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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3963/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3963/2024
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , quale procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
mandataria della l'avv. Ludini Elio ha depositato le note
[...] Controparte_3
sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per , l'avv. Fevola Giuseppe ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3963/2024 promossa da:
(c.f. ), e per essa, Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. , in forza di procura rilasciata da (quale
[...] P.IVA_2 Controparte_2
mandataria della , rappresentata e difesa dall'avv. Ludini Elio ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fevola Parte_1 C.F._1
Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Piazza Della Libertà n. 21, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la e, per essa, Controparte_3 Controparte_1
in forza di procura rilasciata da quale mandataria della
[...] Controparte_2
conveniva in giudizio , esponendo che: 1) in virtù di contratto di Controparte_3 Parte_1
cessione di crediti pecuniari (individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e pagina 2 di 7 4 L.139/99 sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario) stipulato in data 01/06/2020, acquistava pro soluto dalla dal Banco Controparte_3 Controparte_4
Di Sardegna S.p.a. e dalla Cassa di Risparmio di Bra S.p.a., taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione, cessione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. Repubblica Italiana, parte II, n. 66 del 6-6-2020; 2) con atto dell'11/06/2020 a rogito del Notaio di Pordenone (rep. 304820, racc. Persona_1
36263) la società conferiva a procura speciale Controparte_3 Controparte_2
per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali era divenuta titolare;
3) con atto del
01/07/2020 a rogito del Notaio di AN (rep. 143010, racc. 36651), Persona_2 [...]
conferiva procura a per lo svolgimento delle Controparte_2 Controparte_1
attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti;
4) tra i crediti oggetto di cessione erano ricompresi quelli vantati dalla (quale CP_4
incorporante la giusta atto di fusione a rogito Notaio Controparte_5 Per_3
del 16.05.2013 rep. n. 41764 racc. 12988) nei confronti dei SIg.ri e
[...] Parte_2 [...]
in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio di Latina Parte_1 Persona_4 del 27/04/2010 repertorio 58046 raccolta 28304, erogato per € 300.000,00, rimborsabile in anni
10 e garantito dalla ipoteca fondiaria di I grado iscritta presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di
Latina in data 28/04/2010, Registro Particolare 2737 Registro Generale 11534, sul seguente immobile di (com)proprietà, nella misura del 50%, delle due parti mutuatarie e precisamente: nel comune di Cisterna Di Latina, Via Provinciale Per Latina SNC piano T-1, fabbricato industriale censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3, categoria catastale D/7); 5) con lettera del 28/08/2015 la intimava ai due mutuatari la CP_4
risoluzione del predetto contratto di mutuo diffidandolo al pagamento di quanto contrattualmente maturato dovuto a titolo di rate insolute, relativi interessi convenzionali di mora, spese e capitale residuo;
6) in data 29/12/2017 decedeva il sig. ; 7) stante l'intervenuta voltura Parte_2
catastale, in favore della SI.ra , della quota del 50% del predetto immobile in Parte_1
precedenza intestata al defunto marito, la incardinava, innanzi al foro di Latina, Controparte_3
la procedura esecutiva immobiliare RGE 283/2023 sottoponendo a pignoramento la piena pagina 3 di 7 proprietà del predetto cespite cauzionale;
8) in seno alla predetta esecuzione veniva rilevata la mancata accettazione di atti di accettazione, da parte della SI.ra , dell'eredità del Parte_1
defunto marito SI. con la conseguenza che la debitrice esecutata non poteva, allo stato, Pt_2
considerarsi piena proprietaria del compendio pignorato ma unicamente (com)proprietaria al
50%; 9) si era quindi reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di conseguire un accertamento in ordine alla qualità, in capo alla SI.ra , di erede del defunto marito Parte_1
SI. sanando così la continuità delle trascrizioni in ordine ai diritti di proprietà, e Parte_2
dunque, al fine ultimo di conseguire legittimamente l'espropriazione immobiliare promossa.
Ciò posto, parte ricorrente deduceva che nel caso di specie sussistevano elementi da cui inferire, senza incertezza, il già intervenuto acquisto della qualità in capo alla SI.ra di Parte_1
erede del defunto marito SI. , giacché:
1. con contratto del 26/06/2019, registrato Parte_2
in data 27/06/2019, la SI.ra concedeva in locazione a terzi la piena proprietà Parte_1
dell'immobile poi sottoposto a pignoramento 2. dai registri pubblici del catasto di Latina, risultava essere presente, segnatamente in relazione ai beni oggetto del pignoramento immobiliare, la denuncia di successione del sig. , con relativa voltura catastale, in favore Pt_2
del coniuge, del 50% della proprietà del bene. In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, alla luce di quanto dedotto e documentato in atti, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice in capo alla SI.ra (nata in [...]
Tunisia il 10/12/1951, C.F. del SI. (nato a [...]F._1 Parte_2
APOLLOSA il 06/01/1948 C.F. e che, pertanto, la SI.ra risulti, C.F._2 Parte_1
per successione del marito SI. , piena ed esclusiva proprietaria del complesso Parte_2
immobiliare sito in CISTERNA DI IN, VIA PROVINCIALE PER IN SNC piano T-1, fabbricato industriale censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3, categoria catastale D/7 (e, quindi, risulti titolare anche della quota del 50% del predetto immobile già intestata al defunto marito) emanandosi altresì ogni conseguenziale e funzionale provvedimento, anche in relazione al trascrivendo provvedimento giudiziale presso il
Servizio di Pubblicità Immobiliare funzionalmente competente. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1
l'avversa domanda e deducendo che la stipula del contratto di locazione dell'immobile descritto pagina 4 di 7 in premessa, di cui la resistente era comproprietaria e possessore esclusiva, non costituiva accettazione tacita dell'eredità, in quanto la stessa poteva disporne la locazione in virtù del fatto che possedeva l'immobile e non per aver compiuto un atto che presupponeva l'accettazione dell'eredità. Parimenti, non costituiva accettazione tacita dell'eredità la presentazione della denuncia di successione da parte di un chiamato all'eredità, trattandosi di un atto a valenza meramente fiscale inidoneo a produrre alcun effetto dal punto di vista civilistico. Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare il ricorso proposto dalla CP_3
e per essa con condanna di parte ricorrente al pagamento
[...] Controparte_1
delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle stesse”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova rilevare che la ricorrente ha dato piena prova della sussistenza del proprio interesse, in quanto titolare del credito oggetto della procedura esecutiva n. 283/2023 per averlo acquistato dalla (quale incorporante la , come Controparte_4 Controparte_5
da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica parte II, n. 66 del 6-6-
2020, credito traente origine dal contratto di mutuo stipulato da e Parte_2 Parte_1
a rogito Notaio di Latina del 27/04/2010 repertorio 58046 raccolta 2830. Persona_4
Nel merito, seppure non risulti trascritta alcuna accettazione o rinuncia all'eredità da parte della convenuta, gli atti posti in essere da appaiono inequivocabilmente significativi Parte_1
della sua volontà di accettare l'eredità del defunto coniuge , deceduto in data Parte_2
29.12.2017. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
In particolare, appare dirimente la circostanza, comprovata dalla documentazione in atti, che la
, oltre a presentare la denuncia di successione in qualità di erede, abbia effettuato a Parte_1
proprio nome la voltura catastale dell'unità immobiliare vincolata a garanzia del mutuo, sita nel pagina 5 di 7 Comune di Cisterna di Latina, Via Provinciale Per Latina Snc piano T-1, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3. Invero, dalle visure catastali allegate al ricorso introduttivo, aggiornate al 1.3.2019, emerge che il suddetto immobile – in precedenza facente capo al 50% a e al 50% a – risulta intestato per Parte_1 Parte_2
l'intero a , in forza di: “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) Parte_1
del 29/12/2017 - UU Sede IN (LT) Registrazione Volume 9990 n. 489 registrato in data
27/03/2018 - FORMATO PI (DE CUIUS) Voltura n. 4005.1/2018 - Pratica n. LT0043863 in atti dal 28/03/2018”.
Sotto tale aspetto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., Sez. VI, 30.4.2021, n. 11478). Come precisato dai giudici di legittimità e di merito, invero, soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso (Cass. civ. n° 10796/2009,
Tribunale AN, n° 3045 del 21.10.2021, Trib. AN n° 1994/2013; Tribunale Varese n°
103/2017).
In aggiunta, risulta documentalmente provato che, con contratto del 26.6.2019, registrato in data
27.6.2019, la concedeva in locazione a terzi la piena proprietà dell'immobile de quo. Sul Parte_1
punto, non può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo cui la concessione in locazione di un immobile ereditario non comporterebbe accettazione tacita dell'eredità. La Suprema Corte
(Cass., n. 20503/2023, con richiamo a Cass., n. 1021/1976) ha chiarito che anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti gestori compiuti dal chiamato, purché si tratti, in ogni caso, di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
In applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza ha annoverato tra gli atti che importano accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. la riscossione dei canoni di locazione di pagina 6 di 7 un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo (Cass., n. 11823/2015; n.
2743/2014).
A maggior ragione, costituisce atto dispositivo la stipula di un contratto di locazione su bene compreso nell'asse ereditario, in quanto volto non alla mera conservazione del patrimonio da parte del chiamato, in attesa della decisione sull'eventuale accettazione, bensì a trarne reddito, a incremento del proprio stesso patrimonio.
In conclusione, in ragione dei concordi dati documentali sopra menzionati, non residuano dubbi in ordine all'acquisizione della qualità di erede di in capo all'odierna convenuta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, di natura esclusivamente documentale, caratterizzata dall'assenza di attività istruttoria. Infine, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che è erede pura e Parte_1
semplice di (C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
06/01/1948 e deceduto il 29/12/2017), e, per l'effetto, esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Cisterna Di Latina, Via Provinciale Per Latina Snc piano T-1, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in forza Parte_1 della che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_3
e CPA come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere, su istanza della parte interessata, alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3963/2024
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , quale procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
mandataria della l'avv. Ludini Elio ha depositato le note
[...] Controparte_3
sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per , l'avv. Fevola Giuseppe ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3963/2024 promossa da:
(c.f. ), e per essa, Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. , in forza di procura rilasciata da (quale
[...] P.IVA_2 Controparte_2
mandataria della , rappresentata e difesa dall'avv. Ludini Elio ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fevola Parte_1 C.F._1
Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Piazza Della Libertà n. 21, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la e, per essa, Controparte_3 Controparte_1
in forza di procura rilasciata da quale mandataria della
[...] Controparte_2
conveniva in giudizio , esponendo che: 1) in virtù di contratto di Controparte_3 Parte_1
cessione di crediti pecuniari (individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e pagina 2 di 7 4 L.139/99 sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario) stipulato in data 01/06/2020, acquistava pro soluto dalla dal Banco Controparte_3 Controparte_4
Di Sardegna S.p.a. e dalla Cassa di Risparmio di Bra S.p.a., taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione, cessione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. Repubblica Italiana, parte II, n. 66 del 6-6-2020; 2) con atto dell'11/06/2020 a rogito del Notaio di Pordenone (rep. 304820, racc. Persona_1
36263) la società conferiva a procura speciale Controparte_3 Controparte_2
per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali era divenuta titolare;
3) con atto del
01/07/2020 a rogito del Notaio di AN (rep. 143010, racc. 36651), Persona_2 [...]
conferiva procura a per lo svolgimento delle Controparte_2 Controparte_1
attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti;
4) tra i crediti oggetto di cessione erano ricompresi quelli vantati dalla (quale CP_4
incorporante la giusta atto di fusione a rogito Notaio Controparte_5 Per_3
del 16.05.2013 rep. n. 41764 racc. 12988) nei confronti dei SIg.ri e
[...] Parte_2 [...]
in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio di Latina Parte_1 Persona_4 del 27/04/2010 repertorio 58046 raccolta 28304, erogato per € 300.000,00, rimborsabile in anni
10 e garantito dalla ipoteca fondiaria di I grado iscritta presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di
Latina in data 28/04/2010, Registro Particolare 2737 Registro Generale 11534, sul seguente immobile di (com)proprietà, nella misura del 50%, delle due parti mutuatarie e precisamente: nel comune di Cisterna Di Latina, Via Provinciale Per Latina SNC piano T-1, fabbricato industriale censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3, categoria catastale D/7); 5) con lettera del 28/08/2015 la intimava ai due mutuatari la CP_4
risoluzione del predetto contratto di mutuo diffidandolo al pagamento di quanto contrattualmente maturato dovuto a titolo di rate insolute, relativi interessi convenzionali di mora, spese e capitale residuo;
6) in data 29/12/2017 decedeva il sig. ; 7) stante l'intervenuta voltura Parte_2
catastale, in favore della SI.ra , della quota del 50% del predetto immobile in Parte_1
precedenza intestata al defunto marito, la incardinava, innanzi al foro di Latina, Controparte_3
la procedura esecutiva immobiliare RGE 283/2023 sottoponendo a pignoramento la piena pagina 3 di 7 proprietà del predetto cespite cauzionale;
8) in seno alla predetta esecuzione veniva rilevata la mancata accettazione di atti di accettazione, da parte della SI.ra , dell'eredità del Parte_1
defunto marito SI. con la conseguenza che la debitrice esecutata non poteva, allo stato, Pt_2
considerarsi piena proprietaria del compendio pignorato ma unicamente (com)proprietaria al
50%; 9) si era quindi reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di conseguire un accertamento in ordine alla qualità, in capo alla SI.ra , di erede del defunto marito Parte_1
SI. sanando così la continuità delle trascrizioni in ordine ai diritti di proprietà, e Parte_2
dunque, al fine ultimo di conseguire legittimamente l'espropriazione immobiliare promossa.
Ciò posto, parte ricorrente deduceva che nel caso di specie sussistevano elementi da cui inferire, senza incertezza, il già intervenuto acquisto della qualità in capo alla SI.ra di Parte_1
erede del defunto marito SI. , giacché:
1. con contratto del 26/06/2019, registrato Parte_2
in data 27/06/2019, la SI.ra concedeva in locazione a terzi la piena proprietà Parte_1
dell'immobile poi sottoposto a pignoramento 2. dai registri pubblici del catasto di Latina, risultava essere presente, segnatamente in relazione ai beni oggetto del pignoramento immobiliare, la denuncia di successione del sig. , con relativa voltura catastale, in favore Pt_2
del coniuge, del 50% della proprietà del bene. In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, alla luce di quanto dedotto e documentato in atti, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice in capo alla SI.ra (nata in [...]
Tunisia il 10/12/1951, C.F. del SI. (nato a [...]F._1 Parte_2
APOLLOSA il 06/01/1948 C.F. e che, pertanto, la SI.ra risulti, C.F._2 Parte_1
per successione del marito SI. , piena ed esclusiva proprietaria del complesso Parte_2
immobiliare sito in CISTERNA DI IN, VIA PROVINCIALE PER IN SNC piano T-1, fabbricato industriale censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3, categoria catastale D/7 (e, quindi, risulti titolare anche della quota del 50% del predetto immobile già intestata al defunto marito) emanandosi altresì ogni conseguenziale e funzionale provvedimento, anche in relazione al trascrivendo provvedimento giudiziale presso il
Servizio di Pubblicità Immobiliare funzionalmente competente. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1
l'avversa domanda e deducendo che la stipula del contratto di locazione dell'immobile descritto pagina 4 di 7 in premessa, di cui la resistente era comproprietaria e possessore esclusiva, non costituiva accettazione tacita dell'eredità, in quanto la stessa poteva disporne la locazione in virtù del fatto che possedeva l'immobile e non per aver compiuto un atto che presupponeva l'accettazione dell'eredità. Parimenti, non costituiva accettazione tacita dell'eredità la presentazione della denuncia di successione da parte di un chiamato all'eredità, trattandosi di un atto a valenza meramente fiscale inidoneo a produrre alcun effetto dal punto di vista civilistico. Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare il ricorso proposto dalla CP_3
e per essa con condanna di parte ricorrente al pagamento
[...] Controparte_1
delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle stesse”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova rilevare che la ricorrente ha dato piena prova della sussistenza del proprio interesse, in quanto titolare del credito oggetto della procedura esecutiva n. 283/2023 per averlo acquistato dalla (quale incorporante la , come Controparte_4 Controparte_5
da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica parte II, n. 66 del 6-6-
2020, credito traente origine dal contratto di mutuo stipulato da e Parte_2 Parte_1
a rogito Notaio di Latina del 27/04/2010 repertorio 58046 raccolta 2830. Persona_4
Nel merito, seppure non risulti trascritta alcuna accettazione o rinuncia all'eredità da parte della convenuta, gli atti posti in essere da appaiono inequivocabilmente significativi Parte_1
della sua volontà di accettare l'eredità del defunto coniuge , deceduto in data Parte_2
29.12.2017. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
In particolare, appare dirimente la circostanza, comprovata dalla documentazione in atti, che la
, oltre a presentare la denuncia di successione in qualità di erede, abbia effettuato a Parte_1
proprio nome la voltura catastale dell'unità immobiliare vincolata a garanzia del mutuo, sita nel pagina 5 di 7 Comune di Cisterna di Latina, Via Provinciale Per Latina Snc piano T-1, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3. Invero, dalle visure catastali allegate al ricorso introduttivo, aggiornate al 1.3.2019, emerge che il suddetto immobile – in precedenza facente capo al 50% a e al 50% a – risulta intestato per Parte_1 Parte_2
l'intero a , in forza di: “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) Parte_1
del 29/12/2017 - UU Sede IN (LT) Registrazione Volume 9990 n. 489 registrato in data
27/03/2018 - FORMATO PI (DE CUIUS) Voltura n. 4005.1/2018 - Pratica n. LT0043863 in atti dal 28/03/2018”.
Sotto tale aspetto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., Sez. VI, 30.4.2021, n. 11478). Come precisato dai giudici di legittimità e di merito, invero, soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso (Cass. civ. n° 10796/2009,
Tribunale AN, n° 3045 del 21.10.2021, Trib. AN n° 1994/2013; Tribunale Varese n°
103/2017).
In aggiunta, risulta documentalmente provato che, con contratto del 26.6.2019, registrato in data
27.6.2019, la concedeva in locazione a terzi la piena proprietà dell'immobile de quo. Sul Parte_1
punto, non può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo cui la concessione in locazione di un immobile ereditario non comporterebbe accettazione tacita dell'eredità. La Suprema Corte
(Cass., n. 20503/2023, con richiamo a Cass., n. 1021/1976) ha chiarito che anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti gestori compiuti dal chiamato, purché si tratti, in ogni caso, di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
In applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza ha annoverato tra gli atti che importano accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. la riscossione dei canoni di locazione di pagina 6 di 7 un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo (Cass., n. 11823/2015; n.
2743/2014).
A maggior ragione, costituisce atto dispositivo la stipula di un contratto di locazione su bene compreso nell'asse ereditario, in quanto volto non alla mera conservazione del patrimonio da parte del chiamato, in attesa della decisione sull'eventuale accettazione, bensì a trarne reddito, a incremento del proprio stesso patrimonio.
In conclusione, in ragione dei concordi dati documentali sopra menzionati, non residuano dubbi in ordine all'acquisizione della qualità di erede di in capo all'odierna convenuta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, di natura esclusivamente documentale, caratterizzata dall'assenza di attività istruttoria. Infine, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che è erede pura e Parte_1
semplice di (C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
06/01/1948 e deceduto il 29/12/2017), e, per l'effetto, esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Cisterna Di Latina, Via Provinciale Per Latina Snc piano T-1, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 120 particella 574 subalterno 3;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in forza Parte_1 della che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_3
e CPA come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere, su istanza della parte interessata, alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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