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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1021/2025 proposta in via congiunta da nata , cittadina rumena, a Pascani Parte_1 Parte_2
(Romania) il 12.02.1981 e residente in [...], c.f. C.F._1
e
, cittadino rumeno, nato ad [...] il [...] e Parte_3 residente in [...], c.f. C.F._2
elettivamente domiciliati in Pescara alla Piazza Duca d'Aosta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo del Foro di Pescara (fax 085.4298979 – pec
, , il quale li rappresenta e Email_1 CodiceFiscale_3 difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Visto il ricorso;
rilevato che le parti, entrambi cittadini rumeni, contraevano tra loro in Ludus (Romania) matrimonio civile in comunione dei beni, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Trevignano Romano al N. 68, Parte II, Serie C Anno 2024 (doc.n.1); rilevato che, con riferimento alla domanda di divorzio, trova applicazione, nell'ambito dei procedimenti instaurati a decorrere dal 21.06.2012, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010 (c.d. Roma III) che stabilisce norme armonizzate sulla legge applicabile in caso di divorzio di cittadini rumeni residenti in Italia, consentendo la scelta tra la normativa del paese di residenza o quella di cittadinanza;
che nel caso di specie le parti hanno chiesto applicarsi la loro legge nazionale comune, come stabilisce l'art.31 della Legge n.218/1995, per cui, essendo i coniugi cittadini rumeni e non Pt_1 contemplando il diritto rumeno, in particolare il "Codul Familiei" (Codice della Famiglia), la separazione legale, ma solo la separazione di fatto, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia del loro divorzio consensuale immediato atteso che i coniugi hanno dichiarato di esser separati di fatto da due anni e di non avere intenzione di riconciliarsi;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli. visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Ludus (Romania) il 27.08.2018 dai sigg.ri e , trascritto nei registri di Stato Parte_1 Parte_3
Civile del Comune di Trevignano Romano (RM) al N.68, P.II, Serie C anno 2024, autorizzando espressamente la sig.ra a conservare Parte_1 definitivamente il cognome “ ” acquistato col matrimonio. Pt_1
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 5.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1021/2025 proposta in via congiunta da nata , cittadina rumena, a Pascani Parte_1 Parte_2
(Romania) il 12.02.1981 e residente in [...], c.f. C.F._1
e
, cittadino rumeno, nato ad [...] il [...] e Parte_3 residente in [...], c.f. C.F._2
elettivamente domiciliati in Pescara alla Piazza Duca d'Aosta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo del Foro di Pescara (fax 085.4298979 – pec
, , il quale li rappresenta e Email_1 CodiceFiscale_3 difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Visto il ricorso;
rilevato che le parti, entrambi cittadini rumeni, contraevano tra loro in Ludus (Romania) matrimonio civile in comunione dei beni, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Trevignano Romano al N. 68, Parte II, Serie C Anno 2024 (doc.n.1); rilevato che, con riferimento alla domanda di divorzio, trova applicazione, nell'ambito dei procedimenti instaurati a decorrere dal 21.06.2012, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010 (c.d. Roma III) che stabilisce norme armonizzate sulla legge applicabile in caso di divorzio di cittadini rumeni residenti in Italia, consentendo la scelta tra la normativa del paese di residenza o quella di cittadinanza;
che nel caso di specie le parti hanno chiesto applicarsi la loro legge nazionale comune, come stabilisce l'art.31 della Legge n.218/1995, per cui, essendo i coniugi cittadini rumeni e non Pt_1 contemplando il diritto rumeno, in particolare il "Codul Familiei" (Codice della Famiglia), la separazione legale, ma solo la separazione di fatto, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia del loro divorzio consensuale immediato atteso che i coniugi hanno dichiarato di esser separati di fatto da due anni e di non avere intenzione di riconciliarsi;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli. visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Ludus (Romania) il 27.08.2018 dai sigg.ri e , trascritto nei registri di Stato Parte_1 Parte_3
Civile del Comune di Trevignano Romano (RM) al N.68, P.II, Serie C anno 2024, autorizzando espressamente la sig.ra a conservare Parte_1 definitivamente il cognome “ ” acquistato col matrimonio. Pt_1
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 5.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone