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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Francesco Campagna Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta con provvedimento del 18.12.2024, a seguito del decorso del termine per il deposito di note scritte;
udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 2676/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Biagio Graniero Esposito, presso cui è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-resistente -
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio della protezione speciale.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, cittadino gambiano nato Parte_1 l'1.01.1981, ha impugnato il provvedimento Cat. A12/2023 Imm/IV° Sez. (Nr 120) del giorno 01.08.2023, emesso d'ordine del Questore di Reggio Calabria dal dirigente , Controparte_2 notificato brevi manu in data 22.09.2023, chiedendo - previa sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del Decreto - che venisse riconosciuto in suo favore il diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso.
Il Tribunale, con provvedimento del 22.11.2023, ha accolto l'istanza di sospensione.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, in data 30.01.2025, non ha presentato osservazioni né conclusioni. In data 12.09.2024, si è costituito in giudizio il , mediante la difesa tecnica Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando comparsa di costituzione e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in diritto, con vittoria di spese.
Appare a questo punto opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015. In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 .
Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla
2 certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”. Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va, infine, evidenziato che il DL 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n.
50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma 1.1[1], restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del DL 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale (vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego questorile di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso su un'istanza presentata in data 02.05.2016 (data di presentazione del modello C/3) e rinnovata il 10.11.2022, pertanto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2 conv. con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata. Con riferimento all'integrazione lavorativa, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
[1] “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
3 Giova ricordare che l' art. 8 CEDU prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
(Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720) Il ricorrente ha fornito prova documentale della sua integrazione lavorativa nel territorio italiano, dove ha svolto, prevalentemente, l'attività di bracciante agricolo con contratti a tempo determinato.
Al riguardo è necessario osservare che, sebbene si tratti di un lavoro per sua natura discontinuo poiché soggetto alla stagionalità dei raccolti (ad eccezione del rapporto con “Auto Diaz di Falco Immacolata” e con “Vulcano Group s.r.l.”, quest'ultimo – in ogni caso - carattere stagionale) è stato in Pt_1 grado di lavorare in maniera costante sin dal 2017, mediante l'avvicendamento di susseguenti rapporti contrattuali.
In particolare, il ricorrente ha versato in atti la seguente documentazione lavorativa:
Unilav del 20/09/2024, relativo al rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato alle dipendenze della ditta “PIROMALLI GIULIANA” corrente in Gioa Tauro, dal 21/09/2024 al 31/10/2024 lettere di assunzione alle dipendenze di “Azienda agricola Michele Ruggiero”, sottoscritte il
5.05.2022 e il 16.05.2023, e rispettive comunicazioni ordinarie del 4.5.2022 e del 16.05.2023, relative ai contratti di lavoro a tempo pieno e determinato dal 5.05.2022 al 30.06.2022 e dal 17.05.2023 al
30.06.2023 nonché buste paga relative alle mensilità di maggio e giugno 2023; contratti di lavoro sottoscritti con : in data 3.01.2022, relativo Parte_2 al periodo dal 4.1.2022 al 30.04.2022; in data 18.10.2022, relativo al periodo dal 19.10.2022 al
31.12.2022; in data 15.10.2024, relativo al periodo dal 16.10.2024 al 21.12.2024; nonché buste paga relative alle seguenti mensilità: da ottobre a dicembre 2021; gennaio, ottobre e dicembre 2022; da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre 2023; gennaio, febbraio e aprile 2024;
Certificazione Unica dei redditi 2021, 2022, 2023 e 2024; Unilav dell'1.10.2020 relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato “Auto Diaz di Falco Immacolata” corrente in Napoli e buste paga relative alle mensilità da dicembre 2020 a giugno 2021
Unilav del 17.08.2020, del 27.06.2019 e dell'8.09.2017, relativi rispettivamente ai rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato dal 18.08.20200 al 31.12.2020, dal 9.09.2017 al 31.12.2017 e dal 28.06.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della ditta , con sede di lavoro in Venosa;
CP_3 ricevuta invio comunicazione ordinaria del 22/07/2024, relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con “Vulcano Group s.r.l.” dal 23/07/2024 al 30/09/2024, nonché buste paga relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024.
Inoltre, il ricorrente è titolare di un regolare contratto di comodato gratuito ad uso abitativo sottoscritto 20.10.2022 in forza del quale detiene con scadenza quadriennale un'unità abitativa ubicata in Gioia Tauro (contratto registrato al'A.d.E. di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale di Palmi in data 3.11.2022 al nr. 1352 serie 3). La residenza del ricorrente è, altresì, attestata da opportuna certificazione rilasciata in data 05.01.2023 dal Comune di Gioa Tauro. La cospicua documentazione prodotta dalla difesa appare idonea a provare l'avvenuta integrazione del ricorrente in Italia e, pertanto, deve ritenersi che l'eventuale rimpatrio nel paese di origine, dal quale manca da quasi un decennio, avrebbe come conseguenza quella di ledere il suo diritto Pt_1 fondamentale e costituzionalmente garantito alla dignità della persona. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione raggiunta dal richiedente sul piano sociale e lavorativo, seppur non del tutto stabile a causa delle notorie criticità del mercato del lavoro, in specie quello agricolo, verrebbe vanificata in caso di rimpatrio, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità.
In conclusione, il ricorso è fondato.
4 Non deve essere statuito nulla sulle spese, dal momento che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede: accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di Pt_1 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto
[...] di competenza. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Reggio Calabria, nella camera di consiglio del Reggio Calabria, 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice Est. Giuseppe Campagna Flavio Tovani
5
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Francesco Campagna Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta con provvedimento del 18.12.2024, a seguito del decorso del termine per il deposito di note scritte;
udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 2676/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Biagio Graniero Esposito, presso cui è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-resistente -
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio della protezione speciale.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, cittadino gambiano nato Parte_1 l'1.01.1981, ha impugnato il provvedimento Cat. A12/2023 Imm/IV° Sez. (Nr 120) del giorno 01.08.2023, emesso d'ordine del Questore di Reggio Calabria dal dirigente , Controparte_2 notificato brevi manu in data 22.09.2023, chiedendo - previa sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del Decreto - che venisse riconosciuto in suo favore il diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso.
Il Tribunale, con provvedimento del 22.11.2023, ha accolto l'istanza di sospensione.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, in data 30.01.2025, non ha presentato osservazioni né conclusioni. In data 12.09.2024, si è costituito in giudizio il , mediante la difesa tecnica Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando comparsa di costituzione e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in diritto, con vittoria di spese.
Appare a questo punto opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015. In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 .
Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla
2 certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”. Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va, infine, evidenziato che il DL 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n.
50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma 1.1[1], restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del DL 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale (vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego questorile di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso su un'istanza presentata in data 02.05.2016 (data di presentazione del modello C/3) e rinnovata il 10.11.2022, pertanto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2 conv. con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata. Con riferimento all'integrazione lavorativa, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
[1] “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
3 Giova ricordare che l' art. 8 CEDU prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
(Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720) Il ricorrente ha fornito prova documentale della sua integrazione lavorativa nel territorio italiano, dove ha svolto, prevalentemente, l'attività di bracciante agricolo con contratti a tempo determinato.
Al riguardo è necessario osservare che, sebbene si tratti di un lavoro per sua natura discontinuo poiché soggetto alla stagionalità dei raccolti (ad eccezione del rapporto con “Auto Diaz di Falco Immacolata” e con “Vulcano Group s.r.l.”, quest'ultimo – in ogni caso - carattere stagionale) è stato in Pt_1 grado di lavorare in maniera costante sin dal 2017, mediante l'avvicendamento di susseguenti rapporti contrattuali.
In particolare, il ricorrente ha versato in atti la seguente documentazione lavorativa:
Unilav del 20/09/2024, relativo al rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato alle dipendenze della ditta “PIROMALLI GIULIANA” corrente in Gioa Tauro, dal 21/09/2024 al 31/10/2024 lettere di assunzione alle dipendenze di “Azienda agricola Michele Ruggiero”, sottoscritte il
5.05.2022 e il 16.05.2023, e rispettive comunicazioni ordinarie del 4.5.2022 e del 16.05.2023, relative ai contratti di lavoro a tempo pieno e determinato dal 5.05.2022 al 30.06.2022 e dal 17.05.2023 al
30.06.2023 nonché buste paga relative alle mensilità di maggio e giugno 2023; contratti di lavoro sottoscritti con : in data 3.01.2022, relativo Parte_2 al periodo dal 4.1.2022 al 30.04.2022; in data 18.10.2022, relativo al periodo dal 19.10.2022 al
31.12.2022; in data 15.10.2024, relativo al periodo dal 16.10.2024 al 21.12.2024; nonché buste paga relative alle seguenti mensilità: da ottobre a dicembre 2021; gennaio, ottobre e dicembre 2022; da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre 2023; gennaio, febbraio e aprile 2024;
Certificazione Unica dei redditi 2021, 2022, 2023 e 2024; Unilav dell'1.10.2020 relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato “Auto Diaz di Falco Immacolata” corrente in Napoli e buste paga relative alle mensilità da dicembre 2020 a giugno 2021
Unilav del 17.08.2020, del 27.06.2019 e dell'8.09.2017, relativi rispettivamente ai rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato dal 18.08.20200 al 31.12.2020, dal 9.09.2017 al 31.12.2017 e dal 28.06.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della ditta , con sede di lavoro in Venosa;
CP_3 ricevuta invio comunicazione ordinaria del 22/07/2024, relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con “Vulcano Group s.r.l.” dal 23/07/2024 al 30/09/2024, nonché buste paga relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024.
Inoltre, il ricorrente è titolare di un regolare contratto di comodato gratuito ad uso abitativo sottoscritto 20.10.2022 in forza del quale detiene con scadenza quadriennale un'unità abitativa ubicata in Gioia Tauro (contratto registrato al'A.d.E. di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale di Palmi in data 3.11.2022 al nr. 1352 serie 3). La residenza del ricorrente è, altresì, attestata da opportuna certificazione rilasciata in data 05.01.2023 dal Comune di Gioa Tauro. La cospicua documentazione prodotta dalla difesa appare idonea a provare l'avvenuta integrazione del ricorrente in Italia e, pertanto, deve ritenersi che l'eventuale rimpatrio nel paese di origine, dal quale manca da quasi un decennio, avrebbe come conseguenza quella di ledere il suo diritto Pt_1 fondamentale e costituzionalmente garantito alla dignità della persona. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione raggiunta dal richiedente sul piano sociale e lavorativo, seppur non del tutto stabile a causa delle notorie criticità del mercato del lavoro, in specie quello agricolo, verrebbe vanificata in caso di rimpatrio, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità.
In conclusione, il ricorso è fondato.
4 Non deve essere statuito nulla sulle spese, dal momento che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede: accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di Pt_1 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto
[...] di competenza. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Reggio Calabria, nella camera di consiglio del Reggio Calabria, 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice Est. Giuseppe Campagna Flavio Tovani
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