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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N° 3823/2013
Verbale di udienza del 26.9.2024
Sono presenti i difensori delle parti, l'avv. Acone Sergio per gli attori, l'avv. Fabrizio Ortolano per
, l'avv. Paolo Brogna per gli intervenuti e l'avv. Sibilia per gli eredi Parte_1 CP_1 CP_2
Sono comparsi, altresì, il ctu geom. e il notaio delegato dott.ssa , Per_1 Persona_2 Per_3 la quale precisa che il codice fiscale di è il seguente , come si Controparte_3 C.F._1 ricava dalla dichiarazione di congruità di dati anagrafici e dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita del Comune di MA, che esibisce. Il notaio chiede, infine, la liquidazione del proprio compenso.
A questo punto, il giudice in via preliminare dichiara la contumacia di , erede di Controparte_4
ed invita ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai Persona_4 sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. Acone Sergio chiede al Tribunale di disporre la divisione giudiziale del fabbricato secondo il progetto di divisione del 18.5.2023 senza alcun conguaglio e di dichiarare che alcun diritto di proprietà sul fabbricato sussiste in capo all' in Roma con vittoria di Parte_2 spese di lite con attribuzione come da nota già depositata. Con riferimento alla domanda riconvenzionale degli interventori l'avv. Acone chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. A questo punto l'avv. Brogna aderisce alla richiesta degli attori volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Acone precisa, inoltre, con riferimento alle operazioni peritali espletate dal ctu , che Per_5 oltre alla scala condominiale di 11 mq risultano computati nei millesimi agli attori attribuiti anche i vuoti tecnici presenti al piano terzo come constatato anche dal CTU. Per le predette ragioni l'avvocato evidenzia che è impossibile tener conto dei conguagli determinati dal ctu e reitera la domanda di approvare il progetto di divisione redatto dal notaio. Con riferimento all'Istituto religioso, l'avvocato fa presente che dall'esame dell'atto del 15.06.1954 indicato anche dal notaio alla pagina 2 della relazione, emerge che da quella data l'Istituto non ha più il possesso della quota indivisa del bene. Infine
l'avvocato precisa che lo stesso non ha partecipato ai lavori di ricostruzione, non ha ottenuto contributi né sostenuto spese.
L'avvocato Roberto Sibilia per la convenuta in proprio e nella qualità di Controparte_5 procuratrice di Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
e nonché quale erede, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 unitamente ai suddetti, di deceduta nel corso del giudizio chiede al Tribunale di fare Persona_6 proprio il progetto di divisione come integrato dal notaio senza alcun conguaglio e di Per_3
1/13 dichiarare che alcun diritto di proprietà sul fabbricato sussiste in capo all' Parte_2 in Roma con compensazione delle spese di lite stante la natura del procedimento.
[...]
L'avv. Brogna per e si associa alle richieste degli attori quanto alla CP_10 Controparte_11 domanda di divisione e conclude, come sopra indicato, per la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale.
L'avv. Ortolano Fabrizio per si riporta all'eccezione di difetto di legittimazione Parte_1 passiva con riferimento alla vocatio in ius in proprio e nella qualità di erede unico di e di Persona_7 acquirente di conclude contestando il progetto nella parte in cui ha previsto in favore Persona_8 degli eredi l'assegnazione del lotto 1 indicando una superficie complessiva di mq 55 di cui solo Pt_1
36.64 destinata a locali commerciali e una cantina di esigua utilità di circa 18 mq con valore commerciale certamente inferiore ai locali compresi nel lotto secondo (distinto alla p.lla 1429 sub 4) assegnato al tuttavia, l'avvocato conferma la disponibilità all'assegnazione in sostituzione del CP_12 lotto numero 2 rinunciando, in tale caso, ad ogni contestazione.
Su richiesta del giudice le parti confermano che il locale commerciale distinto con il sub 4 ossia il lotto 2 non partecipa alla comunione della scala comune come risulta anche dalla nota dell' Org_1
in cui la scala stessa, identificata con il sub 7, è definita bene comune ai soli sub 3, 5 e 6.
[...]
Dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, il giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, al termine dell'udienza di discussione orale del 12.9.2024 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3823/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013
e vertente
TRA
Pt_5 nato il [...] a [...], C.F. e Parte_6 C.F._2 nata il [...], C.F. rappresentati e difesi, come da Parte_7 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Sergio Acone ed elettivamente domiciliati in Avellino al Corso Europa n. 56;
ATTORI E CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E nata il [...] a [...], C.F. , in proprio e Controparte_3 C.F._1 nella qualità di procuratrice speciale dei congiunti nata il [...] a Parte_3
MA (Av), C.F. nata a [...] il C.F._4 Parte_4
8.1.1946 C.F. , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
13.01.1970, C.F. , nato a [...] il C.F._6 Controparte_7
13.02.1980, C.F. , nata a [...] il C.F._7 Controparte_8
4.11.1977, C.F. , nato a [...] il [...], C.F. C.F._8 Controparte_9
, tutti anche nella qualità di eredi di nata il [...] C.F. C.F._9 Persona_6
deceduta in corso di causa il 24.9.2014 rappresentati e difesi, come da procura C.F._10 in atti, dall'avv. Roberto Sibilia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Raffaele Martone in Avellino al Corso Umberto I n. 17;
E nata a [...] l'[...] C.F.: , Parte_8 C.F._11 CP_13 nata a [...] il [...] c.f. e nato a [...] il C.F._12 CP_14
29.01.1970 c.f. quali eredi di nato a [...] il C.F._13 Persona_4
20.06.1940 e deceduto il 19.6.2018, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Antonio
Malzone presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58 elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
NONCHÉ
nato a BE (GB) il 2.7.1965, C.F. nella Controparte_4 C.F._14 qualità di erede di nato a [...] il [...] e deceduto il 19.6.2018 Persona_4
CONVENUTO ON
E nato ad [...] il [...], C.F. , convenuto in Parte_1 C.F._15 proprio e intervenuto nella qualità di erede unico di nata ad [...] il Persona_7
25.03.1944 e deceduta nel corso del giudizio e di avente causa del fallimento di , Persona_8 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Ortolano ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO E INTERVENTORE
E
3/13 , in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa Controparte_15 dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
CHIAMATA IN CAUSA
E
nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_16 C.F._16
CONVENUTA ON
, in persona del legale rappresentante Controparte_17 pro tempore con sede in via Alessandro Brisse n. 22 in Roma
CHIAMATO IN CASUA ON nato il [...] c.f. , erede di Controparte_11 CodiceFiscale_17 Persona_9 deceduto il 26.12.2023 e in proprio e nella qualità di erede di nata ad CP_10 Persona_9
AT (Av) il 31.08.1958, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Brogna C.F._18 ed elettivamente domiciliati presso lo studio in AT (AV) alla via Roma 5
INTERVENTORI VOLONTARI E ATTORI IN RICONVENZIONALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione del 18.9.2013 e hanno chiesto al Parte_6 Parte_7
Tribunale di dichiarare lo scioglimento della comunione sul fabbricato sito in AT alla Via Belli
n.40 identificato al catasto al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 procedendo alla divisione giudiziale con assegnazione della p.lla 1429 sub 6, ivi comprese le pertinenze e le aree condominiali, in loro favore;
della p.lla 1429 sub 5, ivi comprese le pertinenze e le aree condominiali, agli eredi e Per_1 precisamente a , Persona_6 Persona_4 Controparte_5 Parte_3 [...]
, , e Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
in ragione delle loro quote di proprietà; la p.lla 1429 sub 3 e 4, ivi comprese le Controparte_9 pertinenze e le aree condominiali, a e Controparte_16 Persona_7 Parte_1 Per_8
in ragione delle quote di proprietà. Le parti hanno, inoltre, chiesto di dichiarare che l'“
[...] Pt_2
non ha alcun diritto di proprietà o comproprietà sul Parte_2 Parte_9 fabbricato ricostruito. In punto di fatto gli attori hanno rappresentato di aver acquistato con atto del
1974 l'appartamento alla Via belli n.40 di AT foglio 2 p.lla 698 sub 4 e che l'intero fabbricato a seguito del terremoto del 1980 era stato ricostruito con ultimazione dei lavori nel 2004 e catastalmente identificato al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 determinando una comunione tra tutti i proprietari delle singole unità abitative. Gli attori hanno, infine, precisato di possedere l'appartamento sito al secondo e al terzo piano identificato con il sub 6; che gli eredi detengono il primo piano distinto con il sub Per_1
5; i convenuti il piano terra distinto con i sub 3 e 4 evidenziando, infine, la sussistenza della sola Pt_1 intestazione catastale in capo ad un istituto religioso di quote di alcuni beni.
4/13 Con atto di intervento volontario del 27.12.2013 sono intervenuti in giudizio , Persona_9
(deceduto nel corso del giudizio e al quale sono subentrati gli eredi) e aderendo alla CP_10 domanda degli attori volta ad ottenere lo scioglimento della comunione e, in caso di mancato accoglimento della domanda, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato con gli attori il 5.8.2004 per inadempimento e di condanna degli stessi alla restituzione del doppio della caparra e del prezzo versato. Gli interventori hanno, inoltre, richiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento del danno derivante dal lasso di tempo intercorso per la stipula del definitivo.
Con successive comparse si sono costituiti i convenuti e , il Parte_1 Persona_7 primo chiedendo la propria estromissione dal giudizio per la devoluzione della sua quota ereditaria in favore del e la seconda, deceduta nel corso del giudizio, opponendosi alla Organizzazione_2 domanda di divisione del cespite immobiliare per non essere stata messa nella disponibilità del bene stesso e per non aver potuto così verificare la conformità dei lavori eseguiti e la regolarità degli stessi;
i convenuti vedova di e la figlia di quest'ultimo Persona_6 Persona_10 CP_5
anche quale procuratrice dell'altra figlia e degli eredi del figlio e
[...] Parte_3 Pt_6 del nipote , , Pt_6 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
e aderendo alla domanda degli attori nonché l' Controparte_8 Controparte_9 CP_15 eccependo il difetto di titolarità passiva.
[...]
All'udienza del 23.1.2014 è stata dichiarata la contumacia di (cfr. notifica a mani Controparte_16 del marito il 5.8.2013), di (cfr. notifica a mezzo posta ricevuta dallo stesso il 30.7.2013), Persona_4 di e di quest'ultimo nella qualità di curatore del fallimento di Persona_8 Persona_11 Per_8
(cfr. notifica a mani proprie il 4.10.2013 per la prima e notifica ricevuta da un collaboratore
[...] studio incaricato a ricevere il 3.10.2013 per il secondo) e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del in quanto dalla ispezione ipotecaria prodotta Organizzazione_3 da e risultava che la quota di diritti vantati dal primo sugli immobili Parte_1 Per_7 catastalmente identificati al foglio 2 p.lla 698 sub 1 e 2 era stata trasferita ad esso.
Con comparsa depositata il 30.5.2014 si è costituito il eccependo il difetto di Organizzazione_2 titolarità passiva in favore del non evocato in giudizio. Controparte_18
Alla successiva udienza del 30.5.2014, in ottemperanza a quanto richiesto dal giudice alla precedente udienza (in ordine alla posizione dell'istituto religioso), gli attori hanno chiesto al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio ovvero la chiamata in causa nei confronti dell
[...]
in Roma e la relativa istanza è stata accolta con ordinanza del 3.06.2014. Con la Controparte_17 medesima ordinanza è stata dichiarata inammissibile la contestazione relativa al difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico formulata dall' ritenuta, ai sensi dell'art. 65 D.lgs. n. Controparte_15
300/1999, legittimata nel presente giudizio divisionale. Alla successiva udienza del 9.01.2015 è stata
5/13 dichiarata la contumacia dell' e dichiarata, con Controparte_19 separata sentenza parziale n. 37 del 2015 depositata il 9.1.2015, l'inammissibilità dell'intervento della
Congregazione delle figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore con compensazione delle spese di lite per carenza di interesse. Infatti la Congregazione delle figlie di nostra Signora del Sacro Cuore si era costituita con comparsa depositata il 18.12.2014 deducendo di essere soggetto diverso dall'Istituto e chiedendone l'estromissione.
Deve essere ancora rilevato, in punto di fatto, che, con la memoria depositata ex art. 183 comma 6 numero 1 cpc, gli attori hanno precisato che l'“ Controparte_19 non vanta alcun diritto di proprietà o comproprietà sul fabbricato ricostruito, avendo tutti gli altri comproprietari avuto il possesso pacifico ultraventennale quanto meno dell'area di sedime del fabbricato demolito, utile all'usucapione e che, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 numero 2 cpc, le parti hanno articolato richieste istruttorie solo con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli interventori In ordine alla predetta domanda vale CP_20 precisare, inoltre, che gli attori hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della stessa per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
per l'insussistenza di una domanda giudiziale formulata nei loro confronti, non convenuti in giudizio e per il diverso titolo, di natura obbligatoria, sotteso alla domanda ossia il contratto preliminare del 05.08.2004.
In seguito all'interruzione del giudizio per il decesso di con atto depositato il 4.7.2016 Persona_7 si è costituito nella qualità di erede universale (cfr. scheda testamentaria allegata il Parte_1
9.2.2023). La stessa parte, con successiva comparsa del 10.10.2022, si è costituita in giudizio anche nella qualità di acquirente dei diritti immobiliari del fallimento di , subentrando nella Persona_8 posizione della curatela fallimentare, a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del
16.09.2019 – Tribunale di Avellino Ufficio Fallimenti.
Nel corso del giudizio sono state espletate le operazioni peritali da parte dell'ing. (nominato il Per_5
13.11.2015) che ha depositato le proprie relazioni il 31.1.2017 e il 4.9.2018. In particolare il ctu ha indicato i beni facenti parte del fabbricato demolito e i relativi proprietari;
ha evidenziato alcune difformità presenti nel fabbricato ricostruito ed infine ha elaborato due progetti divisionali prevedendo l'assegnazione dei beni in base alla situazione di fatto esistente, determinando i conguagli da corrispondere in base ai millesimi del fabbricato demolito e ricostruito e riscontrando tutte le osservazioni delle parti ed anche degli interventori (cfr. relazioni in atti). Con riferimento alle doglianze delle parti il consulente ha, tra l'altro, ribadito che la scala che collega il piano secondo al terzo non aveva né ha natura condominiale richiamando, in merito, una serie di documenti, planimetrie ed atti;
che i millesimi erano stati determinati regolarmente in base alla documentazione in atti;
che la valutazione del valore dei beni era stata correttamente eseguita;
l'impossibilità di determinare la somma corrisposta dalle parti per le spese di ricostruzione anche per conto dell'Istituto religioso e la corretta
6/13 valutazione dei millesimi appartenenti ad esso (cfr. osservazioni degli attori e riscontri). Sotto tale ultimo profilo gli attori hanno, infatti, sostenuto, senza in verità mai rinunciare alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti in capo all'Istituto religioso, la possibilità di assegnare ad esso solo i millesimi indicati nell'atto di cessione del 1973 pari a 51/540 ossia 27,93 e non anche quelli indicati con riferimento agli immobili degli eredi . Pt_1
Vale rilevare, inoltre, che dall'esame del secondo progetto, elaborato dal ctu per l'ipotesi di realizzazione da parte degli attori di lavori in sanatoria corrispondenti al progetto autorizzato, è emerso il diritto degli eredi ( e e del , in favore dei quali si prevedeva Pt_1 Pt_1 CP_16 Organizzazione_2
l'assegnazione dei sub 3 e 4, a ricevere un conguaglio di euro 11.432,07; la previsione di un conguaglio da dare da parte degli eredi assegnatari del sub 5, di euro 2.831,17; la previsione a carico degli Per_1 attori, assegnatari del sub 6, di un conguaglio da dare di euro 24.958,46 ed infine un conguaglio in favore dell'Istituto religioso di euro 16.357,56. Riscontrando le ulteriori contestazioni delle parti il ctu, con altra relazione (cfr. allegato alla relazione del 4.9.2018), ha evidenziato che, proprio in accoglimento della richiesta degli attori di sanare le difformità urbanistiche secondo il progetto autorizzato, aveva elaborato un secondo progetto di divisione;
che risultando il fabbricato in comproprietà tra tutti le parti anche la scala doveva ritenersi condominiale e che, tuttavia, poichè la stessa risultava di fatto aggregata al terzo piano non poteva ritenersi cosa comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., ma doveva essere attribuita alla parte attrice (cfr. planimetrie dello stato preesistente e perizia giurata). Il consulente ha, inoltre, evidenziato che i valori attribuiti ai locali commerciali non erano stati sottostimati tenuto conto di quelli unitari di riferimento forniti dall' per i negozi e del coefficiente applicato di 0,60 e Organizzazione_1 non di 1,00 per la mancata ultimazione dei lavori di completamento. In merito il ctu ha anche precisato che l'applicazione del coefficiente 1,50 richiesto dagli attori avrebbe determinato un valore troppo alto e sproporzionato degli stessi e che le spese relative alla realizzazione del divisorio tra i due locali commerciali dovevano essere poste a carico di tutti i condividenti, mentre quelle relative alla pratica di sanatoria delle difformità sostanziali riscontrate al terzo piano a carico del responsabile dell'abuso.
Quanto ai millesimi attribuiti all'istituto religioso e al conguaglio determinato in suo favore in base ai predetti millesimi il consulente ha evidenziato di aver attribuito ad esso 95/1000 dell'unità n. 2 al piano terra e 51/540 dell'unità n. 3 al primo piano osservando che l'unico atto pubblico disponibile relativo al vano terraneo era la denunzia di successione di presentata in data 16.1.1982 che Persona_12 trasferiva la sola quota di 102/540 (ovvero 189/1000) ai quattro figli e Per_7 CP_16 Pt_1
e che il riferimento dell'attore all'errata determinazione catastale del 2004 operata dall'ing. Per_8 non trovava riscontro nel fatto che la quota di 95/1000 attribuita all'istituto religioso risultava CP_21 in catasto fin dall'impianto meccanografico del 30.6.1987. Il ctu ha, inoltre, soggiunto che per determinare i millesimi degli attori aveva considerato anche quanto previsto nel verbale assembleare del
16.7.2003, allegato in atti, e che la quota millesimale cui facevano riferimento gli interventori era relativa
7/13 al progetto di ricostruzione afferente al calcolo dei contributi e accolli spese calcolati, ai sensi della legge
291/1981, in base alle sole superfici convenzionali e non a quelle reali dei beni. Infine, quanto alla riduzione della superficie utilizzabile al terzo piano in conseguenza delle modifiche apportate, il ctu ha precisato di aver considerato il valore dei due locali deposito posti al terzo piano applicando il coefficiente applicato per gli altri depositi e locali di analogo utilizzo precisando in merito che la diversa valutazione in ordine alla non utilizzabilità della superficie in esame avrebbe comportato l'assegnazione alla proprietà condominiale degli stessi.
Nel corso del processo è stato, infine, delegato il 13.9.2019 il notaio a predisporre un Per_3 progetto di divisione e nominato come esperto poi sostituito da . Per_13 Per_2
Tentata la conciliazione della lite con esito negativo la causa è decisa all'odierna udienza all'esito della discussione orale delle parti.
Il presente giudizio, sottoposto all'attenzione della scrivente solo all'udienza il 17.10.2022 ed interrotto da ultimo il 5.10.2023, ha ad oggetto la divisione del fabbricato ricostruito sito in AT alla via Belli n.
4. Orbene, la domanda di divisione proposta dagli attori e alla quale hanno aderito le altre parti costituite deve essere accolta. Tuttavia, prima di passare al merito della causa divisionale in esame deve essere anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli attori e gli interventori Penza con compensazione delle spese di lite, come richiesto all'odierna udienza. CP_1
Deve essere, altresì, disposta l'estromissione dal giudizio di citato dagli attori quale Parte_1 comproprietario di alcuni beni appartenenti al fabbricato in quanto dall'esame degli atti è emerso che le quote allo stesso appartenenti erano state devolute in favore del prima Organizzazione_2 dell'instaurazione del giudizio.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che non sussiste alcun contrasto tra le parti con riferimento all'assegnazione in favore degli attori del lotto numero 4 e in favore degli eredi del lotto numero Per_1
3 in quanto le uniche contestazioni all'ultimo progetto divisionale redatto il 18.5.2023 sono state avanzate da che ha evidenziato di essere stato penalizzato nel progetto redatto da Parte_1 ultimo dal notaio con l'assegnazione del lotto numero 1. In merito deve essere ricordato che nel primo progetto divisionale predisposto dal notaio era stato previsto in favore degli eredi e del Pt_1
l'assegnazione congiunta di entrambi i lotti numeri 1 e 2 e che, in accoglimento Organizzazione_2 della richiesta di quest'ultimo di vedersi assegnato un lotto autonomo per evitare contenziosi con l'altra parte, il notaio ha predisposto un nuovo progetto divisionale assegnando al secondo il lotto 2 e ai primi il lotto numero 1. Deve essere, poi, evidenziato che le parti in esame nel corso del giudizio non hanno manifestato l'interesse a vedersi assegnato il lotto 1 o il lotto 2 e che, pertanto, è ben possibile, nella presente sede, procedere ad una diversa assegnazione degli stessi al fine di superare le contestazioni avanzate da . A fini di mera completezza e per le ragioni che di seguito saranno Parte_1
8/13 illustrate ritiene in ogni caso il Tribunale che i beni distinti con i lotti 1 e 2 si presentano equivalenti per valore tenuto conto delle indagini e degli accertamenti eseguiti dal ctu.
A questo punto dell'analisi occorre esaminare la questione, preliminare rispetto alle altre, relativa al riconoscimento o meno dei diritti di proprietà sul fabbricato preesistente in capo all' e, in caso Pt_2 positivo, verificare le quote di appartenenza e la legittimità dell'assegnazione dell'area pertinenziale in favore dello stesso contenuta nel progetto divisionale del 18.5.2023.
Orbene, ritiene il Tribunale che dall'esame degli atti emerge che l'Istituto religioso, prima della ricostruzione, era proprietario, pro quota, di distinte porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di via Belli e, precisamente, della quota di 95/1000 del vano terraneo distinto al foglio 2 p.lla 698 sub 2 in virtù di successione a regolata da testamento olografo del 29.3.1952 (come sostenuto Persona_14 dal notaio: cfr. relazione notarile del 20.2.2023 pagine 3 e 4 e consulenza del 30.1.2017 pagina 4) e della quota pari a 51/540 dell'appartamento sito al piano primo e distinto al foglio 2 p.lla 698 sub 3 come risulta dall'atto di cessione del 11.7.1973 con il quale i convenuti e Persona_10 Persona_6 acquistarono diritti pari a 489/540 del suddetto bene riconoscendo per la restante parte di 51/540 la proprietà dell'istituto (cfr. consulenza del 30.1.2017 pagine 4 e 5). Peraltro, sotto tale ultimo profilo, non risultano contestazioni delle parti (cfr. osservazioni del 27.2.2023 di e allegazioni degli Pt_1 attori). In particolare gli attori (cfr. osservazioni contenute nella relazione del 25.6.2018 pagina 9; cfr. verbale di udienza del 30.5.2014 indicato per errore con la data del 30.5.2024) hanno chiesto, come sopra precisato, al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio ovvero la chiamata in causa nei confronti dell' e la relativa istanza è stata accolta Controparte_19
e hanno lamentato, nel corso del giudizio solo un errore di attribuzione con riferimento alla posizione degli eredi che risulta, invece, certificato nella relazione notarile. A fini di mera completezza Pt_1 deve essere rilevato che lo stesso notaio ha dichiarato di non aver considerato la quota di 51/540, riconosciuta peraltro come detto dalle parti in causa, solo per aver aderito alla tesi del trasferimento del possesso (cfr. relazione del 9.3.2023 pagina 1 nella parte in cui la stessa ha evidenziato che, in caso contrario, il terzo lotto del progetto di divisione dovrà essere assegnato al menzionato Istituto
Religioso, per i diritti pari a 95/100, corrispondenti a 51/540).
Da quanto esposto deriva che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di insussistenza del diritto di proprietà in favore dell' in esame deve essere rigettata. A fini di mera completezza vale Pt_2 rilevare che l'acquisto per usucapione da parte degli attori, degli eredi e degli eredi Pt_1 Per_1 dell'intera proprietà risulta solo allegato e non provato e che alcuna rilevanza può attribuirsi, ai fini in esame, alla mancata partecipazione da parte dell' alla ricostruzione del fabbricato Pt_2
A questo punto deve essere evidenziato che, con relazione del 18.5.2023, il notaio delegato, dopo aver indicato i proprietari del fabbricato prima della ricostruzione, le quote e le porzioni immobiliari facenti capo agli stessi (cfr. pagine 3, 4 e 5) e descritto il fabbricato ricostruito nel 2004, ha integrato il progetto
9/13 di divisione predisposto in precedenza anche in considerazione delle contestazioni sollevate dalle parti prevedendo l'assegnazione, senza conguagli, in favore degli attori del quarto lotto, distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 6; in favore dei condividenti e del primo lotto Controparte_16 Parte_1 distinto al foglio 2, particella 1429, sub. 3; in favore dei condividenti e Persona_6 CP_5
,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , del terzo lotto distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 5;
[...] Controparte_8 Controparte_9 in favore del Demanio dello Stato del lotto due distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 4; in favore dell' figlie di del lotto cinque, distinto al foglio 2, part. Parte_10 Parte_2
1429, sub. 1 (ossia dell'area urbana al piano terra della superficie complessiva di circa metri quadrati otto).
In considerazione di quanto sopra osservato con riferimento al riconoscimento dei diritti di proprietà vantati dall' e alle quote di sua spettanza il progetto divisionale redatto il 18.5.2023 non Parte_11 può essere in alcun modo condiviso per quanto concerne l'assegnazione dell'area urbana pertinenziale distinta al sub 1 della p.lla 1429 e retrostante il fabbricato della superficie di 8 mq risultando evidente che il valore della stessa non può in alcun modo ritenersi congruo rispetto alla quota ideale spettante.
Infatti dall'esame del progetto e solo considerando i valori fiscali indicati risulta che all' viene Pt_2 assegnato un bene, di natura pertinenziale, del valore di euro 120,00 che certamente non corrisponde alla quota millesima di cui lo stesso risultava titolare (cfr. relazioni notarili anche nelle parti in cui sono indicati 15/1000 o 0,55/1000).
Al fine di procedere ad una corretta divisione del fabbricato ricostruito, allora, non possono che essere richiamati i riferimenti forniti dal consulente nel corso del giudizio. In particolare dall'esame della consulenza del 30.1.2017 emerge che i millesimi appartenenti all'Istituto sul fabbricato preesistente risultano pari alle quote e ai beni sopra indicati per un totale di 42,59 millesimi (cfr. appendice numero
1 della relazione del 30.1.2017 e appendice numero 3 della relazione del 4.9.2018); i millesimi previsti nel nuovo fabbricato sono pari a zero e il conguaglio da ricevere pari a 16.652,17 successivamente ridotto a 16.357,00 con relazione integrativa. Con particolare riferimento all'opportunità di procedere all'assegnazione di una somma di denaro all'istituto ritiene il Tribunale di poter condividere le osservazioni del ctu che ha evidenziato come l'attribuzione in natura di una porzione del nuovo edificio, corrispondente alla quota millesimale di proprietà, avrebbe potuto concretizzarsi solo in riduzione della quota relativa agli appartamenti ubicati al secondo e al terzo piano, perché corrispondenti a millesimi di proprietà superiori rispetto a quelli vantati sul fabbricato preesistente. Il ctu ha, tuttavia, rilevato che la realizzazione di due unità autonome in uno dei due piani predetti avrebbe comportato la ristrutturazione completa dell'unità immobiliare in esame con costi notevoli e con caratteristiche funzionali peggiori rispetto a quelle dell'appartamento esistente e, dunque, con un
10/13 minore valore complessivo. Il consulente ha, infine, concluso che, per i suddetti motivi, ha inteso attribuire all'Istituto un conguaglio in denaro corrispondente al valore della relativa quota millesimale.
Orbene ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il ctu meritino di essere condivise pienamente avendo, come detto, lo stesso superato ogni osservazione delle parti anche con riferimento ai millesimi determinati e al valore complessivo del fabbricato, determinato in euro 384.115,40, ad eccezione della questione relativa alla scala. In proposito deve essere evidenziato, a titolo esemplificativo, che nel calcolo dei millesimi di proprietà del fabbricato demolito e ricostruito il consulente ha considerato una serie di documenti tra cui il rilievo contenuto nel progetto approvato il 24.8.1988 facente parte della perizia giurata e il verbale di assemblea del 16.7.2003 allegato al fascicolo degli interventori e mai contestato da alcuna delle parti in causa.
Quanto alla natura della scala, tuttavia, ritiene il Tribunale, in accoglimento delle richieste di tutte le parti del giudizio, compresi gli attori ed indipendentemente dall'indicazione contenuta nel preliminare di vendita del 5.8.2004, che alla stessa debba riconoscersi la natura di bene comune tenuto conto della documentazione versata in atti da cui emerge che la predetta scala non risulta, allo stato attuale, inglobata nell'appartamento posto al terzo piano, ma esterna ad esso ed identificata con il sub 7. In merito, vale soggiungere che sia all'udienza del 12.9.2024 che a quella odierna il notaio ha ribadito quando già accertato nella sua relazione del 20.3.2023 (cfr. pagina 6) ossia la natura comune del bene, richiamando anche la nota dell' del 15.2.2023 nella quale si evidenzia che il sub 7 è Organizzazione_1 identificato come bene comune non censibile, corrispondente ad androne e scala comune ai sub 3-5-6 dal piano s1 al piano 3. Infine, dall'esame del verbale di assemblea del 16.7.2003 emerge che l'unica unità cui non corrispondono millesimi con riferimento alla scala è il locale commerciale posto al piano terra e distinto al sub 4 (come peraltro confermato dalle parti all'odierna udienza).
Quanto alla doglianza relativa all'errata attribuzione dei millesimi dei vani tecnici, presenti al terzo piano, sollevata all'odierna udienza di discussione dagli attori, deve essere rilevato preliminarmente che le difformità riscontrate nell'unità immobiliare al terzo piano da parte del consulente hanno implicato la necessità per gli attori di provvedere al ripristino della conformità all'ultimo titolo rilasciato, che prevedeva due vuoti tecnici e un deposito, sostituiti abusivamente da un soggiorno, uno studio ed una camera da letto. In merito, vale osservare che, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, dall'esame delle relazioni del 25.06.2018 e del 16.8.2018, emerge che gli stessi hanno realizzato solo due divisori al fine di separare le due stanze, indicate come vuoti tecnici, ma che non hanno destinato a deposito il locale adibito a residenza e cioè a camera da letto, non hanno provveduto alla demolizione del divisorio né alla rimozione della porta con chiusura del vano di passaggio né, infine, all'abolizione dell'impianto di riscaldamento presente anche nei locali cd. “vuoti tecnici”. Vale soggiungere, come sopra già indicato, che il ctu, riscontrando le osservazioni degli interventori, ha precisato di aver considerato il valore dei due locali deposito posti al terzo piano applicando lo stesso coefficiente dei depositi e degli
11/13 altri locali dell'edificio con utilizzo analogo, attribuendoli, in conformità alla divisione di fatto, agli stessi attori ed interventori.
In merito alla contestazione in esame deve essere osservato, inoltre, che dall'esame del contratto preliminare del 05.08.2004 emerge che gli attori hanno promesso in vendita i beni in esame secondo la descrizione fornita dal ctu e, soprattutto, che il progetto divisionale elaborato dal notaio delegato, al quale hanno prestato adesione gli attori, ha previsto l'assegnazione in favore degli stessi della piena proprietà dell'appartamento del secondo piano, con annessi depositi al piano terzo.
Infine, a fini di mera completezza, vale rilevare che dall'esame del verbale del 16.07.2003 emerge che gli attori hanno approvato le tabelle millesimali redatte dall'ing. nelle quali viene indicato un CP_21 valore di millesimi pari a 359,33 con riferimento alla loro posizione e che, nel caso di volumi tecnici, la loro materiale destinazione al servizio di specifiche unità immobiliari, porta ad escludere la natura condominiale degli stessi, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12572 del
4 giugno 2014.
Sulle suesposte considerazioni, allora, ritiene il Tribunale che non merita di essere condivisa la doglianza di parte attrice relativa alla erronea assegnazione dei millesimi, anche tenuto conto della mancata contestazione della proprietà esclusiva dei predetti spazi.
Da quanto esposto deriva la necessità di rideterminare i millesimi attribuiti alle parti nel periodo successivo alla ricostruzione e i relativi conguagli. A tali fini, è sufficiente ridurre i millesimi attribuiti agli attori di 28,01 (che sono quelli assegnati alla scala) e riassegnarli in parti uguali alle parti titolari del predetto bene comune e quindi per una quota di 9,33 agli attori, agli eredi e al Demanio dello Per_1
Stato al quale verrà assegnato un bene rispetto al quale è prevista la comunione della scala.
Deve, quindi, procedersi alla divisione del fabbricato sito in via Belli di AT con l'assegnazione in favore degli attori del quarto lotto, distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 6 (piena proprietà dell'appartamento al piano secondo, con annessi depositi al piano terzo e con annesso ripostiglio al piano primo sottostrada come meglio identificato dal notaio), con un conguaglio da dare di euro
17.785,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 46,3); in favore dei condividenti e del lotto secondo distinto al foglio 2, particella Controparte_16 Parte_1
1429, sub. 4 (piena proprietà del locale commerciale, al piano terra, della superficie di circa mq 54 come meglio descritto dal notaio) con un conguaglio da ricevere di euro 5.715,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 14,88); in favore dei condividenti e nelle rispettive qualità CP_5
,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , , ,
[...] Per_1 CP_8 Controparte_9 Parte_8 CP_14 Controparte_4
e del terzo lotto distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 5 (piena proprietà
[...] CP_13 dell'appartamento al piano primo, con annesso locale cantina al piano primo sottostrada, come meglio descritto dal notaio) con un conguaglio da dare di euro 6.415,00 (calcolato tenuto conto della
12/13 rideterminazione dei millesimi in 16,7); in favore del Demanio dello Stato del lotto numero 1 distinto al foglio 2, particella 1429, sub 3 (piena proprietà del locale commerciale, al piano terra con annesso locale deposito al piano primo sottostrada della superficie di circa mq 55, come meglio identificato dal notaio) con un conguaglio da ricevere di euro 2.130,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 5,55); all'Istituto delle figlie di Nostro Signore del Sacro Cuore un conguaglio da ricevere arrotondato in euro 16.355,00. Si precisa che il bene comune distinto al sub 7, che identifica, tra l'altro, la scala comune sarà, come documentato in atti, comune alle parti assegnatarie dei sub 3, 5 e
6 e il sub 1 costituisce l'area pertinenziale del fabbricato.
Infine i soli costi da sostenere per realizzare la parete divisoria dei locali commerciali saranno a carico di tutte le parti.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della non corrispondenza delle domande dalle stesse proposte con le statuizioni di cui in dispositivo e nel rapporto processuale tra attori e interventori e tra attori e convenuto in proprio, Controparte_22 sono, allo stesso modo, compensate come richiesto e ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nel rapporto tra attori e convenuti contumaci nulla si dispone sulle spese.
Le spese di ctu e del notaio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico di tutte le parti costituite in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli interventori nei confronti degli attori con compensazione delle spese di lite;
CP_20
- dichiara estromesso dal giudizio nella qualità di convenuto per le motivazioni di cui Parte_1 in parte motiva con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc;
- accoglie la domanda di divisione proposta dagli attori con riferimento al fabbricato sito in AT alla Via Belli n. 40 identificato al catasto al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 e, per l'effetto, dispone l'attribuzione in proprietà alle parti indicate nella parte motiva delle porzioni immobiliari ivi descritte e con i conguagli da dare e avere compreso quelli in favore dell'Istituto religioso;
- rigetta le restanti domande dell'attore;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le tutte le parti;
- pone a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro, il pagamento dei compensi liquidati al ctu e al notaio.
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
13/13
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N° 3823/2013
Verbale di udienza del 26.9.2024
Sono presenti i difensori delle parti, l'avv. Acone Sergio per gli attori, l'avv. Fabrizio Ortolano per
, l'avv. Paolo Brogna per gli intervenuti e l'avv. Sibilia per gli eredi Parte_1 CP_1 CP_2
Sono comparsi, altresì, il ctu geom. e il notaio delegato dott.ssa , Per_1 Persona_2 Per_3 la quale precisa che il codice fiscale di è il seguente , come si Controparte_3 C.F._1 ricava dalla dichiarazione di congruità di dati anagrafici e dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita del Comune di MA, che esibisce. Il notaio chiede, infine, la liquidazione del proprio compenso.
A questo punto, il giudice in via preliminare dichiara la contumacia di , erede di Controparte_4
ed invita ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai Persona_4 sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. Acone Sergio chiede al Tribunale di disporre la divisione giudiziale del fabbricato secondo il progetto di divisione del 18.5.2023 senza alcun conguaglio e di dichiarare che alcun diritto di proprietà sul fabbricato sussiste in capo all' in Roma con vittoria di Parte_2 spese di lite con attribuzione come da nota già depositata. Con riferimento alla domanda riconvenzionale degli interventori l'avv. Acone chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. A questo punto l'avv. Brogna aderisce alla richiesta degli attori volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Acone precisa, inoltre, con riferimento alle operazioni peritali espletate dal ctu , che Per_5 oltre alla scala condominiale di 11 mq risultano computati nei millesimi agli attori attribuiti anche i vuoti tecnici presenti al piano terzo come constatato anche dal CTU. Per le predette ragioni l'avvocato evidenzia che è impossibile tener conto dei conguagli determinati dal ctu e reitera la domanda di approvare il progetto di divisione redatto dal notaio. Con riferimento all'Istituto religioso, l'avvocato fa presente che dall'esame dell'atto del 15.06.1954 indicato anche dal notaio alla pagina 2 della relazione, emerge che da quella data l'Istituto non ha più il possesso della quota indivisa del bene. Infine
l'avvocato precisa che lo stesso non ha partecipato ai lavori di ricostruzione, non ha ottenuto contributi né sostenuto spese.
L'avvocato Roberto Sibilia per la convenuta in proprio e nella qualità di Controparte_5 procuratrice di Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
e nonché quale erede, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 unitamente ai suddetti, di deceduta nel corso del giudizio chiede al Tribunale di fare Persona_6 proprio il progetto di divisione come integrato dal notaio senza alcun conguaglio e di Per_3
1/13 dichiarare che alcun diritto di proprietà sul fabbricato sussiste in capo all' Parte_2 in Roma con compensazione delle spese di lite stante la natura del procedimento.
[...]
L'avv. Brogna per e si associa alle richieste degli attori quanto alla CP_10 Controparte_11 domanda di divisione e conclude, come sopra indicato, per la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale.
L'avv. Ortolano Fabrizio per si riporta all'eccezione di difetto di legittimazione Parte_1 passiva con riferimento alla vocatio in ius in proprio e nella qualità di erede unico di e di Persona_7 acquirente di conclude contestando il progetto nella parte in cui ha previsto in favore Persona_8 degli eredi l'assegnazione del lotto 1 indicando una superficie complessiva di mq 55 di cui solo Pt_1
36.64 destinata a locali commerciali e una cantina di esigua utilità di circa 18 mq con valore commerciale certamente inferiore ai locali compresi nel lotto secondo (distinto alla p.lla 1429 sub 4) assegnato al tuttavia, l'avvocato conferma la disponibilità all'assegnazione in sostituzione del CP_12 lotto numero 2 rinunciando, in tale caso, ad ogni contestazione.
Su richiesta del giudice le parti confermano che il locale commerciale distinto con il sub 4 ossia il lotto 2 non partecipa alla comunione della scala comune come risulta anche dalla nota dell' Org_1
in cui la scala stessa, identificata con il sub 7, è definita bene comune ai soli sub 3, 5 e 6.
[...]
Dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, il giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, al termine dell'udienza di discussione orale del 12.9.2024 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3823/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013
e vertente
TRA
Pt_5 nato il [...] a [...], C.F. e Parte_6 C.F._2 nata il [...], C.F. rappresentati e difesi, come da Parte_7 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Sergio Acone ed elettivamente domiciliati in Avellino al Corso Europa n. 56;
ATTORI E CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E nata il [...] a [...], C.F. , in proprio e Controparte_3 C.F._1 nella qualità di procuratrice speciale dei congiunti nata il [...] a Parte_3
MA (Av), C.F. nata a [...] il C.F._4 Parte_4
8.1.1946 C.F. , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
13.01.1970, C.F. , nato a [...] il C.F._6 Controparte_7
13.02.1980, C.F. , nata a [...] il C.F._7 Controparte_8
4.11.1977, C.F. , nato a [...] il [...], C.F. C.F._8 Controparte_9
, tutti anche nella qualità di eredi di nata il [...] C.F. C.F._9 Persona_6
deceduta in corso di causa il 24.9.2014 rappresentati e difesi, come da procura C.F._10 in atti, dall'avv. Roberto Sibilia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Raffaele Martone in Avellino al Corso Umberto I n. 17;
E nata a [...] l'[...] C.F.: , Parte_8 C.F._11 CP_13 nata a [...] il [...] c.f. e nato a [...] il C.F._12 CP_14
29.01.1970 c.f. quali eredi di nato a [...] il C.F._13 Persona_4
20.06.1940 e deceduto il 19.6.2018, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Antonio
Malzone presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58 elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
NONCHÉ
nato a BE (GB) il 2.7.1965, C.F. nella Controparte_4 C.F._14 qualità di erede di nato a [...] il [...] e deceduto il 19.6.2018 Persona_4
CONVENUTO ON
E nato ad [...] il [...], C.F. , convenuto in Parte_1 C.F._15 proprio e intervenuto nella qualità di erede unico di nata ad [...] il Persona_7
25.03.1944 e deceduta nel corso del giudizio e di avente causa del fallimento di , Persona_8 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Ortolano ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO E INTERVENTORE
E
3/13 , in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa Controparte_15 dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
CHIAMATA IN CAUSA
E
nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_16 C.F._16
CONVENUTA ON
, in persona del legale rappresentante Controparte_17 pro tempore con sede in via Alessandro Brisse n. 22 in Roma
CHIAMATO IN CASUA ON nato il [...] c.f. , erede di Controparte_11 CodiceFiscale_17 Persona_9 deceduto il 26.12.2023 e in proprio e nella qualità di erede di nata ad CP_10 Persona_9
AT (Av) il 31.08.1958, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Brogna C.F._18 ed elettivamente domiciliati presso lo studio in AT (AV) alla via Roma 5
INTERVENTORI VOLONTARI E ATTORI IN RICONVENZIONALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione del 18.9.2013 e hanno chiesto al Parte_6 Parte_7
Tribunale di dichiarare lo scioglimento della comunione sul fabbricato sito in AT alla Via Belli
n.40 identificato al catasto al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 procedendo alla divisione giudiziale con assegnazione della p.lla 1429 sub 6, ivi comprese le pertinenze e le aree condominiali, in loro favore;
della p.lla 1429 sub 5, ivi comprese le pertinenze e le aree condominiali, agli eredi e Per_1 precisamente a , Persona_6 Persona_4 Controparte_5 Parte_3 [...]
, , e Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
in ragione delle loro quote di proprietà; la p.lla 1429 sub 3 e 4, ivi comprese le Controparte_9 pertinenze e le aree condominiali, a e Controparte_16 Persona_7 Parte_1 Per_8
in ragione delle quote di proprietà. Le parti hanno, inoltre, chiesto di dichiarare che l'“
[...] Pt_2
non ha alcun diritto di proprietà o comproprietà sul Parte_2 Parte_9 fabbricato ricostruito. In punto di fatto gli attori hanno rappresentato di aver acquistato con atto del
1974 l'appartamento alla Via belli n.40 di AT foglio 2 p.lla 698 sub 4 e che l'intero fabbricato a seguito del terremoto del 1980 era stato ricostruito con ultimazione dei lavori nel 2004 e catastalmente identificato al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 determinando una comunione tra tutti i proprietari delle singole unità abitative. Gli attori hanno, infine, precisato di possedere l'appartamento sito al secondo e al terzo piano identificato con il sub 6; che gli eredi detengono il primo piano distinto con il sub Per_1
5; i convenuti il piano terra distinto con i sub 3 e 4 evidenziando, infine, la sussistenza della sola Pt_1 intestazione catastale in capo ad un istituto religioso di quote di alcuni beni.
4/13 Con atto di intervento volontario del 27.12.2013 sono intervenuti in giudizio , Persona_9
(deceduto nel corso del giudizio e al quale sono subentrati gli eredi) e aderendo alla CP_10 domanda degli attori volta ad ottenere lo scioglimento della comunione e, in caso di mancato accoglimento della domanda, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato con gli attori il 5.8.2004 per inadempimento e di condanna degli stessi alla restituzione del doppio della caparra e del prezzo versato. Gli interventori hanno, inoltre, richiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento del danno derivante dal lasso di tempo intercorso per la stipula del definitivo.
Con successive comparse si sono costituiti i convenuti e , il Parte_1 Persona_7 primo chiedendo la propria estromissione dal giudizio per la devoluzione della sua quota ereditaria in favore del e la seconda, deceduta nel corso del giudizio, opponendosi alla Organizzazione_2 domanda di divisione del cespite immobiliare per non essere stata messa nella disponibilità del bene stesso e per non aver potuto così verificare la conformità dei lavori eseguiti e la regolarità degli stessi;
i convenuti vedova di e la figlia di quest'ultimo Persona_6 Persona_10 CP_5
anche quale procuratrice dell'altra figlia e degli eredi del figlio e
[...] Parte_3 Pt_6 del nipote , , Pt_6 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
e aderendo alla domanda degli attori nonché l' Controparte_8 Controparte_9 CP_15 eccependo il difetto di titolarità passiva.
[...]
All'udienza del 23.1.2014 è stata dichiarata la contumacia di (cfr. notifica a mani Controparte_16 del marito il 5.8.2013), di (cfr. notifica a mezzo posta ricevuta dallo stesso il 30.7.2013), Persona_4 di e di quest'ultimo nella qualità di curatore del fallimento di Persona_8 Persona_11 Per_8
(cfr. notifica a mani proprie il 4.10.2013 per la prima e notifica ricevuta da un collaboratore
[...] studio incaricato a ricevere il 3.10.2013 per il secondo) e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del in quanto dalla ispezione ipotecaria prodotta Organizzazione_3 da e risultava che la quota di diritti vantati dal primo sugli immobili Parte_1 Per_7 catastalmente identificati al foglio 2 p.lla 698 sub 1 e 2 era stata trasferita ad esso.
Con comparsa depositata il 30.5.2014 si è costituito il eccependo il difetto di Organizzazione_2 titolarità passiva in favore del non evocato in giudizio. Controparte_18
Alla successiva udienza del 30.5.2014, in ottemperanza a quanto richiesto dal giudice alla precedente udienza (in ordine alla posizione dell'istituto religioso), gli attori hanno chiesto al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio ovvero la chiamata in causa nei confronti dell
[...]
in Roma e la relativa istanza è stata accolta con ordinanza del 3.06.2014. Con la Controparte_17 medesima ordinanza è stata dichiarata inammissibile la contestazione relativa al difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico formulata dall' ritenuta, ai sensi dell'art. 65 D.lgs. n. Controparte_15
300/1999, legittimata nel presente giudizio divisionale. Alla successiva udienza del 9.01.2015 è stata
5/13 dichiarata la contumacia dell' e dichiarata, con Controparte_19 separata sentenza parziale n. 37 del 2015 depositata il 9.1.2015, l'inammissibilità dell'intervento della
Congregazione delle figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore con compensazione delle spese di lite per carenza di interesse. Infatti la Congregazione delle figlie di nostra Signora del Sacro Cuore si era costituita con comparsa depositata il 18.12.2014 deducendo di essere soggetto diverso dall'Istituto e chiedendone l'estromissione.
Deve essere ancora rilevato, in punto di fatto, che, con la memoria depositata ex art. 183 comma 6 numero 1 cpc, gli attori hanno precisato che l'“ Controparte_19 non vanta alcun diritto di proprietà o comproprietà sul fabbricato ricostruito, avendo tutti gli altri comproprietari avuto il possesso pacifico ultraventennale quanto meno dell'area di sedime del fabbricato demolito, utile all'usucapione e che, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 numero 2 cpc, le parti hanno articolato richieste istruttorie solo con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli interventori In ordine alla predetta domanda vale CP_20 precisare, inoltre, che gli attori hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della stessa per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
per l'insussistenza di una domanda giudiziale formulata nei loro confronti, non convenuti in giudizio e per il diverso titolo, di natura obbligatoria, sotteso alla domanda ossia il contratto preliminare del 05.08.2004.
In seguito all'interruzione del giudizio per il decesso di con atto depositato il 4.7.2016 Persona_7 si è costituito nella qualità di erede universale (cfr. scheda testamentaria allegata il Parte_1
9.2.2023). La stessa parte, con successiva comparsa del 10.10.2022, si è costituita in giudizio anche nella qualità di acquirente dei diritti immobiliari del fallimento di , subentrando nella Persona_8 posizione della curatela fallimentare, a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del
16.09.2019 – Tribunale di Avellino Ufficio Fallimenti.
Nel corso del giudizio sono state espletate le operazioni peritali da parte dell'ing. (nominato il Per_5
13.11.2015) che ha depositato le proprie relazioni il 31.1.2017 e il 4.9.2018. In particolare il ctu ha indicato i beni facenti parte del fabbricato demolito e i relativi proprietari;
ha evidenziato alcune difformità presenti nel fabbricato ricostruito ed infine ha elaborato due progetti divisionali prevedendo l'assegnazione dei beni in base alla situazione di fatto esistente, determinando i conguagli da corrispondere in base ai millesimi del fabbricato demolito e ricostruito e riscontrando tutte le osservazioni delle parti ed anche degli interventori (cfr. relazioni in atti). Con riferimento alle doglianze delle parti il consulente ha, tra l'altro, ribadito che la scala che collega il piano secondo al terzo non aveva né ha natura condominiale richiamando, in merito, una serie di documenti, planimetrie ed atti;
che i millesimi erano stati determinati regolarmente in base alla documentazione in atti;
che la valutazione del valore dei beni era stata correttamente eseguita;
l'impossibilità di determinare la somma corrisposta dalle parti per le spese di ricostruzione anche per conto dell'Istituto religioso e la corretta
6/13 valutazione dei millesimi appartenenti ad esso (cfr. osservazioni degli attori e riscontri). Sotto tale ultimo profilo gli attori hanno, infatti, sostenuto, senza in verità mai rinunciare alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti in capo all'Istituto religioso, la possibilità di assegnare ad esso solo i millesimi indicati nell'atto di cessione del 1973 pari a 51/540 ossia 27,93 e non anche quelli indicati con riferimento agli immobili degli eredi . Pt_1
Vale rilevare, inoltre, che dall'esame del secondo progetto, elaborato dal ctu per l'ipotesi di realizzazione da parte degli attori di lavori in sanatoria corrispondenti al progetto autorizzato, è emerso il diritto degli eredi ( e e del , in favore dei quali si prevedeva Pt_1 Pt_1 CP_16 Organizzazione_2
l'assegnazione dei sub 3 e 4, a ricevere un conguaglio di euro 11.432,07; la previsione di un conguaglio da dare da parte degli eredi assegnatari del sub 5, di euro 2.831,17; la previsione a carico degli Per_1 attori, assegnatari del sub 6, di un conguaglio da dare di euro 24.958,46 ed infine un conguaglio in favore dell'Istituto religioso di euro 16.357,56. Riscontrando le ulteriori contestazioni delle parti il ctu, con altra relazione (cfr. allegato alla relazione del 4.9.2018), ha evidenziato che, proprio in accoglimento della richiesta degli attori di sanare le difformità urbanistiche secondo il progetto autorizzato, aveva elaborato un secondo progetto di divisione;
che risultando il fabbricato in comproprietà tra tutti le parti anche la scala doveva ritenersi condominiale e che, tuttavia, poichè la stessa risultava di fatto aggregata al terzo piano non poteva ritenersi cosa comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., ma doveva essere attribuita alla parte attrice (cfr. planimetrie dello stato preesistente e perizia giurata). Il consulente ha, inoltre, evidenziato che i valori attribuiti ai locali commerciali non erano stati sottostimati tenuto conto di quelli unitari di riferimento forniti dall' per i negozi e del coefficiente applicato di 0,60 e Organizzazione_1 non di 1,00 per la mancata ultimazione dei lavori di completamento. In merito il ctu ha anche precisato che l'applicazione del coefficiente 1,50 richiesto dagli attori avrebbe determinato un valore troppo alto e sproporzionato degli stessi e che le spese relative alla realizzazione del divisorio tra i due locali commerciali dovevano essere poste a carico di tutti i condividenti, mentre quelle relative alla pratica di sanatoria delle difformità sostanziali riscontrate al terzo piano a carico del responsabile dell'abuso.
Quanto ai millesimi attribuiti all'istituto religioso e al conguaglio determinato in suo favore in base ai predetti millesimi il consulente ha evidenziato di aver attribuito ad esso 95/1000 dell'unità n. 2 al piano terra e 51/540 dell'unità n. 3 al primo piano osservando che l'unico atto pubblico disponibile relativo al vano terraneo era la denunzia di successione di presentata in data 16.1.1982 che Persona_12 trasferiva la sola quota di 102/540 (ovvero 189/1000) ai quattro figli e Per_7 CP_16 Pt_1
e che il riferimento dell'attore all'errata determinazione catastale del 2004 operata dall'ing. Per_8 non trovava riscontro nel fatto che la quota di 95/1000 attribuita all'istituto religioso risultava CP_21 in catasto fin dall'impianto meccanografico del 30.6.1987. Il ctu ha, inoltre, soggiunto che per determinare i millesimi degli attori aveva considerato anche quanto previsto nel verbale assembleare del
16.7.2003, allegato in atti, e che la quota millesimale cui facevano riferimento gli interventori era relativa
7/13 al progetto di ricostruzione afferente al calcolo dei contributi e accolli spese calcolati, ai sensi della legge
291/1981, in base alle sole superfici convenzionali e non a quelle reali dei beni. Infine, quanto alla riduzione della superficie utilizzabile al terzo piano in conseguenza delle modifiche apportate, il ctu ha precisato di aver considerato il valore dei due locali deposito posti al terzo piano applicando il coefficiente applicato per gli altri depositi e locali di analogo utilizzo precisando in merito che la diversa valutazione in ordine alla non utilizzabilità della superficie in esame avrebbe comportato l'assegnazione alla proprietà condominiale degli stessi.
Nel corso del processo è stato, infine, delegato il 13.9.2019 il notaio a predisporre un Per_3 progetto di divisione e nominato come esperto poi sostituito da . Per_13 Per_2
Tentata la conciliazione della lite con esito negativo la causa è decisa all'odierna udienza all'esito della discussione orale delle parti.
Il presente giudizio, sottoposto all'attenzione della scrivente solo all'udienza il 17.10.2022 ed interrotto da ultimo il 5.10.2023, ha ad oggetto la divisione del fabbricato ricostruito sito in AT alla via Belli n.
4. Orbene, la domanda di divisione proposta dagli attori e alla quale hanno aderito le altre parti costituite deve essere accolta. Tuttavia, prima di passare al merito della causa divisionale in esame deve essere anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli attori e gli interventori Penza con compensazione delle spese di lite, come richiesto all'odierna udienza. CP_1
Deve essere, altresì, disposta l'estromissione dal giudizio di citato dagli attori quale Parte_1 comproprietario di alcuni beni appartenenti al fabbricato in quanto dall'esame degli atti è emerso che le quote allo stesso appartenenti erano state devolute in favore del prima Organizzazione_2 dell'instaurazione del giudizio.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che non sussiste alcun contrasto tra le parti con riferimento all'assegnazione in favore degli attori del lotto numero 4 e in favore degli eredi del lotto numero Per_1
3 in quanto le uniche contestazioni all'ultimo progetto divisionale redatto il 18.5.2023 sono state avanzate da che ha evidenziato di essere stato penalizzato nel progetto redatto da Parte_1 ultimo dal notaio con l'assegnazione del lotto numero 1. In merito deve essere ricordato che nel primo progetto divisionale predisposto dal notaio era stato previsto in favore degli eredi e del Pt_1
l'assegnazione congiunta di entrambi i lotti numeri 1 e 2 e che, in accoglimento Organizzazione_2 della richiesta di quest'ultimo di vedersi assegnato un lotto autonomo per evitare contenziosi con l'altra parte, il notaio ha predisposto un nuovo progetto divisionale assegnando al secondo il lotto 2 e ai primi il lotto numero 1. Deve essere, poi, evidenziato che le parti in esame nel corso del giudizio non hanno manifestato l'interesse a vedersi assegnato il lotto 1 o il lotto 2 e che, pertanto, è ben possibile, nella presente sede, procedere ad una diversa assegnazione degli stessi al fine di superare le contestazioni avanzate da . A fini di mera completezza e per le ragioni che di seguito saranno Parte_1
8/13 illustrate ritiene in ogni caso il Tribunale che i beni distinti con i lotti 1 e 2 si presentano equivalenti per valore tenuto conto delle indagini e degli accertamenti eseguiti dal ctu.
A questo punto dell'analisi occorre esaminare la questione, preliminare rispetto alle altre, relativa al riconoscimento o meno dei diritti di proprietà sul fabbricato preesistente in capo all' e, in caso Pt_2 positivo, verificare le quote di appartenenza e la legittimità dell'assegnazione dell'area pertinenziale in favore dello stesso contenuta nel progetto divisionale del 18.5.2023.
Orbene, ritiene il Tribunale che dall'esame degli atti emerge che l'Istituto religioso, prima della ricostruzione, era proprietario, pro quota, di distinte porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di via Belli e, precisamente, della quota di 95/1000 del vano terraneo distinto al foglio 2 p.lla 698 sub 2 in virtù di successione a regolata da testamento olografo del 29.3.1952 (come sostenuto Persona_14 dal notaio: cfr. relazione notarile del 20.2.2023 pagine 3 e 4 e consulenza del 30.1.2017 pagina 4) e della quota pari a 51/540 dell'appartamento sito al piano primo e distinto al foglio 2 p.lla 698 sub 3 come risulta dall'atto di cessione del 11.7.1973 con il quale i convenuti e Persona_10 Persona_6 acquistarono diritti pari a 489/540 del suddetto bene riconoscendo per la restante parte di 51/540 la proprietà dell'istituto (cfr. consulenza del 30.1.2017 pagine 4 e 5). Peraltro, sotto tale ultimo profilo, non risultano contestazioni delle parti (cfr. osservazioni del 27.2.2023 di e allegazioni degli Pt_1 attori). In particolare gli attori (cfr. osservazioni contenute nella relazione del 25.6.2018 pagina 9; cfr. verbale di udienza del 30.5.2014 indicato per errore con la data del 30.5.2024) hanno chiesto, come sopra precisato, al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio ovvero la chiamata in causa nei confronti dell' e la relativa istanza è stata accolta Controparte_19
e hanno lamentato, nel corso del giudizio solo un errore di attribuzione con riferimento alla posizione degli eredi che risulta, invece, certificato nella relazione notarile. A fini di mera completezza Pt_1 deve essere rilevato che lo stesso notaio ha dichiarato di non aver considerato la quota di 51/540, riconosciuta peraltro come detto dalle parti in causa, solo per aver aderito alla tesi del trasferimento del possesso (cfr. relazione del 9.3.2023 pagina 1 nella parte in cui la stessa ha evidenziato che, in caso contrario, il terzo lotto del progetto di divisione dovrà essere assegnato al menzionato Istituto
Religioso, per i diritti pari a 95/100, corrispondenti a 51/540).
Da quanto esposto deriva che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di insussistenza del diritto di proprietà in favore dell' in esame deve essere rigettata. A fini di mera completezza vale Pt_2 rilevare che l'acquisto per usucapione da parte degli attori, degli eredi e degli eredi Pt_1 Per_1 dell'intera proprietà risulta solo allegato e non provato e che alcuna rilevanza può attribuirsi, ai fini in esame, alla mancata partecipazione da parte dell' alla ricostruzione del fabbricato Pt_2
A questo punto deve essere evidenziato che, con relazione del 18.5.2023, il notaio delegato, dopo aver indicato i proprietari del fabbricato prima della ricostruzione, le quote e le porzioni immobiliari facenti capo agli stessi (cfr. pagine 3, 4 e 5) e descritto il fabbricato ricostruito nel 2004, ha integrato il progetto
9/13 di divisione predisposto in precedenza anche in considerazione delle contestazioni sollevate dalle parti prevedendo l'assegnazione, senza conguagli, in favore degli attori del quarto lotto, distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 6; in favore dei condividenti e del primo lotto Controparte_16 Parte_1 distinto al foglio 2, particella 1429, sub. 3; in favore dei condividenti e Persona_6 CP_5
,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , del terzo lotto distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 5;
[...] Controparte_8 Controparte_9 in favore del Demanio dello Stato del lotto due distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 4; in favore dell' figlie di del lotto cinque, distinto al foglio 2, part. Parte_10 Parte_2
1429, sub. 1 (ossia dell'area urbana al piano terra della superficie complessiva di circa metri quadrati otto).
In considerazione di quanto sopra osservato con riferimento al riconoscimento dei diritti di proprietà vantati dall' e alle quote di sua spettanza il progetto divisionale redatto il 18.5.2023 non Parte_11 può essere in alcun modo condiviso per quanto concerne l'assegnazione dell'area urbana pertinenziale distinta al sub 1 della p.lla 1429 e retrostante il fabbricato della superficie di 8 mq risultando evidente che il valore della stessa non può in alcun modo ritenersi congruo rispetto alla quota ideale spettante.
Infatti dall'esame del progetto e solo considerando i valori fiscali indicati risulta che all' viene Pt_2 assegnato un bene, di natura pertinenziale, del valore di euro 120,00 che certamente non corrisponde alla quota millesima di cui lo stesso risultava titolare (cfr. relazioni notarili anche nelle parti in cui sono indicati 15/1000 o 0,55/1000).
Al fine di procedere ad una corretta divisione del fabbricato ricostruito, allora, non possono che essere richiamati i riferimenti forniti dal consulente nel corso del giudizio. In particolare dall'esame della consulenza del 30.1.2017 emerge che i millesimi appartenenti all'Istituto sul fabbricato preesistente risultano pari alle quote e ai beni sopra indicati per un totale di 42,59 millesimi (cfr. appendice numero
1 della relazione del 30.1.2017 e appendice numero 3 della relazione del 4.9.2018); i millesimi previsti nel nuovo fabbricato sono pari a zero e il conguaglio da ricevere pari a 16.652,17 successivamente ridotto a 16.357,00 con relazione integrativa. Con particolare riferimento all'opportunità di procedere all'assegnazione di una somma di denaro all'istituto ritiene il Tribunale di poter condividere le osservazioni del ctu che ha evidenziato come l'attribuzione in natura di una porzione del nuovo edificio, corrispondente alla quota millesimale di proprietà, avrebbe potuto concretizzarsi solo in riduzione della quota relativa agli appartamenti ubicati al secondo e al terzo piano, perché corrispondenti a millesimi di proprietà superiori rispetto a quelli vantati sul fabbricato preesistente. Il ctu ha, tuttavia, rilevato che la realizzazione di due unità autonome in uno dei due piani predetti avrebbe comportato la ristrutturazione completa dell'unità immobiliare in esame con costi notevoli e con caratteristiche funzionali peggiori rispetto a quelle dell'appartamento esistente e, dunque, con un
10/13 minore valore complessivo. Il consulente ha, infine, concluso che, per i suddetti motivi, ha inteso attribuire all'Istituto un conguaglio in denaro corrispondente al valore della relativa quota millesimale.
Orbene ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il ctu meritino di essere condivise pienamente avendo, come detto, lo stesso superato ogni osservazione delle parti anche con riferimento ai millesimi determinati e al valore complessivo del fabbricato, determinato in euro 384.115,40, ad eccezione della questione relativa alla scala. In proposito deve essere evidenziato, a titolo esemplificativo, che nel calcolo dei millesimi di proprietà del fabbricato demolito e ricostruito il consulente ha considerato una serie di documenti tra cui il rilievo contenuto nel progetto approvato il 24.8.1988 facente parte della perizia giurata e il verbale di assemblea del 16.7.2003 allegato al fascicolo degli interventori e mai contestato da alcuna delle parti in causa.
Quanto alla natura della scala, tuttavia, ritiene il Tribunale, in accoglimento delle richieste di tutte le parti del giudizio, compresi gli attori ed indipendentemente dall'indicazione contenuta nel preliminare di vendita del 5.8.2004, che alla stessa debba riconoscersi la natura di bene comune tenuto conto della documentazione versata in atti da cui emerge che la predetta scala non risulta, allo stato attuale, inglobata nell'appartamento posto al terzo piano, ma esterna ad esso ed identificata con il sub 7. In merito, vale soggiungere che sia all'udienza del 12.9.2024 che a quella odierna il notaio ha ribadito quando già accertato nella sua relazione del 20.3.2023 (cfr. pagina 6) ossia la natura comune del bene, richiamando anche la nota dell' del 15.2.2023 nella quale si evidenzia che il sub 7 è Organizzazione_1 identificato come bene comune non censibile, corrispondente ad androne e scala comune ai sub 3-5-6 dal piano s1 al piano 3. Infine, dall'esame del verbale di assemblea del 16.7.2003 emerge che l'unica unità cui non corrispondono millesimi con riferimento alla scala è il locale commerciale posto al piano terra e distinto al sub 4 (come peraltro confermato dalle parti all'odierna udienza).
Quanto alla doglianza relativa all'errata attribuzione dei millesimi dei vani tecnici, presenti al terzo piano, sollevata all'odierna udienza di discussione dagli attori, deve essere rilevato preliminarmente che le difformità riscontrate nell'unità immobiliare al terzo piano da parte del consulente hanno implicato la necessità per gli attori di provvedere al ripristino della conformità all'ultimo titolo rilasciato, che prevedeva due vuoti tecnici e un deposito, sostituiti abusivamente da un soggiorno, uno studio ed una camera da letto. In merito, vale osservare che, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, dall'esame delle relazioni del 25.06.2018 e del 16.8.2018, emerge che gli stessi hanno realizzato solo due divisori al fine di separare le due stanze, indicate come vuoti tecnici, ma che non hanno destinato a deposito il locale adibito a residenza e cioè a camera da letto, non hanno provveduto alla demolizione del divisorio né alla rimozione della porta con chiusura del vano di passaggio né, infine, all'abolizione dell'impianto di riscaldamento presente anche nei locali cd. “vuoti tecnici”. Vale soggiungere, come sopra già indicato, che il ctu, riscontrando le osservazioni degli interventori, ha precisato di aver considerato il valore dei due locali deposito posti al terzo piano applicando lo stesso coefficiente dei depositi e degli
11/13 altri locali dell'edificio con utilizzo analogo, attribuendoli, in conformità alla divisione di fatto, agli stessi attori ed interventori.
In merito alla contestazione in esame deve essere osservato, inoltre, che dall'esame del contratto preliminare del 05.08.2004 emerge che gli attori hanno promesso in vendita i beni in esame secondo la descrizione fornita dal ctu e, soprattutto, che il progetto divisionale elaborato dal notaio delegato, al quale hanno prestato adesione gli attori, ha previsto l'assegnazione in favore degli stessi della piena proprietà dell'appartamento del secondo piano, con annessi depositi al piano terzo.
Infine, a fini di mera completezza, vale rilevare che dall'esame del verbale del 16.07.2003 emerge che gli attori hanno approvato le tabelle millesimali redatte dall'ing. nelle quali viene indicato un CP_21 valore di millesimi pari a 359,33 con riferimento alla loro posizione e che, nel caso di volumi tecnici, la loro materiale destinazione al servizio di specifiche unità immobiliari, porta ad escludere la natura condominiale degli stessi, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12572 del
4 giugno 2014.
Sulle suesposte considerazioni, allora, ritiene il Tribunale che non merita di essere condivisa la doglianza di parte attrice relativa alla erronea assegnazione dei millesimi, anche tenuto conto della mancata contestazione della proprietà esclusiva dei predetti spazi.
Da quanto esposto deriva la necessità di rideterminare i millesimi attribuiti alle parti nel periodo successivo alla ricostruzione e i relativi conguagli. A tali fini, è sufficiente ridurre i millesimi attribuiti agli attori di 28,01 (che sono quelli assegnati alla scala) e riassegnarli in parti uguali alle parti titolari del predetto bene comune e quindi per una quota di 9,33 agli attori, agli eredi e al Demanio dello Per_1
Stato al quale verrà assegnato un bene rispetto al quale è prevista la comunione della scala.
Deve, quindi, procedersi alla divisione del fabbricato sito in via Belli di AT con l'assegnazione in favore degli attori del quarto lotto, distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 6 (piena proprietà dell'appartamento al piano secondo, con annessi depositi al piano terzo e con annesso ripostiglio al piano primo sottostrada come meglio identificato dal notaio), con un conguaglio da dare di euro
17.785,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 46,3); in favore dei condividenti e del lotto secondo distinto al foglio 2, particella Controparte_16 Parte_1
1429, sub. 4 (piena proprietà del locale commerciale, al piano terra, della superficie di circa mq 54 come meglio descritto dal notaio) con un conguaglio da ricevere di euro 5.715,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 14,88); in favore dei condividenti e nelle rispettive qualità CP_5
,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , , ,
[...] Per_1 CP_8 Controparte_9 Parte_8 CP_14 Controparte_4
e del terzo lotto distinto al foglio 2, part. 1429, sub. 5 (piena proprietà
[...] CP_13 dell'appartamento al piano primo, con annesso locale cantina al piano primo sottostrada, come meglio descritto dal notaio) con un conguaglio da dare di euro 6.415,00 (calcolato tenuto conto della
12/13 rideterminazione dei millesimi in 16,7); in favore del Demanio dello Stato del lotto numero 1 distinto al foglio 2, particella 1429, sub 3 (piena proprietà del locale commerciale, al piano terra con annesso locale deposito al piano primo sottostrada della superficie di circa mq 55, come meglio identificato dal notaio) con un conguaglio da ricevere di euro 2.130,00 (calcolato tenuto conto della rideterminazione dei millesimi in 5,55); all'Istituto delle figlie di Nostro Signore del Sacro Cuore un conguaglio da ricevere arrotondato in euro 16.355,00. Si precisa che il bene comune distinto al sub 7, che identifica, tra l'altro, la scala comune sarà, come documentato in atti, comune alle parti assegnatarie dei sub 3, 5 e
6 e il sub 1 costituisce l'area pertinenziale del fabbricato.
Infine i soli costi da sostenere per realizzare la parete divisoria dei locali commerciali saranno a carico di tutte le parti.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della non corrispondenza delle domande dalle stesse proposte con le statuizioni di cui in dispositivo e nel rapporto processuale tra attori e interventori e tra attori e convenuto in proprio, Controparte_22 sono, allo stesso modo, compensate come richiesto e ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nel rapporto tra attori e convenuti contumaci nulla si dispone sulle spese.
Le spese di ctu e del notaio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico di tutte le parti costituite in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli interventori nei confronti degli attori con compensazione delle spese di lite;
CP_20
- dichiara estromesso dal giudizio nella qualità di convenuto per le motivazioni di cui Parte_1 in parte motiva con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc;
- accoglie la domanda di divisione proposta dagli attori con riferimento al fabbricato sito in AT alla Via Belli n. 40 identificato al catasto al foglio 2 p.lla 1429 sub 3, 4, 5, 6 e, per l'effetto, dispone l'attribuzione in proprietà alle parti indicate nella parte motiva delle porzioni immobiliari ivi descritte e con i conguagli da dare e avere compreso quelli in favore dell'Istituto religioso;
- rigetta le restanti domande dell'attore;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le tutte le parti;
- pone a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro, il pagamento dei compensi liquidati al ctu e al notaio.
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
13/13