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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 638/2024 promossa in grado di appello d a e , rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Parte_1 Parte_2
Avanzato.
APPELLANTE Contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle.
[...]
- APPELLATO -
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza dell'8/5/2024 il G.L. del Tribunale di Agrigento , decidendo sul ricorso proposto da e , rispettivamente coniuge e figlio Parte_3 Controparte_2 del defunto ha negato l'eziologia professionale del decesso del de Persona_1 cuius dovuto ad arresto cardio-circolatrio in polmonite COVID ed ha pertanto rigettato la domanda proposta dai ricorrenti al fine di ottenere le provvidenze assicurative a carico dell' previste dall'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 a favore dei familiari superstiti. CP_1
Avevano premesso i ricorrenti: che era lavoratore dipendente di con mansioni di Persona_1 Controparte_3 consulente finanziario presso l'Agenzia di Campobello di Licata;
-che in data 16/8/2021, a seguito della comparsa di sintomi, aveva effettuato un tampone molecolare per sintomatologia da covid che aveva dato esito positivo;
-che in pari data era stato ospedalizzato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. P Umberto di Enna, con diagnosi di accettazione di paziente dializzato Covid positivo;
che gli accertamenti effettuati avevano documentato polmonite bilaterale da Sars-Covid2;
-che dopo una iniziale fase in cui le condizioni cliniche erano apparse stabili , in data
25/8/2021 il paziente aveva subito un brusco calo del valori di saturazione ossiemoglobinica fino all'88% sicchè si era proceduto ad aumentare i flussi di ossigeno.
- che nella stessa mattinata , dopo l'inizio della seduta dialitica era avvenuto l'arresto cardio-circolatorio che aveva determinato il decesso del . Per_1
Ricondotta l'eziologia del decesso ad affezione contratta durante la prestazione lavorativa, i predetti familiari avevano chiesto oltre alla rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 anche l' assegno funerario ed ancora lo speciale indennizzo riconosciuto dall'art. 1 comma
1187 Legge n. 296/2006 a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. Ha ritenuto di contro il G.L. che le risultanze istruttorie non avevano sciolto il dubbio su possibili cause ed occasioni alternative del contagio, essendo emersi , da un lato l'assenza sul posto di lavoro di altri contagi o soggetti positivi al coronavirus e dall'altro la presenza di contagi nell'ambito familiare del defunto. I familiari ricorrenti hanno proposto appello. Resiste anche in questo grado l' che ne chiede il rigetto. CP_1
All'esito della prova testimoniale e della espletata c.t.u. medico-legale , la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******** L'appello muove dall'assunto che , rispetto al rischio del contagio da coronavirus – qualificato come infortunio sul lavoro dall'art. 42 comma 2° D.L. n. 18/2020 convertito in
Legge 27/2020 - e tenuto conto dell'elevato rischio professionale riconducibile all'attività svolta comportante il costante contatto con il pubblico/utenza, non suscettibile di interruzione o sospensione e di modalità di espletamento alternative, doveva applicarsi il principio della “presunzione semplice d'origine”, secondo il quale , in presenza di un elevato rischio , la prova di un contagio di origine professionale poteva ritenersi “presunta “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
che sotto tale profilo, meritevole di censura doveva giudicarsi la decisione di non ammettere i mezzi istruttori richiesti nonché la lettura effettuata del questionario redatto dal datore di lavoro dal quale era risultato, contrariamente a quanto affermato dal G.L., che non erano stati effettuati screening di controllo sui lavoratori negli ultimi trenta giorni precedenti il contagio. Il gravame è fondato. L'istruzione orale espletata in questo grado di giudizio, pur esponendo la circostanza peraltro pacifica che sul luogo di lavoro del era assicurata l'osservanza di tutti i Per_1 dispositivi (mascherine ffp2 , visiere protettive e pannelli di plexiglass) contro il rischio di contagio, ha riferito che nel periodo interessato non si erano registrati altri casi di contagio prima di quello accusato dal e che, d'altra parte, nel locale ove il Per_1
prestava l'attività era previsto un avvicendamento giornaliero con altri colleghi Per_1 di lavoro in base ai turni di servizio. Sotto altro profilo la disamina della documentazione prodotta ha confermato che la nell'immediatezza dei fatti ebbe a riferire di contagi avvenuti Parte_3 contestualmente in ambito familiare mentre dal questionario rilasciato dal datore di lavoro è emerso che l'azienda non aveva effettuato screening preventivi negli ultimi 30 giorni precedenti il contagio. Sulla scorta di tale quadro indiziario è stato pertanto conferito incarico al c.t.u. Dott. di rispondere al quesito sul grado di probabilità che il contagio da coronavirus Per_3 qualificato dalla legge come infortuni sul lavoro sia avvenuto a causa e/o in occasione della prestazione lavorativa. In proposito è noto che , secondo la Circolare n. 13 del 2020 in materia di eziopatogenesi CP_1 lavorativa delle malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, CP_1 per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, CP_1 chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e CP_1 parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei CP_1 requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione CP_1 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. Ebbene, in ragione del carattere esemplificativo e non tassativo della elencazione sopra esposta, deve anzitutto convenirsi che l'attività lavorativa svolta dal , consulente Per_1 finanziario di dedito ad attività di front-office in ambiente di piccole CP_3 dimensioni , implicasse un costante contatto con il pubblico. Un tanto procede dalla massima di esperienza in ragione della quale , ad onta delle rigide limitazioni al tempo esistenti riguardo le relazioni esterne, proprio la tipologia dei compiti affidati al ne imponeva inevitabilmente un continuo e ininterrotto Per_1 rapporto personale con gli utenti.
A tale dato di esperienza si associa la deduzione che l'assenza di controlli su positività tra i colleghi di lavoro, porta a ritenere come plausibile fonte di contagio gli stessi colleghi ovvero l'utenza con cui il lavoratore era a contatto. Mentre d'altro canto il dato anamnestico riferito dalla in data 20/9/2021 Pt_3 riguardo la presenza di contagi in ambiente familiare “contestualmente” a quello del marito appare un dato neutro rispetto alla incertezza sulla fonte originaria del contagio. Tali considerazioni, appaiono idonee a rintuzzare i rilievi critici formulati dall' CP_1 siccome fondati sull'assunto, ancorato ad una mera illazione, della coincidenza temporale della manifestazione del contagio avvenuto l'indomani della festività del ferragosto. Deve allora convenirsi con la conclusione raggiunta dal c.t.u. secondo la quale seppure le fonti di contagio possono essere state presenti nell'ambito lavorativo ma affermare con certezza che non vi sia stato alcun contatto, seppur occasionale, con altra fonte di infezione non legata all'attività professionale, è privo di fondamento logico e scientifico. (…)Il contagio è sicuramente avvenuto nel lasso temporale che va dall'11 al 14 agosto , tenuto conto che il periodo di incubazione varia dai due ai cinque giorni e che la positività del tampone molecolare si è rilevata il 16/8/2021,. In questo lasso temporale il sig. ha lavorato. Dalla documentazione disponibile Persona_1 si rileva che non si sono avuti altri casi di positività dei tamponi eseguiti sui familiari con cui il de cuius ha avuto contatti e nessuna positività tra i colleghi di lavoro. (…) Da quanto sopra e applicando il criterio della “preponderanza” appare più probabile che non che il contagio da Sars-Cov-2 del sig. , causa del decesso dello stesso, sia avvenuto Persona_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”(…) “ Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita sia pur parziale riforma. Ed invero al riconoscimento in capo alla delle provvidenze afferenti la rendita Pt_3 quale familiare superstite e l'assegno funerario di cui al 3° comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 deve aggiungersi anche lo speciale indennizzo assicurato dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1 comma 1187 Legge n. 296/2006) pacificamente spettante in forza della Circolare citata. Diversamente deve opinarsi in ordine alle analoghe spettanze rivendicate dal figlio
, all'epoca ventiduenne, rispetto al quale la legislazione vigente (art. Controparte_2
85 cit.) postula la condizione che , al momento del decesso non prestasse lavoro retribuito , ovvero , fosse studente universitario ( “per tutta la durata del corso, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età”). A tale riguardo il ha prodotto un certificato di iscrizione ad un corso di laurea Per_1
(presso l'Università di Pisa) con immatricolazione a partire dall'anno accademico
2022/2023 , successivo al decesso del genitore. Sicchè deve confermarsi, sotto tale profilo, la statuizione di rigetto emessa nei suoi confronti dalla sentenza di primo grado. Le spese dell'intero giudizio vanno regolate secondo soccombenza tra la e l Pt_3 CP_1 mentre sussistono plausibili ragioni per compensarle nei riguardi del figli del lavoratore deceduto.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 696/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 8 maggio 2024, dichiara che in dipendenza del decesso da infortunio sul lavoro occorso al coniuge , Persona_1 Parte_1 ha diritto alla rendita ai superstiti , all'assegno funerario e all'assegno una tantum a
[...] carico del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione alla dei relativi importi oltre CP_1 Pt_3 accessori di legge. Condanna l' in misura al pagamento in favore della delle spese del doppio CP_1 Pt_3 grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 3.000,00 per il giudizio di appello oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Angelo Avanzato. Compensa le spese del doppio grado del giudizio nei confronti di . Parte_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
Palermo 10 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco