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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 5123/2023 AR UR AR CI + altri / MINISTERO DELL'INTERNO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Avv. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 5123/2023 R.G. proposto con ricorso dai ORi:
AR LI AR CI, nata in [...] in data [...],
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Parte_2 genitore di , nato in [...] in data [...] e di Persona_1 [...]
, nato negli Stati Uniti d'America in data 16.4.2018, nonché Persona_2 [...]
, solo in qualità di genitore dei due figli sopraindicati, CP_1
, nata in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Controparte_2 genitore di , nato in [...] in data [...] e Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...], nonché Controparte_3 [...]
, solo in qualità di genitore dei predetti, Controparte_4
, nata in [...] in data [...], Controparte_5
, nato in [...] in data [...], Controparte_6
, nato in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Parte_3 genitore di , nato in [...] in data [...], Persona_4
, nato in [...] in data [...], Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, con studio in Roma Via Antonio Gramsci 7, (p.e.c.: ) presso il cui indirizzo di Email_1 posta elettronica certificata, elettivamente, sono domiciliati parte ricorrente nei confronti di , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_7 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO –non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
*******
A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. in data 25.5.2023, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti diretti di un cittadino italiano, il OR , Persona_5 nato a [...], in data [...].
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, producendo documentazione ed, in particolare, certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
Nello specifico precisavano:
- che l'avo (classe 1848) si trasferiva in Perù ove generava discendenza;
- che nel 1894 diveniva infatti padre di . Persona_6
La figlia si coniugava con un cittadino Perùviano proseguendo a sua volta la discendenza:
- in data 27.6.1914 nasceva madre di: Persona_7
(i) , in data 22.9.1937, Parte_5
(ii) AR LI AR CI, in data 7.3.1944 e (iii) , in data 27.8.1947, Parte_6
quanto ad i) nascevano:
(padre della ricorrente Parte_7 [...]
e quindi nonno dei minori CP_2 Persona_3
e ), Controparte_3
(da cui nasceva la ricorrente Parte_1 Controparte_5
e
[...]
(madre dei minori e Parte_2 Persona_1
). Persona_2
Quanto a ii) nascevano: , e (padre di CP_6 CP_6 Parte_3 [...]
). Persona_4
Quanto a iii) nasceva:
, padre di Persona_8 Parte_4
[...]
I ricorrenti riferivano in diritto di non poter conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis presentando la richiesta in via amministrativa (c.d. via consolare) a causa della vigenza della L. n. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
Il si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato e preliminarmente eccepisce il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti (nemmeno dedotto di avere) instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza.
Evidenzia che il certificato di non naturalizzazione “esita a ricerca operata sul solo nominativo” italiano e non sul nome Così infine conclude: “previa verifica Pt_8 dell'ammissibilità della domanda, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto.
Rinviata la causa per adempimenti istruttori, parte ricorrente ha provveduto al deposito del certificato di non naturalizzazione dell'avo, comprensivo dell'alias Pt_8
La causa infine è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025. Tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ultimo comma).
B. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Sulla competenza territoriale
È corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente. E ciò in conformità all'art. 1, c. 36 della Legge n. 206/2021 secondo cui, a far data dal 22.6.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
1. Sull'interesse ad agire L'articolo 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. La verifica della sussistenza dell'interesse ad agire impone di procedere al vaglio delle situazioni in cui (in cause ove viene richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis) esso certamente sussiste. In questo senso l'interesse di agire è senza dubbio esistente:
1) quando la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, è stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) quando l'amministrazione non si è espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) quando la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente. Nel caso in esame, come precisato già nel ricorso introduttivo, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la figlia dell'avo) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, certamente potuto riconoscere per via amministrativa la cittadinanza italiana, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è evidentemente sussistente. Conseguentemente si rigetta l'eccezione del . CP_7
2. Nel merito: la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
Ciò precisato, giova rammentare che la Corte di Cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano
“mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, per quanto qui di interesse, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865: “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_8 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_8 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
Nel caso di specie non risulta che l'avo abbia perduto la cittadinanza italiana e/o sabauda né il ha allegato o documentato la circostanza (sul punto si rimanda infra al CP_7 paragrafo 3).
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555/1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale - con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite nn. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
- I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. Unite n. 4466-2009). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
3. Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su essa gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dal OR . Per_5
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella parte in fatto della presente decisione.
Si precisa che il presente contenzioso è stato radicato nel maggio 2023 e pertanto (trattandosi di “… domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”) le limitazioni della novella operata dal D.L. n. 36/2025 (che prevede che i discendenti di avo italiano nati all'estero siano cittadini solo per due generazioni) non è applicabile.
Parte resistente non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Va per completezza evidenziato che parte resistente ha poi chiesto di procedere ad effettuare approfondimenti istruttori “pretermessi”.
Tale istanza istruttoria non può essere accolta. In merito all'onere della prova nei giudizi di specie, è sufficiente richiamare il contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito che nei procedimenti de quibus spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie tale ruolo lo riveste il resistente ) dimostrare le relative circostanze. CP_7
***
Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date anche per verificare l'applicabilità o meno del codice Albertino.
Bisognerà in questo senso considerare che, dalla documentazione in atti, emerge:
- che l'avo sia nato nel 1848
- che abbia procreato, all'estero, nel 1894
- che si sia sposato, in terra straniera nel 1902.
Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 940/2024, che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. La Corte di Appello verificata l'epoca di emigrazione dell'avo ha ritenuto applicabile in astratto il codice civile albertino, ed in particolare l'art. 34, ma ha sancito che il CP_7 non era tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte d'Ap. Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_7 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
***
Nel caso oggi in esame, considerato che nel 1866, entrata in vigore del codice unitario, l'avo era ancora minorenne e che comunque la sua prima (accertata) presenza all'estero risale al 1894, non vi sono elementi per poter ritenere applicabile il Codice Albertino e soprattutto la rigorosa disposizione di cui all'art. 34 che prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di sussistenza dell'animo “di non ritorno” (eccezione che avrebbe comunque dovuto esser allegata e provata dal resistente Ministero in ossequio alla richiamata pronuncia della Corte d'Appello).
*****
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
4. Sulle spese: Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara che i ricorrenti, signori:
AR LI AR CI, nata in [...] in data [...],
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...] Persona_1
, nato negli Stati Uniti d'America in data 16.4.2018, Persona_2 , nata in [...] in data [...], Controparte_2
, nato in [...] in data [...] Persona_3
, nato in [...] in data [...], Controparte_3
, nata in [...] in data [...], Controparte_5
, nato in [...] in data [...], Controparte_6
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Persona_4
, nato in [...] in data [...], Parte_4
sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, Controparte_7 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario Avv. Giorgia Scuras
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Avv. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 5123/2023 R.G. proposto con ricorso dai ORi:
AR LI AR CI, nata in [...] in data [...],
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Parte_2 genitore di , nato in [...] in data [...] e di Persona_1 [...]
, nato negli Stati Uniti d'America in data 16.4.2018, nonché Persona_2 [...]
, solo in qualità di genitore dei due figli sopraindicati, CP_1
, nata in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Controparte_2 genitore di , nato in [...] in data [...] e Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...], nonché Controparte_3 [...]
, solo in qualità di genitore dei predetti, Controparte_4
, nata in [...] in data [...], Controparte_5
, nato in [...] in data [...], Controparte_6
, nato in Perù in data [...], in [...] e in qualità di Parte_3 genitore di , nato in [...] in data [...], Persona_4
, nato in [...] in data [...], Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, con studio in Roma Via Antonio Gramsci 7, (p.e.c.: ) presso il cui indirizzo di Email_1 posta elettronica certificata, elettivamente, sono domiciliati parte ricorrente nei confronti di , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_7 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO –non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
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A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. in data 25.5.2023, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti diretti di un cittadino italiano, il OR , Persona_5 nato a [...], in data [...].
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, producendo documentazione ed, in particolare, certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
Nello specifico precisavano:
- che l'avo (classe 1848) si trasferiva in Perù ove generava discendenza;
- che nel 1894 diveniva infatti padre di . Persona_6
La figlia si coniugava con un cittadino Perùviano proseguendo a sua volta la discendenza:
- in data 27.6.1914 nasceva madre di: Persona_7
(i) , in data 22.9.1937, Parte_5
(ii) AR LI AR CI, in data 7.3.1944 e (iii) , in data 27.8.1947, Parte_6
quanto ad i) nascevano:
(padre della ricorrente Parte_7 [...]
e quindi nonno dei minori CP_2 Persona_3
e ), Controparte_3
(da cui nasceva la ricorrente Parte_1 Controparte_5
e
[...]
(madre dei minori e Parte_2 Persona_1
). Persona_2
Quanto a ii) nascevano: , e (padre di CP_6 CP_6 Parte_3 [...]
). Persona_4
Quanto a iii) nasceva:
, padre di Persona_8 Parte_4
[...]
I ricorrenti riferivano in diritto di non poter conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis presentando la richiesta in via amministrativa (c.d. via consolare) a causa della vigenza della L. n. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
Il si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato e preliminarmente eccepisce il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti (nemmeno dedotto di avere) instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza.
Evidenzia che il certificato di non naturalizzazione “esita a ricerca operata sul solo nominativo” italiano e non sul nome Così infine conclude: “previa verifica Pt_8 dell'ammissibilità della domanda, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto.
Rinviata la causa per adempimenti istruttori, parte ricorrente ha provveduto al deposito del certificato di non naturalizzazione dell'avo, comprensivo dell'alias Pt_8
La causa infine è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025. Tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ultimo comma).
B. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Sulla competenza territoriale
È corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente. E ciò in conformità all'art. 1, c. 36 della Legge n. 206/2021 secondo cui, a far data dal 22.6.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
1. Sull'interesse ad agire L'articolo 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. La verifica della sussistenza dell'interesse ad agire impone di procedere al vaglio delle situazioni in cui (in cause ove viene richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis) esso certamente sussiste. In questo senso l'interesse di agire è senza dubbio esistente:
1) quando la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, è stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) quando l'amministrazione non si è espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) quando la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente. Nel caso in esame, come precisato già nel ricorso introduttivo, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la figlia dell'avo) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, certamente potuto riconoscere per via amministrativa la cittadinanza italiana, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è evidentemente sussistente. Conseguentemente si rigetta l'eccezione del . CP_7
2. Nel merito: la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
Ciò precisato, giova rammentare che la Corte di Cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano
“mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, per quanto qui di interesse, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865: “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_8 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_8 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
Nel caso di specie non risulta che l'avo abbia perduto la cittadinanza italiana e/o sabauda né il ha allegato o documentato la circostanza (sul punto si rimanda infra al CP_7 paragrafo 3).
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555/1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale - con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite nn. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
- I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. Unite n. 4466-2009). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
3. Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su essa gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dal OR . Per_5
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella parte in fatto della presente decisione.
Si precisa che il presente contenzioso è stato radicato nel maggio 2023 e pertanto (trattandosi di “… domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”) le limitazioni della novella operata dal D.L. n. 36/2025 (che prevede che i discendenti di avo italiano nati all'estero siano cittadini solo per due generazioni) non è applicabile.
Parte resistente non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Va per completezza evidenziato che parte resistente ha poi chiesto di procedere ad effettuare approfondimenti istruttori “pretermessi”.
Tale istanza istruttoria non può essere accolta. In merito all'onere della prova nei giudizi di specie, è sufficiente richiamare il contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito che nei procedimenti de quibus spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie tale ruolo lo riveste il resistente ) dimostrare le relative circostanze. CP_7
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Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date anche per verificare l'applicabilità o meno del codice Albertino.
Bisognerà in questo senso considerare che, dalla documentazione in atti, emerge:
- che l'avo sia nato nel 1848
- che abbia procreato, all'estero, nel 1894
- che si sia sposato, in terra straniera nel 1902.
Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 940/2024, che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. La Corte di Appello verificata l'epoca di emigrazione dell'avo ha ritenuto applicabile in astratto il codice civile albertino, ed in particolare l'art. 34, ma ha sancito che il CP_7 non era tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte d'Ap. Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_7 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
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Nel caso oggi in esame, considerato che nel 1866, entrata in vigore del codice unitario, l'avo era ancora minorenne e che comunque la sua prima (accertata) presenza all'estero risale al 1894, non vi sono elementi per poter ritenere applicabile il Codice Albertino e soprattutto la rigorosa disposizione di cui all'art. 34 che prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di sussistenza dell'animo “di non ritorno” (eccezione che avrebbe comunque dovuto esser allegata e provata dal resistente Ministero in ossequio alla richiamata pronuncia della Corte d'Appello).
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Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
4. Sulle spese: Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara che i ricorrenti, signori:
AR LI AR CI, nata in [...] in data [...],
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...] Persona_1
, nato negli Stati Uniti d'America in data 16.4.2018, Persona_2 , nata in [...] in data [...], Controparte_2
, nato in [...] in data [...] Persona_3
, nato in [...] in data [...], Controparte_3
, nata in [...] in data [...], Controparte_5
, nato in [...] in data [...], Controparte_6
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Persona_4
, nato in [...] in data [...], Parte_4
sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, Controparte_7 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario Avv. Giorgia Scuras