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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1649 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a GAGLIANO DEL CAPO (LE) in [...]_1
08/05/1983 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. VILLANI EMANUELA e dall'avv. ANDRIUOLO JUSI con ricorso depositato in data 26/07/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
- Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre in
Savignano sul Rubicone (FC) in Viale Della Libertà n. 101;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
- La casa familiare sita in Savignano sul Rubicone (FC) in Via Viale Della Libertà n. 101 è assegnata con tutti gli arredi alla SI.ra che vi abiterà insieme al CP_1 figlio e che provvederà a intestare a sé stessa tutte le utenze e a comunicare Per_1
a parte locatrice la variazione di intestazione nel contratto di locazione stipulato in data 27.07.2023.
- Il canone di locazione, oltre le spese condominiali, così come da contratto del 27.07.2023, sarà completamente a carico della SI.ra che procederà a CP_1 comunicare a parte locatrice il cambio di intestazione. PIANO GENITORIALE PER IL MINORENNE
1 - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- In considerazione del fatto che il SI. attualmente soggiorna in un Parte_1 albergo e non ha ancora una fissa dimora, i ricorrenti sono entrambi concordi nello stabilire un periodo di mesi sei in cui il SI. potrà vedere e tenere con sé il Parte_1 figlio liberamente anche tutti i giorni, previo accordo la madre e compatibilmente con gli impegni del minore senza però che lo stesso possa pernottare presso di lui.
Comunque al padre verrà garantito di poter vedere il figlio almeno due sere a settimana, individuate nel martedì e giovedì salvo diverso accordo tra i genitori, oltre un pomeriggio da individuarsi nel sabato o domenica in maniera alternata nelle settimane. Dopo questo periodo, il SI. potrà vedere il figlio Parte_1 minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola a dopo cena, nonché Per_1 durante i fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena allorquando il padre riaccompagnerà direttamente il figlio presso l'abitazione assegnata alla madre. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente con la madre, mentre per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01-stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, del figlio verrà trascorso alternando, negli anni, tra i genitori il pranzo e la cena qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
- Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice Istat, oltre alla quota nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Forlì.
- L'Assegno Unico INPS in favore del figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le spese restano compensate tra le parti, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 26/07/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a GAGLIANO DEL CAPO (LE) in [...]_1
08/05/1983 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. VILLANI EMANUELA e dall'avv. ANDRIUOLO JUSI con ricorso depositato in data 26/07/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
- Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre in
Savignano sul Rubicone (FC) in Viale Della Libertà n. 101;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
- La casa familiare sita in Savignano sul Rubicone (FC) in Via Viale Della Libertà n. 101 è assegnata con tutti gli arredi alla SI.ra che vi abiterà insieme al CP_1 figlio e che provvederà a intestare a sé stessa tutte le utenze e a comunicare Per_1
a parte locatrice la variazione di intestazione nel contratto di locazione stipulato in data 27.07.2023.
- Il canone di locazione, oltre le spese condominiali, così come da contratto del 27.07.2023, sarà completamente a carico della SI.ra che procederà a CP_1 comunicare a parte locatrice il cambio di intestazione. PIANO GENITORIALE PER IL MINORENNE
1 - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- In considerazione del fatto che il SI. attualmente soggiorna in un Parte_1 albergo e non ha ancora una fissa dimora, i ricorrenti sono entrambi concordi nello stabilire un periodo di mesi sei in cui il SI. potrà vedere e tenere con sé il Parte_1 figlio liberamente anche tutti i giorni, previo accordo la madre e compatibilmente con gli impegni del minore senza però che lo stesso possa pernottare presso di lui.
Comunque al padre verrà garantito di poter vedere il figlio almeno due sere a settimana, individuate nel martedì e giovedì salvo diverso accordo tra i genitori, oltre un pomeriggio da individuarsi nel sabato o domenica in maniera alternata nelle settimane. Dopo questo periodo, il SI. potrà vedere il figlio Parte_1 minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola a dopo cena, nonché Per_1 durante i fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena allorquando il padre riaccompagnerà direttamente il figlio presso l'abitazione assegnata alla madre. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente con la madre, mentre per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01-stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, del figlio verrà trascorso alternando, negli anni, tra i genitori il pranzo e la cena qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
- Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice Istat, oltre alla quota nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Forlì.
- L'Assegno Unico INPS in favore del figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le spese restano compensate tra le parti, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 26/07/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)