Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di conIGlio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.Rosario Murgida ConIGliere
3. Dr. Antonio Cestone ConIGliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.194 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv. Gigliotti Salvatore, Parte_1
ricorrente in riassunzione (appellante)
E
, con gli avv.ti Pugliano Maria Teresa e Parisi Silvia CP_1
, con l'avv.ta Possidente Giuseppina. Controparte_2
Resistenti in riassunzione (appellati)
Oggetto: annullamento con rinvio dalla Cassazione;
opposizione a cartelle di pagamento.
FATTO.
1
1. ha proposto davanti al giudice del lavoro di due Parte_1 CP_3
separate opposizioni a n.2 cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi obbligatori alla gestione IVS commercianti in relazione alla posizione di , quale Controparte_4
coniuge di essa ricorrente e collaboratore nel ristorante “Ancora” sito in Gizzaria Lido da lei gestito.
I contributi omessi hanno riguardato gli anni 97 – 2003 per euro 15.166,61, nonchè
CP_ gli anni 2005-2006 per euro 2.608,71, e sono stati richiesti dall' sulla base dell'accertamento ispettivo del 15.2.2002, conseguito alla segnalazione trasmessa dalla
Direzione provinciale del Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro di Catanzaro del
6.8.200l.
2.Il Giudice adito, riuniti i giudizi, ha respinto le domande con sentenza n. 209/2013, impugnata davanti alla Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la decisione di primo grado perché:
-la aveva espressamente riferito in sede ispettiva, come da verbale di Pt_1
dichiarazioni del 6.8.2001, che il marito era adibito al servizio ai tavoli, che non erano mai stati assunti dipendenti, che ella stessa si occupava della preparazione delle pietanze e della gestione della cucina;
-e dunque, in mancanza di dipendenti, tenuto conto del tipo di esercizio commerciale
(bar- ristorante), una volta acclarata la costante presenza in cucina della IG.ra , Pt_1
era del tutto evidente che la collaborazione del marito della suddetta non poteva non essere stata abituale e continua, non essendo stato fornito alcun elemento da cui desumere che si fosse trattato di ristorante self-service. Escludere la presenza costante del IG. in sala equivarrebbe ad affermare che gli avventori del ristorante CP_4
accedessero direttamente alla cucina per prelevare le pietanze da consumare;
-la prova articolata dalla e non espletata in primo grado, oltre che essere in Pt_1
parte inammissibile per le modalità di formulazione dei capitoli (cfr., in particolare, il cap. l. formulato al negativo, il capitolo 2 del tutto generico), si palesava superflua, perché volta a dimostrare che la presenza del IG. nel ristorante al momento CP_4
dell'accesso ispettivo era occasionale, mentre, in quanto riferita a quel solo giorno, non poteva inficiare il contenuto della dichiarazione auto-confessoria della IG.ra ; Pt_1
2 -infine, quanto alla tesi secondo cui I'attività prevalente e abituale del IG. fosse CP_4
quella di intermediario di commercio, bastava osservare che l'art. I comma 203 della leqge 662/96 enuclea tutti i soggetti sui cui grava I'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e, mentre l'abitualità e la prevalenza vengono riferite (lett. c) a quanti partecipino al lavoro aziendale personalmente, tali locuzioni non si trovano nella lett.a), ìn cui sono indicati come destinatari dell'obbligo i titolari, gestori e familiari coadiutori - come nel caso del IG. - preposti al punto vendita. CP_4
3. ha impugnato tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione – Parte_1
Sezione Lavoro per due motivi :
-con il primo motivo ha dedotto che la dichiarazione confessoria di essa ricorrente non era stata acquisita agli atti per cui le affermazioni della sentenza impugnata sarebbero prive di fondamento;
-con il secondo motivo ha dedotto che la sentenza aveva erroneamente inquadrato l'attività del nella lettera a) dell'art. 1, comma 203 della L. n. 662 del 1996 CP_4 anche se era del tutto pacifico che la titolare dell'azienda fosse la ed il marito Pt_1 non era preposto ad alcun punto vendita” (così a pag. 2 della sentenza n. 3421/2022).
4. La Corte di Cassazione ha esaminato il secondo motivo e l'ha ritenuto fondato con la seguente testuale motivazione:
“questa Corte di Cassazione (vedi Cass. 1684 del 2021) ha avuto modo di affermare che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale “si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in line diretta, gli ascendenti, i fratelli
e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne
l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore
(così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione 3 concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (così a pag. 2 e a pag. 3 sentenza n.
3421/2022).>>.
Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Catanzaro in diversa composizione, affermando che < l'accoglimento del secondo motivo assorbe le questioni relative al concreto accertamento che va effettuato in sede di rinvio>.
5.Nel giudizio, ritualmente riassunto, tutte le parti hanno insistito nelle difese e conclusioni già prospettate nel pregresso grado di appello.
6.Il collegio, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione già fissata con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, all'esito ha deliberato in camera di conIGlio la seguente decisione.
DIRITTO.
7. La questione, devoluta alla cognizione di questo giudice del rinvio, è se l'attività del quale coniuge collaboratore nell'azienda gestita dalla , sia prevalente in CP_5 Pt_1
quanto resa, sotto il profilo temporale per un tempo maggiore rispetto a quell'altra, di intermediario di commercio ( il cui svolgimento in favore di stanhomeS.p.A è riscontrato dalla documentazione prodotta dall'opponente relativa all' inizio di attività in data 23.1.1997 e contributi utili aÌla pensione di vecchiaia, percepita con decorrenza agosto 2003).
7.1-I periodi oggetto di verifica sono quelli cui si riferiscono i crediti contributivi azionati con le cartelle, ossia gli anni 97 – 2003 nonchè gli anni 2005-2006.
7.2-. L' , gravato del relativo onere probatorio nulla ha documentato in merito agli CP_1
anni 2003- 2005-2006, per cui non vi è prova che in detti anni il abbia CP_5
effettivamente svolto e con quali modalità attività di collaborazione nel ristorante gestito dalla .. Pt_1
L'Istituto, invero, si è limitato a produrre il verbale di accertamento ispettivo del
15.2.2002 e il verbale della dichiarazione resa dalla IGnora dinanzi all'ispettore Pt_1
del Lavoro, in data 06.08.2001 del seguente tenore : "Sono la titolare del ristorante
4 L'Ancora sito in Gizzeria Lido Via L. Rizzo regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio ed alla gestione lavori autonomi dell La gestione dei locali viene CP_1
svolta direttamente da me con la collaborazione in modo continuo da parte di mio marito , nato a [...] il [...] ed in modo saltuario ed Controparte_4
occasionale da mio figlio lo mi occupo della preparazione e gestione della Per_1
cucina mentre mio marito si occupa del servizio ai tavoli. Non ho mai occupato personale differente per i motivi di cui sopra...."
Da detti documenti , com'è evidente, risultano modalita di gestione dell'esercizio di ristorazione per il periodo fino al 2002 ma nulla esclude che tali modalità siano mutate negli anni successivi.
7.3-Ma vi è da aggiungere che gli elementi di valutazione che da essi si traggono non consentono neanche di affermare che nel periodo fino al 2002, il abbia CP_5
collaborato nel ristorante con il carattere della prevalenza, sotto il profilo temporale, rispetto all' attività di intermediario di commercio, con opzione per il regime forfetario, in favore di stanhomeS.p.A.
Ed invero sia dal verbale ispettivo sia dalla dichiarazione sopra riportata, nulla emerge sul modo di svolgimento dell'attività di ristorazione e in particolare se essa implicasse l'offerta dei pasti per gli orari del pranzo e della cena e per quanti giorni alla settimana;
di conseguenza, non si ravvisano elementi per stabilire quale sia stato, sotto il profilo temporale, l'effettivo impegno del coniuge della quale addetto al servizio ai Pt_1
tavoli e se tale impegno possa essere stato prevalente, sotto il profilo temporale, sulle prestazioni di intermediario commerciale per conto della sopra nominata società.
8. Alla stregua delle argomentazioni esposte, vanno dunque accolti i ricorsi presentati dalla avverso la cartella di pagamento n. 030 2005 00048301 14000 nonchè Pt_1
avverso la cartella di pagamento n. 030 2007 00223066 91 000; in tal senso va dunque riformata da questo giudice del rinvio la sentenza del Tribunale di Lametia Terme n.
209/2013 del 16.4.2013.
9.Le spese del giudizio in favore di vengono poste a carico dell' Parte_1 CP_1
e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa in relazione allo scaglione di valore fino a euro 26.000. 5
PQM
definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice del lavoro Parte_1
di Lametia Terme del 16.4.2013, così provvede:
accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi in opposizione alle cartelle n. 030 2005 00048301 14000 e n. 030 2007 00223066 91 000 che annulla;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate per il primo grado in euro 2700,00, per il grado di appello in euro
2906,00, per il giudizio in Cassazione in euro 1541,00, per il presente giudizio di rinvio in euro 2906,00, tutte oltre accessori di legge;
compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del 11.1.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6