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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 39/2020 R.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1
) - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA RIVAROLA 55 CHIAVARI P.IVA_1
(GE) - rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO attrice in riassunzione nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in LAVAGNA (GE) il 21/11/1966 - CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore in GALLERIA DI C. SO GARIBALDI, 22/2 16043
CHIAVARI (GE) - rappresentato e difeso dagli Avv.ti NICATORE ANDREA e PATELLANI
DAVIDE; convenuto in riassunzione
(COD. FISC. ) - elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore in VIA NINO BIXIO 19/24 CHIAVARI (GE) - rappresentata e difesa dall'Avv. TRESCHI ELISABETTA convenuta in riassunzione
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta, in
[...]
accoglimento del proposto appello, accertare e dichiarare che nulla Parte_1 deve al Geom. in relazione ai contratti di opera intervenuti e ciò in applicazione dell'art. 1460 CP_1
c.c. per non aver il convenuto adempiuto all'incarico professionale a lui affidato con la dovuta diligenza e per non averlo correttamente eseguito.
Condannare il convenuto a restituire alla società attrice l'importo di Euro 47.706,40 ricevuto in esecuzione dei contratti non adempiuti, oltre interessi ed accessori.
Porre a carico di parte convenuta le spese e gli onorari di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che ha anticipato tutte le spese e non ha riscosso gli onorari.”.
Per il convenuto in riassunzione “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma dichiarare CP_1
inammissibili o comunque respingere tutte le domande di cui all' atto di citazione in riassunzione davanti al Giudice del rinvio e conseguentemente l'avversario appello perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma in parte qua delle statuizioni condannatorie a favore del Geom. CP_1 di cui alla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1079/17 del 11/8/2017, ove occorrendo in
[...] via di appello incidentale. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello/o atto di citazione in riassunzione davanti al Giudice del rinvio, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale rapp.te pro- Controparte_2
tempore a manlevare e garantire e/o tenere indenne il geom. da qualsiasi responsabilità e CP_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la ridetta società a corrispondere direttamente all'appellante e/o comunque a rifondere al comparente geom. tutte le somme di cui lo stesso all'esito del CP_1 presente procedimento dovesse essere dichiarato responsabile e/o condannato nessuna esclusa, ivi comprese le spese tutte del giudizio;
Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.”.
Per la convenuta in riassunzione REALE MUTUA: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, Giudice del rinvio, cui la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari del Parte_1
presente procedimento e del giudizio di legittimità in favore di Con rigetto di Parte_2
ogni e qualsiasi altra domanda nei confronti della stessa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ordinanza n. 26334/2019 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26.09.2019 e depositata il 17.10.2019: “ convenne in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari il geom. chiedendo la risoluzione del CP_1
2 contratto d'opera professionale stipulato con il convenuto, avente ad oggetto il progetto e la direzione dei lavori relativi ad opera edilizia, ed il risarcimento del danno, oltre la restituzione dell'importo corrisposto di Euro 47.706,40. Il convenuto propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo e chiamò in causa la società assicuratrice. Il
Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità per la fase di progettazione e direzione lavori, ma non per i difetti dell'opera, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 33.836,60.
Avverso detta sentenza propose appello la società attrice ed appello incidentale il Con CP_1 sentenza di data 11 agosto 2017 la Corte d'appello di Genova dichiarò Parte_1 tenuta a corrispondere a la somma di Euro 29.836,60 l'importo risarcitorio cui era CP_1
tenuto il CP_1
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che infondato era il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento dell'importo dovuto per l'eliminazione dei vizi sia per i numerosi ordini di servizio con cui il aveva segnalato i vizi esistenti sia per la testimonianza resa dal teste CP_1
da cui si evinceva che era stato il legale rappresentante della società committente ad Tes_1
assumere le decisioni definitive nel cantiere. Aggiunse che non sussistevano i presupposti della risoluzione per inadempimento per le seguenti ragioni: dal punto di vista oggettivo nell'economia generale del rapporto gli immobili in corso di ultimazione erano stati venduti per un corrispettivo complessivo di Euro 1.087.500,00 ed il pregiudizio in concreto causato dal (quantificato dal CP_1
giudice di primo grado in Euro 33.836,60) non dava luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
dal punto di vista soggettivo vi era stata la comprovata massiccia ingerenza della committente nella direzione dei lavori e nel loro coordinamento in fase di esecuzione. Osservò ancora che, non potendo trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, il CP_1 aveva diritto al corrispettivo per l'opera prestata, né rilevava la condanna al risarcimento del danno a favore della committente, posto che il professionista manteneva il diritto al corrispettivo per non essere la domanda risarcitoria fondata sullo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovavano adeguata tutela nel risarcimento (Cass. n. 6886 del 2014, per un'ipotesi in cui la domanda di risoluzione per inadempimento non era stata proposta, ma che era sovrapponibile all'ipotesi della domanda risolutoria non accolta), e che, avuto riguardo allo stato dei lavori al momento di risoluzione inter partes del rapporto (18 settembre 2006) ed agli acconti percepiti per Euro
47.706,40, spettava il saldo di Euro 20.478,63.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base Parte_1
di tre motivi e resistono con distinti controricorsi e CP_1 Controparte_3
È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai senti dell'art. 380 bis 1 cod. proc.
[...] civ.. È stata presentata memoria.”
3 Con ordinanza n. 26334/2019 del 26/9-17/10/2019 la Corte di Cassazione così decideva: “accoglie il terzo motivo, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Con atto di citazione notificato il 16.01.2020 Parte_1
iassumeva il giudizio innanzi a questa Corte.
[...]
Con separate comparse si costituivano e . CP_1 CP_2
Con ordinanza del 29.05.2024 la Corte, in virtù della redistribuzione dei ruoli, fissava nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni al 19.06.2024.
In data 27.10.2024 la Corte, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica, rimetteva le parti all'udienza del 27.11.2024, per necessità di ricomposizione del collegio;
all'esito della quale udienza la causa veniva trattenuta in decisione immediata. Nuovamente, sempre per esigenze di ricomposizione del collegio, con ordinanza in data 8/1/2025, la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del
29/1/2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA N.
26334/2019 – In relazione al primo motivo, con il quale la ricorrente si doleva del mancato accoglimento della domanda di risoluzione, la Corte riteneva il motivo inammissibile sull'assunto che “Ha affermato la corte territoriale che nell'economia generale del rapporto gli immobili in corso di ultimazione erano stati venduti per un corrispettivo complessivo di Euro 1.087.500,00 e che il pregiudizio in concreto causato dal non dava luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma CP_1
contrattuale. Tale ratio decidendi non è colta dalla censura, la quale identifica valutazione di importanza dell'inadempimento ed ammontare del danno, laddove invece il giudice di merito, attraverso l'ammontare del pregiudizio collocato nel quadro dell'economia complessiva del rapporto, ha valutato quale turbamento si fosse determinato nel sinallagma contrattuale. Non intercettando il motivo portante della decisione la censura resta priva di decisività”.
Ugualmente inammissibile viene ritenuto il secondo motivo, con il quale la ricorrente sosteneva che i vizi e difetti dell'opera edilizia non dipendevano dagli ordini del committente, ma dall'incapacità ed inesperienza dell'impresa costruttrice non adeguatamente diretta dal direttore dei lavori, cui competeva accertare la conformità dell'opera sia al progetto che alle regole tecniche, e che gli ordini di servizio riguardavano la contestazione di opere già eseguite in modo viziato, in quanto “La censura attiene al giudizio di fatto e comporta un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità”.
4 Viene invece accolto il terzo motivo, con il quale la ricorrente sosteneva che per avere diritto al compenso il professionista deve compiere la prestazione corretta e diligente e che l'art. 1460 cod. civ. prescinde dalla gravità dell'inadempimento, sì che a fronte dell'eccepita risoluzione del contratto per inadempimento non poteva essere pronunciata condanna del cliente al pagamento del compenso in favore del professionista, in quanto “… il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento non equivale anche a rigetto dell'eccezione di inadempimento in relazione alla domanda riconvenzionale. Come riconosciuto da Cass. 26 gennaio 2006, n. 1690, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. opera su un piano diverso dal criterio dell'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cod. civ. rilevante ai fini della risoluzione, posto che l'art. 1460 involge una valutazione di confronto fra i due inadempimenti, mentre l'art. 1455 implica la considerazione dell'oggettiva valutazione del singolo inadempimento, il quale viene apprezzato non comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma. Il giudice di merito dovrà pertanto valutare se spetti il diritto al pagamento del corrispettivo della prestazione, allegato con la domanda riconvenzionale, in relazione all'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna ricorrente”
B) DIFESE DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - Parte attrice in riassunzione sostiene che:
i) la Suprema Corte ha affermato che il rigetto della domanda di risoluzione non equivale anche al rigetto dell'eccezione di inadempimento in relazione alla domanda riconvenzionale di adempimento formulata dal convenuto, e ciò in forza del principio per cui l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano diverso dal criterio dell'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., rilevante ai fini della risoluzione;
ii) pertanto, la Corte d'Appello ha errato nel non considerare l'eccezione d'inadempimento dell'odierna attrice in riassunzione in merito al diritto al pagamento del corrispettivo preteso dal iii) pertanto, il Giudice del rinvio deve effettuare – in CP_1 relazione all'eccezione ex art. 1460 c.c. – una valutazione di confronto fra i due inadempimenti e cioè pagamento del prezzo ed esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e una valutazione comparativa della condotta delle parti e, all'esito di tale valutazione, dovrà rilevare se spetti o meno il diritto del pagamento del corrispettivo della prestazione;
iv) nel caso di specie, risulta documentato come il non abbia svolto alcuna attività utile a favore della , in CP_1 Parte_1
quanto tutto ciò che è stato eseguito da parte sua è stato oggetto di rifacimento;
v) il professionista, nell'adempimento della prestazione, deve usare la diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia di cui al primo comma dell'art. 1176 c.c., bensì anche quella qualificata di cui al secondo comma della medesima norma;
vi) se l'incarico del professionista non è stato correttamente eseguito, nulla è dovuto a quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che alcune prestazioni, invece, siano state compiute;
vii) il Giudice del rinvio dovrà, in conclusione, dichiarare che la Parte_1
5 nulla deve all'odierno convenuto in riassunzione per i contratti d'opera oggetto di causa e dovrà condannare il medesimo alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione dei contratti non adempiuti con la dovuta diligenza, ossia l'importo complessivo pari ad Euro 47.706,40.
C) LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Sicuramente non può essere accolta la domanda di restituzione degli importi già versati da a , in quanto la Corte di Cassazione, nell'ordinanza che ha Parte_1 CP_1
disposto il presente giudizio di rinvio, i) ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto da avverso il rigetto della domanda di risoluzione dalla stessa Parte_1
formulata, ragion per cui su detta statuizione si è formato il giudicato (il che preclude il diritto alla restituzione degli importi versati che potrebbe conseguire soltanto alla risoluzione ex art. 1458 c.c.);
ii) in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha mandato a questo Giudice di rinvio di valutare soltanto “se spetti il diritto al pagamento del corrispettivo della prestazione, allegato con la domanda riconvenzionale, in relazione all'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna ricorrente”, laddove nella sentenza di questa Corte n. 1079/2017 è stato accertato che aveva chiesto in via riconvenzionale la corresponsione del saldo del corrispettivo dovutogli, CP_1 quantificato nel suddetto importo di € 67.408,00; che la decisione di primo grado aveva omesso di pronunciarsi su tale domanda;
che l'impresa aveva pagato acconti per un ammontare di € 45.521,37
(“La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario” Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021, Rv. 660909 - 01).
II) Venendo al merito, in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Cassazione, occorre effettuare una valutazione di confronto tra i rispettivi inadempimenti delle parti.
III) Innanzi tutto, a questo fine, occorre verificare il modo in cui è stata in concreto formulata l'eccezione di inadempimento che, secondo la Cassazione, deve ritenersi contenuta, in quanto nel più sta il meno, nella domanda di risoluzione a suo tempo proposta.
IV) Sotto questo profilo, se si considerano le allegazioni dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, appare evidente che, contrariamente a ciò che oggi assume parte attrice in riassunzione, on ha mai allegato che non avesse eseguito le prestazioni Parte_1 CP_1 relative all'incarico che gli era stato conferito con i due disciplinari del 27/10/2004 e del 3/1/2005, ma che le avesse eseguite male, cagionando alla committente un danno rilevante, così come sintetizzato a pag. 9 dell'atto di citazione:
6 V) In altre parole, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – ricompresa nella domanda di risoluzione – era riferita non al mancato espletamento delle attività oggetto dell'incarico, ma al non corretto espletamento delle stesse. Il generico riferimento al fatto che l'incarico non fosse stato “mai
è espletato e svolto” è infatti smentito dalla narrativa dell'atto di citazione (pag. 2 e ss.), laddove viene allegato: i) che “in espletamento dell'incarico il Geom. predispose il progetto e fece CP_1 sottoscrivere al sig. una domanda intitolata denuncia inizio di attività … depositata Parte_1
al Comune di Carasco in data 25 gennaio 2005 ...”; ii) che “l'esecuzione dei lavori veniva conferita in appalto all'Impresa che li eseguiva sotto la direzione e le indicazioni del Controparte_4 progettista e direttore lavori Geom. ; iii) che “dopo poco tempo dall'inizio dei lavori il CP_1
Geom. deducendo che l'impresa non seguiva le sue direttive, ottenne che l'opera venisse CP_1 conferita in appalto ad altra impresa da lui indicata …”; iv) che, a seguito di sopralluogo in data
29/3/2006, in esito al quale era stata disposta la sospensione dei lavori, “L'Ufficio Tecnico del
Comune di Carasco aveva … rilevato numerose difformità tra quanto progettato e quanto realizzato”; v) che “le difformità derivavano a evidenti e macroscopici errori nella direzione dei
7 lavori”; v) che “in data 17/5/2006 il Geom. presentò una nuova denuncia di inizio attività al CP_1
Comune di Carasco … e per i lavori eseguiti in difformità provvide a presentare una richiesta di permesso di costruzione in sanatoria …”; vi) che, dopo l'emissione di nuova ordinanza per l'abusiva occupazione di una strada vicinale pubblica, “in data 1 agosto 2006 il Comune di Carasco fissava in € 7.437,60 l'importo da pagarsi per la sanatoria richiesta … e in € 516 la sanzione pecuniaria”;
VI) In sede di memoria ex art. 183 n. 1, pur dopo la costituzione Parte_1
di con la formulazione di domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo CP_1
corrispettivo – non mutava i termini della proprio eccezione di inadempimento (pag. 2):
VII) Stabilito che le allegazioni sottostanti all'eccezione di inadempimento erano riferite non al mancato, ma al non corretto espletamento dell'incarico ricevuto, nonché ai danni conseguenti subiti 8 da indicati nell'ammontare di € 250.000, e che pertanto le attuali Parte_1
allegazioni di parte attrice in riassunzione circa il mancato adempimento sono inammissibili ai sensi dell'art. 394 c.p.c. (Per l'affermazione che nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, v. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023, Rv. 668914 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5137 del
21/02/2019, Rv. 652698 - 01), risulta: i) che nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Chiavari condannò “a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni alla CP_1 [...] la somma di € 33.836,60 …”; ii) che, nella sentenza Parte_1
1079/2017, questa Corte ha accertato, con efficacia di giudicato, “con riguardo all'ammontare del danno relativo al minor valore dell'immobile derivante dall'errata progettazione del terrazzo … che la riduzione fu di € 20.000,00 (e non già di € 24.000,00 come allegato dall'attrice)” con conseguente riduzione dell'importo che doveva rifondere a CP_1 Parte_1 da € 33.836,60 (che sommavano i costi della sanatoria pari a € 9.836,60 e la diminuzione di valore dell'appartamento stimata in € 24.000,00) a € 29.836,60.
VIII) Deve ritenersi passato in giudicato, per quanto detto al punto I), il ragionamento sotteso al rigetto della domanda di risoluzione, relativo alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento attribuito al , ai fini di cui all'art. 1455 c.c., sotto il profilo del “pregiudizio in concreto CP_1 causato da al committente (quantificato dal giudice di primo grado in € 33.836,60)” (ridotto CP_1 da questa Corte a € 29.836,60), a fronte del valore complessivo dell'operazione edilizia oggetto di causa, in ordine alla quale “ afferma che gli immobili in corso di Parte_1 ultimazione erano stati venduti per un corrispettivo complessivo di € 1.087.500,00” (pag. 8 sentenza m. 1079/2017).
IX) Venendo alla comparazione con la parte della prestazione di pagamento non adempiuta dalla committente (€ 20.478,63), risulta - intanto - corretta la determinazione del residuo corrispettivo avuto riguardo alle risultanze della CTU espletata in primo grado, dalla quale emerge che alla data della risoluzione consensuale erano completati i lavori sino alla penultima delle fasi previste nei disciplinari, per cui era maturato il diritto al compenso nella misura dello 80% per il disciplinare
27/10/2004 (quindi per un importo di € 48.000,00 su € 60.000,00) e nella misura del 75% per il disciplinare 3/1/2005 (quindi per un importo di € 18.000,00 su € 24.000,00), per un totale quindi di
€ 66.000,00, dal quale devono essere detratti gli acconti ricevuti da (pari a € 45.521,37) e CP_1 così (€ 66.000,00 - € 45.521,37=) € 20.478,63.
X) Così ricostruiti i dati di fatto relativi ai contrapposti inadempimenti, da valutare comparativamente, si deve ritenere che, a fronte di un inadempimento che incideva per meno del
9 3% sul valore dell'opera eseguita, a fronte dell'esecuzione dell'opera in misura pari allo 80%
(primo disciplinare) e al 75% (secondo disciplinare), non fosse giustificato il rifiuto di adempiere al pagamento di circa il 30% del corrispettivo dovuto in base allo stato di ultimazione dell'opera.
Deve, pertanto essere condannata al pagamento della somma Parte_1
indicata al punto che precede, ferma restando la statuizione di condanna di al pagamento CP_1 della somma di € 29.836,60, di cui alla sentenza 1079/2017 di questa Corte, passata in giudicato, per quanto detto in precedenza, stante la ritenuta inammissibilità del secondo motivo di ricorso per cassazione inerente l'ascrivibilità a di ulteriori vizi e difetti dell'opera e quindi l'entità del CP_1
risarcimento.
XI) Per quanto attiene a le statuizioni relative alla manleva di cui alla Controparte_2
sentenza di primo grado, impugnata con appello incidentale da detta società, furono confermate nella precedente sentenza di questa Corte, avverso la quale non fu proposto ricorso per cassazione da Su dette statuizioni si è pertanto formato il giudicato. Tuttavia, è Controparte_2 ravvisabile un interesse dell'assicurazione a costituirsi nel giudizio per cassazione in relazione al secondo motivo di ricorso (inteso a mettere in discussione l'entità del risarcimento del danno, in relazione al quale era stata emessa pronuncia di manleva nei confronti dell'assicurazione) e nel presente giudizio di rinvio per ottenere il riconoscimento delle spese di legittimità.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, LA DOMANDA
RICONVENZIONALE SVOLTA DA PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE DEVE
ESSERE ACCOLTA, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
SPESE - “…il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. Sez. U
- , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 - 01).
Per quanto attiene al rapporto processuale tra e ai sensi dell'art. 92 CP_1 Parte_1
c.p.c., pertanto, stante la reciproca soccombenza, derivante dall'accoglimento parziale della domanda risarcitoria formulata da e della domanda riconvenzionale di Parte_1
pagamento formulata da devono essere integralmente compensate tra le parti le spese di tutti CP_1
i gradi giudizio.
10 Per quanto attiene a avuto riguardo al passaggio in giudicato delle Controparte_2
statuizioni concernenti la manleva di cui alla precedenti pronunce, la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione relativo all'entità del risarcimento e l'instaurazione del presente giudizio di rinvio in seguito all'accoglimento del terzo motivo che riguardava solo il rapporto processuale tra e per cui la presente pronuncia non incide in Parte_1 CP_1 alcun modo sull'esito del giudizio per quanto attiene a devono essere Controparte_2
poste a carico di le spese giudizio di legittimità e del presente giudizio di Parte_1
rinvio, liquidate come di seguito, in favore di Devono essere Controparte_2
compensate le spese tra e che ha riproposto la domanda di Controparte_2 CP_1
manleva nei confronti di solo «In subordine, nella denegata e non Controparte_2 creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello/o atto di citazione in riassunzione davanti al
Giudice del rinvio».
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 672,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.082,00
GIUDIZIO DI RINVIO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Suprema Corte che ha cassato la precedente sentenza pronunciata inter partes da questa Corte, che aveva riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Chiavari
1) dichiara tenuta e condanna a corrispondere Parte_1
a l'importo di € 20.478,63, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda CP_1
(23/10/2006) al saldo;
2) compensa integralmente tra e le spese dei vari gradi di giudizio;
Parte_1 CP_1
11 3) condanna rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_2
legittimità liquidate in € 3.082,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso); nonché del giudizio di rinvio in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso).
4) Compensa le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio tra
[...]
e CP_2 CP_1
Genova, 05/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
12