Articolo 61 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 60Articolo 62
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20 febbraio 1963
Art. 61. Procedimenti disciplinari

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.
Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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