Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7841/2019 All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SALERA SANDRO avv. Canale in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. IANNOTTA RAFFAELE presente
***
È presente per la pratica forense la dott.ssa tessera nr P80047 ordine avvocati di Persona_1
Roma.
L'avv. Canale si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per la rinnovazione della ctu
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 7841/2019 del registro generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(PI: , in persona del Parte_2 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante protempore dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Salera (CF: - PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Email_1
Barrea, sito in Roma, in Via Centuripe n.133, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cassino, in Viale Dante n.97, presso lo studio dell'avv. Raffaele Iannotta
(C.F.: – PEC: che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 Email_2 difende giusta procura in atti
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 § 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/3/2015, l' Parte_3
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1259/2019 emessa dal Tribunale di Cassino,
[...] pubblicata in data 5/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 886/2015, promosso dall'odierno appellato nei confronti dell' . CP_1 CP_1 Parte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata, come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2015 ha chiesto il Controparte_1 risarcimento, ex art.2043 cc, dei danni biologici (patrimoniali e non) estetici, morali, pretium doloris, economici per danno emergente e lucro cessante nessuno escluso provocati da interventi sanitari incongrui e connotati da negligenza, colpa medica, imprudenza e “mal practice” effettuati presso il
Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Sora. Il ha esposto, fra l'altro, che: - in data 19 gennaio CP_1
2002 l'istante, mentre alla guida della propria autovettura percorreva in Sora la Via Villa Carrara, a causa del fondo stradale reso viscido da uno strato ghiacciato non segnalato, perdeva il controllo dell'auto che, uscendo dalla sede viaria, finiva violentemente contro uno spigolo tagliente del guard- rail privo di protezione che, penetrando nell'abitacolo dell'autovettura, colpiva la gamba destra del conducente;
- accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora gli veniva diagnosticato:
"frattura ampiamente esposta di tibia dx. Frattura malleolare interna con mortificazione dei tessuti muscolari e cutanei", con prognosi di: "gg. 30 s.c." e disposto ricovero: "presso Traumatologia
d'urgenza"; - dagli esami effettuati nel reparto, rilevate le condizioni della frattura costituita da "vasta ferita cutanea a decorso obliquo interessante la regione anteriore e laterale della gamba dx con bordi contusi e sfrangiati. La tibia appare fratturata al terzo medio superiore con i monconi ampiamente esposto... "; - in data 19 gennaio, l'istante viene sottoposto ad intervento chirurgico così descritto:
"incisione cutanea...incisura longitudinale del tendine rotuleo...introduzione di chiodo di
..sutura cutanea...incisura cutanea sul malleolo tibiale dx, riduzione della frattura e sintesi CP_3 con 2 viti malleolari...sutura"; - in data 26.2.2002 il veniva dimesso con prescrizione di CP_1 riposo e cure per gg.30; - dal referto dell'esame Rx effettuato presso l'ospedale di Sora in data
11.4.2002, si riporta: "esiti di frattura del III prossimale della diafisi tibiale con presenza di fissatori metallici endomidollari. Processi riparativi in atto in tutore gessato"; - l'istante, al fine di eliminare o, quanto meno, attenuare la permanente dolorosità, la deformazione della gamba e la grave limitazione dei movimenti, si sottoponeva a visite specialistiche presso l'ospedale di Castelfranco Emilia ASL
Modena dal cui certificato del 14.5.2003 si riporta: " ...indicazione proposta rimozione chiodo di
+ alesaggio + eventuale apertura del focolaio... dopo 4-12 mesi per CP_3 CP_4 osteotomia e riallineamento..."; - perdurando la dolorosità e le forti limitazioni dell'articolazione, nella speranza di trovare un rimedio al suo deplorevole stato, l'istante continuava a sottoporsi a visite pagina 3 di 17 mediche specialistiche. Dal referto dell'esame della gamba dx datato 10.1.2011 si riporta:
"...deformazione a sciabola della tibia per pregressa frattura diafisaria al terzo medio prossimale riparata con sovrapposizione ed angolazione dei capi fratturativi e callo osseo esuberante…”. Dal certificato del 15.9.2012 dello specialista ortopedico dr. si riporta: "...esiti di Persona_2 frattura della gamba dx 10 anni fa, trattamento effettuato con chiodo Marchetti. Rimasta grave deformità in varo-procurvato della gamba, edema, ulcera trofica della parte esterna della gamba "; da
Rx della gamba dx eseguiti nello stessa data della visita si"...dimostrano una deformità in varismo di circa 17-20 gradi e precurvato di circa 10 gradi, segno di artrosi del compartimento mediale del ginocchio ed artrosi di caviglia ": - a conclusione della visita il suddetto specialista indica la
"Necessità di eseguire intervento di correzione della deformità della gamba destra con la metodica di
Ilizarof con losteotomia della tibia e del perone e progressiva correzione... "; in definitiva, nonostante l'intervento subito il 19.1.2002 e la scrupolosa osservanza delle cure sanitarie prescrittegli, l'istante è, ormai da oltre dieci anni, costretto a subire, oltre ad una persistente dolorosità della gamba destra
(caratterizzata da deviazione apportata al suo asse e resa più corta) una limitazione funzionale articolare della caviglia e del ginocchio destro che provocano una deambulazione stentata peraltro consentita con appoggio”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “condanna la al Controparte_5 pagamento a favore di della somma di euro 229.984,08 oltre interessi dal dì del Controparte_1
Part dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Rigetta tutte le altre richieste. Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 13.976,00 di cui euro
546,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA Part e CPA come per legge. Pone definitivamente e totalmente a carico della l'acconto versato al
CTU”.
§ 4. — Con l'atto di appello, l' ha chiesto di Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale Ordinario di Cassino n. 1259/2019 e depositata in pari data: in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea formulata nel giudizio di primo grado nei confronti dell'odierna appellante perché, per quanto sopra, infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando il vizio e la contraddittorietà della motivazione, la errata interpretazione sotto il profilo logico-giuridico, la errata e non esaustiva consulenza tecnica di ufficio depositata agli atti, la errata quantificazione del quantum stabilito, con ogni conseguente dovuta decisione sulle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza impugnata;
In via istruttoria si chiede che la Ecc.ma Corte adita voglia disporre rinnovazione pagina 4 di 17 della CTU medico legale;
Chiede di confermarsi la sentenza impugnata per le altre richieste di parte oggi convenuta non accolte nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
29/4/2020, ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' , in Parte_3 persona del Direttore Generale e l.r.p.t. per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Controparte_5
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce “…Le altre voci non possono liquidarsi perché non dimostrate: una CTU contabile sul punto, richiesta dall'attore sarebbe esplorativa e la diminuzione del volume d'affari (v. doc. 10 di parte attorea) come il modello unico non sono indicativi e univoci…” e condannare l' al risarcimento, a titolo di danno patrimoniale della somma di € Controparte_6
485.000,00 o nella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In estremo subordine, condannare l' al risarcimento, a titolo di danno patrimoniale della somma di € 148.000,00 Controparte_6 corrispondente al triplo della pensione sociale, o nella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. – In via preliminare la Corte evidenzia, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dal , che i motivi in cui si articola l'impugnazione formulata dall' CP_1 [...]
, pur se non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente Parte_3 specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art.342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimenti di adeguate difese.
§ 8. – L'appello principale si articola in due motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo, l'appellante deduce la: “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in merito agli elementi di colpevolezza attribuiti al personale sanitario desunti dalla consulenza di ufficio depositata agli atti”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Dalla natura contrattuale della responsabilità discende la relativa disciplina in materia di riparto dell'onere probatorio. In particolare, il paziente danneggiato avrà semplicemente l'onere di provare l'intervenuta conclusione del contratto, la sussistenza del danno lamentato e del nesso causale tra detto danno e l'inadempimento della struttura pagina 5 di 17 o dei medici, inteso come comportamento astrattamente idoneo a causare quel danno, il quale deve essere semplicemente allegato dal paziente;
graverà, invece, sul debitore (la struttura sanitaria) la prova che ha correttamente adempiuto la prestazione oppure che non sussiste il nesso di causalità suddetto, in quanto il danno è dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile. Applicando tali principi al caso di specie, il nesso causale e il danno sono stati dimostrati attraverso la CTU del prof. il Per_3 quale ha eloquentemente dichiarato che, seppure l'indicazione chirurgica e la tecnica adottate fossero corrette, tecnicamente non adeguato è stato l'atto chirurgico in sé: l'esecuzione chirurgica non fu corretta e tale asserzione non è apodittica ma è stata fondata dal CTU sulla revisione degli esami Part radiografici di controllo eseguiti dopo l'intervento. Le critiche della alla CTU non sono condivisibili: circa la riconducibilità della condotta dei medici a quest'ultima si è già parlato in tema di responsabilità contrattuale. La ricostruzione fatta dal CTU non è avvenuta “ex post” ma è stata Part fondata su documenti pubblici dell'epoca (cfr. certificazione di Modena Ospedale di Castelfranco
Emilia del 14.05.2003), tanto che egli ha escluso che gli interventi successivi al 2011 possono essere ritenuti causa delle attuali menomazioni e l'indagine è stata condotta nel corso del tempo. Non è vero, poi, che il CTU abbia disatteso le osservazioni del consulente della convenuta sull'urgenza e sulla impossibilità di procrastinare: il CTU ha risposto compiutamente affermando che: “(…) non viene contestato il tipo di mezzo di sintesi utilizzato (chiodo ma le modalità operative ritenendosi CP_3 che anche attraverso l'impiego di quel mezzo, sarebbe stato possibile ottenere un corretto riallineamento del focolaio fratturativo, sia sul piano assiale che su quello frontale (…) Di fronte ad una angolazione dei monconi l'unica possibilità terapeutica sarebbe stata quella di procedere ad un nuovo intervento chirurgico, risultando del tutto inadeguato il confezionamento eseguito nel mese di aprile di un apparecchio gessato. Si sostiene nelle note che un diverso mezzo di sintesi, sul momento non disponibile, avrebbe consentito un esito corretto;
tale considerazione appare allo scrivente di una certa gravità poiché implicherebbe da parte dei sanitari la scelta consapevole di un mezzo di sintesi inadeguato (e quindi anche la consapevolezza del difetto di riduzione della frattura) giustificato con la condizione di urgenza. Si specifica che nella relazione è stata apprezzata come condotta positiva la tempestività (poco più di due ore) entro il quale la frattura veniva trattata , è stato anche detto che si trattava di una frattura esposta e quindi suscettibile di complicanze ma si è anche specificato che, in questi tipi di fratture, l'intervallo raccomandato per il trattamento non dovrebbe superare le 24 ore
(…) se tuttavia , così come sembra affermare l'estensore delle note, la tempestività era attuata a scapito della correttezza utilizzandosi un mezzo di sintesi che lo stesso estensore delle note (non lo scrivente CTU) definisce inadeguato, allora è di tutta evidenza che il fine della tempestività veniva pagina 6 di 17 vanificato dalla inadeguatezza del mezzo, conducendo ad un esito che predisponeva, come di fatto avvenuto, a importanti complicanze (…).”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “…la sentenza è da ritenersi errata nel punto in cui , a pag. 13, statuiva : " applicando tali principi al caso di specie, il nesso causale e il danno sono stati dimostrati attraverso la CTU del Prof. il quale ha eloquentemente dichiarato Per_3 che, seppure l'indicazione chirurgica e la tecnica adottate fossero corrette, tecnicamente non adeguato
è stato l 'atto chirurgico in sé: l'esecuzione chirurgica non fu corretta e tale asserzione non è apodittica ma è stata fondata dal CTU sulla revisione degli esami radiografici di controllo eseguiti dopo l'intervento...” Il Giudice di primo grado, dunque, facendo proprie le conclusioni cui è giunto il CTU, statuiva che la ricostruzione operata dal consulente tecnico non fosse avvenuta ex post, ma fosse fondata su documenti pubblici dell'epoca escludendo in facto, quindi, che gli interventi successivi al
2011 potessero essere ritenuti causa delle menomazioni patite. Sulle eccezioni sollevate in sede di consulenza tecnica di ufficio dalla difesa della , riteneva inoltre il Giudice che il CTU Controparte_5 avesse correttamente ed esaustivamente risposto, e che la circostanza che la operazione fosse avvenuta di urgenza non avrebbe fatto venir meno o attenuato il dovere di diligenza. Le risultanze cui è giunto il
Giudice di primo grado non possono però essere ritenute legittime ed in tal senso è opportuno ripercorrere brevemente l'iter cronologico dei fatti clinici così come si sono realmente svolti. …. È noto che, "In tema di responsabilità civile il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa......" (Cass. 26 giugno 2007 n. 14759). L'onere probatorio resta dell'attore. Il paziente danneggiato dovrà in ogni caso ex art. 2697 c.c. provare l'esistenza del nesso di causalità tra condotta del medico - il paziente deve provare che il medico ha agito con dolo o colpa quest'ultima a sua volta causata ad esempio da conoscenze inadeguate delle tecniche previste dalle linee guida, da imprudenza o imperizia — e l'evento lesivo. Ciò poiché
l'obbligazione che nasce a carico del professionista e della Struttura Sanitaria non è di risultato ma di mezzi non configurandosi automaticamente responsabilità a carico del medico e della Struttura nel caso in cui non sia raggiunto un determinato obiettivo (in questo senso, la guarigione). Una causa sopravvenuta incalcolabile e imprevedibile è idonea ad escludere il nesso causale. "La correttezza sia della diagnosi sia dell'intervento terapeutico riconducendo l'evento lesivo ad una reazione individuale della paziente del tutto anomala non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo ed all'azione posta in essere dai sanitari". (Cass. Civ.. sent. 25764/2013). Lo stesso art. 2236
c.c. recita che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Questo principio pagina 7 di 17 unitamente a quello sancito dall'art. 1176 c.c. esclude la responsabilità del medico per colpa lieve.
Quando inoltre il professionista si trova di fronte a problemi tecnici di notevole difficoltà
(sintomatologia equivoca, incertezza eziologica sulla sintomatologia, particolari gravità ed eccezionalità del caso quando lo stesso non sia ancora oggetto di protocollo di cura essendo oggetto di studio) i criteri di diligenza e perizia dovranno necessariamente essere adeguati alla particolarità del caso e la responsabilità del medico sussisterà solamente in caso di accertati errori di particolare gravità e trascuratezza. Nel caso di specie, la proposizione del presente appello è volta proprio a chiedere una riforma della sentenza che ha fatto proprie le risultanze di una consulenza che non ha considerato la particolarità del caso, l'urgenza dello stesso, le linee guida del periodo, il decorso postoperatorio, le condizioni fisiche del paziente. Addentrandosi nel caso di specie, il CTU ha concluso che la diagnosi al momento dell'accesso al PS fu corretta, come fu corretta anche la scelta dell'intervento chirurgico, la sua tempistica e la scelta della metodica della terapia antibiotica. Alla pag. 19 della consulenza medica si esponeva altresì che per il trattamento delle fratture tibiali esposte, all'epoca dei fatti rimaneva controverso fra la possibilità di ricorrere a osteosintesi mediante fissazione esterna o mediante l'introduzione di chiodo endomidollare. L'analisi della letteratura internazionale e delle linee guida diffuse all'epoca del sinistro e specificatamente di studi di metanalisi che, come noto, consentono di evidenziare la superiorità di un trattamento chirurgico rispetto ad un altro non fornisce indicazioni che consentano di affermare l'esito migliore dell'una o dell'altra opzione, rimanendo entrambe all'epoca dei fatti possibili alternative con pari validità.." Secondo il CTU, tuttavia, fu proprio l'atto chirurgico in sé ad essere stato effettuato in modo tecnicamente inadeguato.
Alle osservazioni e critiche alla bozza della consulenza, il CTU rispondeva che di fronte ad una angolazione dei monconi, l'unica possibilità terapeutica sarebbe stata quella di procedere ad un nuovo intervento chirurgico, risultando del tutto inadeguato il confezionamento eseguito nel mese di Aprile di un apparecchio gessato..… "In sostanza il consulente ha ritenuto che la tempestività dell'intervento sia stata vanificata dalla inadeguatezza del mezzo scelto che ha portato a importanti complicanze. Proprio per tali motivazioni la consulenza non può essere ritenuta esente da vizi e/o illegittimità. È un dato di fatto, confermato sia dal consulente d'ufficio che da quello nominato dalla che Controparte_5
l'intervento di riduzione della frattura si sarebbe dovuto effettuare nell'arco di 6-24 ore dall'evento traumatico proprio per evitare infezioni che avrebbero potuto portare addirittura alla perdita dell'arto.
Le precisazioni del CTU riguardanti la circostanza che il mezzo di sintesi fosse inadeguato e che, nonostante i sanitari ne fossero a conoscenza, lo avrebbero comunque scelto così avvalorando la ipotesi di una loro colpa e/o negligenza, non può tuttavia trovare alcuna giustificazione. Come dettagliatamente esposto negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e nelle precisazioni alla pagina 8 di 17 consulenza, infatti, non può rinvenirsi alcuna colpa nell'operato dei sanitari che effettuarono l'intervento, dal momento che in alcun modo i medici avrebbero potuto attendere i tempi tecnici per l'arrivo dei mezzi di sintesi appropriati (così come suggerisce il CTU nel proprio elaborato — pag.
24). Appare lapalissiano che, in mancanza di alternative, non potendo attendere oltre (6-24 ore), non potendo altresì, come è chiaro, sottoporre il paziente a due identici interventi nel corso di poche ore l'uno dall'altro, la applicazione del chiodo di fosse il miglior mezzo di sintesi disponibile CP_3 all'epoca dinanzi ad una emergenza del genere. E' fuori di dubbio, e su ciò concordano anche i Part consulenti di parte della , che sarebbe stato più idoneo, nel caso di specie, un fissatore esterno non presente al momento del trattamento, mentre il gold standard sarebbe stato la fissazione di una placca: eppure sembra evidente che apporre una placca su di una frattura esposta e con cute martoriata e sfrangiata avrebbe avuto moltissime indicazioni e che dunque l'equipe medica ha ritenuto più opportuno salvare i tessuti molli e l'arto per evitare una infezione piuttosto che ottenere una correzione anatomica della frattura a scapito di gravi conseguenze a causa di una lunga attesa prima di intervenire chirurgicamente. Per il CTU, quindi, l'esecuzione chirurgica non fu corretta, ed i rimedi successivamente adottati a correzione della errata riduzione non furono adeguati alle caratteristiche del caso che avrebbe richiesto una correzione chirurgica attraverso un nuovo intervento (pag. 27 consulenza). Proprio su tali successivi aspetti è necessario quindi porre maggiormente l'attenzione.
Come si è detto, infatti, il consulente di ufficio ha errato nel ritenere che l'introduzione del chiodo di non fosse, all'epoca, il modo di intervenire più appropriato. Sicuramente lo era, invece, per CP_3 evitare problemi maggiori che avrebbero potuto portare alla perdita dell'arto. Ma su tali aspetti il
CTU non si è assolutamente espresso. Così come il CTU, e conseguentemente il Giudice che ha emesso la sentenza pedissequamente richiamando le conclusioni del consulente, non hanno preso in considerazioni le controdeduzioni dei consulenti di parte della che, in merito al caso in esame, Pt_4 deducevano: “ .. il paziente andava incontro ad un processo infettivo del focolaio di frattura, complicanza molto frequente nelle fratture esposte ed alla necrosi di un lembo cutaneo della ferita sulla faccia esterna della gamba e nonostante le profuse ed adeguate cure antibiotiche, influenzava la fisiologica evoluzione del callo osseo, per cui quando veniva concesso il carico sfiorante sull'arto, si verificava una lieve alterazione dell'asse della tibia con varizzazione in sede di frattura, aggravato anche dall'eccesso ponderale del paziente. Contestualmente il processo infiammatorio-infettivo interessava le parti molli della gamba con flebostasi, necrosi di un lembo cutaneo e con formazione di ulcere trofìche. Persistendo tale situazione a carico delle parti molli e nel timore di diffondere il processo infettivo, non fu possibile intervenire chirurgicamente per correggere la deviazione assiale della tibia." Per giurisprudenza costante e prevalente, il principio enucleabile è quello per cui laddove pagina 9 di 17 la sentenza abbia recepito la CTU senza valutare le deduzioni contrarie e senza neppure riportarsi alle definitive conclusioni del CTU che abbiano tenuto conto della procedimentalizzazione del rito e delle eventuali osservazioni formulate dal c.t. di parte in tale procedimento, per concretarsi sufficienza del motivo di impugnazione, è bastevole il richiamo alle contestazioni svolte in primo grado. In tali casi inoltre, non avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni proposte in merito dalla difesa della , ed avendo vieppiù il Giudice recepito pedissequamente le ragioni del consulente, la Pt_4
Ecc.ma Corte di Appello adita non potrà che disporre nuova consulenza tecnica di ufficio che possa più compiutamente analizzare se l'intervento chirurgico fu errato nella sua esecuzione e se sarebbe stato possibile intervenire ex post per correggere la deviazione assiale della tibia senza compromettere un quadro clinico già grave considerata la situazione clinica del paziente. Su tali aspetti e dinamiche né il CTU né il Giudice si sono pronunciati, eppure assumono un ruolo determinante per la risoluzione dell'intero problema.”
Il motivo di appello è infondato.
La sentenza, infatti, è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dal consulente di parte della convenuta nelle osservazioni depositate nell'ambito del sub procedimento previsto dall'art. 195 c.p.c..
Va evidenziato che, secondo quanto emerge dalla ctu espletata in primo grado, l'ausiliare ha motivato le proprie conclusioni, fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo del danneggiato e su di uno studio e una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale analisi e dalla documentazione sanitaria prodotta, rispondendo esaurientemente alle critiche avanzate dal ctp dell'attuale appellante.
Si deve poi ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure avendo il ctu evidenziato, in sede di risposta alle osservazioni del ctp, che “Non viene contestato il tipo di mezzo di sintesi utilizzato (chiodo di ma le modalità operative CP_3 ritenendosi che, anche attraverso l'impiego di quel mezzo, sarebbe stato possibile ottenere un corretto pagina 10 di 17 riallineamento del focolaio fratturativo, sia sul piano assiale che su quello frontale” e che “Di fronte ad una angolazione dei monconi - residuata dall'intervento - l'unica possibilità terapeutica sarebbe stata quella di procedere ad un nuovo intervento chirurgico, risultando del tutto inadeguato il confezionamento, eseguito nel mese di aprile, di un apparecchio gessato” (cfr. ctu, pag. nn, 23 e 24).
Appare pertanto evidente che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il ctu non abbia reputato inappropriata la scelta del trattamento chirurgico di osteosintesi effettuata (l'applicazione del chiodo di , attesa anche l'urgenza di intervenire che sussisteva nel caso concreto, ma la sua CP_3 esecuzione che, alla luce di quanto emerso dai successivi esami radiografici allegati in atti (che rappresentano la persistenza di deviazioni angolari rilevanti dell'asse tibiale), fu errata, così come fu sbagliata l'attività medica posta in essere per correggere tale errore ovvero l'applicazione di un tutore gessato invece che procedere a un nuovo intervento chirurgico.
Va aggiunto che, attesa la chiarezza ed esaustività della consulenza espletata in primo grado, che risulta essere ispirata a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, non è stato necessario procedere a una nuova CTU.
Deve dunque concludersi che il motivo di appello sia infondato.
§ 8. 2 — Il secondo motivo di appello è così rubricato: “Sul quantum, errata quantificazione del danno, mancata rappresentazione del danno subito nel sinistro stradale occorso, mancata valutazione del ristoro già ottenuto dalla assicurazione relativamente al sinistro stradale occorso, ultra petitum.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Circa il “quantum” la liquidazione avviene in conformità al seguente schema e in adesione ai risultati della CTU: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018; Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni;
Percentuale di invalidità permanente 32%; Punto base danno non patrimoniale € 6.589,69; Giorni di invalidità temporanea totale 90; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0; punto base ITT €98,00;
Danno risarcibile € 165.533,00; Aumento personalizzato (max 27%) € 210.227,00; invalidità temporanea totale € 8.820,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.410,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.880,00; Totale danno biologico temporaneo € 19.110,00; Spese mediche € 647,08; Totale generale € 185.290,08; totale con personalizzazione massima € 229.984,08.
La personalizzazione può essere riconosciuta nelle specie: la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze pagina 11 di 17 ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., sentenza del 27 maggio
2019 n. 14364). Nel caso in esame si tratta di fatto costituente in astratto reato (lesioni colpose) e, quindi, può riconoscersi l'applicazione dell'art. 2059 cc: l'età del al momento del sinistro CP_1
(nel pieno dell'attività lavorativa), il danno morale e il danno dinamico-relazionale come emergenti dalle testimonianze attoree, le conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media (nella specie, per l'attività lavorativa, lo svago come il giocare a bocce, il mutamento di carattere come descritto dai predetti testi, ecc.) sono elementi che giustificano la personalizzazione massima. Le altre voci non possono liquidarsi perché non dimostrate: una CTU contabile sul punto, richiesta dall'attore sarebbe esplorativa e la diminuzione del volume d'affari (v. doc. 10 di parte attorea) come il modello unico non sono indicativi e univoci.
Sostiene parte appellante, a fondamento del motivo, che “..in primo luogo, si deve analizzare la incongruenza della sentenza laddove, senza alcuna giustificazione in tal senso, attribuisce al L'TO la personalizzazione massima del danno in assenza di specifiche circostanze peculiari che possano applicarsi al caso concreto. Anche dalle scarne risultanze testimoniali, non può infatti in alcun caso desumersi quel pregiudizio sofferto dalla vittima e che sia superiore alla media del caso, tanto è vero che nulla risulta in merito alla fine dell'attività lavorativa, mentre il mutamento di carattere così come descritto dai testimoni non è stato supportato da alcuna documentazione medico-legale e pertanto non può essere accertato per presunzione. Allo stesso modo appare censurabile la conclusione cui giunge il
CTU qualora considera nella misura dell'8% il danno corrispondente all'esito di una analoga frattura di gamba adeguatamente trattata e per cui il L'TO, presumibilmente, sarebbe già stato risarcito.
In primo luogo, per una frattura esposta ed in condizioni di urgenza così come quelle rappresentate anche nell'atto di citazione, una tale quantificazione appare sproporzionata in ribasso. In secondo luogo, nel giudizio di primo grado non si è fatto alcun riferimento alla effettiva somma che il Parte_5 ha già percepito a seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto. Tale circostanza è di rilevante importanza in quanto rideterminerebbe in maniera non equivoca il reale risarcimento già ricevuto per l'infortunio subito ed eviterebbe una illecita duplicazione economica dello stesso. Non può inoltre sottacersi la circostanza che, nel corpo dell'atto, l'attore richieda un risarcimento per un danno subito nella misura del 20% del danno biologico, e che invece la quantificazione operata dal consulente e quindi dal Giudice abbia di gran lunga superato l'importo della domanda perpetrata, con ciò sussistendo una richiesta ultra petitum illegittima e non consentita”.
Anche tale motivo di appello risulta essere infondato. pagina 12 di 17 Va premesso che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21/09/2017,
n.21939).
Ebbene, il Giudice a quo ha correttamente dato conto dei postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità per le sofferenze inflitte al danneggiato, che giustificano il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico;
infatti, è stato fatto riferimento in motivazione, tra l'altro, alla all'età del al momento del trattamento chirurgico e, soprattutto, al grave danno dinamico- CP_1 relazionale patito dal medesimo a causa dell'esito negativo dello stesso, per come emergente dalle testimonianze rese in primo grado (cfr. deposizioni rese da e ). Controparte_7 Controparte_8
Né appare censurabile l'operato del ctu per aver attribuito alla frattura adeguatamente trattata - ovvero quella che sarebbe stata residuata a causa dell'incidente al netto dell'errore commesso nell'esecuzione del trattamento chirurgico - una percentuale di invalidità pari all'8%, trattandosi di valutazione squisitamente tecnica, esposta in maniera chiara e logica.
Va aggiunto che, essendo stata determinata dal ctu la percentuale di invalidità permanente conseguente alla errata condotta sanitaria, previo scomputo della citata percentuale dell'8 %, il risarcimento liquidato al danneggiato con la sentenza impugnata non costituisce una ingiusta locupletazione rispetto a quanto ottenuto dal medesimo a seguito dell'incidente stradale.
In conclusione, l'appello principale va rigettato.
§ 9 — Parte appellata ha spiegato appello incidentale articolato in un motivo. Controparte_1
pagina 13 di 17 § 9.1 — Con il motivo di appello incidentale si chiede di “disporre la condanna dell'appellante al risarcimento – in favore dell'appellato – del danno patrimoniale (per danno emergente e lucro cessante) subìto a causa delle prolungate patologie e complicanze che ha dovuto subire a causa della mal practice e dell'incongruo, negligente e colposo intervento chirurgico e trattamento ortopedico a cui venne sottoposto dai sanitari del nosocomio SS.Trinità di Sora”.
Si legge in proposito nella sentenza citata “Le altre voci non possono liquidarsi perché non dimostrate: una CTU contabile sul punto, richiesta dall'attore sarebbe esplorativa e la diminuzione del volume d'affari (v. doc. 10 di parte attorea) come il modello unico non sono indicativi e univoci”.
Sostiene parte appellante in via incidentale a fondamento del motivo che “…la fondatezza della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale trova riscontro non soltanto nell'allegazione documentale versata in atti durante il processo di primo grado, intendendo per essa, i modelli unici per gli anni
2000/2001/2002, la dic.ne di cessazione dell'attività commerciale dell'azienda del , la CP_1 dichiarazione del consulente fiscale relativa al volume d'affari pregresso al traumatismo), ma la menomazione e la conseguente decurtazione fisica si ricava dalla valutazione medico legale del CTU
Prof. che ne evidenziava in termini percentuali anche la ripercussione sulla capacità lavorativa Per_3 del periziato “…la menomazione attuale rendendo assai limitata l'autonomia del soggetto in particolari movimenti che, per quanto è stato detto nel corso della relazione, si ritengono particolarmente importanti nell'attività d'imprenditore lavoratore (artigiano) nel settore di manufatti di alluminio/vetro, ne deriva che, a parere dello scrivente, l'attuale danno biologico permanente correlato all'attività sanitaria inadeguata (32%) ha una superiore incidenza (valutabile pari al 50%) nel ridurre la sua capacità lavorativa nel settore specifico praticato…”. Il Giudice di prime cure erra nell'affermare che il modello unico non sono indicativi e univoci…, in quanto il danno da incapacità di lavoro, derivante da un sinistro stradale, può essere liquidato col criterio del triplo della pensione sociale, ex art. 4 d.l. 857 del 1976 (oggi trasfuso nell'art. 137 cod. ass.) anche quando sia certo che la vittima avesse un reddito, ma non ne abbia provato l'ammontare. La decisione. Con sentenza n. 7531 del 15 maggio 2012, Rv. 622395, [Pres. Massera;
Rel. D'Amico; P.M. Destro (concl. diff.); in causa n. Reg. Gen. 23061/10; resa all'udienza del 2 aprile 2012; n. Reg. Sez. Per_4 Parte_6
514/12] la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che: <<quando sia certo che la vittima di lesioni personali causate da un sinistro stradale abbia perduto capacit guadagno il conseguente danno patrimoniale pu essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo triplo della pensione sociale anche quando danneggiato non provato l reddito costituendo tale criterio una soglia minima risarcimento>>. Nel caso in esame sono stati depositati e reiterati con il secondo ter-mine ex art. 183 VI° co. Cp.c. i modelli UNICI 2000/2001/2002, attestante pagina 14 di 17 in maniera inconfutabile il danno emergente e il lucro cessante subito dall'attore a seguito del sinistro stradale. La Cassazione ha evidenziato che, la quantificazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, va effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto
"per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", utilizzando come parametri "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati enscientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”. Di seguito così così distinta (entrate annuali x percentuale d'invali-dità x coefficiente di anzianità) meno 20 % della quota sibi variabile sino al 10%) e, quindi nel caso de quo, avremmo €uro 485.000,00.
L'appello incidentale è infondato.
Difatti il Tribunale correttamente non ha liquidato il risarcimento richiesto per la perdita della capacità lavorativa specifica, dal momento che, pur essendo stata riconosciuta dal CTU l'incidenza delle lesioni patite da , a seguito dell'errato trattamento chirurgico, sulla capacità Controparte_1 lavorativa dichiarata, non è stata offerta dall'attore la prova del danno patrimoniale effettivamente subito.
Va premesso, al riguardo, che per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale.
Invero il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15/06/2018, n.15737).
Ebbene, le produzioni documentali attoree si sono rivelate, a tal fine, scarsamente significative.
pagina 15 di 17 Invero i modelli UNICI 2000/2001/2002 (relativi ai periodi d'imposta, rispettivamente, del
1999, del 2000 e del 2001), sono assolutamente inidonei a dimostrare una contrazione di reddito successiva al trattamento chirurgico per cui è causa, avvenuto nel 2002, così come inconsistente valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione scritta del commercialista del concernente CP_1 il volume di affari del medesimo negli anni 2001 e 2002, non essendo stata allegata a tale scrittura alcuna documentazione di riscontro (cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quanto alla dichiarazione di cessazione dell'attività commerciale dell'azienda attorea, deve rilevarsi, innanzitutto, che la stessa non è in atti, non avendo allegato in grado di appello il CP_1 proprio fascicolo di primo grado e quindi la documentazione acclusa all'atto di citazione che era stata depositata in forma cartacea e non essendo la suddetta dichiarazione presente nel fascicolo telematico di primo grado, e che, comunque, a tale documento, se anche fosse stato allegato, non potrebbe essere attribuito idoneo valore probatorio in mancanza della dimostrazione del necessario nesso causale tra l'errato trattamento chirurgico e l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale.
Né il Tribunale avrebbe potuto supplire a tale lacuna probatoria espletando una apposita c.t.u..
Invero secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.
Civ. 7 giugno 2019, n. 15521; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3374; Cass.
Civ., Sez. III, 21/07/2003, n. 11317).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover rigettare anche l'appello incidentale.
§ 10 — In conclusione sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
§ 11 — Attesa la soccombenza reciproca le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
§ 12 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_3
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_1
definitiva n.1259/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto dall' e l'appello Parte_3
incidentale proposto da , confermando la sentenza impugnata;
Controparte_1
2. Compensa le spese di lite del grado di appello;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell' e di . Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Roma il 11 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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