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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 14.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5003/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Desiderio con il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato, come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
resistente
E
quale successore universale ex lege di Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giordano Controparte_4
come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 802025
00005209000, notificata in data 12.3.2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi previdenziali e relative somme aggiuntive per l'anno 2016 in relazione all'avviso di addebito n. 371 2023 0016049484/000. L'istante ha rilevato la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ Si costituiva l e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
L' si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
All'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contributi previdenziali).
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della comunicazione preventiva di fermo
CP_ amministrativo); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Tanto premesso, nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Va osservato al riguardo che, secondo il costante orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, generalizzando per tutti i contributi il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso di specie con il preavviso di fermo amministrativo è stato richiesto il pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale dell'anno 2016, di seguito specificati:
• Contributi percentuali IVS 2016 prima rata per Euro 6.731,25, comprensivo di sanzioni;
• Contributi percentuali IVS 2016 seconda rata per Euro 4.038,75, comprensivo di sanzioni;
• Contributi percentuali IVS 2016 terza rata per Euro 817,47, comprensivo di sanzioni. E' pacifico che il pagamento dei contributi eccedenti il minimale deve essere effettuato alle scadenze corrispondenti al versamento del saldo ed acconto IRPEF dell'anno successivo, e dunque nel caso di specie entro il 30/07/2017 e il 30/11/2017.
Tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi IVS, decorre da quando è dovuto il pagamento, in tal caso 30/07/2017 e 30/11/2017, deve allora concludersi che la prescrizione sia maturata in data 30/11/2022 data che, ricadendo nel periodo emergenziale da Covid-19 soggiace alla proroga dei termini di cui il decreto “cura
Italia” ex art. 67 del D. L. 18/2020, tale scadenza deve essere prorogata di 311 giorni, con la conseguenza che l'annualità dell'anno 2016 risulta essersi prescritta in data 09/10/2023.
Ed invero, non può ritenersi utile ai fini interruttivi della prescrizione la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2023 00169049484/000 avvenuta in data 18.1.2024, atteso che dalla relata di notifica versata in atti dall'istituto resistente, non si evince l'identità del ricevente CP_ (cfr. relata in produzione ), senza contare che, in ogni caso, la notifica sarebbe in ogni caso avvenuta 3 mesi dopo la scadenza del termine di prescrizione.
Ciò posto, il primo valido atto interruttivo del corso della prescrizione – così come indicato da parte ricorrente ed in assenza di valide deduzioni di segno contrario da parte resistente
– va individuato nella trasmissione del preavviso di fermo amministrativo contestato in questa sede, pacificamente pervenuto al destinatario, odierno ricorrente, in data
12.3.2025.
Pertanto, considerato che i crediti in contestazione sono relativi all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2016, deve ritenersi intervenuta l'estinzione dei suddetti crediti per prescrizione quinquennale, mancando prima della notifica del preavviso di fermo per cui è causa (12.3.2025) la prova dell'invio di ulteriori validi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti per mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. n. 071 802025 00005209000; CP_ b) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_5
ricorrente che liquida in euro 1.865, oltre Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario. Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 14.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5003/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Desiderio con il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato, come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
resistente
E
quale successore universale ex lege di Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giordano Controparte_4
come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 802025
00005209000, notificata in data 12.3.2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi previdenziali e relative somme aggiuntive per l'anno 2016 in relazione all'avviso di addebito n. 371 2023 0016049484/000. L'istante ha rilevato la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ Si costituiva l e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
L' si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
All'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contributi previdenziali).
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della comunicazione preventiva di fermo
CP_ amministrativo); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Tanto premesso, nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Va osservato al riguardo che, secondo il costante orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, generalizzando per tutti i contributi il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso di specie con il preavviso di fermo amministrativo è stato richiesto il pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale dell'anno 2016, di seguito specificati:
• Contributi percentuali IVS 2016 prima rata per Euro 6.731,25, comprensivo di sanzioni;
• Contributi percentuali IVS 2016 seconda rata per Euro 4.038,75, comprensivo di sanzioni;
• Contributi percentuali IVS 2016 terza rata per Euro 817,47, comprensivo di sanzioni. E' pacifico che il pagamento dei contributi eccedenti il minimale deve essere effettuato alle scadenze corrispondenti al versamento del saldo ed acconto IRPEF dell'anno successivo, e dunque nel caso di specie entro il 30/07/2017 e il 30/11/2017.
Tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi IVS, decorre da quando è dovuto il pagamento, in tal caso 30/07/2017 e 30/11/2017, deve allora concludersi che la prescrizione sia maturata in data 30/11/2022 data che, ricadendo nel periodo emergenziale da Covid-19 soggiace alla proroga dei termini di cui il decreto “cura
Italia” ex art. 67 del D. L. 18/2020, tale scadenza deve essere prorogata di 311 giorni, con la conseguenza che l'annualità dell'anno 2016 risulta essersi prescritta in data 09/10/2023.
Ed invero, non può ritenersi utile ai fini interruttivi della prescrizione la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2023 00169049484/000 avvenuta in data 18.1.2024, atteso che dalla relata di notifica versata in atti dall'istituto resistente, non si evince l'identità del ricevente CP_ (cfr. relata in produzione ), senza contare che, in ogni caso, la notifica sarebbe in ogni caso avvenuta 3 mesi dopo la scadenza del termine di prescrizione.
Ciò posto, il primo valido atto interruttivo del corso della prescrizione – così come indicato da parte ricorrente ed in assenza di valide deduzioni di segno contrario da parte resistente
– va individuato nella trasmissione del preavviso di fermo amministrativo contestato in questa sede, pacificamente pervenuto al destinatario, odierno ricorrente, in data
12.3.2025.
Pertanto, considerato che i crediti in contestazione sono relativi all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2016, deve ritenersi intervenuta l'estinzione dei suddetti crediti per prescrizione quinquennale, mancando prima della notifica del preavviso di fermo per cui è causa (12.3.2025) la prova dell'invio di ulteriori validi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti per mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. n. 071 802025 00005209000; CP_ b) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_5
ricorrente che liquida in euro 1.865, oltre Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario. Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli