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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 797/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 797/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
TRA
( ) - avv. AVINO MICHELE Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Psicosi affettiva cronica, esiti di frattura bimalleolare caviglia sn trattata con gesso, ipertensione arteriosa non complicata” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ma solo del 67%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato
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specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla stessa parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario non avrebbe valutato correttamente, sottostimandolo, il quadro psichico del soggetto. In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che mancano, nel caso di specie, delle significative espressività cliniche alla patologia. Né la documentazione sanitaria depositata in atti coevamente alle note di trattazione appare idonea di per sé a confutare il giudizio medico-legale espresso dal ctu;
peraltro, a parere del decidente, per superare il vaglio di ammissibilità del giudizio di merito, non è bastevole dedurre che l'ausiliario d'ufficio non abbia contemplato alcune patologie nella diagnosi ovvero che quelle già diagnosticate si siano aggravate, ma occorre specificare in quale modo dette malattie, ai sensi della tabella ministeriale del 05.02.1992, possano in concreto produrre un incremento del grado di invalidità già complessivamente attribuito alla parte, atteso che, in caso contrario, il supplemento di ctu avrebbe tenore meramente esplorativo.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 11.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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