doppio grado delle spese di giustizia con attribuzio- ne al difensore.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 20192/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MELORIO ANIELLO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Annalisa Intorcia (C.F. e Francesco Lembo (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), tutti elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Principe, n. C.F._3 Pt_1
13/A presso il servizio Affari Legali della predetta
- Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte, la ha adito il Tribunale di Napoli per la riforma Parte_1
della sentenza n. 40804/2020 del Giudice di Pace di resa nel giudizio recante n. Pt_1
2
4716/2022 R.G., depositata in cancelleria il 14 febbraio 2022.
Con detta pronuncia il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo del 5 aprile 2018, depositato il 16 aprile 2018, n. 2968, indirizzato all' CP
1 e, per l'effetto, revocava detto decreto, condannando il ricorrente opposto alla refusione
[...]
delle spese, liquidate in complessivi euro 900,00 più spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, in ragione del principio di soccombenza.
A mezzo di tale decreto l'odierno appellante otteneva l'ingiunzione rivolta all'
[...]
di pagare l'importo di euro 1.264,70, per aver fornito una serie di disposi- Controparte_1
tivi sanitari in favore di alcuni assistiti su autorizzazione della stessa
La sussistenza del credito veniva provata mediante la produzione delle relative fat- ture, dei contratti recanti l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale e delle generalità di ciascun assistito, accompagnate dalla relativa diagnosi.
Al fine di evitare il consolidarsi del decreto ed in ragione del pagamento dell'importo intervenuto anteriormente alla notifica dello stesso, l' presentava CP
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di il quale accoglieva la stessa evidenziando Pt_1
come «l'opposta società avesse ricevuto il pagamento della fattura, ma provvedeva ugualmente alla notifica del decreto ingiuntivo, cui l' era costretta ad opporsi al fine di evitare un duplicato di pagamento conseguente al passaggio in giudicato del decreto»
(sentenza appellata, fg. 2).
Con il primo motivo l'appellante afferma l'erroneità di tale statuizione, atteso che il pagamento eccepito dall' dell'importo ingiunto era avvenuto il 10 aprile 2018, ovvero dopo il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del relativo decreto ingiuntivo.
Inoltre, aggiunge la parte, alla società ricorrente non era mai stata fornita la specifi- ca del mandato di pagamento n. 2705697, per cui essa non era stata in grado di imputare correttamente il pagamento ricevuto, anche in considerazione del fatto che essa vantava più di un credito nei confronti dell'
L'odierna appellante evidenzia che solo in data successiva al deposito del ricorso monitorio aveva potuto verificare il deposito in proprio favore dell'accredito di una somma di denaro a mezzo di bonifico, la cui causale indicava il soggetto pagante e il numero del mandato di pagamento “SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A. PER MAND. N.
3
2705697”.
Tra l'altro l'odierno appellante riferisce che solo con l'opposizione proposta in sede di ricorso monitorio aveva potuto verificare quali crediti l' intendesse soddisfare a mezzo del pagamento ora menzionato, a dimostrazione del venir meno, da parte dell'obbligato, agli obblighi di buona fede posti dall'art. 1176, comma primo, c.c.
La parte appellante, inoltre, chiede il riconoscimento di ogni residuo importo a titolo di interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maturati e maturandi sulla residua sorta capitale, il pagamento delle spese legali affrontate al fine di ottenere le somme spettanti alla stessa e pagate con ritardo dall'amministrazione.
Con il secondo motivo l'appellante intende appellare la parte di sentenza relativa al- le spese di lite.
Si evidenzia, nello specifico, che, nonostante ci fossero le ragioni idonee a giustifica- re l'accoglimento dell'opposizione al decreto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto comunque condannare l' al pagamento delle competenze e spese del procedimen- Controparte_1
to monitorio e del giudizio di opposizione.
La procedura monitoria, secondo la parte appellante, sarebbe stata attivata in buo- na fede, inconsapevolmente rispetto all'avvenuto pagamento effettuato dall stante la genericità della causale che aveva accompagnato il bonifico effettuato dall'amministrazione regionale preposta al pagamento delle prestazioni rese in ambito sanitario.
Il giudizio monitorio, infatti, si sarebbe potuto evitare non solo in presenza di un pa- gamento tempestivo, ma anche mediante un'esplicita richiesta di rinuncia al decreto, accompagnata dagli estremi dell'avvenuto pagamento.
In conclusione, con l'atto di appello ha chiesto:
- l'annullamento della pronuncia di primo grado che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell' convenuta al pagamento di ogni importo a titolo di sorta capitale do- vuto, oltre interessi calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n.
231/2002, dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo;
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- la condanna al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 6 giugno 2023, l'appellata ha Controparte_1
eccepito che il pagamento è avvenuto in data anteriore sia al deposito in cancelleria del ricorso che alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, motivo per cui la richiesta di pagamento a mezzo di ricorso monitorio risultava del tutto infondata.
In ordine agli interessi, inoltre, l' evidenzia che, in mancanza di una transazione commerciale, come nel caso di specie, non è possibile applicare la disciplina prevista dal suddetto decreto legislativo. Nella costituzione della parte appellata, infatti, si legge che
«avendo il rapporto ad oggetto la concessione di un servizio pubblico, le prestazioni rese nell'ambito dello stesso non possono ritenersi sic et simpliciter prestazioni di servizi costi- tuenti transazioni commerciali sol perché effettuate a fronte del pagamento di un corri- spettivo, tra l'altro non rimesso alla libera contrattazione, ma prestazioni che, proprio in ragione della concessione a monte, vengono (e devono essere) rese alla collettività da parte del soggetto concessionario del servizio» (comparsa di costituzione e risposta, fg. 5).
Con decreto del 6 dicembre 2024 la causa veniva anticipata dal 17 novembre 2025 al 23 gennaio per esser decisa a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
*****
Ritenuto l'appello ammissibile in quanto tempestivo e sufficientemente specifico, occorre esaminare nel merito i motivi di gravame sottoposti alla cognizione di questo
Giudice.
Prima ciò, è opportuno brevemente ricostruire la sequenza degli eventi che ebbero a caratterizzare il giudizio di primo grado.
Invero:
- il giorno 20 febbraio 2018 l'appellante ha depositato, presso il Giudice di Pace, il ricorso monitorio avente ad oggetto il credito sopra individuato;
- il giorno 06-10 aprile 2018 vengono accreditate le somme dovute in ragione di detto credito, da parte dell' sul conto della società ricorrente;
- il giorno 16 aprile 2018 viene depositato e pubblicato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace adito;
- il giorno 09 maggio 2018 detto decreto viene notificato a cura della ricorrente
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all' in assenza di qualsivoglia precisazione in ordine al pagamento delle somme.
La sequenza degli eventi smentisce in primo luogo quanto affermato dall'appellante a pagina 2 dell'atto di appello, ovvero che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che nel caso di specie occorre, con tutta evidenza, avere riguardo alla data di deposito e pubblicazione del provvedimento (16 aprile 2018) e non già alla data indicata dal Giudice in calce al decreto
(5 aprile 2018), quale data di redazione dello stesso.
Costituisce, quindi, circostanza incontrovertibile che il pagamento sia avvenuto an- teriormente all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua notifica all' CP
.
[...]
Ciò precisato, occorre valutare gli argomenti addotti dall'appellante secondo cui “al- la ricorrente non è mai stata fornita la specifica del mandato n.2705697, di guisa che non era in grado di correttamente imputare il pagamento ricevuto anche in considerazione dei molteplici crediti vantati nei confronti dell' .
In breve la parte non contesta che il riferito pagamento abbia estinto la posizione debitoria azionata in sede monitoria, ma unicamente la possibilità per il creditore di avere consapevolezza di tale imputazione anteriormente ai chiarimenti forniti dall' CP
, emersi nell'atto di opposizione.
[...]
L'argomento appena evidenziato, se astrattamente valorizzabile al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per una compensazione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dal debitore opponente, rende, in ogni caso, incontrovertibile l'assunto afferente alla estinzione del debito recato dal decreto ingiuntivo e, conseguentemente, del tutto legittima ed inevitabile la statuizione giudiziale gravata nella parte in cui ne ha disposto la revoca.
L'appello va, pertanto, rigettato nella parte in cui si chiede, in riforma della adottata statuizione giudiziale di primo grado, “dichiarare inammissibile, improponibile, improcedi- bile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni provvedimento conseguenziale”.
Va, quindi, valutata la richiesta formulata in via subordinata a pagina 10 dell'atto di
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appello, ovvero “previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di ogni importo a Controparte_1
titolo di sorta capitale dovuto ad essa opposta Società, oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legi-slativo 9.10.2002 n.231 dalla notifica del decreto ingiun- tivo fino al saldo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, co.IV c.c. …., con ogni provvedimento conseguenziale, anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese per complessive euro 96,30(euro 76 iscrizione a ruolo+euro 11,64 per copie+euro 8,66 per notifica) e delle competenze per euro 250, oltre spese generali, iva e cassa, della procedu- ra monitoria ingiustamente sostenuta dalla opposta a cagione del pagamento scarsamen- te diligente dell .
Anche tale motivo di appello va disatteso in quanto fondato sull'asserita necessità di prioritaria imputazione del pagamento intervenuto in data 6-10 aprile 2018 agli interessi maturati sulla somma capitale ed alle spese legali sostenute per il procedimento monito- rio e solo residualmente alla sorta capitale, con conseguente residuo importo ancora dovuto.
La richiesta non è accoglibile per l'elementare evidenza che essa è riferita agli inte- ressi maturati “dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il pagamento della sorta capitale è avve- nuto in data 6-10 aprile 2018 ovvero in data anteriore a quella di notifica del decreto ingiuntivo (09 maggio 2018) sicchè non vi è spazio per una mora debendi riferibile al lasso di tempo successivo a detta notifica, intervenuta allorquando il credito per sorta capitale era già stato estinto per intervenuto pagamento.
Parimenti occorre interrogarsi sul se le somme pagate in data 6-10 aprile 2018 siano o meno imputabili a quelle riconosciute dal Giudice designato in sede di decreto ingiunti- vo a titolo di spese legali.
Anche in tal caso osta alla invocata imputazione un ostacolo di carattere ontologico, ovvero la maturazione del credito per spese legali (16 aprile 2018) in epoca successiva al pagamento (6-10 aprile 2018) sicchè non è dato comprendere come quest'ultimo possa imputarsi ad un credito non ancora maturato alla data della sua effettuazione.
Occorre a tal punto interrogarsi su quale sia la condotta che debba tenere il creditore
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ed il suo difensore laddove il pagamento del credito intervenga successivamente al deposito del ricorso monitorio, ma anteriormente alla sua emissione ed alla sua notifica.
Sul punto parte appellante omette completamente di misurarsi con i principi giuri- sprudenziali affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e puntualmente richiamati dal
Giudice di Pace nella gravata sentenza, principi secondo cui, qualora il pagamento inter- venga successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma anteriormente alla sua emissione ed alla sua notifica, il creditore deve astenersi dal notificarlo al debito- re.
Sul punto è sufficiente fare rinvio ai principi affermati dalla Suprema Corte di Cassa- zione con la sentenza n.9033 del 2010, in cui si afferma che dal fatto estintivo della sorte capitale del credito, avvenuto prima dell'emissione dell'ingiunzione, non può non deriva- re in sede di giudizio di opposizione la revoca del provvedimento monitorio all'esito del giudizio stesso, non essendo consentito che, in difetto di tale revoca, venissero a coesi- stere due titoli per un importo diverso in relazione allo stesso credito.
In presenza di una invalidità originaria del decreto ingiuntivo per essere stato effet- tuato il pagamento della sorte capitale anteriormente alla sua emissione, tale illegittimità determina non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento, conclusasi con un provvedimento privo dei richiesti requisiti di legge.
Infatti, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiuda il giudizio d'opposizione conservi gli effetti sanziona- tori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momen- to dell'estinzione o riduzione dell'obbligazione.
Il pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, per- tanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono, in effetti, al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato.
In ordine alle modalità attraverso cui il creditore può recuperare le spese legali co-
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munque sostenute per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, appare illuminante quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronunzia n.27234/2017 ove si legge: “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale paga- mento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'in- giungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza ineren- te la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (arg. da Cass. Sez. 3, 15/04/2010,
n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2,
10/04/2014, n. 8428). Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la rego- lamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcito- ri, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr. Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 1, 10/12/1984, n.
6485).
In breve, l'appellante, a fronte del pagamento della sorta capitale in epoca antece- dente alla emissione del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto esimersi dal notificare detto decreto ingiuntivo, fatta salva la possibilità di richiedere, in separato giudizio, all'
[...]
il ristoro dei danni correlati alla mora debendi e quantificati in misura pari Controparte_1
alle spese legali sostenute per l'iniziativa monitoria non sfociata nella notifica per inter- venuto pagamento.
Dall'applicazione di tali principi deriva la correttezza della statuizione del giudice di prime cure anche in merito al governo delle spese di lite, configurandosi una piena soc- combenza dell'opposta.
Non è condivisibile l'assunto secondo cui parte opposta non avrebbe avuto i mezzi per operare una corretta imputazione del pagamento.
A tal riguardo preme evidenziare come l'esatta corrispondenza del pagamento opera- to in data 6-10 aprile 2018 all'importo recato dalla fattura azionata (euro 1.264,70) rendeva obiettivamente incontrovertibile detta imputazione, in ogni caso agevolmente e definitivamente ricavabile mediante una semplice richiesta di chiarimenti indirizzata
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all'ente pagatore, richiesta di cui non v'è traccia in atti.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispo- sitivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito nonché dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da e, per Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di . 4716/2022 R.G., depo- Pt_1
sitata in cancelleria il 14 febbraio 2022;
➢ condanna la al pagamento in favore Parte_2
dell' Centro delle spese di lite relative al giudizio di appello, spese che si CP
quantificano in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3 Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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